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1 – L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMPARATO E DEL SUO INSEGNAMENTO
L'obiettivo principale di un corso di sistemi giuridici comparato è quello di stimolare lo studente a
prendere coscienza immediata dell'esistenza di altre e diverse tradizioni giuridiche, di altri modi di
concepire il diritto, delle di erenze fra i vari sistemi giuridici. L'attenzione dei ricercatori allo studio
XX secolo,
del diritto comparato è recente risale infatti al ma prima di allora diversi storici, loso
e giuristi avevano mostrato interesse per le diversità delle istituzioni giuridiche, ad esempio:
▪ →
Platone “Le leggi”, fa una comparazione tra le città stato della grecia
▪ →
Aristotele “La Politica”, alla base vi è l'analisi della costituzone di molte città greche e barbare
▪ →
Montesquieu “spirito delle leggi”, guarda per la prima volta al diritto come fenomeno sociale
e considera la diversità dei vari diritti quali prodotti di diversità storiche, naturali, politiche, etniche
ecc..
Il XIX secolo è invece caratterizzato da un atteggiamento di chiusura verso i diritti degli altri Paesi,
in particolare in Francia, dove per lungo tempo la visione dominante è quella della scuola
esegetica che si chiude nella contemplazione del codice civile, ostile ad ogni altra fonte interna o
straniera. Quindi in generale lo studio del diritto comparato era limitato, nonostante non manchino
alcuni eventi che testimoniano l'interesse per la comparazione, ad esempio nel 1869 la
fondazione della Societè de legislation comparè.
Al diritto comparato, nella sua connotazione odierna può essere attribuito il 900 come data di
nascita, quando si svolge a Parigi, sotto l'impulso di due grandi giuristi francesi, Salilles e
Lambert, il congresso internazionale di diritto comparato. L'idea utopica dei due giuristi era quella
di un diritto comune dell'umanità, doveva crearsi un diritto mondiale, e lo strumento per giungervi
era il diritto comparato, che doveva servire a superare le barriere tra i diversi diritti.
In e etti il periodo che va dagli inizi del 1900 agli anni 30 ( grande depressione, totalitarismi, prima
guerra mondiale ) ha comportato un grande sviluppo del diritto comparato, poiché ci furono
diversi eventi che spinsero i giuristi a confrontare i diversi sistemi giuridici del mondo:
clima dell'aja, che produce convenzioni volte a istituire una corte permanente di arbitrato per
▪ risolvere paci camente le controversie fra gli stati. Questo favorì l’idea che fosse necessario
conoscere anche gli altri ordinamenti giuridici per collaborare a livello internazionale.
entrata in vigore il 1 gennaio 1900 del codice civile tedesco. Questo portò i giuristi a confrontare
▪ il diritto tedesco con quello francese per capire quale soluzione fosse migliore.
formazione di nuovi stati dopo la guerra, che dovevano creare o modi care i propri sistemi
▪ giuridici. Per farlo guardavano agli altri ordinamenti per prendere idee e soluzioni già
sperimentate.
a ermazione della famiglia giuridica socialista: con la Rivoluzione d’Ottobre del 1917 in Russia
▪ nacque un nuovo modello giuridico basato sul socialismo. Questo sistema era diverso da quelli
occidentali, quindi attirò l’interesse dei comparatisti che iniziarono a studiarlo. Il modello
socialista poi si di use in Russia e in molti Paesi dell’Europa orientale no alla ne dell’Unione
Sovietica negli anni ’90.
È inoltre il periodo in cui si avverte l'esigenza di una cooperazione giuridica internazionale, che si
traduce nella costituzione di una Società Delle Nazioni ( 1920 ) e di una Corte Internazionale di
giustizia per la soluzione paci ca delle controversie fra gli stati.
Il mondo dopo la seconda guerra mondiale è caratterizzato invece da un grande progresso
tecnologico, è un epoca di esigenze nuove per cui è necessario un nuovo diritto.
Nell'epoca contemporanea, caratterizzata dalla facilità degli scambi e dallo straordinario sviluppo
dei mezzi di comunicazione, non è più opportuno considerare il diritto come un fenomeno
puramente nazionale, refratterio alle in uenze esterne.
LA NATURA DEL DIRITTO COMPARATO
Il diritto comparato è quella parte della scienza giuridica che si propone di sottoporre a confronto
critico e ragionato più sistemi giuridici nazionali ( macrocomparazione ) oppure più istituti
( microcomparazione ).
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- →
Macrocomparazione prende ad oggetto un sistema o più sistemi giuridici nel loro
complesso, quindi la storia, evoluzione, caratteristiche ecc..
- →
Microcomparazione ha per oggetto singoli istituti o singoli problemi, ad es. come funziona il
divorzio in italia e in australia, oppure equiparazione fra contratti nei paesi di civil o common
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La comparazione può essere diacronica o sincronica:
- nel tempo,
→
Diacronica è lo studio di un sistema giuridico cioè confrontando le sue diverse
fasi storiche, dalle origini no alla situazione attuale.
- nello stesso periodo storico,
→
Sincronica è lo studio e il confronto di sistemi giuridici quindi
“in contemporanea”.
DIRITTO COMPARATO E DIRITTO POSITIVO
Il diritto comparato non è formato da un insieme di norme giuridiche che regolano direttamente i
rapporti tra le persone, come accade invece nel diritto civile o nel diritto penale. Non si tratta
quindi di un “diritto” in senso stretto, ma piuttosto di un metodo di studio che serve a confrontare
tra loro i diversi ordinamenti giuridici per comprenderne somiglianze e di erenze. Per questo
motivo sarebbe più corretto parlare di “comparazione giuridica”. In generale, quindi, la
comparazione non produce norme vincolanti, ma si limita ad analizzare e mettere a confronto i
sistemi giuridici. Vi sono tuttavia ipotesi in cui la comparazione può presentarsi come tale, fonte di
norme regolatrici di rapporti, quando cioè le soluzioni individuate attraverso il confronto tra
ordinamenti diversi vengono poi utilizzate per creare norme giuridiche vere e proprie, come
accade ad esempio nel diritto internazionale o nel diritto dell’Unione Europea.
3 – FUNZIONI E FINI DEL DIRITTO COMPARATO
La comparazione e il comparatista perseguono alcune funzioni fondamentali:
Conoscenza: il diritto comparato nasce prima di tutto come attività di studio e comprensione
▪ dei sistemi giuridici, non come produzione di norme, ma per capire e conoscere i diversi sistemi
giuridici universale,
Universalità: La comparazione giuridica serve a restituire al diritto il suo carattere
▪ cioè la capacità di essere studiato e compreso al di là dei con ni nazionali. Come ogni scienza
(per esempio la medicina o la sica), anche il diritto dovrebbe avere una dimensione che non si
limita a un solo territorio. Serve per cercare un diritto “giusto”, cioè soluzioni che potessero
essere applicate in qualsiasi Paese => si pensi infatti a come venne utilizzato il diritto romano,
come modello generale dei principi giuridici validi ovunque
Comprensione: la comparazione giuridica serve a farci capire che il fatto che altri Paesi abbiano
▪ leggi, costumi o istituti giuridici diversi dai nostri non è qualcosa di “sbagliato” o “inferiore”.
Essa aiuta ad allargare il proprio orizzonte e la propria esperienza, e ad aprirsi verso altre
culture.
Comunicazione: Il diritto mira a far comunicare giuristi appartenenti a tradizioni diverse. Tra i
▪ compiti fondamentali di un comparatista vi è dunque anche quello di far comunicare giuristi di
tradizioni diverse assolvendo a compiti sia pratici sia teorici.
Traduzione: Un’altra possibile nalità del diritto comparato è quella di fornire gli strumenti per
▪ tradurre correttamente i testi giuridici. E qui vediamo le modalità di traduzione del comparatista;
1) tradurre letteralmente, ma non sempre funziona
2) se non si può tradurre letteralmente, creare un neologismo ( tipo “implementare” da
“implement”)
3) se non si riesce nemmeno a creare un neologismo che renda il signi cato, allora uso una
perifrasi, cioè faccio una breve spiegazione di quello che devo esprimere
4) rinuncio a tradurre e uso il nome originario ( esempio il “trust”, il “sukuk” islamico, o la
“privacy”)
Politica Legislativa: I legislatori, quando devono fare le leggi, non possono limitarsi a guardare
▪ solo il proprio Paese, ma spesso hanno bisogno di conoscere anche come gli altri Stati hanno
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risolto problemi simili. Questo perché in molti casi le soluzioni migliori emergono proprio dal
confronto con esperienze straniere. La storia dimostra infatti che spesso le norme di un Paese
vengono imitate o addirittura “trasportate” in altri ordinamenti, anche in modo molto esteso. Un
esempio importante è quello del Code civil napoleonico, che fu introdotto in diversi Paesi
europei durante le conquiste di Napoleone. Anche dopo la ne del dominio napoleonico, questo
codice non scomparve, ma continuò a essere applicato in molti Stati e diventò un modello
fondamentale anche per la successiva codi cazione del diritto in Italia. Il processo di
utilizzazione di esperienze straniere richiede una certa cautela perché l’importazione di soluzioni
giuridiche da un ordinamento all’altro non è sempre semplice o automatica. In questo senso,
Lupoi parla di “ ussi giuridici” per indicare il fenomeno per cui un istituto, una regola o
un’esperienza giuridica propria di un determinato sistema viene recepita in un altro
ordinamento. Tuttavia, quando ciò accade, non è detto che il risultato sia sempre positivo.
Infatti, il usso giuridico può introdurre elementi di squilibrio, proprio perché una regola nata in
un certo contesto storico, sociale e culturale potrebbe non adattarsi perfettamente a un sistema
diverso. Per questo motivo il comparatista deve sempre valutare con attenzione se e come una
soluzione straniera può essere trapiantata in un altro ordinamento, veri candone la reale
compatibilità e il possibile funzionamento.
Interpretazione del diritto nazionale ( dialogo tra corti ): oggi i giudici non si limitano sempre a
▪ guardano anche a
interpretare le leggi del proprio Paese in modo isolato, ma in alcuni casi
come altri ordinamenti hanno risolto problemi simili. Questo accade soprattutto quando si
diritti fondamentali,
tratta di questioni delicate, come i dove il confronto tra soluzioni diverse
può aiutare a trovare interpretazioni più complete e garantiste. Tra le corti supreme di diversi
Paesi si è sviluppato una sorta di “dialogo”: i giudici, cioè, possono citare decisioni straniere e
confrontarsi indirettamente tra loro. Questo ha reso la comparazione uno strumento utile anche
per interpretare il diritto interno. Tuttavia, non tutti gli ordinamenti si comportano allo stesso
modo. Alcuni giudici sono più aperti all’uso del diritto straniero, altri molto meno. In generale,
common law,
nei sistemi di dove il diritto non è basato solo su codici scritti ma anche
sull’attività creativa dei giudici, è più frequente che le sentenze facciano riferimento a esperienze
di altri Paesi.
- →
Gruppo 1 Vi sono quei paesi che non sembrano molto favorevoli alla comparazione. È il caso
della Francia ( dove le sentenze sono famose per la loro brevità ) o dell'Italia ( è stata osservata
la disattenzione degli avvocati e magistrati a quanto avviene all'estero.)
- →
Gruppo 2 Vi sono quei paesi in cui le corti fanno uso della comparazione quale strumento di
interpretazione in modo piuttosto frequente. È il caso dell'Inghilterra, ove vi è la tendenza dei
giudici a invocare il diritto straniero come prova supplementare o a supporto di quello che
cercano di dimostrare.
- →
Gruppo 3 Vi sono quei rari ordinamenti nei quali i giudici fanno uso della comparazione
come prassi regolare. È il caso del Canada e del Sud africa.
- →
Stati uniti Non si trova in nessuno dei 3 gruppi. Come si pone la Corte suprema rispetto alla
questione dell'espresso riferimento al diritto straniero? Ci sono due classici esempi americani: 1
1. Muller vs Oregon: in cui l’avvocato Brandeis riuscì a convincere la Corte presentando una
memoria in cui richiamava anche legislazioni straniere e di altri Stati americani per
dimostrare la legittimità di limiti all’orario di lavoro delle donne.
2. Greenspan vs Slate dalla corte suprema del new Jersey: l’oggetto riguarda una questione
di responsabilità dei genitori in una situazione di emergenza. Anche qui si discute del
modo in cui i giudici possono a rontare problemi giuridici guardando oltre il proprio
ordinamento.
DIRITTO COMPARATO, GLOBALIZZAZIONE E ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO
La globalizzazione non riguarda solo l’economia e la società, ma coinvolge anche il diritto,
portando a una progressiva convergenza tra i diversi ordinamenti giuridici.
Organismi sovranazionali e soft law => In particolare, si osserva che oggi esistono sempre più
organismi e sistemi giuridici sovranazionali che non solo producono regole, ma hanno anche il
compito di risolvere controversie e far applicare le decisioni. Accanto al diritto “tradizionale” degli
Stati, cresce inoltre l’importanza della cosiddetta soft law (linee guida, principi, raccomandazioni),
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cioè di regole non vincolanti formalmente ma comunque molto in uenti, soprattutto nei rapporti
transnazionali.
Processo di interconnessione e dialogo tra ordinamenti => Un ulteriore aspetto della
globalizzazione giuridica è che i vari Paesi tendono a guardarsi tra loro e a utilizzare esperienze
straniere come modello. In questo senso, il diritto comparato o re ai legislatori strumenti e
soluzioni che possono essere adattati nelle riforme interne, con l’obiettivo di ridurre le di erenze
tra i vari sistemi, soprattutto in materia di giustizia civile.
Si parla quindi anche di un vero e proprio dialogo tra legislatori, che porta a riforme ispirate a una
logica di convergenza. Questo fenomeno ha favorito un processo di armonizzazione del diritto,
cioè un progressivo avvicinamento tra ordinamenti molto diversi tra loro, come quelli di Inghilterra,
Francia, Germania, Austria, Spagna, Olanda, Norvegia, Australia e Giappone.
Diritto comparato come metodo di conoscenza e comprensione non imposizione => Esiste un
modo critico e negativo di intendere la globalizzazione del diritto, che viene de nito come una
forma di “imperialismo culturale”, spesso associata a modelli di matrice statunitense.
In questa prospettiva, istituzioni internazionali come la Banca Mondiale o il Fondo Monetario
Internazionale non si limiterebbero a favorire la cooperazione tra sistemi giuridici, ma
tenderebbero piuttosto a imporre un modello considerato “più avanzato”, soprattutto di tipo
occidentale. Questo comporterebbe una sorta di pressione sui Paesi non occidentali a nché, in
cambio di aiuti economici o nanziari, rinuncino alle proprie tradizioni giuridiche, politiche e
culturali. Questo approccio alla comparazione è da ri utare, perché snatura il vero senso del
diritto comparato. Infatti, il compito del comparatista non è quello di giudicare quali sistemi siano
migliori o peggiori, né quello di spingere verso un’uniformazione forzata.
Al contrario, il comparatista deve comprendere e spiegare le di erenze tra i vari ordinamenti,
riconoscendo che la globalizzazione può certamente favorire una certa uniformità, ma non elimina
le diversità culturali e giuridiche che continuano a esistere e a resistere all’omogeneizzazione.
4 – LA VARIETÀ DEI DIRITTI POSITIVI
Tra le ragioni della necessità del diritto comparato vi è la presenza di una grande varietà di sistemi
giuridici, dovuta a vari fattori. Di norma ciascun sistema giuridico corrisponde ad uno stato, vi
sono quindi tanti diritti quanti sono gli stati nazionali, ma non solo poiché alcuni concorrono
all'interno di uno stesso stato. Inoltre alcune comunità non statuali posseggono un loro diritto:
diritto canonico, musulmano. In ne esiste il diritto internazionale e il diritto dell'unione europea.
Ma in che cosa consiste e in cosa si manifesta la diversità degli ordinamenti?La risposta più
semplice sottolinea la diversità delle regole che nei vari sistemi risolvono problemi analoghi;
tuttavia il diritto non è soltanto un insieme di regole che rispondono, eventualmente in modo
di orme, a problemi concreti. Il fenomeno giuridico è più complesso e le di erenze sono più
profonde. È dunque importante in via preliminare esaminare alcune questioni generali in riguardo
alle diversità dei vari sistemi.
FORME E MANIFESTAZIONI DELLA VARIETÀ
I sistemi giuridici del mondo sono diversi tra loro non solo per le regole che contengono, ma
anche per il modo in cui il diritto funziona al loro interno: per come cambia l’importanza attribuita
alla norma giuridica (fonti del diritto), per il modo in cui le norme vengono create e interpretate.
→
▪ Importanza attribuita alla norma In alcuni ordinamenti, la norma giuridica ha un ruolo centrale
e dominante: è il principale strumento attraverso cui si organizza la società e si regolano i
rapporti tra le persone. Questa è la concezione tipica dei sistemi occidentali, sia di civil law sia
di common law, dove il diritto è comunque una struttura fondamentale della vita sociale.
Tuttavia esistono altre possibili concezioni. In certi sistemi, la norma giuridica può essere
subordinata a principi o regole superiori, come ad esempio valori religiosi, morali o politici che
prevalgono sulla legge. In ne, in una prospettiva ancora diversa, la norma può
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