Estratto del documento

Diritto penale parte generale

Introduzione

Per diritto penale si intende l’insieme di norme che comportano sanzioni pecuniarie, incidono sulla libertà personale o che consiste nella diminuzione di un bene individuale.

  • Questa incidenza sulla libertà personale sta alla base della maggiore difficoltà di legittimare il diritto penale rispetto agli altri diritti.
  • Sul piano processuale sono richiesti alti standard di prova, proprio perché si manda in carcere qualcuno.

Il diritto penale moderno nasce nel momento in cui c’è un’emancipazione delle leggi dai precetti della morale/religione. Precedentemente all’evoluzione della laicità degli stati, erano i sacerdoti gli applicatori del diritto ed erano le leggi religiose a governare la vita dei cittadini.

Perché punire?

Esiste sicuramente un’alternativa al punire: il perdono. Tale prospettiva nel diritto penale non è così diffusa, salvo nella giustizia minorile; nella Riforma Cartabia sono previsti interventi che vanno in questo senso (accordo parenti vittima-autore).

Ma quali sono le ragioni del punire?

  • Prevenzione generale negativa: punire un comportamento è funzionale a trattenere terzi dal commettere un reato (creare intimidazione ai consociati).
  • Prevenzione generale positiva: punire un comportamento è funzionale alla promozione di valori tutelati mediante la stigmatizzazione dei comportamenti criminosi.
  • Prevenzione speciale: la comminazione della sanzione deve cercare di avere la funzione di ripensamento per il reo, per non commettere più il reato.
    • Tale funzione contrasta con l’ergastolo – carcere a vita – poiché volge lo sguardo al futuro e a come potrebbe migliorare la persona.
    • Attraverso la funzione di prevenzione speciale si realizza quella della neutralizzazione: nel momento in cui un soggetto è privato della libertà personale, viene a lui impedita la commissione di altri comportamenti delittuosi.

Un’altra risposta possibile è quella della retribuzione, cioè la vendetta.

  • Al reato corrisponde una risposta sanzionatoria simmetrica ma contraria.
  • Questa funzione guarda al passato: si punisce la persona non per renderla migliore, ma perché è giusto punirla in virtù della sola commissione di quel reato.
  • Vi sono aspetti positivi della retribuzione, riconosciuti anche dai critici:
    • Il soggetto non viene strumentalizzato. È una concezione che rispetta la persona.
    • L’idea della proporzione tra la risposta sanzionatoria e il male commesso (e la sua colpevolezza). È ovvio tuttavia che se il reato è molto grave risposta sanzionatoria importante.
  • L’idea della vendetta privata è stata incanalata nel diritto penale, ma non abbandonata: l’ordinamento penale ha la funzione di formalizzare le regole per allontanarsi da questo bisogno emotivo di vendetta attraverso procedure che distanziano vittima da giudice/arrestato.
    • È Beccaria a fornire la spiegazione filosofica del perché incanalare la vendetta da parte dello stato: l’uso del diritto penale è necessario per difendere il deposito di salute pubblica, costituito dalle minime porzioni di privazione della libertà da parte di ogni consociato. Lo stato serve a rendere la società vivibile.

Definizione di reato

Definizione formale di reato

Un fatto costituisce reato solo quando la legge gli ricollega una determinata pena. È l’art. 17 c.p. a fornire una “definizione” di reato:

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

  • La morte (illegittimità costituzionale);
  • L'ergastolo;
  • La reclusione;
  • La multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

  • L'arresto;
  • L'ammenda.

Per reato (illecito penale) si intendono quei comportamenti per cui il legislatore minaccia sanzioni di un certo tipo (pene) (delitti o contravvenzioni) con il fine di privare il soggetto della libertà personale. ATTENZIONE: non si può dire REATO PENALE! Reato e illecito penale già sono sinonimi.

  • Dal punto di vista sostanziale il diritto penale si occupa dei fatti più gravi per la civile convivenza (che attaccano interessi primari, tipo la vita, il patrimonio).
  • Nell’ordinamento penale ci sono tante garanzie proprio perché il sacrificio della libertà è il sacrificio supremo.
  • Le sanzioni oggi non sono solo di tipo carcerario ma anche pecuniarie.
    • Per quanto riguarda le sanzioni di tipo carcerario sono meno pervasive (nella giurisdizione del giudice di pace le sanzioni principali sono permanenza presso la propria abitazione o lavori di pubblica utilità).
    • La storia della penalità inizia con punizioni corporee che pian piano si sono spostate sull’animo.
  • Principalmente ad occuparsi dei reati è il Codice Penale:
    • Il Libro II c.p. riguarda i delitti.
    • Il libro III c.p. riguarda le contravvenzioni.
    • I reati sono previsti anche in leggi speciali, come i testi unici: sicurezza sul lavoro, ambiente, crisi di impresa.
      • Questo perché sono norme così tanto tecniche che mal si presta il codice penale ad accoglierle.
      • Nel 2018 il legislatore ha aggiunto l’art. 3-bis: le nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il Codice penale, oppure sono inserite nelle leggi che disciplinano in modo organico la materia (riserva di codice).
      • Il problema di questa norma è che è contenuta nel codice penale che è fonte ordinaria e quindi non sovraordinata.
    • Non si sa quanti sono i reati nel nostro ordinamento (circa 5000).

Il nostro Codice Penale è del 1930, cioè di epoca Fascista: sebbene sia stato oggetto di numerose riforme e modifiche, la struttura è rimasta la medesima:

  • La prima gamma di reati è contro la personalità dello stato (nell’ideologia fascista lo stato era superiore a tutto), per cui i reati più gravi sono quelli contro il capo dello stato (Re, duce → ora PdR, organi costituzionali) e quei reati compiuti dai gruppi e associazioni sovversivi.
  • Successivamente i reati contro la PA (titolo II).
  • Successivamente i reati contro la giustizia.
  • I reati contro persona e patrimonio sono gli ultimi ad essere disciplinati, perché valori subordinati a quelli statali.

Delitti e contravvenzioni

Dall’individuazione della pena è possibile riconoscere il reato come delitto o contravvenzione.

Si ha un delitto ogniqualvolta la legge commini:

  • Ergastolo: per alcuni reati.
  • Reclusione: in carcere, min. 15 gg; max. 21 anni (30 anni in determinati casi).
  • Multa: sanzione pecuniaria. (può esserci anche una pena congiunta multa + reclusione, come per il furto).

Si ha una contravvenzione ogniqualvolta la legge commini:

  • Arresto.
  • Ammenda.

Ammenda = multa. Arresto = reclusione.

I delitti, rispetto alle contravvenzioni, presentano determinate caratteristiche:

  • I delitti, tendenzialmente, riguardano interessi primari, mentre le contravvenzioni sono relative a quei reati che “danno fastidio” all’ordine pubblico o contrari a decoro (c.d. illeciti di polizia, come accattonaggio, atti osceni).
  • Termini di prescrizioni maggiori per i delitti.
  • Elemento soggettivo:
    • L’elemento soggettivo di regola richiesto per il delitto è il dolo, salvo i casi in cui la legge dà rilevanza alla colpa o alla preterintenzione (art. 42 co. 2° c.p.).
    • Le contravvenzioni invece possono essere sia commesse con dolo che con colpa (sufficiente la colpa, non necessario il dolo).
  • Tentativo:
    • È configurabile solo per i delitti.
  • Recidiva:
    • L’aumento di pena per recidiva interessa solamente i delitti (per le contravvenzioni non sarà considerato un aggravante la commissione ulteriore dello stesso reato).
  • Regole processuali:
    • I delitti sono perseguibili d’ufficio, salvo che la legge preveda espressamente la procedibilità a querela.
    • Per le contravvenzioni si procede sempre d’ufficio.
  • Misure cautelari:
    • Per le contravvenzioni non possono essere disposte misure cautelari coercitive (custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari).

Definizione sostanziale di illecito

La corte dei Diritti dell’Uomo (organo giurisdizionale CEDU) fornisce una definizione sostanziale dell’illecito, che prescinde dalla sua natura (penale, civile, amministrativo), che presenta caratteristiche comuni (a prescindere da come i singoli stati li classificano).

  • Questo intervento della giurisprudenza europea è in ottica garantista, per cui il giudice interno dovrà applicare le garanzie (tipicamente previste per gli illeciti penali) a tutti i tipi di illecito, per esempio:
    • Diritto al contraddittorio.
    • Principio di legalità e irretroattività della legge penale.
    • Diritto ad essere avvisato nel più breve tempo possibile.
  • I criteri CEDU che possono coinvolgere illeciti non pienamente ma sostanzialmente penali sono:
    • Qualificazione dell’infrazione nel diritto interno.
    • Natura dell’infrazione o dell’illecito.
    • Natura e gravità della sanzione.
      • Se lo scopo è repressivo/intenzionalmente afflittivo siamo nell’ambito dell’illecito penale.
      • Se lo scopo è di mera prevenzione o risarcitorio o ripristinatorio, siamo al di fuori dell’ambito penale.
  • Sono da valutarsi globalmente.
  • Non è sufficiente la qualificazione interna (evitare truffa delle etichette).
  • Sono salve le garanzie interne se maggiori.

Rapporti tra illecito penale con illecito civile e amministrativo

Vi sono delle differenze tra l’illecito penale (reato), illecito civile e illecito amministrativo:

  • La differenza tra illecito penale dagli altri illeciti sul piano della forma è in ragione della tipologia della sanzione minacciata e applicata.
    • Per l’illecito penale: sanzione della reclusione, arresto, multa, ammenda.
    • Per l’illecito civile: previsti obblighi risarcitori generali (2043 cc) o speciali (ingiuria, ora depenalizzato e ora illecito civile, con la differenza pratica che non vai più a denunciare querela, ora è molto più onerosa). Ma nella sostanza pecuniaria essendo illecito civile l’esborso potrebbe essere maggiore (sanzione pecuniaria + risarcimento).
    • Per l’illecito amministrativo: sanzioni pecuniarie diverse da penali, si sostanziano in limitazioni di propri diritti (ritiro patente), sanzioni interdittive, ripristinatorie.
  • L’illecito penale si occupa tendenzialmente dei fatti più gravi per i beni di maggior rilievo (principio di sussidiarietà), mentre l’illecito civile mira a garantire il risarcimento, la riparazione del danno.
  • Solo all’illecito penale si applicano le regole sostanziali, le procedure e i principi costituzionali validi per il diritto penale (es. tentativo), le regole processuali per il giusto processo.
  • Per l’illecito amministrativo ci sono regole meno garantiste: può essere chiamato a rispondere anche in anche un altro soggetto diverso dall’autore dell’illecito (tipo il datore di lavoro o proprietario dell’auto (guida in stato di ebbrezza).
    • Nell’illecito penale vige il principio che la responsabilità è personale.

Possono esservi però delle interferenze tra i vari ambiti:

  • Anche per gli illeciti penali, ex. art. 185 c.p., ogni reato obbliga alla restituzione e il risarcimento per danni morali/materiali (c.d. pretesa civilistica, avanzata dal titolare in sede di processo penale o civile).
  • Alcuni reati prevedono come sanzioni accessorie, sanzioni di natura amministrativa (per esempio sanzioni interdittive (interdizione dai pubblici uffici).
  • Talvolta per un medesimo fatto, come la costruzione abusiva, si realizza un illecito penale (TU EDILIZIA) ma anche amministrativo (sanzione: demolizione della costruzione).
    • Doppia risposta che crea problemi di duplicazioni e si pone il problema del ne bis in idem.

Esempi per riconoscere la natura sostanzialmente penale o meno delle seguenti sanzioni:

  • Sospensione/revoca patente: il legislatore, introducendo questa sanzione per colui il quale guida in stato di ebbrezza (credo), intende salvaguardare l’interesse generale di chi circola sulla strada (che dovrebbero fare affidamento su colui che guida, e che tenga un determinato comportamento), ha finalità repressiva punitiva.
    • La Giurisprudenza Europea sostiene che la prevenzione non riguarda solo l’illecito penale, ma anche l’illecito amministrativo.
    • La giurisprudenza italiana ha sempre considerato queste sanzioni di natura amministrativa quindi con meno garanzie.
  • Confisca del veicolo (introdotta nel 2010, se il tasso alcolemico > 1.5).
    • La giurisprudenza si è chiesta: la sanzione della confisca si può applicare a chi ha commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della legge che prevede la confisca?
    • Se la confisca ha natura penale vale il principio cost dell’irretroattività della norma penale, considerando che tale principio non vige per le sanzioni amministrative!
    • La Corte Costituzionale ha sancito che per com’è strutturata la sanzione della confisca (vale anche per mezzo incidentato, oltre che non impedisce al soggetto di guidare altri mezzi) la sanzione ha natura punitiva → misura penale (garanzie penali tra le quali l’irretroattività).
  • Daspo per i tifosi: provvedimento che prevede una serie di restrizioni alla libertà di movimento.
    • Tale figura non è formalmente identificata come sanzione amministrativa/penale.
    • Ma è sanzione di natura penale o no? la corte UE ha detto che ha funzione preventiva e non repressiva.

Punti fondamentali del diritto penale

Oggetto del reato

Per quanto riguarda l’oggetto del reato, vigono delle regole:

  • Le mere intenzioni non sono punibili, salvo che si estrinsechino in qualcosa.
    • Non stiamo parlando del tentativo: il tentativo è il fatto inequivocabilmente idoneo a commettere reato.
  • I reati sono offensivi di beni, interessi e valori di particolare importanza per la convivenza civile.
    • Sarebbero tante le cose non virtuose, ma se tutti fossero punibili, saremmo in uno stato di polizia (tanti più reati vengono introdotti, tante più libertà vengono compresse).
    • Più l’interesse è elevato più è garantito.
  • La violazione di precetti non è (necessariamente) coincidente con precetti religiosi o morali.
    • Altrimenti il diritto penale non è laico.

Scopo del diritto penale liberale e laico

  • Il diritto penale negli stati moderni laici non può sovrapporsi con i precetti della morale dominante a scapito di altri. Non deve essere il braccio armato dell’ideologia dominante.
    • Nel momento in cui si incrimina la manifestazione del pensiero, si interferisce con l’art. 21 Cost. (libertà di manifestare liberamente il pensiero).

Il diritto penale liberale:

  • Deve essere tale da non comprimere l’essenza/fondamento dei diritti.
    • La libertà d’opinione è sacra e tutelata dalla costituzione; sacra è la libertà di associazione, seppur limitata (non ci si può associare per il fine di delinquere).
  • Non deve essere lo strumento per reprimere dissenso e punire gli oppositori.
  • Non deve essere funzionale a tutelare una morale, o punire le ideologie che non piacciono al potere del momento (pluralismo).
  • Incrimina fatti dannosi o pericolosi per tangibili interessi individuali o collettivi.
    • Per interessi tangibili si intendono interessi aggredibili:
      • La blasfemia: in alcuni momenti storici era punita in modo grave, ora illecito civile.
      • Incriminare le donne che indossano il burqa, fatto che potrebbe intaccare l’ordine pubblico e la dignità della donna. Però il diritto penale deve far coesistere diritti (qui represso diritto a professare liberamente la propria religione) con interessi individuali o collettivi.

Bene giuridico

Per bene giuridico si intende l’oggetto, l’interesse capace di essere offeso e meritevole di tutela da parte del diritto penale. Maggiore è il numero di reati, maggiori saranno gli interessi tutelati.

Tre fasi di vita della pena

La pena vive tre fasi di vita.

  • Minaccia: spetta al legislatore individuare il fatto meritevole di tutela penale e affibbiarci una sanzione con la cornice edittale (minimo-massimo).
    • La pena deve consentire la rieducazione quindi la pena non deve essere arbitraria ma giusta, cioè sufficientemente pesante da punire + far sentire giusta la pena.
  • Inflizione: infliggere la pena spetta al giudice, che la “quantifica”.
  • Esecuzione: il giudice dell’esecuzione stabilisce la durata della pena e le eventuali misure alternative.
    • In caso di scollamento tra la pena inflitta e la pena eseguita, ci sarà un orientamento dell’opinione pubblica, con effetti poco coerenti sulla funzione e di prevenzione generale.
    • Nel nostro ordinamento, fino alla Riforma Cartabia, esiste la figura del giudice di sorveglianza che prende le decisioni sull’esecuzione della pena.
      • Con la Riforma Cartabia si dovrebbe anticipare già al giudice di cognizione la decisione della pena sostitutiva e i vari programmi di misure alternative, senza colui il quale è soggetto alla sanzione debba chiedere al giudice di sorveglianza (tempi lunghi).

Pene e Costituzione. Funzione di rieducazione della pena: problematiche

Ex. art. 27 cost., le pene devono tendere alla rieducazione del condannato (e non retribuire il male commesso). La nostra Costituzione è una delle poche che ha messo in luce la funzione rieducativa della pena.

Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 72
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 1 Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto penale - parte generale Pag. 71
1 su 72
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FraV01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ruga Riva Carlo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community