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Il fare e prestare consenso

"Il fare" e "prestare consenso", a cui si accennato, contratto "fattispecie giuridica". Questa perché spesso il contratto può essere concluso con effetti immediati oppure effetti differenti. Ci può essere 46 l'intesa delle parti a differenza il trasferimento del diritto di proprietà su beni (per es.).

Per cui il contratto preliminare è come una tecnica di conclusione del rapporto, cioè... nella prestazione del consenso (differita rispetto all'accordo), cioè un obbligo del venditore, come costruzione di obbligo di rimetto tratt. da consegnare e trasformare con un successivo contratto definitivo oppure presta un rendo "beni", immob. del costruttore e acquisto di bene o servizi di opera vendita (preliminare), ma da compiere specie in un appalto.

Contratto preliminare e negozi traslativi

Ha anche il contratto preliminare e un contratto obbligatorio che utile ad esempio nei negozi traslativi, che raddrizzano il diritto di proprietà su un bene, in cui non si può immediatamente trasferire il bene.

Questa obbligazione di fare è c.d. un obbligazione incoercibile, cioè la prestazione del consenso del contratto preliminare a fini del contratto definitivo, cioè la parti si accordano con effetti obbligatori a prestare reciprocamente cose non esecuzione (coercibile), ma senso che nessuno può essere obbligato a prestare il consenso.

Es. oggi con scrittura privata c'è obbligazione alla successiva conclusione di contratto definitivo e il venditore una promessa a convegno il contratto definito non è più obbligato mai e inadeguatamente.

Prestare consenso e fattispecie giuridica

"Il fare" e "prestare consenso" a cui accennato costituto "fattispecie giuridica". Questa perché spesso il contratto può essere concluso con effetti immediati oppure effetti differenti.

Ci può essere l'intesa delle parti a differire il trasferimento del diritto di proprietà su beni (per esempio).

Per cui, il contratto preliminare è una tecnica di conclusione del rapporto, che non si base sulla prestazione del consenso (differita rispetto all'accordo), cioè un obbligo del venditore, come costituto di ottenere un'imposta firmata dal venditore di consegnare e trasferire con un successivo contratto definitivo.

Ma anche il contratto preliminare è un contratto obbligatorio che attre ad esempio nei negozi traslativi, che intenditicano il diritto di proprietà su un bene, in cui non si può immediatamente trasferire il bene.

Questa obbligatoria di fare è c.d. un obbligazione incidivibile, cioè la prestazione del consenso del contratto preliminare è prima del contratto definitivo, cioè la parti si accordano con effetti obbligatori, ma non necessariamente del consenso non incidivibile, nel senso che nessuno può essere obbligato a prestare il consenso.

Es. oggi con scrittura privata c'è... alla successiva conclusione del contratto definitivo e il venditore non è portata a concludere il contratto definitivo ma si può obbligare mai a incidivibile.

Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

Dell'altra parte ha la possibilità. L'unico modo in cui può agire è quello imposto dall'art 2932 c.c. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

"Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso..."

Può agire in giudizio; può proporre una domanda giudiziale - non essendo eseguibile la prestazione patrimoniale del consenso, non può essere imposto al relatizio l'adempimento di prestarlo al consenso e se non lo presta è inadempiente.

In questo caso per contratto si intende il contratto preliminare a concludere il contratto definitivo quindi non concluderlo anche se era obbligato a concluderlo.

Dell'altra parte fa una domanda giudiziale, cioè chiede che il giudice produca una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, cioè che produca gli effetti, che può essere l'effetto traslativo (trasferimento proprietà), che ha natura costitutiva, cioè produce quell'effetto che doveva essere oggetto del contratto definitivo non concluso.

Secondo comma dell'art 2932 c.c.

Ma il 2° comma art 2932 c.c. precisa:

"Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può accolta se la parte che l'ha proposta non segue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge - a meno che la prestazione non sia esigibile.

Cioè la domanda viene accolta "solo se" la parte che l'ha proposta, per esempio, paga il prezzo o offre, cioè con un'offerta reale, il pagamento del prezzo una v.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher belignilorenzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof D'Ettore Felice Maurizio.
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