Diritto penale
Cos'è il diritto penale?
Il diritto penale è una branca del diritto pubblico. Il diritto pubblico si occupa dello stato e del suo funzionamento, mentre il diritto privato regola i rapporti giuridici tra i singoli cittadini. Il diritto penale riguarda il diritto pubblico perché tratta reati così gravi che lo stato deve farsene carico. Infatti, il pubblico ministero durante un processo rappresenta lo stato, ed è interesse dello stato che il colpevole venga punito.
Il diritto penale implica l'intervento dello stato attraverso la pena, usata come strumento di forza, ed è la manifestazione più severa del diritto pubblico (solo il diritto penale può privare della libertà personale). È di diritto positivo e trova la propria disciplina nella legge e nella giurisprudenza. La giurisprudenza è il diritto contenuto nelle sentenze, cioè l'applicazione delle norme nei casi concreti. Si occupa di reati e delle pene.
Reati e illeciti
I reati sono fatti illeciti, quindi comportamenti contrari alla legge. Tuttavia, non sono solo i reati ad essere fatti illeciti (esistono anche illecito civile e illecito amministrativo). Il diritto penale è la materia che si occupa delle sanzioni penali, e solo il diritto penale ha l'applicazione di pene e misure di sicurezza.
Differenze fra reato e illecito civile
- Distinzione di carattere formale: Una prima distinzione tra reato e gli altri fatti illeciti è una distinzione di tipo formale (guardare nomi e termini che ci permettono di distinguere reato e illeciti). I termini riguardano le conseguenze dell’illecito: Pene per delitti: ergastolo, reclusione, multa. Pene per contravvenzioni: arresto, ammenda. (Ergastolo, reclusione e ammenda sono le uniche pene che comportano la limitazione della libertà, nessun’altra branca del diritto prevede queste pene).
- Distinzione di carattere sostanziale: L’oggetto dell’offesa: individuata sulla base dell’oggetto dell’offesa: il reato è più grave di un illecito civile ed è un comportamento che offende la società, mentre l’illecito civile riguarda i privati. Funzione della sanzione: nel diritto penale ha una funzione punitiva, mentre nel diritto civile le sanzioni hanno una funzione risarcitoria.
- Sensibilità della sanzione alla colpevolezza del soggetto: è una soddisfazione morale; nel diritto penale quello che paga il reo non va alla vittima ma allo stato, la vittima può poi chiedere un risarcimento dei danni. Una persona non può essere punita senza essere né in dolo né in colpa, mentre nel diritto civile l’elemento della colpevolezza manca completamente (questo perché si parla di sanzioni molto forti).
- Valenza di alcuni principi costituzionali: alcuni principi costituzionali valgono esclusivamente per il diritto penale.
Distinzione fra reato e illecito amministrativo
Sotto il profilo formale, l’illecito amministrativo è punito con sanzione amministrativa, mentre il reato con la pena. Si avvicinano perché diversi reati meno gravi (contravvenzioni) progressivamente nel corso degli anni sono stati trasformati in illeciti amministrativi.
Ambiti del diritto penale
- Diritto penale ≠ diritto processuale: Il diritto processuale disciplina le regole del processo. Nel diritto penale si studia reato e pena, la parte sostanziale, non quella processuale.
- Diritto penale ≠ diritto penitenziario: Il diritto penitenziario riguarda le norme che concernano la modalità di esecuzione della pena.
- Diritto penale ≠ diritto misure di prevenzione: Diritto che si occupa delle misure utilizzate per evitare la commissione dei reati in assenza della commissione di un reato, rivolto a soggetti considerati pericolosi.
Obiettivi e funzioni del diritto penale
- Proteggere la sicurezza sociale e collettività (proteggere dal crimine attraverso anche pene privative della libertà personale).
- Garantire il reo (tutelare l’autore del reato attraverso tutta una serie di norme affinché la pena sia giusta e leale).
Fonti del diritto penale
- Codice penale: È del 1930. Nella storia, lo "jus criminale" aveva una conformazione diversa, non c’era distinzione tra diritto e morale; venivano puniti anche semplicemente delle idee o delle intenzioni. C’erano pene che ora non esistono più come la pena di morte, la vergogna, la tortura.
- A metà del 1700 si pongono le basi del diritto penale moderno (periodo illuminista dove vediamo Beccaria che contrastava la pena di morte e Montesquieu), l’attenzione era rivolta alle garanzie. Nella seconda metà del 1700 iniziano le varie codificazioni. Nel 1889 si arriva al codice Zanardelli in Italia (aveva escluso la pena di morte e aveva un’impronta fortemente liberale). Secondo Zanardelli, il codice doveva essere veramente semplice e comprensibile da qualsiasi cittadino, anche quelli meno acculturati.
- Nella seconda metà del 1800 c’è un fermento di scuole penalistiche. In Italia, la scuola classica sosteneva il pensiero illuministico e la scuola positiva sosteneva il pensiero di Cesare Lombroso (si basava su delle teorie criminologiche studiando i delinquenti). Nel periodo fascista si afferma una terza scuola detta intermedia. Il nostro codice penale è la corrente di pensiero di questa terza scuola; infatti, nel nostro codice penale abbiamo le pene e le misure di sicurezza, è un po' come una mediazione tra scuola positiva e classica.
- Il codice penale odierno è diviso in tre libri:
- Libri 1: Dei reati in generale (parte generale del diritto).
- Libri 2: Dei delitti in particolare (reati più gravi) da art. 241 a 269, puniti con reclusione, ergastolo e multa.
- Libri 3: Delle contravvenzioni in particolare (reati meno gravi) da art. 650 a 734, puniti con arresto e ammenda.
- All’interno di ogni libro ci sono però altre suddivisioni: titolo, categoria, capo.
- Leggi complementari: Contemplano reati ma sono al di fuori del codice penale. La norma non contemplata dal codice penale risponde però a tutte le regole del codice penale.
- Costituzione: Il diritto penale può privare della libertà personale che è tutelata nella costituzione. Teoria di Bricola: se il diritto penale può portare alla reclusione e a limitazioni della libertà personale, allora gli interessi che meritano la tutela devono essere costituzionali. Ha un ruolo importante nella riforma del diritto penale attraverso la corte costituzione; la costituzione contiene alcuni principi cardine.
Forme di dolo
Nel dolo, la rappresentazione e la volontà, che sono i due elementi del dolo, devono avere ad oggetto il fatto concreto posto in essere dal soggetto che corrisponde alla fattispecie di reato. Il soggetto deve consapevolmente quindi concretizzare quel determinato fatto concreto che corrisponde a quella fattispecie di reato.
Dolo generico e dolo specifico
Dolo generico: Nel dolo generico, l’oggetto del dolo, quindi della rappresentazione, è il fatto concreto. Es: omicidio, è un reato punito a titolo di dolo generico; il soggetto deve rappresentarsi e voler porre in essere l’uccisione di quella determinata persona. Il fatto che lo faccia per vendetta o perché ritiene di fare il suo bene è totalmente irrilevante ai fini dell’imputabilità di questa persona. Il fine e lo scopo sono irrilevanti perché comunque il fatto è che ha ucciso una persona. Gli eventuali fini possono solo riguardare circostanze aggravanti o attenuanti.
Dolo specifico: Nei reati a titolo specifico, l’oggetto del dolo è più ampio e comprende un fine ulteriore che non è necessario che si verifichi per punire il soggetto. Il dolo deve riguardare anche un fine ulteriore, ma il fatto che si verifichi questo fine non serve per punire il soggetto. Il soggetto viene punito comunque anche se l’obiettivo per cui commette quel reato non si verifica. Es: adescamento di minorenni: “chiunque allo scopo di commettere reati di cui agli articoli… adeschi un minore di anni 16 è punito se il fatto non costituisce più grave reato con la reclusione da uno a tre anni”.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe e minacce, posti in essere anche medianti l’utilizzo della rete internet o altri mezzi di comunicazione. Il soggetto, per essere punito per adescamento, deve adescare il minore allo scopo di commettere uno di questi reati. Non occorre che questi reati li commetta veramente, è sufficiente che adeschi il minore anche solo al fine di commettere questi reati.
Es: sequestro di persona a scopo di estorsione, il soggetto deve non solo volere privare la libertà della persona ma perseguire come scopo del sequestro il conseguimento di un riscatto come prezzo per la liberazione. Il fatto che poi lui riesca a conseguire questo riscatto è irrilevante per la sua punizione.
Colpa (art.43, comma 3, cp)
Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Requisito negativo: La prima parte indica ciò che la colpa non è: non è voluto, non è dolo.
Requisito positivo: La seconda parte (quella sottolineata) è il può essere di due tipi, la prima per negligenza, imprudenza e imperizia e la seconda per regole cautelari scritte in regolamenti e leggi.
Colpa generica e colpa specifica
Colpa generica: (fare riferimento a un agente modello) Inosservanza di regole cautelari non scritte:
- Negligenza: Trascuratezza in rapporto a una regola di condotta che prescrive di attivarsi in qualche modo. Es: caso del genitore che si dimentica il bambino in auto in una giornata di sole e a causa di questo il bambino muore.
- Imprudenza: Regola cautelare che richiede di astenersi dall’agire, ovvero di agire osservando determinati accorgimenti. Es: automobilista che si mette a guidare dopo aver bevuto troppo.
- Imperizia: Riguardo attività qualificate che richiedono particolari cognizioni tecnico-professionali. Es: colpa che si addebita al medico che violando delle regole del proprio mestiere sbaglia una diagnosi o un intervento.
Colpa specifica: Inosservanza di regole cautelari scritte:
- Leggi
- Regolamenti
- Ordini
- Discipline
La misura soggettiva della colpa
Il riferimento all’agente modello va concretizzato anche sulla base delle competenze specifiche che ha quel determinato soggetto che pone in essere quel comportamento per colpa. L’agente modello si specializza sempre di più a seconda della situazione concreta in cui si verifica quel comportamento.
Es: se si sta valutando la morte di un paziente durante un intervento chirurgico e si vuole valutare se il chirurgo ha cagionato per colpa la morte di questa persona, è ovvio che non si va a guardare l’agente modello qualsiasi che cammina per strada, ma si va a fare modello ad un agente modello specifico, ovvero un chirurgo modello (al soggetto che ha le stesse competenze e qualifica della persona sottoposta a processo e si va a vedere se il chirurgo modello avrebbe agito in quello stesso modo).
Nesso tra la colpa e l’evento
Un altro tema che riguarda la colpa è il nesso tra la colpa e l’evento. Quando si va a verificare se si può addebitare quel reato a titolo di colpa al soggetto, bisogna verificare se sussiste il nesso tra il mancato rispetto della regola cautelare e l’evento posto in essere. Bisogna accertare se la regola cautelare che è stata violata avesse come scopo proprio il prevenire di verificarsi di eventi di quel tipo.
Es: caso di omicidio colposo di un motociclista: c’era un soggetto che ha investito un motociclista. Si è ritenuto che la violazione della regola cautelare che lui aveva posto in essere non era assolutamente collegata all’evento morte del motociclista. L’automobilista era sulla propria corsia ma non rispettava perfettamente la destra; questa sua violazione però non è stata ritenuta causalmente collegata all’evento morte del motociclista perché la regola cautelare imponente di tenere la destra ha lo scopo di garantire un’intercapedine tra i flussi di veicoli, mentre nel caso di specie il rischio concretizzatosi è stato del tutto imprevedibile e inevitabile, in quanto costituito dallo scivolamento di un corpo senza alcun controllo sull’asfalto (il motociclista aveva perso il controllo della moto, era scivolato ed era andato contro l’automobile). Il fatto che quindi l’auto non fosse perfettamente sulla destra non ha nulla a che fare con il fatto di essersi scontrata con il corpo del motociclista.
Responsabilità oggettiva e preterintenzionale (cenni)
Responsabilità oggettiva: responsabilità senza né dolo né colpa. La responsabilità dell’agente si fonda sulla mera cassazione oggettiva di un danno. Sentenza 1085/1988 che si è espressa in tema di furto d’uso (reato secondo il quale un soggetto viene chiamato a rispondere di un furto momentaneo e dopo averne fatto l’uso, la restituisce).
Questa sentenza ha ritenuto incostituzionale l’applicabilità di questa norma al caso in cui il soggetto non restituisca la cosa non per la propria volontà (soggetto commette un furto con l’intenzione di restituire subito dopo il bene ma non lo fa per un caso fortuito o una forza maggiore). Quando il fatto di non averlo restituito non è dipeso da lui, ci troveremmo ad applicare questa norma in contrasto con il principio di colpevolezza. La norma dice quindi che tutte le norme devono essere interpretate in modo da far sì che tutti gli elementi che concorrono a realizzare il disvalore di un determinato comportamento devono soggettivamente essere collegati all’agente almeno per colpa.
Ipotesi di responsabilità oggettiva ancora presente nel nostro ordinamento, come viene interpretata dalla giurisprudenza con un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Preterintenzionale: Es: art.43 cp: è o oltre l’intenzione quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Siamo di fronte ad un delitto preterintenzionale quando un soggetto pone in essere un evento che realizza lui concretamente, c’è quindi la causalità oggettiva, ma è un evento dannoso o pericoloso più grave rispetto a quello che lui voleva porre in essere.
Es: omicidio preterintenzionale e aborto preterintenzionale. Omicidio preterintenzionale art 584: chiunque con atti diretti a commettere un delitto di percosse o lesioni cagiona la morte di un uomo viene punito con la reclusione. Questa persona non vuole uccidere l’uomo, sennò saremmo nell’ambito di un reato per omicidio volontario. Di diverso nell’omicidio preterintenzionale rispetto all’omicidio volontario ha che in quello preterintenzionale la morte è una conseguenza non voluta delle lesioni e delle percosse che però comunque è addebitata al soggetto.
Se dobbiamo interpretare l’omicidio preterintenzionale in modo conforme alla costituzione e quindi non accettare una forma di responsabilità oggettiva per cui l’evento morte viene comunque addebitato al soggetto anche se non viene posto in essere né con dolo né con colpa: (es: un soggetto vuole percuotere una persona questa persona però soffre di problemi cardiaci e muore come conseguenza delle lesioni per un infarto).
Interpretazione costituzionale
Possiamo ritenere la persona responsabile per la morte del soggetto? E a che titolo? Possiamo ritenerlo responsabile solo se è rimproveratile nei confronti della morte, se ha quindi agito per colpa (se ad esempio aveva davanti un vecchietto ed ha agito senza accertarsi che la persona fosse fragile, se in qualche modo gli si può evitare la violazione di una regola cautelare). Se gli si può addebitare la violazione di una regola cautelare nell’aver colpito questo soggetto in modo che potesse prevedere che vi sarebbe stata la morte del soggetto, allora si può dire che l’omicidio preterintenzionale c’è.
Ma se l’evento morte non è addebitabile al soggetto al titolo di colpa, non bisognerebbe punire il soggetto per omicidio preterintenzionale perché sennò si interpreterebbe questa norma in contrasto con il principio di colpevolezza. Se manca la colpa (con riferimento alla morte) l’autore può comunque dover rispondere alla lesione e alla percossa che ha cagionato effettivamente ponendo in essere.
Interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593 ter cp)
È punito chi provoca l’interruzione di gravidanza con azioni dirette volte a provocare lesioni alla donna (soggetto che picchia una donna incinta e vuole cagionare lesioni alla donna ma non il suo aborto risponderà di questo reato e non delle sole lesioni se l’evento aborto può essere addebitabile a titolo di colpa). Questo se poteva prevedere il fatto che ne sarebbe potuto derivare un aborto. L’interpretazione secondo la costituzione richiede quindi che debba essere subordinata l’applicazione della norma incriminatrice alla possibilità di rimproverare l’agente a titolo di colpa per la causazione dell’evento non voluto.
Affinché l’agente possa considerarsi colpevole, non basta che abbia commesso un fatto antigiuridico con dolo o con colpa; è anche necessario che non abbia commesso questo fatto in presenza di scusanti (cause che escludono il dolo o la colpa, cause che influiscono sulla volontà e la capacità psico-fisica dell’agente in modo irresistibile e quindi non si può esigere dal soggetto un comportamento diverso).
Ipotesi che escludono l’elemento oggettivo
- Sussistenza di un caso fortuito: Es: soggetto si mette alla guida e viene colto da un malore improvviso per cui non è in grado di manovrare.
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