Appunti su delitti contro il patrimonio
Esame di diritto penale (parte speciale)
La tutela dell’altruità patrimoniale rientra tra le condizioni-base di ogni società organizzata. I reati patrimoniali storicamente sono condizionati sia dal tipo di ordinamento sia dall’evoluzione socio-economico-tecnologica. Essi costituiscono i reati statisticamente più frequenti e dalla criminologia sono stati studiati sotto diversi profili:
Delle cause della criminalità patrimoniale
Tradizionalmente si pensa che la causa sia ricollegabile alla povertà e alla squalificazione sociale, mentre alla “criminalità di povertà” si sta sempre più affiancando la “criminalità da benessere”. Infatti, anche nelle classi sociali più abbienti l’indice della criminalità economica è elevato. La motivazione economico-appropriativa è una delle motivazioni principali della criminalità patrimoniale, ma non l’unica. All’oggettività patrimoniale non fa, necessariamente, riscontro la motivazione patrimoniale.
Delle tipologie del delinquente patrimoniale
La criminalità appropriativa è presente tra i ceti più poveri e tra i ceti più ricchi. C’è una certa corrispondenza tra tipo di reati patrimoniali e tipo di autore: sia sotto il profilo dell’estrazione sociale, sia sotto il profilo personologico.
Della vittimologia
Le predisposizioni vittimali dipendono da fattori di natura psico-fisica (es. furti ai danni di soggetti vecchi o indifesi), professionale (es. rapine ai danni di banche, furti nei supermercati ecc.), patrimoniale, caratteriale. La vittimologia tende ad allargare l’opera di prevenzione, anche in direzione della vittima, indicando i mezzi per ridurre il rischio di furti, rapine, scippi ecc.
Delitti contro il patrimonio
Comprendono i delitti previsti nel Titolo XIII Lib. II:
- Art. 624 c.p. = Furto
- Art. 624 bis c.p. = Furto in abitazione e furto con strappo
- Art. 625 c.p. = Circostanze aggravanti
- Art. 626 c.p. = Furti punibili a querela dell'offeso
- Art. 628 c.p. = Rapina
- Art. 629 c.p. = Estorsione
- Art. 630 c.p. = Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 631 c.p. = Usurpazione
- Art. 632 c.p. = Deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi
- Art. 633 c.p. = Invasione di terreni o edifici
- Art. 634 c.p. = Turbativa violenta del possesso di cose immobili
- Art. 635 c.p. = Danneggiamento
- Art. 635 bis c.p. = Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635 ter c.p. = Danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 quarter c.p. = Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 quinquies c.p. = Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 636 c.p. = Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
- Art. 637 c.p. = Ingresso abusivo nel fondo altrui
- Art. 638 c.p. = Uccisione o danneggiamento di animali altrui
- Art. 639 c.p. = Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
- Art. 639 bis c.p. = Casi di esclusione della perseguibilità a querela
Delitti contro il patrimonio mediante frode
- Art. 640 c.p. = Truffa
- Art. 640 bis c.p. = Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter c.p. = Frode informatica
- Art. 640 quinquies c.p. = Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Art. 641 c.p. = Insolvenza fraudolenta
- Art. 642 c.p. = Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
- Art. 643 c.p. = Circonvenzione di persone incapaci
- Art. 644 c.p. = Usura
- Art. 645 c.p. = Frode in emigrazione
- Art. 646 c.p. = Appropriazione indebita
- Art. 648 c.p. = Ricettazione
- Art. 648 bis c.p. = Riciclaggio
- Art. 648 ter c.p. = Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648 ter.1 c.p. = Autoriciclaggio
- Art. 648 quater c.p. = Confisca
Il Codice penale non esaurisce la categoria dei delitti contro il patrimonio questi esistono anche fuori dal Titolo XIII e anche in leggi speciali. L’apertura della categoria è prevista esplicitamente nelle circostanze aggravanti (art. 61 n. 7) e in quelle attenuanti (art. 62 n. 4), riferendosi ai reati che “comunque offendono il patrimonio”.
- Reati monoffensivi offendono esclusivamente interessi patrimoniali
- Reati plurioffensivi offendono anche la libertà personale e questa offesa è necessaria per la configurazione del reato, per la sussistenza dell’illiceità penale.
L’originario sistema di tutela previsto dal codice del 1930 è stato superato e ha rivelato con il tempo le sue disarmonie con il nuovo ordinamento costituzionale personalistico-solidaristico, con la mutata realtà economico-sociale e con l’evoluzione tecnologica. Quel sistema, in effetti, rifletteva una realtà socio-economica di tipo prevalentemente agricolo e pretecnologico:
- Da un lato pecca per eccesso di tutela, cioè per il rigorismo sanzionatorio;
- Dall’altra pecca per difetto di tutela, perché privilegiando la proprietà materiale è risultato sempre più inadeguato contro le aggressioni da economia avanzata e le aggressioni da evoluzione tecnologica (c.d. reati informatici).
Ci sono state così numerose modifiche ad opera della legislazione c.d. dell’emergenza e sulla criminalità organizzata:
- Introduzione di nuovi delitti (furto in abitazione e furto con scippo, riciclaggio, autoriciclaggio ecc.)
- Modificazione di altre fattispecie (usura, frode nelle assicurazioni ecc.)
- Inasprimento sanzionatorio (aumento della pena o introduzione di circostanze aggravanti)
- Attenuazione sanzionatoria (anche attraverso inclusione di una serie di delitti contro il patrimonio tra i reati di competenza del giudice di pace).
- Abrogazione degli art. 627 e 647 e degradazione dei relativi reati ad illeciti civili sopposti a sanzione pecuniaria.
- Perseguibilità a querela e non più d’ufficio.
Si è venuta creando una scissione: Reati plurioffensivi (a violenza personale) e Reati monoffensivi (senza violenza personale, che hanno visto accentuarsi il ruolo privatistico del diritto soggettivo patrimoniale individuale mediante il riconoscimento di una maggiore rilevanza alla volontà del soggetto titolare attraverso la estensione della personalità a querela).
L. 103/2017 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la modifica della procedibilità per taluni reati secondi alcuni principi e criteri direttivi:
- Prevedere la procedibilità a querela per reati contro patrimonio
- Prevedere procedibilità d’ufficio se sussistono alcune condizioni:
- La persona offesa è incapace per età o per infermità
- Ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale o circostanze indicate nell’art. 339 c.p.
- Il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità
Classificazioni oggettive e soggettive
Oggettività giuridica di categoria: Il patrimonio come svolge la duplice funzione:
- Limite esterno contrassegna l’omogeneità patrimoniale della categoria, caratterizzata dall’offesa a diritti o interessi economico-patrimoniali individuali
- Limite interno porta ad escludere la sussistenza del delitto patrimoniale nei casi in cui il fatto concreto non comporta una reale offesa al patrimonio.
Ma qual è il criterio che permette di distinguere i singoli delitti?
- Scarsa praticabilità la distinzione tra reati contro la proprietà/patrimoniali in senso lato (furto, appropriazione, rapina, danneggiamento), che hanno come oggetto giuridico il potere di signoria sulle cose, individualmente determinate, e reati contro il patrimonio in senso stretto (truffa, estorsione, usura), che hanno come oggetto giuridico il patrimonio come entità economica complessiva; richiedono il requisito esplicito dell’altrui danno patrimoniale e non sussistono quando l’aggressione non incide negativamente sul valore complessivo del patrimonio.
- Non consente di soddisfare l’esigenza di frammentarietà-tassatività del diritto penale patrimoniale la classificazione fondata sull’oggetto giuridico specifico.
- Inadeguata anche la classificazione incentrata sul movente, la quale distingue tra: delitti col fine di profitto (animus lucrandi) e delitti col fine di danno (animus nocendi). Un reato offensivo del patrimonio può trovare la sua motivazione ultima non necessariamente nell’animus lucrandi, anche se tra assi di reato appropriativo e un fatto di danneggiamento può trovare la sua motivazione non necessariamente in un animus nocendi, ma in un animus lucrandi o addirittura favendi.
- Altre carenze riguardano la classificazione incentrata sul tipo di risultato patrimoniale, che distingue tra: delitti di arricchimento (trapasso di valori da patrimonio a patrimonio) e delitti di impoverimento (si esauriscono nella mera diminuzione patrimoniale per la vittima senza correlativo per l’agente).
Questo per la duplice ragione:
- Che il trapasso di cose non implica, in tutti i casi, un arricchimento. Così quando la cosa non abbia, di per sé, un indiscusso valore economico e manchi, nell’agente, la volontà di utilizzazione della stessa. Il movimento patrimoniale non implica che esso sia effettuato in funzione di arricchimento, né che questo sia in re ipsa. Ci può essere profitto anche senza arricchimento patrimoniale.
- Che viceversa, il non trapasso di elementi patrimoniali non esclude per ciò solo il conseguimento di un arricchimento. Questo è comprovato dall’esistenza di fattispecie nelle quali l’arricchimento può derivare dal mancato trapasso nella sfera dell’offeso di ciò che gli è dovuto o addirittura dalla sola perdita subita dalla vittima.
Priva di valore scientifico e interpretativo e criticata è la classificazione incentrata sul mezzo, che distingue tra delitti mediante violenza alle persone e alle cose e delitti mediante frode.
La classificazione per tipi di aggressione
Le singole figure criminose si stagliano in funzione dei differenti tipi di conduzione. La classificazione svolge una duplice funzione:
Funzione politico-garantista
- Tiene ancorati i reati patrimoniali ad una concezione oggettivistica del diritto penale, incentrata sul “fatto offensivo”.
- Risponde alle esigenze di frammentarietà-tassatività del diritto penale, essendo i delitti patrimoniali reati di modalità di lesione.
- Offre criteri di tecnica legislativa per eliminare quegli eccessi casistici, i quali contrastano con le esigenze di tassatività, certezza e chiarezza giuridica.
- Consente di meglio individuare le lacune di tutela da colmare.
Funzione dogmatica-interpretativa primaria
Nel tipo di aggressione si ravvisa l’elemento illuminante della fattispecie patrimoniale. La divisione principale tra delitti patrimoniali va effettuata tra:
Delitti di aggressione unilaterale
Il reo sceglie la via immediatamente diretta sulla cosa. La vittima non presta alcuna collaborazione cosciente e volontaria alla produzione del risultato patrimonialmente pregiudizievole, limitandosi a subire il reato. Il pregiudizio si verifica al di fuori di qualsiasi consenso della vittima. L’agente è necessariamente costretto a:
- Ricorrere agli schemi della sottrazione (furto) qualora della cosa non ne abbia già piena disposizione, del signoreggiamento della cosa, avendone già disposizione e disponendone come fosse propria (appropriazione).
- Ricorrere allo schema dell’annullamento o riduzione della funzione strumentale della cosa (danneggiamento nelle sue forme tipiche: distruzione, deterioramento, dispersione e della provocata inservibilità della cosa).
- Ricorrere allo schema della mera turbativa (se si tratta di patrimonio immobiliare), cioè ad una semplice azione di molestia del pacifico godimento del bene reati di ingresso abusivo e di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui.
- Ricorrere allo schema dello spoglio, cioè della privazione dello stesso godimento dell’immobile reati di usurpazione e di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
- Ricorrere allo schema dell’abuso di poteri, dei preesistenti rapporti fiduciari fattispecie di infedeltà patrimoniale (comuni e societarie).
Delitti aggrediscono il rapporto patrimoniale nella sua funzione statica, si insinuano nella fase dinamica del rapporto patrimoniale.
Delitti con la cooperazione artificiosa della vittima
La vittima contribuisce a produrre il risultato patrimoniale pregiudizievole. L’atto di disposizione patrimoniale costituisce implicito requisito positivo e si concretizza nella cooperazione artificiosa della vittima, perché carpita con l’inganno, la violenza, la minaccia ecc.
- Sfruttamento di una preesistente situazione di svantaggio, dovuta a condizioni di debolezza psichica o economica o alla situazione di ignoranza o di errore, in cui già versa la vittima circonvenzione di incapaci, usura, insolvenza fraudolenta.
- Violenza o minaccia e frode per carpire un consenso estorsione o truffa.
- Perpetratione o consolidamento di una situazione patrimonialmente pregiudizievole, creata dall’altrui precedente commissione di un reato. L’offesa patrimoniale consiste nell’aggravamento del danno reato di riciclaggio, favoreggiamento reale. Tali reati hanno anche una funzione di prevenzione dei reati contro il patrimonio, incriminando fatti che ne favoriscono la commissione in quanto precostituiscono la prospettiva di un facile conseguimento dei vantaggi propostisi dal reo.
Operano nella fase di formazione o di esecuzione del rapporto patrimoniale o provocano l’estinzione o modificazione del rapporto patrimoniale già esistente senza aggredirlo apertamente. Ruotano attorno al concetto di danno. Può parlarsi di reato in contratto in cui si incrimina il comportamento tenuto durante la conclusione del medesimo. Diversamente dai reati-contratto, in cui si incrimina il fatto stesso della conclusione del contratto.
La definizione dei concetti penalistici
- Elementi concettuali rigidi, consistenti in concetti descrittivo-naturalistici, che attengono in genere all’oggetto materiale del reato.
- Elementi concettuali elastici, consistenti in concetti normativo-valutativi, che lasciano ampio margine all’interprete. C’è una risalente controversia tra:
- Tesi pancivilistica ritiene che il significato da attribuirsi ai suddetti termini debba desumersi esclusivamente dal diritto privato.
- Tesi autonomistica ritiene che il significato debba determinarsi sempre in via autonoma.
- Tesi relativistica (maggioritaria) non nega né afferma la coincidenza tra nozioni penalistiche e privatistiche, trattandosi di problema di interpretazione teleologica. Cioè l’interpretazione realistica deve guardare ai risultati pratici e collaudare la bontà delle soluzioni interpretative. Quando non c’è un’imposizione legislativa, è dovere dell’interprete adottare l’interpretazione più conforme alla finalità pratica di tutela della norma. Quindi anche la definizione dei termini di origine privatistica costituisce un problema di interpretazione realistica, da risolversi in rapporto alle specifiche esigenze di tutela delle singole norme penali. Si scartano i significati inaccettabili, cioè quelli assurdi, insufficienti e incoerenti.
Patrimonio
Beni di sicuro rilievo costituzionale sono:
- Patrimonio funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona umana.
- Autonomia negoziale incentrata sulla libera volontà e consistente nel potere dei privati di regolare i propri interessi col costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Connessa inscindibilmente alla proprietà e alla libera iniziativa economico-privata. Ne deriva:
- Entrambi questi beni sono meritevoli di tutela penale contro le aggressioni operate al di fuori dei legittimi mezzi dell’autonomia negoziale, prescindendosi dalla volontà del soggetto o carpendola.
- Si pongono tra i beni-mezzo, cioè secondari, essendo concepiti e riconosciuti in funzione strumentale dei beni-fine, cioè primari, che sono quelli personali.
- Il patrimonio, essendo in funzione strumentale personalistica, ossia della conservazione, dignità e sviluppo della persona umana, deve abbracciare tutte le cose atte a soddisfare bisogni umani, materiali o anche spirituali.
- Beni patrimoniali, in quanto beni mezzo si presentano ora come valori attenuari rispetto ai beni-fine personali e ai beni-mezzo superindividuali.
- I beni patrimoniali devono, pertanto, sottostare anche al principio di necessarietà della sanzione penale, nel senso che il legislatore dovrà rinunciare alla sanzione penale.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto penale progredito - Appunti seminario delitti contro il patrimonio
-
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p…
-
Diritto penale progredito - lezione 2 del Seminario sui delitti contro il patrimonio (delitti di cooperazione artif…
-
Delitti contro il patrimonio