Corso di
DIRITTO PROCESSUALE PENALE B
Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti
Ritorno alla Parte II
PROFILI GENERALI
DEL PROCEDIMENTO
PENALE
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Corso di
DIRITTO PROCESSUALE PENALE B
Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti
Capitolo 4
I MEZZI DI PROVA
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3. L’ESAME DELLE PARTI
CONSIDERAZIONI GENERALI
Considerazioni generali
È denominato “esame delle par4” il mezzo di prova mediante il quale le par' private possono contribuire
all’accertamento dei fa< nel processo penale. L’esame delle par' è regolamentato da:
Norme che forniscono una regolamentazione generale:
Ø • Il dichiarante:
non ha l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità né di essere completo nel narrare i fa6;
o ha la facoltà di non rispondere alle domande.
o
• Le dichiarazioni sono rese secondo le norme sull’esame incrociato:
le domande sono formulate di regola dal PM e dai difensori delle par' private;
o le domande devono riguardare i fa< ogge>o di prova.
o
Norme che riguardano determina4 sogge6 e che prevedono regimi giuridici diversi:
Ø • Il 1° regime concerne l’imputato chiamato a deporre nel proprio procedimento sul fa>o a lui addebitato.
• Il 2° regime riguarda il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e la parte civile
che non debba essere esaminata come tes4mone.
• Il 3° regime concerne quegli imputa4 in procedimen4 connessi o collega4, che siano chiama' a deporre
su fa< concernen' la responsabilità altrui.
L’ESAME DELL’IMPUTATO
L’esame dell’imputato
L’esame dell’imputato nel proprio procedimento serve ad acquisire il contributo probatorio dell’imputato sui
fa< ogge>o di prova. L’esame ha luogo soltanto:
su richiesta dell’imputato;
Ø su consenso dell’imputato;
Ø
Il “mancato consenso” non può essere valutato dal giudice in senso nega4vo per l’imputato: è una scelta che
a<ene stre>amente alla strategia difensiva. Il mancato consenso sor'sce però un qualche effe>o: quando la
difesa afferma l’esistenza di un fa>o, il rifiuto di so>oporsi all’esame (opposto da quell’imputato) che potrebbe
confermare l’esistenza di quel fa>o non perme9e a ques4 di adempiere all’onere della prova (onere di
convincere il giudice che quel fa>o è avvenuto).
Garanzie riconosciute all’imputato nel corso dell’esame
Diri9o al silenzio -> si tra>a di una garanzia che è andata a ampliandosi nel tempo sia nella giurisprudenza
Ø della Corte cos'tuzionale (di recente ha stabilito che il diri>o al silenzio si ricava dall’art. 24 Cost.) sia nella
giurisprudenza della Corte di gius'zia. La disciplina del codice non presenta un approccio sistema'co alla
tutela di tale fondamentale diri>o. Con specifico riguardo all’esame dell’imputato, l’unica norma dalla quale
si evince l’esistenza dello ius tacendi è l’art. 209 comma 2:
Art. 209 comma 2 c.p.p. -> Regole per l’esame
Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, né fa0a menzione nel verbale.
La disposizione non riconosce espressamente il diri>o al silenzio, ma sembra darlo per scontato. La Corte
cos'tuzionale aveva affermato che un’interpretazione di 'po sostanziale consente di rendere applicabile la
disciplina degli avvisi anche all’esame diba<mentale dell’imputato. Tu>avia, si tra>ava di una pronuncia
meramente interpreta'va e la giurisprudenza successiva non si era a>estata su di un indirizzo uniforme. Su
tale quadro deve essere collocata oggi la sentenza cos4tuzionale 111/2023 che, valorizzando la tutela del
diri>o al silenzio, ha dichiarato illegi<mo l’art. 64 comma 3 nella parte in cui non prevede che gli avvisi
debbano essere rivol4 all’indagato prima che gli vengano poste domande sulle qualità personali. Va
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dunque accolta l’interpretazione volta a ritenere applicabile la disciplina degli avvisi ex art. 64 comma 3
anche in sede di esame dell’imputato. Per l’effe>o, essi devono essere rivol':
• dopo che egli ha dichiarato le proprie generalità, in relazione alle quali vige l’obbligo di rispondere;
• prima che vengano rivolte domande sulle qualità personali, in relazione alle quali l’imputato può tacere.
In mancanza degli avvisi, sca>a l’inu'lizzabilità disciplinata dall’art. 64 comma 3 bis.
L’obbligo di verità sulle generalità e sulle qualità personali -> l’obbligo di rispondere secondo verità riguarda
Ø le domande rela've alle proprie generalità, in relazione alle quali una eventuale menzogna è punibile ai
sensi dell’art. 495 c.p. (Falsa a>estazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’iden'tà o su qualità
personali proprie o di altri). Quanto alle domande rela've alle qualità personali, esse oggi devono essere
precedute dall’avviso sul diri9o al silenzio. Dunque, di fronte a tali domande l’imputato:
• Può tacere;
• Può rispondere -> se risponde, l’imputato ha l’obbligo penalmente sanzionato di verità.
Soltanto se l’avviso viene omesso, un’eventuale falsità risulta non punibile.
La possibilità di men4re -> con riferimento a tu>e le altre domande che vengano rivolte nel corso dell’esame,
Ø l’imputato non è vincolato all’obbligo di rispondere secondo verità.
• L’imputato è incompa'bile con la qualifica di tes'mone e, dunque, non può comme9ere il deli9o di falsa
tes4monianza. La falsa tes'monianza, infa<, è un reato “proprio” e cioè può essere commesso soltanto
da chi depone in tale veste.
• L’imputato risulta inoltre non punibile per eventuali altri rea4 contro l’amministrazione della gius4zia,
commessi con false dichiarazioni in forza della scusante prevista dall’art. 384 comma 1 c.p.
Art. 384 c.p. -> Casi di non punibilità
1. Nei casi previs8 dagli ar0. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371, 372, 373, 374, 378, non è
punibile chi ha commesso il fa0o per essere stato costre0o dalla necessità di salvare sé medesimo o
un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento della libertà o nell’onore.
Tale norma si applica in favore di chi agisce costre>o dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile
pericolo nella libertà o nell’onore. Quali sono ques' rea' conto l’amministrazione della gius'zia?
Autocalunnia -> l’imputato accusa sé stesso di un reato che è stato commesso da altri al fine di evitare
o la condanna per un reato più grave (art. 369 c.p.);
Favoreggiamento personale -> l’imputato rende dichiarazioni false per non rivelare dove si è nascosto
o un complice per evitare ulteriori conseguenze nega've anche a proprio carico (art. 378 c.p.).
L’art. 384 comma 1 c.p. è inapplicabile in relazione ai deli< di:
Simulazione di reato -> l’imputato afferma falsamente che è avvenuto un reato inesistente (art. 367);
o Calunnia -> l’imputato incolpa di un reato un’altra persona sapendola innocente (art. 368 c.p.).
o
Gli effe6 processuali delle false dichiarazioni -> anche nelle ipotesi in cui non è prevista la punibilità, l’aver
Ø de9o il falso può tu9avia provocare conseguenze almeno dal punto di vista processuale. Se durante l’esame
incrociato (o successivamente) risulta che l’imputato ha men'to, da quel momento egli può essere ritenuto
non credibile; le altre affermazioni che abbia reso difficilmente potranno convincere il giudice, a meno che
non siano supportate da altre prove. Ecco perché generalmente il difensore consiglia all’imputato di avvalersi
del diri>o al silenzio piu>osto che affermare il falso, rischiando di ge>are un’ombra sull’intera strategia
difensiva. Ove vi sia stata un’ingiusta custodia cautelare, l’imputato non può chiedere una riparazione se il
proprio comportamento doloso o gravemente colposo abbia causato l’errore del magistrato. Ma a>enzione:
solo l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di non rispondere non incide sul diri>o alla riparazione.
Infine, l’imputato ha il privilegio di poter affermare di aver “sen4to dire” qualcosa, senza essere vincolato
Ø alle condizioni di u'lizzabilità poste dall’art. 195: infa<, gli può non indicare la fonte (persona o documento)
da cui ha appreso l’esistenza di un fa>o. La sua dichiarazione per sen'to dire può essere u'lizzata (a
differenza di quanto avviene per il tes'mone e le altre par' private) perché “data la peculiare posizione di
questo sogge>o è importante a più effe6 acquisire tu9o quanto sia venuto a sua conoscenza anche per
via indire9a”. Tu>avia, non è de>o che la dichiarazione sia ritenuta “a>endibile” (al giudice non è offerto il
principale strumento di controllo e cioè l’indicazione della fonte del sen'to dire).
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LE PARTI DIVERSE DALL’IMPUTATO
Le par5 private diverse dall’imputato
Il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e la parte civile, che non debba essere
esaminata come tes4mone, sono so>opos' all’esame incrociato sulla base delle regole generali previste dal
codice per l’esame delle par':
Sono esamina4 soltanto se richiedono il proprio esame o vi consentono;
Ø Possono non rispondere alle domande;
Ø Non rispondono di falsa tes4monianza (non sono tes'moni);
Ø Se affermano di aver “sen4to dire”, valgono le ordinarie condizioni di u4lizzabilità previste dall’art. 195.
Ø
La parte civile, quando è chiamata a tes4moniare, è obbligata a deporre in tale qualità e non come parte
privata; di conseguenza, assume l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità. Per il legislatore, la rinuncia
al contributo probatorio della parte civile cos'tuisce un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità
processuale.
LE PERSONE IMPUTATE IN PROCEDIMENTI CONNESSI O COLLEGATI: DISCIPLINA COMUNE
I contribu5 probatori dell’imputato connesso o collegato
L’imputato connesso o collegato può contribuire all’accertamento dei fa< con 4 differen' strumen' di prova:
Esame degli imputa4 concorren4 nel medesimo reato e situazioni assimilate;
Ø Esame degli imputa4 collega4 o connessi teleologicamente;
Ø Tes4monianza assis4ta prima della sentenza irrevocabile;
Ø Tes4monianza assis4ta degli imputa4 giudica4.
Ø
Possiamo definire “imputato connesso o collegato” l’imputato di quel procedimento che ha, rispe>o al
procedimento principale, un rapporto di connessione (art. 12) o di collegamento probatorio (art. 371 comma
2 le9. b), a prescindere dalla circostanza che i rispe<vi procedimen' siano riuni' o separa'. L’esame di tali
sogge< rinviene la sua disciplina nell’art. 210, che predispone una duplice regolamentazione in relazione al 'po
di connessione che intercorre tra procedimen'.
Art. 12 c.p.p. -> Casi di connessione
Comma 1 -> Si ha connessione di procedimenti:
Lettera a): se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone:
Ø • in concorso o (c.d. CONCORSO NEL MEDESIMO REATO)
• in cooperazione fra loro (c.d. COOPERAZIONE COLPOSA)
• che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (c.d. UNICO EVENTO CAUSATO DA
CONDOTTE INDIPENDENTI DI PIÙ PERSONE).
Lettera b): se una persona è imputata di più reati commessi:
Ø • con una sola azione od omissione ovvero (c.d. CONCORSO FORMALE DI REATI);
• con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.d. REATO CONTINUATO);
Lettera c), c.d. CONNESSIONE TELEOLOGICA: se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi:
Ø • per eseguire o
• per occultare gli altri.
Art. 371 c.p.p. -> Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
Comma 2 -> Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
Lettera a): se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12;
Ø Lettera b), c.d. COLLEGAMENTO PROBATORIO): se:
Ø • si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi:
in occasione degli altri, o
o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o
o da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero
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• la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o altra circostanza;
Lettera c): se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
Ø
Disciplina comune agli imputa5 connessi o collega5
Gli imputa' connessi o collega' godono delle stesse garanzie che sono riconosciute all’imputato principale:
L’unica differenza consiste nel fa>o che l’imputato connesso o collegato ha l’obbligo di presentarsi per
Ø rendere l’esame. Infa<, è chiamato a deporre con “le norme sulla citazione dei tes'moni” e, se non si
presenta, il giudice “ne ordina l’accompagnamento coa<vo”.
Poiché si tra>a di una persona che, parlando, rischierebbe di incriminarsi, l’imputato connesso o collegato
Ø deve essere avvisato che ha la facoltà di non rispondere. Ma, se egli rende dichiarazioni dalle quali
emergono indizi a proprio carico, l’autorità procedente non deve interrompere l’esame, né dare alcun
avver'mento, né invitarlo a nominare un difensore (che peraltro è già presente). L’esame prosegue
normalmente poiché l’art. 63 c.p.p. non è applicabile.
Per gli stessi mo'vi, l’imputato connesso collegato deve essere assis4to da un difensore. Ove non sia
Ø presente il difensore di fiducia, gli deve essere designato un difensore d’ufficio.
L’ESAME DI PERSONE IMPUTATE IN PROCEDIMENTI CONNESSI
L’esame degli imputa5 concorren5 nel medesimo reato (art. 12, leN. a)
Il codice de>a una disciplina apposita per l’imputato di un procedimento connesso nell’ipotesi di:
concorso nel medesimo reato;
Ø cooperazione colposa;
Ø unico evento causato da condo9e indipenden4 di più persone.
Ø
Art. 12 c.p.p. -> Casi di connessione
Comma 1 -> Si ha connessione di procedimenti:
Lettera a): se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone:
Ø • in concorso o (c.d. CONCORSO NEL MEDESIMO REATO)
• in cooperazione fra loro (c.d. COOPERAZIONE COLPOSA)
• che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (c.d. UNICO EVENTO CAUSATO DA
CONDOTTE INDIPENDENTI DI PIÙ PERSONE).
Tale sogge>o, c.d. “imputato concorrente”, è incompa'bile con la qualifica di tes'mone, fino a che nei suoi
confron' non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Es: A e B sono imputa' di aver commesso il furto di
un’autove>ura in concorso tra loro.
Disciplina codicis5ca -> l’esame dell’imputato connesso deve essere stato richiesto da una delle par4 del
procedimento principale o, nei casi previs' dalla legge, deve essere stato disposto d’ufficio dal giudice. Il
nomina'vo dell’imputato connesso deve essere stato inserito nelle liste tes'moniali almeno 7 giorni prima
dell’inizio del diba<mento, con l’indicazione delle circostanze sulle quali è chiamato deporre. Se l’imputato
concorrente decide di rispondere, egli non ha l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità. Può dire il falso
senza incorrere nel deli>o di falsa tes'monianza (non è un tes'mone). Gli altri rea' commessi con false
dichiarazioni (es: favoreggiamento) sono scusa' con il limite valido per l’imputato in base all’art. 384 comma 1
c.p. (restano quindi punibili soltanto la calunnia e la simulazione di un reato che nessuno ha commesso). La
facoltà di non rispondere riguarda sia le domande sul fa>o di reato a lui addebitato come imputato concorrente,
sia le domande sui fa< commessi dall’imputato nel procedimento principale. L’imputato concorrente può tacere
anche se la domanda non è susce6bile di assumere un significato autoincriminante, e cioè anche se dal fa>o
affermato potrebbe non emergere alcuna sua responsabilità penale. In tale situazione, l’imputato del
procedimento principale, accusato dall’imputato concorrente nel reato, ha solo formalmente il diri>o di
controesaminare tale sogge>o (può legi<mamente rifiutarsi di rispondere a tu>e o ad alcune delle domande e
comunque può dire il falso anche se depone su di un fa>o altrui).
L’esame degli imputa5 collega5 o connessi teleologicamente
È previsto un regime peculiare per gli imputa4 (che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernen4
la responsabilità dell’imputato): 119 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli
lega4 da una connessione debole, c.d. teleologica (art. 12 le9. c) ->
Ø Art. 12 c.p.p. -> Casi di connessione
Lettera c), c.d. CONNESSIONE TELEOLOGICA: se dei reati
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