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L’interruzione del processo

Come la sospensione comporta un arresto temporaneo del processo, facendolo entrare in uno stato di quiescenza, con il conseguente divieto di compiere atti processuali, salve le eccezioni di legge come atti urgenti, misure cautelari et similia; determina anche la sospensione dei termini processuali in corso.

Il presupposto dei due istituti è diverso: mentre per la sospensione essa è prevista quando è necessario definire prima una controversia pregiudiziale e quindi l’obiettivo è di evitare la contraddittorietà quantomeno logica tra giudicati, l’interruzione mira a consentire una regolarizzazione del contraddittorio che è stato compromesso in ragione di alcuni particolari eventi.

Occorre distinguere se questi eventi riguardano la parte o il procuratore costituito.

Eventi interruttori che riguardano la parte

Eventi interruttori che riguardano la parte. Artt. 299 e 300.

Il processo si interrompe in caso di morte della parte oppure in caso di perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale, oppure ancora nel caso in cui questa rappresentanza legale degli incapaci cessi; es. riferiti alla legittimatio ad processum ex art. 75, come la sentenza di fallimento del debitore che comporta la perdita della capacità di stare in giudizio per quanto riguarda tutti i rapporti patrimoniali in capo al fallito, e la sua sostituzione con il curatore fallimentare; dichiarazione di interdizione o inabilitazione sopravvenuta nel corso del processo nel cui caso subentra il rappresentante legale, tutore o curatore, e nella attesa il processo è interrotto.

Art. 299, se prima della costituzione in cancelleria o prima dell’udienza davanti al giudice istruttore sopravviene la morte, oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto.

Se accadono questi eventi prima che la parte si costituisca a mezzo di procuratore il processo è automaticamente interrotto, ipso iure, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo, coloro che subentrano alla parte colpita dall’evento interruttivo, gli eredi nel caso della morte, il rappresentante legale nel caso di cessazione del vecchio rapporto di rappresentanza o di sopravvenuta dichiarazione di interdizione o inabilitazione, quindi sopravvenuta perdita della capacità processuale, si costituiscono volontariamente oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all’art. 163.

Si intende in ogni caso dopo la pendenza della lite, dopo la notificazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 39 a Tizio, per cui se prima della sua costituzione Tizio muore il processo si interrompe.

Art. 300, se alcuno degli eventi previsti dall’articolo precedente si avvera nei confronti della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, se avvengono dopo la sostituzione, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’art. precedente.

In questo caso l’interruzione non è automatica, ma si verifica solo se il procuratore costituito dichiara o notifica l’evento, se non lo fa il processo va avanti. In linea di principio l’avvocato è libero di dichiararlo o meno, perché una volta che c’è il procuratore costituito si presume che questi sia in grado di tutelare la parte o i suoi successori.

Se la parte si è costituita personalmente nei casi in cui la legge ne prevede la possibilità l’interruzione è automatica.

Se l’evento riguarda la parte che è stata dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte o è notificato a chi deve subentrare al contumace, oppure certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292, nel caso in cui ha notificato gli atti di cui all’art. 292 a casa della parte.

Se alcuno degli eventi descritti nell’art. precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, un’opzione che le parti possono chiedere, quindi si può dire in generale dopo la scadenza dei termini dell’art. 190, alla fine della fase decisoria, dovendosi attendere soltanto l’esito della sentenza, l’evento non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

Se si verifica quando cominciano a decorrere i termini per il deposito della sentenza, periodo in cui le parti non possono più compiere nessuna attività, l’evento interruttivo non ha rilievo, a meno che l’organo decidente riapra l’istruzione.

Eventi interruttori che riguardano il procuratore

Eventi interruttori che riguardano il procuratore.

Art. 301, se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. Non sono cause di interruzione la revoca della procura o rinuncia ad essa, dipendendo dalla volontà della parte.

In questi casi la parte è rimasta senza difesa e quindi l’interruzione è automatica.

Regime del processo interrotto

Regime del processo interrotto.

Art. 304, rinvia al 298, cioè scatta automaticamente il divieto di compiere atti processuali e la sospensione dei termini processuali in corso.

Meccanismi di riattivazione del processo interrotto sono la prosecuzione, dei soggetti che subentrano alla parte colpita dall’evento, o la riassunzione, notifica di una nuova citazione ad opera della controparte, entro il termine perentorio di tre mesi, gli stessi che potrebbero evitare a monte l’interruzione. Questo termine perentorio decorre dalla data dell’evento interruttivo, non dal momento successivo in cui il giudice dichiara l’interruzione con ordinanza, come ha chiarito la Cassazione.

La prosecuzione del processo è disciplinata all’art. 302, che dice che nei casi previsti dagli articoli precedenti, la costituzione per proseguire il processo, da parte dei soggetti che subentrano, può avvenire in udienza o a norma dell’art. 166, se non è fissata alcuna udienza la parte può chiedere con ricorso al giudice o al presidente del tribunale la fissazione dell’apposita udienza.

La riassunzione ex art. 303 dice che l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza notificando il ricorso o il decreto a coloro che devono costituirsi per proseguire.

Nel caso in cui il termine perentorio di tre mesi previsto per questi meccanismi di riattivazione non è rispettato il processo si estingue: art. 305, il processo deve essere proseguito o riassunto, a seconda della parte che si attivi, entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue.

Estinzione del processo

L’estinzione comporta la morte del processo, che non arriva a sentenza. Si verifica in due casi: o perché le parti rinunciano agli atti del processo, manifestando un disinteresse per la sua prosecuzione, oppure perché, si parla genericamente di inattività, non compiono gli atti processuali che devono compiere entro un termine perentorio di legge; l’estinzione può essere preceduta dalla cancellazione della causa dal ruolo; quindi rinuncia agli atti del processo, art. 306, e inattività, art. 307, ossia il mancato compimento da parte delle parti di atti processuali entro il termine perentorio di legge.

Tali cause hanno il comune denominatore nella manifestazione del disinteresse nel giudizio, che si affianca al disinteresse dello Stato a tenere impegnati i propri organi giurisdizionali quando le parti non hanno interesse alla sua prosecuzione, per cui la conseguenza il processo si estingue, anche perché è impossibile protrarre la situazione di incertezza dovuta alla pendenza della lite avente ad oggetto un diritto controverso; o subentra l’accertamento del diritto e l’autorità di cosa giudicata oppure il processo si estingue.

Cause di estinzione

Cause di estinzione.

Art. 306, rinuncia agli atti del giudizio, il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. La rinuncia di una parte agli atti del giudizio deve essere seguita dall’accettazione di controparte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione.

Queste dichiarazioni, rinuncia e accettazione, sono fatte dalle parti o dai loro procuratori verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se rinuncia e accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice con ordinanza non impugnabile.

Si è configurato un accordo esplicito inter partes, che risulta da una duplice dichiarazione unilaterale, che produce l’estinzione unicamente di tipo processuale, non ha rilevanza dal punto di vista sostanziale, e ciò impone la distinzione tra rinuncia agli atti del giudizio e la rinuncia all’azione o alla domanda oppure la cessazione della materia del contendere, che riguardano il diritto dedotto in lite.

La rinuncia alla domanda non richiede accettazione da parte dell’avversario né la parte che ha rinunciato potrà riproporre quella domanda in un successivo processo in quanto ha disposto del diritto, ecco l’effetto sostanziale; invece se il processo si è estinto, l’estinzione non esclude l’azione, perché il processo non è arrivato a sentenza, e produce soltanto effetti processuali.

Art. 307, estinzione del processo per inattività delle parti, se dopo la notifica della citazione, processo pendente e nessuna causa iscritta a ruolo, nessuna delle parti si è costituita nel termine stabilito dall’art. 166 ovvero se dopo la costituzione delle parti il giudice nei casi previsti dalla legge abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo il processo, salvi gli artt. 181 e 290, deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto a norma dell’art. 166 e dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti si estingue.

A questa previsione si sottraggono le norme di cui all’art. 181, che disciplina la mancata comparizione in udienza, mentre il 290 riguarda la contumacia dell’attore e la mancata richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo; in questi casi il giudice ordina la cancellazione e dichiara l’estinzione, contemporaneamente.

Il processo se è stato riassunto a norma del precedente comma si estingue se nessuna delle parti si costituisce, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordina la cancellazione dal ruolo. Due provvedimenti di cancellazione a ruolo consecutivi non sono ammessi, il processo non entra nuovamente in uno stato di quiescenza.

Oltre che nei casi previsti nel comma precedente e salvo diversa previsione di legge, il processo si estingue altresì qualora la parte a cui spetti di rinnovare la citazione o di proseguire a riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio di legge; es. nullità della citazione, art. 164, il giudice rilevata la nullità si attiva per salvare la citazione, impartendo un ordine di rinnovazione o integrazione che dovranno essere eseguite entro il termine perentorio da lui stabilito.

Quando la legge autorizza il giudice a fissare un termine questo non può essere inferiore a uno né superiore a tre.

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio o con ordinanza dal giudice istruttore o con sentenza dal collegio.

Tale norma è stata modificata dalla l. 69/2009, e prevede che l’estinzione opera ipso iure al verificarsi della fattispecie estintiva e può essere dichiarata anche d’ufficio, mentre prima era necessaria un’apposita eccezione della parte interessata.

L’estinzione viene pronunciata dal giudice istruttore nelle cause di pertinenza collegiale di cui al 50 bis; contro l’ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico, e che dichiara l’estinzione, è ammesso il reclamo al collegio, anzi costituisce l’unica ordinanza reclamabile: il reclamo al collegio che prima della riforma del 1990 era ammesso anche contro le ordinanze istruttorie, è stato eliminato e circoscritto unicamente a questa ordinanza, nel termine perentorio di 10 gg che decorrono dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o dalla sua comunicazione se pronunciata fuori udienza.

Se il reclamo non viene proposto, l’ordinanza si consolida, acquista carattere definitivo; se l’ordinanza viene reclamata, gli esiti possono essere due: o il collegio rigetta il reclamo e conferma la dichiarazione di estinzione del processo, con sentenza, oppure pronuncia con ordinanza non impugnabile se accoglie il reclamo e il processo prosegue.

La legge non fa il caso più frequente in cui sia il giudice unico a dichiarare l’estinzione del processo, che la dovrebbe dichiarare con sentenza, in quanto definisce il giudizio, però se provvedesse con ordinanza, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tale ordinanza equivarrebbe a sentenza. Per dolersi del provvedimento si può impugnare con appello.

Effetti dell’estinzione

Una volta che il processo si estingue e il giudice dichiara l’estinzione con ordinanza o con sentenza, gli effetti dell’estinzione li stabilisce l’art. 310. Il primo effetto, in negativo, che non consegue all’estinzione: l’estinzione del processo non estingue l’azione, in quanto il giudice non ha accertato il diritto controverso, non c’è alcun effetto preclusivo, in quanto la declaratoria d’estinzione ha effetti solo processuali.

Se un atto processuale è idoneo a produrre effetti sostanziali, in linea di principio restano salvi anche se il processo si estingue, art. 2945 c.c., che stabilisce l’effetto interruttivo della prescrizione della presentazione della domanda, effetto anche sospensivo fino alla sentenza passata in giudicato, al co. 3 stabilisce che se il processo si estingue rimane fermo l’effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla notifica della citazione introduttiva, ma il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell’atto interruttivo, la citazione. Quindi, l’estinzione non produce effetti sostanziali, tanto che quello interruttivo della prescrizione resta salvo.

Co. 2, l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, travolge quanto compiuto dalle parti durante il processo estinto, non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sentenze non definitive, e neppure le pronunce che regolano la competenza, ossia le ordinanze della SC pronunciate in sede di regolamento di competenza.

Non vengono travolte neanche le ordinanze anticipatorie di condanna, per espressa previsione degli artt. 186 bis, ter e quater.

Neanche vengono travolte dall’estinzione le misure cautelari anticipatorie.

Le prove raccolte nel processo estinto nella fase istruttoria, in quanto è possibile riproporre la domanda giudiziale, la legge dice che le prove raccolte sono valutate dal giudice dell’eventuale giudizio riproposto a norma dell’art. 116 co. 2, cioè recedono ad argomenti di prova.

Secondo il manuale questa disposizione, sulla quale si è discusso, ci impone di distinguere il tipo di prova di cui trattasi perché non è vero che tutte le prove raccolte nel processo estinto recedono nell’eventuale futuro giudizio a meri argomenti di prova.

Se si trattava di prove documentali l’estinzione è irrilevante perché possono riprodursi nell’altro giudizio senza che recedano nella loro efficacia probatoria; se si tratta di confessione, se la parte ha reso nel corso del processo, spontaneamente o sollecitata dall’avversario, una dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’avversario, nel nuovo ed eventuale giudizio potrebbe trovare ingresso come confessione stragiudiziale, cioè formatasi in altro e separato giudizio, e produrre gli stessi effetti della confessione giudiziale; se si tratta di prova per testi, il giudice sulle risultanze della prova per testimoni eserciterà sempre un suo prudente apprezzamento insito nell’utilizzazione di questi mezzi di prova.

Per questi tipi di prova non si coglie la differenza, la stessa efficacia probatoria manterranno nel nuovo giudizio. C’è un solo mezzo di prova che risente in pieno dell’estinzione ed è il giuramento decisorio, che esplica la sua efficacia vincolante solo rispetto alla decisione del processo in cui è stato raccolto e quindi potrà essere liberamente valutato dal giudice senza avere alcuna efficacia vincolante.

Quindi, la minore efficacia probatoria codificata nell’ult. co. dell’art. 310 vale solo per il giuramento decisorio.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, e la giurisprudenza dice che questa norma trova applicazione quando non c’è contrasto tra le parti in ordine all’estinzione, in caso contrario, ad es. l’ordinanza è stata reclamata davanti al collegio, le spese seguono il regime ordinario per cui graveranno sulla parte soccombente.

Prove

8/03

Prove

Accesso alla tutela giurisdizionale garantito per la tutela dei diritti, art. 24 cost., art. 99 cpc, art. 2097 cc.

Il diritto nasce da fatti, intesi come accadimenti passati, e il corretto accertamento di essi è indispensabile all’esercizio della funzione giurisdizionale.

Il

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emanuele.1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Battaglia Viviana.
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