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Diritto costituzionale – Parte 2

Le forme di governo

Con forma di governo si intende il modo in cui vengono individuati i soggetti titolari del potere politico (indirizzo politico), nonché il modo in cui questi operano per indirizzare l’ordinamento verso certi fini generali. In altri termini, è il diverso modo in cui si articola e si ripartisce il potere politico tra i vari organi di vertice dello Stato. Con indirizzo politico si intende la capacità di decidere e stabilire le linee guida generali per l'azione dello stato e dei suoi organi.

Secondo i canoni del costituzionalismo moderno è opportuno distribuire gli indirizzi politici in organi diversi, principio della separazione dei poteri. Lo scopo ultimo della separazione dei poteri è quello di garantire che all’occorrenza un potere possa arrestare l’altro, evitando che uno di essi possa prevaricare e degenerare nell’assolutismo o in atteggiamenti tirannici.

Monarchia costituzionale

Questa forma di governo compare in Inghilterra nel ‘600 (è detta anche “monarchia parlamentare inglese). Il re è titolare del potere esecutivo ed è affiancato da dei ministri (cioè i delegati del sovrano). Egli ha il potere di sanzione regia sulle leggi, cioè il potere di ratificare e promulgare le leggi approvate dal Parlamento. In altri termini, è il potere che consente al re di dare il proprio assenso alla legge per renderla effettiva e garantire che sia rispettata e applicata.

Al Parlamento (bicamerale, formato dalla Camera dei comuni e Camera dei Lord) spetta il potere legislativo, quindi la funzione di deliberare le leggi e i tributi. Questa forma di governo si caratterizza per la presenza di una Costituzione e di organi costituzionali controllati dal sovrano. Più precisamente il re esercita il potere legislativo in collaborazione con il Parlamento, governa il paese con i ministri da lui nominati e controlla i giudici.

Lo Stato italiano, dall’unificazione avvenuta nel 1861 al referendum istituzionale del 2 giugno 1946 è stato un esempio di monarchia costituzionale pura.

Governo presidenziale

Questa forma di governo trae spunto dalla monarchia costituzionale inglese. È anche detta forma di governo a direzione monocratica, e cioè il potere esecutivo si concentra nelle mani di una sola persona, che è appunto il Presidente, il quale è sia capo dello Stato che capo del Governo, ed è eletto direttamente dal popolo, per cui non ha bisogno del voto di fiducia parlamentare, perché è legittimato dal voto della maggioranza dei cittadini.

Il presidente collabora con i ministri del Governo, suoi subordinati, su cui ha il potere di nomina, di sostituzione e di revoca. Il potere legislativo invece spetta al Parlamento, eletto separatamente sempre dal popolo. Non essendoci il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, quest’ultimo non può sfiduciare il Presidente, ed il Presidente non può sciogliere le camere (perché sono appunto votate dal popolo). Il presidente si ingerisce nel potere legislativo mediante il potere di veto.

Il potere di veto è una prerogativa che consente al capo dello Stato (il Presidente) di impedire che una legge o un atto legislativo diventi effettivo, nonostante sia stato approvato dal Parlamento. Il potere di veto può essere utilizzato solo per una volta per ogni atto legislativo, e se il parlamento riesce a ottenere una maggioranza qualificata (ovvero un numero di voti superiore a quello necessario per l'approvazione dell'atto) la legge passerà comunque in vigore, nonostante il veto.

Questa forma di governo si basa sul principio del “checks and balances” (pesi e contrappesi), cioè un potere controlla e condiziona l’altro. Nel modello degli Stati Uniti d’America il Parlamento è detto “Congresso” (formato dalla Camera dei rappresentanti, i quali rappresentano la generalità del popolo, e dal Senato, composto dai delegati degli Stati federali).

Il mandato del presidente dura 4 anni e si può essere rieletti soltanto una volta (quindi solo due mandati consecutivi). I membri della Camera dei rappresentanti vengono eletti ogni 2 anni, invece i senatori vengono eletti ogni 6 anni, con la metà del Senato che viene rinnovata ogni 3 anni.

Poiché Presidente e Parlamento vengono eletti separatamente, a scadenze diverse, può anche accadere che essi siano espressione di differenti parti politiche, e qualora si verifichi questa situazione (non infrequente) diventa estremamente difficile per entrambi governare, sempre alla ricerca di un difficile equilibrio. Il Governo ha infatti bisogno delle leggi del Parlamento per mettere in atto il proprio programma, e il Parlamento ha bisogno del Governo per l’attuazione pratica delle leggi che ha votato. Questa situazione è indicata con il termine “governo diviso”.

Governo parlamentare

Nella forma di governo parlamentare, il capo dello Stato può essere eletto dal Parlamento (es. Presidente della Repubblica in Italia) o essere un monarca (es. Re in Gran Bretagna). Egli non è titolare né del potere esecutivo né legislativo, ma ha una funzione di garanzia. L’esecutivo è in genere nominato dal capo dello Stato, ed è dipendente dalla disponibilità del Parlamento a mantenerlo in vita, perché è previsto il rapporto fiduciario, per cui, il Parlamento può in qualunque momento sfiduciare il Governo, costringendolo a dimettersi.

È anche prevista la possibilità di scioglimento del parlamento, qualora questo non sia in grado di sostenere attraverso la fiducia alcun governo. Nel governo parlamentare si parla di “governo di partito”, cioè una forma di governo in cui il potere esecutivo è detenuto da un partito politico che controlla la maggioranza dei seggi in un parlamento eletto. In questo caso, il capo del governo è il leader del partito al potere, solitamente conosciuto come Primo Ministro o Presidente del Consiglio dei ministri. Il partito al potere forma il governo e i ministri sono esponenti di quel partito o persone scelte dal leader del partito. (Nel governo presidenziale invece, il Presidente non dispone automaticamente della maggioranza parlamentare)

Governo semipresidenziale

Il modello di riferimento è quello francese. Il capo dello Stato (Presidente della Repubblica) è eletto dai cittadini, i quali eleggono anche i membri dell’Assemblea Nazionale. Il Parlamento è formato dall’Assemblea Nazionale e dal Senato (quest’ultimo non è eletto direttamente dai cittadini, ma attraverso elezioni di secondo grado elettori di primo grado, cioè i cittadini, che eleggono quelli di secondo grado, cioè i rappresentanti dell’Assemblea Nazionale, che sono quelli che effettivamente dovranno eleggere i senatori.

Governo e Parlamento sono legati dal rapporto fiduciario, in cui il Presidente ha il potere di scioglimento del Parlamento, e quest’ultimo di sfiduciare il Governo costringendolo a dimettersi. Il sistema prevede che la figura di capo dello stato sia distinta da quella di capo del governo, però è il Presidente della Repubblica a presiedere nelle assemblee ed è inoltre il potere trainante dell’esecutivo.

Si parla di esecutivo a direzione duale, perché accanto al Presidente vi è il governo guidato dal Primo Ministro (di nomina presidenziale). In caso di difformità, cioè quando Presidente e maggioranza parlamentare appartengono a schieramenti diversi, si verifica la coabitazione di governo, tra presidente e primo ministro di partiti diversi (simile al governo diviso del modello americano). In Francia, per ridurre i casi di coabitazione, venne modificata la Costituzione nel 2000, uniformando la durata del mandato presidenziale a quello dell’assemblea nazionale (da 7 anni a 5 anni). L’Assemblea Nazionale è eletta subito dopo l’elezione del Presidente, in tal modo, si garantisce un’alta probabilità che gli elettori determinino la maggioranza alle stesse forza politiche di cui il Presidente eletto è espressione.

Governo direttoriale

Il modello è quello svizzero (esiste solo lì). Prende il nome dalla Costituzione francese del 1795 Il Direttorio - importata in Svizzera 3 anni dopo. Il potere esecutivo è affidato al Consiglio federale, il quale non è eletto dai cittadini ma dal Parlamento, non vi è però il rapporto fiduciario, il Governo rimane quindi in carica fino al termine del mandato. Non è prevista nemmeno l’elezione diretta, perché l’esecutivo è a direzione collegiale, ciò comporta che i rappresentanti a rotazione svolgono la funzione di capo dello stato (Presidente) per un solo anno di carica.

Il potere legislativo è affidato ad un parlamento bicamerale, cioè dall’Assemblea federale, composta dal Consiglio Nazionale (rappresentanti dei cittadini) e Consiglio degli Stati (formato da 2 rappresentati per ciascun cantone cioè gli Stati membri, perché la Svizzera è uno Stato federale).

La forma di governo direttoriale segue il principio della democrazia consensuale, cioè un modello di democrazia in cui le decisioni vengono prese attraverso il consenso generale, piuttosto che attraverso la maggioranza del voto. Il paese è composto da 26 cantoni autonomi che hanno il potere di prendere decisioni in molte questioni politiche e amministrative locali. Inoltre, la Svizzera ha un sistema di voto popolare diretto, in cui i cittadini possono proporsi e votare sui referendum e iniziative popolari a livello nazionale e cantonale, questo permette ai cittadini di avere una maggiore influenza sulle decisioni politiche.

Inoltre, le autorità svizzere si sforzano di raggiungere il consenso tra le diverse fazioni politiche e le diverse regioni del paese prima di prendere decisioni importanti. Ciò si riflette nella tradizione di mediazione e negoziazione che caratterizza la politica svizzera, e nel modello di "concordato" in cui le parti interessate lavorano insieme per trovare soluzioni condivise ai problemi. È un modello non facilmente riproducibile in paesi in cui i diversi partiti sono molto competitivi.

La sovranità popolare

Con popolo si intende l’insieme di coloro che sono legati all’ordinamento statale da un vincolo giuridico, la cittadinanza, che è il legame legale e politico tra un individuo e uno stato. La cittadinanza conferisce a un individuo una serie di diritti e doveri, tra cui il diritto di voto, la protezione dello stato, e l'obbligo di rispettare le leggi dello stato.

Quella parte di popolo, a cui l’ordinamento riconosce il diritto di voto, cioè la facoltà di partecipare a processi elettorali per eleggere rappresentanti o decidere su questioni politiche, attraverso il voto, è chiamato corpo elettorale.

Secondo l’art. 1 comma 2 della Costituzione “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il popolo è titolare, in senso giuridico, della sovranità, nonché costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito; ciò determina che l’organizzazione dello Stato e degli enti politici territoriali devono basarsi su tale principio.

Con sovranità popolare non si intende che lo Stato non esercita la sua supremazia, ma esso, insieme a regioni ed enti locali, Unione Europea, la libertà di associazione in partiti politici e organizzazioni (sindacati), costituiscono strumenti espressione della volontà del popolo.

Il diritto di voto è disciplinato dall’art. 48 Cost., il quale stabilisce:

  • Sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età (oggi corrisponde a 18 anni, e vale anche per l’elezione del Senato).
  • Per poter esercitare il voto è necessario essere cittadini italiani e maggiorenni.
  • I cittadini non italiani dell’Unione Europea, residenti in Italia, possono votare per le elezioni comunali e per le elezioni del Parlamento Europeo, ma non per quelle politiche e referendarie in Italia.
  • Specifiche limitazioni al diritto di voto sono previste dalla legge solo per “indegnità morale” o “incapacità civile”.
  • Un individuo può essere privato del diritto di voto a causa di comportamenti moralmente riprovevoli o per incapacità a svolgere i propri doveri civici.
  • Ad esempio, una persona condannata per un reato grave può essere privata del diritto di voto fino al termine della pena (indegnità morale); una persona con una malattia mentale grave o una disabilità fisica che gli impedisce di comprendere il significato del voto o di esprimere la propria volontà in modo autonomo (incapacità civile).

Il voto è un dovere civico, per cui è tutelato da specifiche garanzie:

  • Personale = deve essere espresso da ciascun cittadino di persona (non è legittima la delega).
  • Eguale = il principio dell'uguaglianza del voto significa che tutti i voti sono uguali e hanno lo stesso valore, indipendentemente dalla persona che li esprime. Questo significa che ogni voto conta allo stesso modo nell'esito di un'elezione o di un referendum.
  • Libero = ogni cittadino ha il diritto di esprimere il proprio voto senza essere soggetto a costrizioni, intimidazioni o inganni. Ogni cittadino deve avere la libertà di esprimere il proprio voto in modo autonomo e senza interferenze esterne. Questo principio rappresenta un fondamento della democrazia rappresentativa. Il voto libero implica anche che tutti i cittadini abbiano lo stesso accesso alle informazioni e alle opportunità per esprimere il proprio voto, senza discriminazioni di alcun tipo e che siano protetti dalla libertà di espressione e di associazione.
  • Segreto = garantisce che ogni cittadino possa esprimere il proprio voto senza timore di rappresaglie o di discriminazioni. In altre parole, il voto segreto consente a ogni cittadino di esprimere la propria opinione politica in modo libero e senza preoccupazioni di ritorsioni.

L'espressione "il voto è un dovere civico" significa che i cittadini hanno il dovere di partecipare alle elezioni e di esprimere il proprio voto in modo responsabile e informato, perché è attraverso il voto che i cittadini possono influire sulla scelta dei rappresentanti e sulle decisioni politiche che riguardano la loro vita quotidiana. Il dovere di votare è anche un segno di rispetto per le istituzioni democratiche e per i valori della democrazia rappresentativa. NON è però un vincolo giuridico.

Vi è una disciplina speciale per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero. La legge 52/2015 consente ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare per corrispondenza secondo modalità definite di intesa tra i ministri competenti. Ciò garantisce loro di continuare a partecipare alle elezioni italiane, nonostante la loro lontananza dal paese.

Sistema elettorale

Il sistema elettorale è un insieme di regole e procedure che regolano le elezioni politiche, stabiliscono come i voti dei cittadini vengono convertiti in rappresentanza parlamentare e determinano la composizione del parlamento e del governo. Esso comprende le regole su come i cittadini possono esprimere il loro voto, come i voti vengono conteggiati e come vengono assegnati i seggi in parlamento.

Eleggere uno solo

L’elezione di una sola persona prevede un sistema maggioritario, è utilizzato per l'elezione del Presidente della Repubblica e per l'elezione del sindaco in alcuni comuni. In entrambi i casi, il sistema maggioritario premia il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ovvero il numero di voti maggiore rispetto agli altri candidati, indipendentemente dalla percentuale di voti ricevuti. Ciò significa che il candidato vincente non necessariamente rappresenta la maggioranza dei cittadini, ma solo quella parte dei cittadini che ha espresso il proprio voto per lui.

Possono però essere previste delle condizioni, cioè vince colui che non solo prende più voti di qualsiasi altro candidato, ma raggiunge una certa quota minima dei voti complessivi, e se questa quota è fissata nella metà + 1 dei componenti allora si parla di maggioranza assoluta.

Eleggere un organo collegiale

Nel processo di elezione di un organo collegiale (ovvero composto da più membri), in teoria sarebbe possibile utilizzare una formula che permetta a una sola parte di vincere, ma questo andrebbe contro il principio del pluralismo politico (Il principio del pluralismo è l'idea che in una società democratica debbano esistere e debbano essere rappresentate diverse idee, opinioni, interessi e gruppi sociali. Questo principio promuove la libertà di espressione e il rispetto delle opinioni diverse, incoraggia la partecipazione e la rappresentanza di tutti i cittadini nei processi decisionali, e cerca di evitare che una sola idea o gruppo prevarichi gli altri.

L'organo collegiale dovrebbe quindi essere rappresentativo della collettività sia sotto il profilo territoriale che politico, ovvero non tutti gli eletti dovrebbero provenire dallo stesso territorio o appartenere allo stesso partito. Questa rappresentatività può essere ottenuta utilizzando sia formule maggioritarie che proporzionali.

Le formule maggioritarie

Scegliere i rappresentanti in un gruppo usando una forma di voto chiamata formula maggioritaria, significa che la persona o il partito che riceve più voti vince e diventa rappresentante. Ci sono due tipi di formule maggioritarie: plurality a turno unico, dove la persona con più voti in ogni zona vince, e majority a doppio turno eventuale, dove la persona che ha più voti in una prima tornata elettorale può vincere subito se ottiene una maggioranza, o ci può essere un secondo turno fra i due candidati con più voti.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Soshito98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bologna Chiara.
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