Diritto del lavoro
Quando nascono i primi conflitti negli anni ’50 dell’Ottocento dai primi contadini che si trasferiscono in città, nasce il diritto del lavoro. L’obiettivo è porre rimedio alla debolezza del lavoratore (contraente debole del rapporto di lavoro); capitava spesso che doveva accettare condizioni di lavoro non dignitose e non rispettose dei diritti minimi (es. minori, orario lavorativo). Regole fra il lavoratore e il datore di lavoro, ma non in tutte le imprese il datore di lavoro dà ordini, esistono anche preposti e quadri. Allo stesso tempo il lavoratore ha degli obblighi da dover rispettare nei suoi confronti.
Cosa si intende per diritto del lavoro?
- Regole del rapporto di lavoro
- Regole che riguardano il rapporto tra le rappresentanze dei lavoratori e le associazioni datoriali (diritto sindacale o diritto delle relazioni industriali)
Deroga due principi cardine del diritto commerciale e del diritto civile:
- Libera concorrenza: impone dei limiti alla concorrenza tra le imprese fissando tutele minime. Quando si introducono delle tutele, si sta già limitando la concorrenza (social dumping, far cadere la problematica sulle spalle di qualcuno). Il diritto del lavoro nega le possibilità del social dumping, anche se oggi giorno è effettivamente praticato da tutte le aziende. Il profitto non si può basare sui lavoratori e sul loro sfruttamento.
- Libertà contrattuale: stabilendo tutele minime inderogabili per il lavoratore, le parti non possono concordare le condizioni che vogliono, ma devono uniformarsi a quanto previsto dal diritto del lavoro. Condizioni che devono essere rispettate dal contratto.
Esistono poteri del datore di lavoro: il diritto italiano è uno dei maggiori tutelanti per il lavoratore; a sua volta, il diritto del lavoro americano è molto meno tutelato. Rappresentanze dei lavoratori, come si calcola e il rapporto con i sindacati (venendo meno il rapporto politica-sindacato, è venuto meno il loro peso politico). Buona parte delle norme sui lavoratori sono lasciate alla contrattazione collettiva. Non è la legge a dire il numero di ore che un lavoratore deve fare, ma il contratto collettivo. Esistono anche associazioni datoriali come Confindustria, A.b.i. (associazione banchieri italiani), e Confcommercio.
Diritto della previdenza sociale: trattamento sociale, trattamenti antinfortunistici, congedi maternità. In Italia la questione previdenziale è un argomento molto importante, soprattutto in tempo di elezioni.
Perché è un unicum ed è fondamentale?
Perché tutti nella vita saremo lavoratori e ne dovremo avere a che fare, è importante capire i vari limiti e i rispettivi doveri. Legge 82/2017 estesa qualche tutela ai lavoratori autonomi. Non esistono limiti al lavoro autonomo, a sua volta esiste il parasubordinato, molto più flessibile, ma che pone in situazione precaria il lavoratore.
Le fonti
- Fonti internazionali (Convenzioni OIL), alcuni vengono ratificati subito e accettati dai Paesi, altri no. L’Italia ne ha accettati circa 100, gli Stati Uniti una ventina.
- Fonti dell’Unione Europea (Trattati – TUE e TFUE, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, diritto derivato)
- Costituzione italiana
- Legislazione ordinaria
- Contratto collettivo (fonte autonoma derivante dall’autonomia negoziale collettiva)
Organizzazione internazionale del lavoro
L’organizzazione principale è l’OIL, o ILO, creata dopo il Patto di Versailles. Gli Stati dell’Europa e mondiali hanno deciso che c’era bisogno di tener conto della dignità del lavoro; è facile essere sul mercato senza tener conto della dignità del lavoratore, altrimenti ci sarebbero stati grandi guerre civili e vari tumulti. Portare a compimento il percorso che la previdenza sociale vuole creare. Tenere sott’occhio la questione lavorativa. 187 membri. Fortemente collegata all’ONU. Sede a Ginevra. Struttura tripartita: Stati, parti sociali (sindacati, di norma partecipano i delegati dei vari paesi e delle varie associazioni sovranazionali) e delegati della parte datoriale.
Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1988)
- Libertà sindacale e di contrattazione collettiva (si possono meglio inquadrare gli interessi delle parti)
- Eliminazione del lavoro forzato, collegata all’eliminazione dello schiavismo
- Abolizione del lavoro minorile
- Eliminazione di ogni forma di discriminazione sul lavoro
È immediatamente vincolante per tutti gli Stati membri dell’OIL. Raccomandazioni: vincolano gli Stati quanto agli obiettivi da raggiungere, ma senza un tempo limite. Essenzialmente sono dei consigli dati per raggiungere degli obiettivi nel lungo periodo, ma allo stesso tempo gli Stati sono vincolati. Convenzioni: necessitano di uno specifico intervento di ratifica da parte di ciascuno Stato (fino ad oggi l’Italia ha ratificato più di cento convenzioni). Pur essendo vincolanti, gli Stati non possono essere sanzionati. Quindi l’OIL è più un’organizzazione politica. Da sottolineare come le convenzioni vadano ratificate per imporre degli obiettivi. Questo non viene rispettato da molti stati esteri: l’Europa ha posto in ratifica 130 convenzioni, la Cina soltanto 20.
Diritto dell’Unione Europea
Dal Trattato di Roma del 1957 al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. L'Unione europea è un’unione doganale, di commercio, sociale e di mercato. Nasce come una base di mercato, ma con il tempo assume la difesa proprio delle libertà fondamentali.
Quattro libertà fondamentali
- Libera circolazione dei capitali (denaro, anche investire)
- Libera circolazione delle persone (circolazione in ogni singolo Paese)
- Libera circolazione dei beni (creazione di un mercato unico senza tassazione)
- Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (evita la discriminazione dei lavoratori in base alla nazionalità. Rende possibile la delocalizzazione: smart working)
Attività dell’Unione Europea
Attività legislativa dell’UE
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Atti vincolanti:
- Regolamenti, atti vincolanti per lo Stato dal giorno in cui sono adottati. Quindi da quel momento fanno partire la legge nazionale. Hanno una procedura di negoziato tra i vari Stati molto più lunga delle direttive. Sono adottati dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento.
- Direttive, vincolante, ma dà un arco di tempo per realizzare quanto previsto dalla direttiva (3 anni), ma dà anche obiettivi da realizzare. Sono le più utilizzate.
- Decisioni, sono vincolanti solo per il destinatario e non per tutti i membri. Deve essere recepito dallo Stato, pena la procedura di effrazione.
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Atti non vincolanti:
- Raccomandazioni, è un suggerimento. Anticipano ciò che verrà portato al termine da una direttiva in futuro.
- Pareri, possono essere di alcune istituzioni che fanno parte dell’UE (CESE ente dell’UE si occupa solo di questioni sociali). Possono essere presi in considerazione dagli organi dell’Ue per poi essere trasformati in degli atti vincolanti.
Vincolante dal giorno in cui è stato adottato. L'obiettivo è la creazione di un dialogo sociale: contrattazione collettiva europea.
La costituzione
I principi fondamentali
Art. 1, c. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. La norma assume come valore base dell’ordinamento repubblicano il lavoro, inteso in senso ampio, cioè come comprensivo di ogni attività socialmente rilevante. Il lavoratore svolge la sua personalità, non deve subire trattamenti inferiori.
→ Valore fondamentale alla base dell’ordinamento repubblicano: lavoro inteso come comprensivo di ogni attività socialmente rilevante.
Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Garantisce i diritti inviolabili non solo ai singoli individui, ma anche alle formazioni sociali.
Art. 3, c. 2: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. La norma sancisce il principio di uguaglianza sostanziale.
→ La norma sancisce il principio di eguaglianza sostanziale. Rendere uguali le posizioni dei lavoratori. Il “di fatto” intende che la Repubblica dovrebbe mitigare quelle situazioni in cui il lavoratore non può entrare nel mercato del lavoro e quindi potrebbe essere escluso dalla società. Lo Stato ha come compito di permettere a tutti di poter lavorare.
Art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
→ Lo Stato deve garantire agli individui di partecipare alla vita pubblica e quindi di entrare nel mercato del lavoro. Lo Stato deve mettere in atto una serie di meccanismi che diano una base ed deve anche garantire che gli individui possano decidere dove lavorare.
Art. 35 (tutela del lavoro e della formazione): “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”.
→ Tutelando il lavoro in tutte le sue forme anche per il lavoratore autonomo, le cooperative, il contratto a chiamata, quindi non soltanto il lavoro subordinato.
Art. 36, c. 1 (retribuzione): “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”.
→ Può essere applicato direttamente al giudice qualora la retribuzione non sia direttamente proporzionale e buona.
Art. 36, cc. 2 e 3 (diritto al riposo): “La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
→ Unico momento in cui le ferie possono essere trasformate in compenso è quando il lavoratore va in pensione o quando non sono state usufruite prima dell’ultimo giorno possibile vengono retribuite. Vanno a bilanciare quello che è il lavoro dal punto di vista psicofisico.
Art. 37, c. 1 (parità uomo-donna): “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
Art. 37, cc. 2 e 3 (tutela minori): “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.
→ Ci sono delle regole per far lavorare un minore e c’è un’età minima.
Art. 38 (assistenza e previdenza): “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
→ Assistenza: quando l’individuo non è abile al lavoro, lo Stato deve farsene carico. Previdenza: coloro che sono abili al lavoro devono essere assicurati in modo da garantire un’assistenza per gli infortuni, per la disoccupazione e assistenza per la pensione.
Art. 39 (libertà sindacale):
- L’organizzazione sindacale è libera.
- Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
- È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
- I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
→ Libertà sindacale di cui si parla è positiva o negativa. Entrambe: il lavoratore può decidere di essere inserito e no. Al contrario di quanto avveniva nel Ventennio perché tutti erano iscritti. Gli altri punti fanno riferimento alla contrattazione collettiva, che però non è mai stata attuata al meglio.
Art. 40 (diritto di sciopero): “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
→ Non ci sono regole che disciplinano lo sciopero, ma: c’è un orario in cui è garantito il trasporto pubblico, poiché senza di essa si rimarrebbe senza mezzi, obbligatorio per garantire la circolazione, non può essere improvviso. Si è trovato un compromesso grazie ai contratti collettivi. Sciopero è l’astensione dei lavoratori alla prestazione per difendere dei diritti. Non è mai singolo e deve essere attuato da un sindacato o un comitato, nonostante sia un diritto individuale. Non si può licenziare un lavoratore in sciopero e non si possono sostituire i lavoratori in sciopero. Esiste un’azione da parte dell’azienda: serrata, ma non vi è in diritto il diritto per essa.
Art. 41 (iniziativa d’impresa): “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
→ Iniziativa economica è libera, ci sono dei limiti: divieti al licenziamento in periodi crisi di economica.
Codice civile
Il Libro V del Codice civile del 1942 tratta in maniera unitaria, sotto la rubrica “Del lavoro”, sia il rapporto di lavoro sia il diritto dell’impresa. Contiene inoltre la disciplina del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) nonché quella del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.). Generalizza un unico modello di impresa e un unico tipo di rapporto di lavoro subordinato. Delinea una concezione gerarchica del rapporto di lavoro: il datore di lavoro riveste il ruolo di “capo” (art. 2086 c.c.) ed il lavoratore subordinato riveste il ruolo di “collaboratore” (art. 2084 c.c.).
Lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970)
Lo Statuto dei lavoratori ha inteso garantire l’affermazione dei diritti dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, sia garantendovi la presenza del sindacato, sia tutelando direttamente la posizione del singolo lavoratore. Tutela la libertà e dignità del lavoratore (titolo I), anche regolamentando il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti; assicura la libertà sindacale (titolo II); garantisce l’attività sindacale nei luoghi di lavoro (titolo III). Dopo il periodo dell’autunno caldo, dopo tantissime rivolte da parte dei lavoratori, si è cercato di portare i diritti sindacali all’interno dell’impresa, garantendoli e garantendo il diritto di assemblea.
Diritto sindacale
Il diritto del lavoro è un calderone che contiene il diritto sindacale. Il diritto sindacale ha un mezzo (lo sciopero) ed un fine (il contratto collettivo). Il diritto sindacale è un fenomeno tipicamente moderno, si sviluppa a partire dalla metà del XIX secolo, parallelamente alla storia del movimento operaio. Prima dell’avvento della fabbrica e del rapporto padrone-operaio non esisteva. Le prime richieste erano condizioni migliorative riguardo le ore lavorative e paga minima.
Può anche essere chiamato diritto delle relazioni industriali, proprio grazie alla sua origine. Per relazioni industriali si intendono i soggetti (imprenditori, lavoratori e organi pubblici) che agiscono in un ampio e complesso contesto di variabili economiche. In alcuni contesti è fra pari (Confindustria) e in altri può essere triangolare con a capo l’imprenditore e alla base il lavoratore. Il diritto sindacale è quella branca del diritto che studia la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo. Oggetto della disciplina:
- Organizzazioni sindacali
- Diritti sindacali
- Il contratto collettivo di lavoro (culmine del diritto sindacale, anche chiamato CCNL)
Le fonti principali e ricorrenti sono l’art. 39 e l’art. 40, l.n. 300/1970, accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla rappresentanza sindacale).
Sindacalismo confederale
Completamente differente da quanto avvenne in periodo fascista, ritorno al sindacalismo confederale. Ricostituzione del sindacalismo de
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