Società controllate e collegate art. 2359
Influenza dominante
Influenza dominante è la capacità di nominare, senza il concorso di altri, gli amministratori e gli organi di controllo. Quando si nomina o si revoca, si ha la possibilità di farlo a totale piacimento.
Società controllate
Sono considerate società controllate:
- Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
- Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
- Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Società collegate
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Ratio legis
Si ha controllo quando una società è in condizione di esercitare un'influenza dominante su un'altra società, per effetto del possesso della quota maggioritaria di partecipazione nella stessa o per la sussistenza delle condizioni indicate nella norma in commento.
Controllo diritto di fatto-indiretto
- Indiretto: catena del controllo, a-b-c.
- Diretto
Art. 2359-bis
Cosa succede quando una controllata acquista azioni della controllante? È un investimento indiretto, deve comunque mantenere regolarmente le condizioni delle controllanti, deve fare quello che dice la controllante. La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio, deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359 quinquies
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa. La controllata sottoscrive azioni alla controllante, con i propri denari e con il proprio patrimonio.
Sottoscrizione reciproca di azioni
Art. 2360
È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. La norma presuppone l'esistenza di un accordo fra le società, ovvero che l'operazione di reciproca sottoscrizione sia concordata tra le medesime. Il divieto opera anche se una o entrambe le società intervengono nell'operazione non direttamente ma per interposta persona o attraverso una società fiduciaria. Riguarda ogni ipotesi in cui, in virtù di un rapporto di gestione, un soggetto sottoscriva le azioni per conto della società, su cui è destinato a gravare l'onere economico finale della sottoscrizione. La norma non chiarisce quali conseguenze si determinino in caso di violazione del divieto. La dottrina prevalente ritiene che la norma abbia carattere inderogabile, da considerarsi norma imperativa e di ordine pubblico, per cui la sua violazione comporta la nullità delle sottoscrizioni reciproche.
A cosa serve il bilancio consolidato?
È un documento che la società redige e che evidenzia i rapporti reciproci tra le società facenti parte del gruppo, oppure con i terzi, non facendo parte del gruppo. Esso serve a restituire all’esterno una immagine veritiera e chiara della situazione patrimoniale e finanziaria economica aggregata del gruppo, complessiva del gruppo di imprese costituita dalla controllante e dalle controllate. Non ha rilievo organizzativo, per assumere decisioni che modificano la loro struttura finanziaria ad esempio. Ha una funzione informativa, non organizzativa.
Art. 2497 Presunzioni
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
Ratio legis
Il legislatore introduce una presunzione relativa in merito all'esistenza e all'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento, in capo alle società o agli enti tenuti al consolidamento dei propri bilanci.
Art. 2497 bis - Pubblicità
La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
Non ha efficacia di relativa, non implica l'esistenza o l'inesistenza, non ha valenza costitutiva. Ma ha una valenza informativa che comporta responsabilità.
Art. 2497
Affronta la patologia la fisiologia del fenomeno. Attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
- Chi esercita attività di direzione e coordinamento ha una responsabilità diretta di natura extracontrattuale. I soci e dei creditori sociali della controllata possono esperire un'azione diretta nei confronti della controllante.
- Oggetto della tutela è il patrimonio sociale, soprattutto la partecipazione: esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili. Corretta gestione imprenditoriale: avere un interesse imprenditoriale, cioè una visione di esercizio dell’impresa di gruppo, cioè obiettivamente dove voglio andare con tutte le società del gruppo, perseguire una determinata strategia imprenditoriale.
Art. 2497 ter - Motivazione delle decisioni
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
L'adeguata motivazione delle ragioni e interessi che hanno determinato la decisione sono funzionali al fine di esprimere un giudizio sulla correttezza di questa.
Art. 2497 quarter – Diritto di recesso
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
- a) Quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento.
- b) Quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato.
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