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Definizioni generali

Diritto privato

Il diritto privato è l'insieme di tutte le norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati (persone sia fisiche che giuridiche). Comprende il diritto di famiglia, il diritto commerciale, il diritto dei contratti. Il suo oggetto è l'utilità dei singoli. La giurisdizione competente in diritto privato è quella civile e le norme sono tendenzialmente dispositive, derogabili sulla base di accordi privati. Nel momento in cui si viola una norma, si va incontro a un risarcimento privato su iniziativa di obblighi pubblici, ossia delle sanzioni.

Diritto pubblico

Il diritto pubblico è l'insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, quindi lo Stato dove il suo soggetto è l'organizzazione. Rientrano nel diritto pubblico determinate giurisdizioni competenti:

  • Diritto penale - disciplina e reprime tutti quei fatti che costituiscono un reato.
  • Diritto amministrativo - riguarda l’insieme delle norme che regolano il comportamento della pubblica amministrazione e il rapporto di essa con i cittadini.
  • Diritto costituzionale - insieme delle regole, dei principi e dei valori contenuti nella Costituzione. Esso si occupa dell’organizzazione degli Stati e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo.

La valenza delle norme del diritto pubblico è cogente, e quindi inderogabile: la violazione di esse prevede sia sanzioni pecuniarie (risarcimento danni) che detentive. Non esiste una definizione universale di diritto pubblico poiché varia continuamente, perciò non è possibile una netta distinzione tra pubblico e privato.

Stato

Lo Stato è la principale cosa pubblica, una forma di organizzazione politica che esercita la propria sovranità su soggetti che si trovano sul territorio. I suoi elementi caratterizzanti sono:

  1. È un ordinamento politico dotato di fini generali, autorizzato ad occuparsi degli interessi della comunità.
  2. È un ordinamento originario, trova la sua legittimazione in sé stesso.
  3. È un ordinamento sovrano, detiene il potere supremo (monopolio della forza e l'autolimitazione di essa).
  4. È un ordinamento territoriale, non ne ha la proprietà totale ma vi esercita il monopolio della forza.
  5. È un ordinamento istituzionale, si identifica con una collettività umana stabile.
  6. Ha personalità giuridica, è soggetto del diritto con proprio patrimonio e capacità di agire.

Oltre a questi elementi, ne possiamo individuarne altri:

  • Territorio: porzione di terra che comprende anche il mare e lo spazio aereo sovrastante. Immunità territoriale - una porzione di territorio di uno Stato che è immune da questo potere di comando (ad esempio le ambasciate). Vaticano - forma di stato assoluto. Piazza San Pietro è soggetta al potere di polizia dello Stato italiano fino ai piedi della Basilica di San Pietro che fa parte della Città del Vaticano.
  • Popolo: non è la nazione e non è la popolazione. È l'insieme di tutti i cittadini, cioè di tutti coloro che hanno la cittadinanza in un determinato Stato, non necessariamente risiedono in Italia. Popolazione - insieme di coloro che vivono stabilmente sul territorio italiano (hanno la residenza). Nazione - insieme di persone che sono accomunate dall'avere valori, tradizioni linguistiche e religiose o culturali comuni. Con questo ci riferiamo all'esistenza di Stati Plurinazionali al cui interno convivono più nazioni (esempio Spagna, Svizzera e Belgio).
  • Sovranità: potere di fare e abrogare leggi senza bisogno del consenso dei sudditi. Questo potere è un potere originario, assoluto, indivisibile nonché inalienabile (che non può essere trasgredito). Oggi potremmo dire che la sovranità è un potere supremo di comando su un determinato territorio (sovranità interna) che deriva da un insieme di contratti con cui conferiscono poteri ad un'altra persona (Stato) affinché garantisca la pace. Sovranità esterna - è l'indipendenza dello Stato dagli altri Stati dotati dello stesso potere di indipendenza e parità.

Forme di stato

Gli stati non sono uguali riguardo le finalità che si pone l'azione dei pubblici poteri. Si distinguono le forme di Stato a seconda dell'interesse pubblico generato e dal rapporto tra cittadini e potere pubblico.

Stato assoluto

Prima forma di Stato che troviamo nella storia (1500-1600). Ha origine con la crisi del feudalesimo. Ha diverse caratteristiche:

  • Concentrazione del potere: potere attraverso cui si esercita la sovranità con l’esercitazione dei poteri. Qui sono tutti nelle mani di una persona, che è il sovrano, e sono esercitati o da lui direttamente o da funzionari che dipendono da lui.
  • Accentramento: processo di progressivo smantellamento/eliminazione di ordinamenti di movimenti o giuridici inferiori, del pluralismo giuridico.

Stato di polizia

Particolare forma di Stato assoluto. Il termine polizia è da intendere come poleis, ossia il governo della città. Viene anche chiamata monarchia illuminata che si propone di perseguire il benessere dei sudditi. Ha le stesse caratteristiche dello Stato assoluto.

Stato liberale

Nasce con la fine dello Stato Assoluto in seguito alle tre rivoluzioni (Francese del 1789; Inglese del 1689 e Americana del 1776). Il passaggio dallo Stato Assoluto allo Stato Liberale non fu traumatico. Avviene quando il Parlamento reagisce alle pretese assolutistiche del sovrano, lo caccia dal paese. Viene chiamato al Parlamento un altro sovrano - si firma così il Bill of Rights, che è un contratto tra Parlamento e sovrano. All'interno di questo contratto ci sono i principi della separazione dei poteri (1689), è sancita la libertà di espressione in Parlamento e vi è un principio fondamentale (nessuna azione fiscale, non quelle che il Parlamento decide). Vi è anche il divieto di mantenere un esercito fisso in tempo di pace senza il consenso del Parlamento (solo per le spese). Il diritto del Parlamento a riunirsi è un altro importante principio. Il Bill of Rights è il primo principio a consacrare la libertà religiosa e la libertà personale e fisica dell'individuo (principio cardine dello Stato Liberale) - è il primo principio della Costituzione Italiana, Articolo 13. Un secolo dopo, traumatico passaggio in Francia e non immediato, nel 1830 (è definitivo) con la Costituzione Liberale Francese.

Statuto Albertino

In Italia lo Stato Liberale si afferma dopo lo Statuto Albertino nel 1848 (Prima Costituzione Italiana). Ha diverse caratteristiche:

  • Garanzie di alcuni diritti fondamentali.
  • Separazione dei poteri.
  • È uno stato rappresentativo (nel Bill of Rights c'è scritto che il Parlamento deve essere eletto liberamente) - Principio della rappresentanza della borghesia.
  • Le costituzioni iniziano ad essere scritte e flessibili, cioè modificabili come leggi.

Stato sociale o liberal-democratico

È una correlazione dello Stato Liberale. È uno Stato pluriclasse. La progressiva estensione del suffragio determina il passaggio dello Stato Liberale allo Stato Sociale. Si affermano i partiti di massa che iniziano a fare portavoce di nuove esigenze di garanzia di nuovi diritti sociali (prestazioni da parte di pubblici poteri). È uno Stato interventista che interviene nella vita dei cittadini.

Stato totalitario

Si tratta di quello stato presente in Italia durante il Fascismo. Si parla anche di Stato Autoritario, ossia quella forma di Stato presente durante il Nazismo in Germania. Anch'esso ha diverse caratteristiche importanti:

  • Forte concentrazione del potere.
  • Riduzione dell'opposizione.
  • Proclamazione di un’ideologia ufficiale di Stato.
  • Presenza di un partito unico in cui gli organi si sovrappongono a quelli statali.
  • Presenza di un campo carismatico.

Stato socialista

In netta contrapposizione allo Stato Liberale.

Unitari e composti

Si possono dividere gli Stati in unitari e composti. Il criterio che usiamo è quello di vedere com'è distribuito territorialmente il potere - intendiamo la forma di Stato con principi e regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato Centrale e gli enti territoriali autonomi che sono presenti al suo interno.

Stato composto

Lo è quello Stato in cui ci sono enti territoriali minori (Stati Federali o Regionali). Separazione del potere verticale: lo Stato Centrale ha dei poteri, ma altri poteri sono attribuiti a enti territoriali dotati di un certo potere (questo perché gli enti territoriali minori sono più vicini ai cittadini, che sono destinatari delle norme). La prima esigenza che il federalismo o il regionalismo cercando di consolidare è il funzionamento dello Stato provando a risolvere il problema della rappresentanza (maggiore vicinanza tra governo e cittadini). Decentramento del potere viene usato come antidoto alla globalizzazione.

Quando parliamo di Stato Composto spesso si parla di federazione. Confederazione - Unione politica di Stati che sono e rimangono sovrani decidendo di formare un’unione per vari motivi. Questi Stati sovrani stipulano un trattato con cui decidono quali sono le funzioni da lasciare all'Unione. L'Unione Europea può essere considerata come una confederazione. Il primo esempio di confederazione è quella Americana (1776 Confederazione; 1787 Stato Federale). Altri esempi sono la Germania e la Svizzera, entrambi diventati Stati Federali.

Stato federale

Forma di Stato che concilia il principio dell'unità di Stato con il principio dell'autonomia di alcuni enti territoriali che possono assumere varie denominazioni.

Come fa uno Stato a diventare federale?

  • Federalismo aggravato: per aggregazione di Stati sovrani che decidono di unirsi (esempio gli Stati Uniti oppure la Svizzera).
  • Federalismo disaggregativo: Stato precedentemente unitario che sceglie di dotare enti al suo interno di autonomia e ne modifica la struttura. È un fenomeno recente che nasce con l'esigenza di dare una risposta agli Stati Sociali. Un esempio è il Belgio - a partire dagli anni ‘70 la costituzione belga subisce delle modifiche che trasformano lo Stato Unitario in Stato Federale (Articolo 1,3).

L'Articolo 17 della Costituzione Italiana elenca le competenze dello Stato Centrale a quelle delle Regioni. Le lettere A B C D E F G sono le stesse degli Stati Federali. Le materie dalla A alla S sono competenze legislative dello Stato. E le altre? Sono materie di legislazioni concorrenti, cioè materie disciplinate insieme da Regioni e Stato. Prima del 2001 non era così. La sovranità federale è indivisibile, quindi è dello Stato Centrale (principio dell'unità e della sovranità).

Il diritto costituzionale nel suo sviluppo storico

Il termine costituzionalismo è stato coniato da Mcllwain definendolo come la “limitazione legale del governo attraverso il diritto”. È il complesso di principi che caratterizzano la forma di governo costituzionale che ha il suo ordinamento regolato con norme stabili, scritte e contenute in costituzione. L'attuale costituzionalismo trae spunto dal 1700 ma le sue origini sono più antiche. La prima forma di esso si può ricollegare alla Magna Carta Libertatum del 1215 che consacra il principio del rule of law, principio della garanzia giurisdizionale dei diritti; soltanto tramite giudizio legale possono essere convalidati, giustificati ed autorizzati provvedimenti per atti lesivi ai diritti fondamentali. Nascono quindi dei principi davanti ai quali il potere politico doveva sottomettersi ma in cui il potere giudiziario può aver voce poiché esso può garantire l'imparzialità e la ragionevolezza del proprio operato.

Tutto cambia con la Rivoluzione Francese, dove sono i cittadini stessi ad autolimitarsi e a rinunciare ad una parte dei proporzioni diritti tramite la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Viene introdotto il principio della riserva di legge, criterio secondo cui solo gli atti di natura legislativa possono intervenire su certe materie e garantire i diritti individuali (principio del giusnaturalismo).

Dopo alcuni fatti dell'800 (ascesa di Napoleone, epoca della Restaurazione) il contesto istituzionale muta e si ritorna alle monarchie. Svanisce la concezione dei diritti preesistenti al potere politico e viene sostituita con la concezione che siano i diritti stessi ad essere il riflesso delle limitazioni dello Stato, ciò comporta la nascita di costituzioni concesse, flessibili e ottriate (concesse dall'alto), dove furono in seguito causa dello sviluppo dei regimi totalitari.

Si ha una situazione diversa negli States dove il costituzionalismo del 1700 viene ripreso nella Dichiarazione d'Indipendenza e la successiva Costituzione rigida e federale affiancata da una corte suprema.

Classificazione delle costituzioni

  • Flessibili/rigide: in base a come possono essere modificate, la modifica delle prime avviene attraverso la normale attività legislativa, mentre le seconde necessitano di un procedimento aggravato.
  • Lunghe/brevi: a seconda del testo costituzionale se limitato a disciplinare l'organizzazione o se contiene i diritti principali in materia di rapporti sociali oppure economici.
  • In base al contenuto: puramente organizzative, garantistiche (trattano delle libertà civili, economiche e personali); programmatiche (norme dei poteri pubblici, garanzie delle libertà, diritti sociali e imposizione di programmi d’azione/obblighi a fornire determinate prestazioni).

4 sensi del termine costituzione

  • Costituzione in senso materiale: nozione non giuridica con la quale si allude alla struttura del potere effettivo, il modo in cui la comunità politica è organizzata in un preciso periodo storico. Ha pretese descrittive poiché descrive uno Stato di fatto in un preciso momento storico ed il suo sistema di potere. L’utilizzo del termine “costituzione” è quasi in senso metaforico, che allude al corpo di una comunità.
  • Costituzione in senso sostanziale: nozione giuridica che indica l'insieme di regole e istituti in base a dei principi fondamentali che definiscono in che modo l'autorità sia organizzata, quali sono i suoi poteri, i suoi limiti e come si articolano i rapporti tra essa e i suoi sottoposti. Definisce gli ambiti di applicazione delle norme sulla base di dati formali. Muta col tempo in base alle diverse interpretazioni.
  • Costituzione in senso formale: nozione giuridica che allude ad un particolare atto normativo scritto per l'istituzione di un nuovo ordine politico e ne fissa i principi fondamentali. Essa evoca il soggetto che agisce e la sua autorità suprema. Fa riferimento al potere costituente (con superiorità logico-giuridica/strutturale) per l’organizzazione della comunità politica.
  • Costituzione in senso storico-ideologico: la costituzione è tale se ispirata a dei principi liberal-democratici che impongono la garanzia dei diritti individuali, l'uguaglianza, la libertà e la separazione dei tre poteri.

Storia costituzionale italiana

La monarchia risentì del diffondersi delle idee illuministe ed effettuò nel 700 i primi tentativi di modernizzazione. Una vera e propria storia della Costituzione italiana inizia a partire dal triennio rivoluzionario (1796-1799) a seguito della conquista da parte di Napoleone e la successiva creazione di repubbliche a stampo moderato simil-francesi (estensione dei diritti politici, rappresentanza divisa in due camere, netta separazione dei poteri con prevalenza dell’esecutivo). Dopo la caduta di Napoleone, con il Congresso di Vienna, vennero ripristinate le monarchie assolute senza costituzioni, fino al 1814 con la “carta ottriata” da Luigi XVIII. In Italia cresceva il potere della borghesia la quale, insieme agli intellettuali, prediligeva un costituzionalismo liberale. Nel frattempo, in Europa, vennero emanate diverse Costituzioni tra cui quella del Belgio del 1831 e in Francia nel 1830. Su ispirazione di quest’ultima, Carlo Alberto di Savoia emanò lo Statuto Albertino nel 1848 (concesso dal monarca, flessibile, prevedeva una struttura bicamerale, libera nomina/revoca dei ministri da parte del Re, potere esecutivo superiore a quello legislativo, non riconosceva le autonomie locali e indicava la religione cattolica come religione di Stato) che rimarrà in vigore fino all’entrata della Costituzione l’1 gennaio 1948.

I principi fondamentali della Costituzione Italiana

Articolo 1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Il primo comma fa riferimento ai concetti di Democrazia e Repubblica; la forma repubblicana era già stata decisa prima della costituente. Da ciò deriva un vincolo che si evidenzia anche nell’articolo 139 della Costituzione; la forma Repubblicana è anteriore e superiore alla stessa costituzione, poiché decisa prima dell’assemblea costituente. È frequente citare Madison, secondo cui i tre requisiti della Repubblica sono: l’elettività, la temporaneità e la responsabilità di tutte le cariche. Sostanzialmente, Madison accenna ad un problema, ossia ricondurre la forma repubblicana a solo elemento di elettività del capo dello stato appare riduttivo se non coordinato con il disegno istituzionale sotteso ed espresso dalla costituzione. Una indicazione significativa è espressa in questo articolo.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescaleone03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caielli Mia.
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