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1 Università degli Studi di Verona

CdL in Economia e Commercio a.a. 2018-2019

Corso di Diritto del lavoro (6 cfu)

Prof. Andrea Pilati

Banche dati: → → → → → Homepage Univr Biblioteche Banche dati Diritto DeJure Normativa → Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) Archivio nazionale dei contratti collettivi → → di lavoro Contrattazione nazionale Archivio corrente 21.02.2019

Introduzione

La tematica del lavoro può essere analizzata da diversi punti di vista: economico, sociologico, psicologico, giuridico. Noi, come è evidente, lo studieremo nell’ottica delle norme giuridiche che regolamentano questa materia, che si colloca nell’ambito delle discipline privatistiche e fa seguito agli insegnamenti di Diritto Privato e Diritto Commerciale.

Il Diritto del Lavoro può essere visto come una materia tripartita, ovvero che si fonda su tre distinte componenti:

  • Diritto del rapporto individuale di lavoro: esamina i poteri e gli obblighi in capo alle parti individuali di un rapporto di lavoro, che sono: 1. il datore di lavoro, ossia colui che offre ad altri un’occasione lavorativa o di occupazione che preveda il correlativo pagamento di una retribuzione o di un compenso e 2. il prestatore di lavoro, ossia colui che svolge un’attività lavorativa in cambio di un corrispettivo, normalmente in denaro;
  • Diritto sindacale: si occupa dei soggetti, delle attività da loro poste in essere e delle relazioni di lavoro, dove i primi sono soggetti collettivi, trattandosi di gruppi organizzati di lavoratori e di datori di lavoro; tratta quindi delle organizzazioni o associazioni sindacali (in Italia i sindacati più rappresentativi sono CGIL, CISL e UIL sul fronte dei lavoratori, Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura ecc. sul fronte dei datori di lavoro), i cui principali strumenti di azione sono i contratti collettivi di lavoro e le forme di conflitto collettivo quali scioperi (intesi come astensioni collettive dal lavoro) e serrate;
  • Diritto della previdenza sociale: in questo ambito intervengono dei soggetti pubblici, i cosiddetti enti previdenziali, a beneficio di soggetti che si trovano in particolari situazioni di difficoltà: persone vittime di infortuni sul lavoro impossibilitate a svolgere un’attività lavorativa e quindi incapaci di garantirsi un reddito, malati, individui che hanno raggiunto determinati limiti di età e dunque non più in grado di svolgere una proficua attività lavorativa (in questo ambito rientra il tema delle pensioni di vecchiaia, anticipate ecc.). Lo scopo di questi enti è, per l’appunto, la liberazione dal bisogno di coloro che si trovano in tali condizioni. In Italia i due enti previdenziali più importanti sono l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

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Valeria Garbin, 2019 © 2

Volendo seguire un ordine logico, andrebbe studiato per primo il diritto sindacale, dal momento che il Diritto del Lavoro non è creato solo dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge, bensì anche dalla contrattazione collettiva tra le contrapposte organizzazioni sindacali (nel senso che anche i contratti collettivi stipulati dai sindacati sono idonei a produrre norme giuridiche in questo ambito). Noi, però, affronteremo questa parte della materia in via sintetica e introduttiva, concentrandoci maggiormente sulle altre due componenti sopracitate (rapporto individuale di lavoro e previdenza sociale).

Si tenga presente che il Diritto del Lavoro è una materia su cui il legislatore (da intendersi con questa espressione generale il potere legislativo, ossia i deputati i e senatori che ci rappresentano nei due rami del parlamento), ultimamente, interviene molto di frequente, richiedendo pertanto un aggiornamento continuo; alcune delle principali riforme (che spesso prendono il nome dal Ministro o dal consulente del Ministro che ha ispirato la modifica legislativa) su cui si dirà più approfonditamente in seguito sono: riforma Biagi del mercato del lavoro (2003), riforma Fornero in tema di sistema pensionistico e non solo (2012), Jobs Act del Governo Renzi su pressoché tutte le materie (2015), Decreto Dignità su alcuni aspetti dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro (2018), Quota 100 in tema pensionistico e Reddito di Cittadinanza per la previdenza e l’assistenza sociale (temi di assoluta e scottante attualità).

Origini e caratteristiche del Diritto del Lavoro

L’obiettivo di questo paragrafo è comprendere quando e perché nasce il Diritto del Lavoro e qual è il suo ambito di applicazione.

Si tratta, anzitutto, di una disciplina relativamente recente (se si considera che il diritto nasce al tempo dei Romani), ascrivibile a pieno titolo al diritto moderno: il Diritto del Lavoro inizia a crearsi nella seconda metà del XIX secolo. Il codice civile del 1865 (precedente a quello attualmente in vigore) non conteneva indicazioni normative sul contratto di lavoro, a conferma del fatto che questa materia stava ancora muovendo i primi passi. Comincia a svilupparsi nella seconda metà del 1800 nel contesto storico della rivoluzione industriale ed è, in effetti, una delle conseguenze più evidenti di questo profondissimo cambiamento economico-sociale. Per la prima volta compare la figura inedita del lavoratore subordinato (o dipendente che dir si voglia, cfr. 2094 c.c., norma definitoria di cui all’art. rinvio), che si inserisce nell’antica contrapposizione tra capitale e lavoro: il primo fattore produttivo fa riferimento ai proprietari degli strumenti di produzione (gli imprenditori o capitalisti), mentre il secondo indica coloro che essendo privi della proprietà o della disponibilità dei mezzi di produzione mettono a disposizione degli imprenditori le proprie energie lavorative, per provvedere al proprio sostentamento e, a volte, anche a quello della propria famiglia. A conferma degli importanti mutamenti che hanno riguardato le figure giuridiche di chi presta il proprio lavoro si può ricordare la figura dell’artigiano, che, precedente al lavoratore dipendente, era mestiere poi declinato (ma non del tutto scomparso) con la diffusione del lavoro subordinato; egli collocava direttamente i propri prodotti sul mercato, ma in questo periodo storico fatica a competere con le prime industrie (soprattutto del nord Italia), in ragione di un’organizzazione del lavoro diversa e se vogliamo meno strutturata. Vi era, inoltre, la figura del mercante, che spesso finanziava l’artigiano e si occupava di rivendere i suoi prodotti, figura anch’essa progressivamente declinata per poi trasformarsi in quella dell’imprenditore, con produzione propria all’interno dell’impresa di ciò che prima veniva acquistato esternamente.

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Il lavoratore subordinato si trova in una naturale posizione di debolezza o inferiorità rispetto alla controparte del rapporto di lavoro (sia essa l’imprenditore o più genericamente il datore di lavoro), anzitutto da un punto di vista economico, ed è questo il dato caratterizzante immediatamente apparso agli occhi del legislatore. Il tratto della subordinazione coinvolge però anche la sfera sociale e soprattutto quella contrattuale che si aggiunge ad accentuare ancora di più la disparità delle posizioni se si considera che il datore di lavoro dispone di una maggiore forza o capacità contrattuale e nell’atto di negoziare le condizioni a cui scambiare attività lavorativa e retribuzione, ciò anche in ragione di un mercato del lavoro che in Italia ha sempre presentato tassi di disoccupazione più o meno elevati. L’espressione mercato del lavoro è da intendersi come luogo ideale di incontro tra domanda e offerta di lavoro: è evidente che in una situazione di eccesso di domanda proveniente da chi è disponibile a svolgere attività lavorativa alle dipendenze di altri rispetto alla reale offerta manifestata da imprese o datori di lavoro questi ultimi godono di un indubbio vantaggio competitivo. In assenza di previsioni di legge o di contratti collettivi (in ultima analisi, in assenza del Diritto del Lavoro), i datori di lavoro avrebbero probabilmente la possibilità di imporre unilateralmente le clausole del contratto individuale ai cui i lavoratori devono sottostare (forti del fatto che al rifiuto di un prestatore seguirebbe l’accettazione di uno dei tanti altri soggetti disposti a prestare le proprie energie a quelle stesse condizioni), sfumando per questi ultimi l’opportunità di una reale negoziazione alla pari. È proprio in questo contesto che si inserisce il ruolo delle organizzazioni sindacali, il cui obiettivo ultimo è far recuperare ai lavoratori subordinati forza negoziale in sede di contrattazione collettiva (cioè, appunto, attraverso l’azione delle loro rappresentanze sindacali), creando un fronte che sia il più possibile compatto ed evitando così la concorrenza al ribasso tra lavoratori che, al contrario, in sede di contrattazione individuale potrebbero essere indotti ad accettare condizioni a loro più sfavorevoli, spinti per lo più da necessità e da una ridotta capacità contrattuale. I risultati ottenuti con l’azione sindacale, peraltro, vanno a vantaggio di tutti i singoli lavoratori, perché i contratti collettivi hanno la forza (entro certi limiti di cui presto si dirà) di disciplinare tutti i rapporti individuali di lavoro afferenti allo specifico settore o ambito economico (ad esempio la categoria dei metalmeccanici) per cui sono stati stipulati.

Per l’insieme dei motivi finora esposti, la branca del Diritto del Lavoro ha attinenza, per la massima parte dei suoi contenuti, al lavoro subordinato. La disciplina del lavoro autonomo, invece, rientra per la maggior parte dei casi nel diritto civile, sul presupposto che il lavoratore sia in grado, in forza della propria autonomia, di ottenere condizioni di lavoro congrue e non riscontrando per lui i profili di inferiorità contrattuale di cui è discusso sopra. Questa affermazione è certamente opinabile e anche per questo il Diritto del Lavoro è spesso accusato di essere diseguale, nella misura in cui non offre il medesimo grado di tutela a entrambe le parti coinvolte nel rapporto contrattuale. Del resto, muovendo dalla premessa che una delle parti è il cosiddetto contraente debole, le norme giuridiche di questa disciplina non possono che andare nella direzione di colmare tale deficit di inferiorità.

Collegato a questo orientamento è il fatto che la quasi totalità delle norme di Diritto del Lavoro sono inderogabili (si parla infatti di inderogabilità delle norme in questo ambito), a significare che le previsioni legislative, le istanze delle organizzazioni sindacali espresse nella forma dei contratti collettivi e, più in generale, l’insieme delle regole che formano la disciplina non possono essere modificate per volontà delle parti individuali in sede di accordo e di successiva esecuzione del rapporto e, anzi, sono imposte loro senza possibilità di contrattazione (in senso lato); un’eventuale derogabilità, infatti, potrebbe avere l’effetto di vanificare l’intento di tutela del contraente debole. A voler essere più precisi, una derogabilità è ammessa solo se va a vantaggio del prestatore di lavoro, ossia se la modifica apportata alle norme è migliorativa della sua situazione (salvo alcune eccezioni) e per questo si può dire che il carattere di inderogabilità sia confinato unicamente alle modifiche peggiorative (in peius) della posizione del lavoratore. Questa è una caratteristica importante che differenzia il Diritto del Lavoro dal resto del diritto civile: qualsiasi altro contratto (come ad esempio la compravendita), infatti, non prevede limiti particolari che sono all’autonomia negoziale delle parti, libere di autoregolarsi e autotutelarsi in quello che considerano il miglior contemperamento dei propri interessi.

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Esempi di inderogabilità in senso peggiorativo delle norme di Diritto del Lavoro

  • La legge stabilisce che il lavoratore subordinato abbia diritto a quattro settimane di ferie retribuite all’anno: questa norma introduce una tutela minima inderogabile in senso peggiorativo per il contraente debole, motivo per cui l’eventuale previsione di un periodo di ferie inferiore sarebbe nulla (proprio perché in violazione a una norma inderogabile) e, inoltre, la clausola in oggetto verrebbe automaticamente sostituita dalla previsione di legge (ovvero il lavoratore potrebbe reclamare ciò che gli spetta, in ultima istanza rivolgendosi al giudice); al contrario, nulla vieta che le parti si accordino, nel contratto individuale di lavoro, per un periodo di riposo lavorativo superiore alle quattro settimane (la derogabilità in senso migliorativo per il lavoratore è sempre ammessa).
  • La retribuzione spettante a ciascun lavoratore è determinata in base al contratto collettivo applicato e all’attività effettivamente svolta essendo frutto, per l’appunto, della negoziazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali; l’accordo verte su una retribuzione minima inderogabile in senso peggiorativo (talvolta con la previsione di un super minimo, ossia di una retribuzione aggiuntiva), quindi l’eventuale clausola in base alla quale si pattuisca un compenso inferiore rispetto a quello stabilito in sede di contrattazione collettiva è nulla e viene automaticamente sostituita dalla previsione del contratto collettivo (nel senso che il prestatore di lavoro può reclamare la differenza che gli spetta, eventualmente facendo valere il proprio diritto in sede giudiziaria); mentre nulla vieta che le parti si accordino, in sede individuale, per corrispondere al lavoratore una retribuzione superiore a quella minima tabellare.

Una caratteristica che si affianca a quella dell’inderogabilità in peius delle norme di Diritto del Lavoro è la relativa indisponibilità dei diritti derivanti da norme inderogabili da parte del lavoratore subordinato. L’indisponibilità dei propri diritti non è da intendersi in senso assoluto, dal momento che può sempre venirsi a creare una situazione in cui il lavoratore, durante l’esecuzione del rapporto contrattuale, rinuncia in tutto o in parte ai propri diritti (nonostante di per sé derivino da norme inderogabili) perché spinto da una pressione del datore di lavoro o, ancora, da un sentimento di timore reverenziale nei suoi confronti. Si parla, invece, di indisponibilità in senso relativo, perché vi è una norma che consente al lavoratore di impugnare le eventuali rinunce compiute in precedenza entro il termine di decadenza di sei mesi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (trascorsi i quali la rinuncia si consolida e per il prestatore non è più possibile rimettere in discussione le proprie decisioni), perché si presume che solo da quel momento egli non si trovi più in una situazione di soggezione e abbia riacquistato la piena libertà negoziale (rinvio).

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Originariamente, la figura presa a riferimento dal legislatore era quella dell’operaio che lavorava alle dipendenze della nascente industria manifatturiera privata (quindi un lavoratore che svolgeva prevalentemente attività di manodopera), che per questo si può considerare il prototipo del prestatore di lavoro subordinato. In questo senso si spiega come le prime leggi di tutela che compongono il Diritto del Lavoro hanno riguardato gli infortuni sul lavoro al fine di garantire al lavoratore vittima degli stessi quantomeno un risarcimento economico, la limitazione della durata massima giornaliera e settimanale dell’attività lavorativa (le cronache dell’epoca parlano di giornate lavorative che si prolungavano anche oltre le 14 ore e di fasi in cui ancora non esisteva il riposo settimanale) e, ancora, la tutela delle cosiddette mezze forze (cioè i fanciulli e le donne), che svolgendo lavori fisicamente pesanti erano ancora più bisognose di protezione.

L’attenzione del legislatore si è poi estesa anche ad altre figure, prima fra tutte quella dell’impiegato (quindi un lavoratore che svolge attività di ufficio o opera nei reparti produttivi), poi ai dirigenti, per arrivare a intervenire anche nei rapporti di lavoro che si svolgono alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (mentre in passato i rapporti presso un datore di lavoro pubblico appartenevano all’ambito del diritto amministrativo e vi era perciò un’evidente differenza di disciplina tra lavoro subordinato nel settore privato e pubblico).

Infine, il Diritto del Lavoro si è interessato anche ad alcuni rapporti di lavoro autonomo, in particolare a quelli in cui vi è comunque un prestatore di lavoro che svolge la propria attività personalmente (da intendersi cioè con prevalenza di apporto di manodopera o di lavoro rispetto agli altri fattori produttivi, come capitale e macchinari).

Il Diritto del Lavoro, in definitiva, consta dell’insieme di norme giuridiche e di regole che disciplinano i rapporti tanto individuali quanto collettivi di lavoro.

In questa materia svolgono un ruolo importante lo Stato e le istituzioni pubbliche, per quanto riguarda sia l’attività legislativa sia l’at

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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