Corso di
DIRITTO PENALE I
Appunti delle lezioni
Capitolo 4
IL FATTO TIPICO:
ELEMENTI
OGGETTIVI E
SOGGETTIVI
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IL FATTO TIPICO: ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
LA STRUTTURA DEL FATTO TIPICO
La struttura del fatto tipico
Quali sono le caratteristiche essenziali che ritornano sempre in tutti i reati? Tali caratteristiche le evinciamo dalle
norme grazie alla c.d. Teoria generale del diritto, che ci spiega come funziona la norma penale in generale. La
norma penale prevede una sanzione penale che scatta se un soggetto realizza un determinato fatto. Questo è lo
schema che ritorna in tutte le norme penali (modelli negativi di comportamento). La norma non vuole che si
tenga un determinato comportamento; chi lo tiene è punito. Perché questo? Perché la norma penale ha lo scopo
di proteggere beni, interessi ed elementi concreti che sono ritenuti importante socialmente e che il fatto vietato
va ad offendere ledendo o mettendo in pericolo o creando una situazione sfavorevole per quel bene.
Strutturalmente, tutte le norme penali si compongono di:
➢ Una parte precettiva -> si descrive il comportamento e il fatto vietato;
➢ Una parte sanzionatoria -> si prevede la sanzione penale.
Tutto il sistema penale è comporto da norme di questo tipo: norme che descrivono un fatto di vita in astratto
(es: chiunque cagiona la morte di un uomo) e che prevedono una sanzione per quel fatto (es: è punito con la
reclusione non inferiore ad anni 21). A che serve questa norma che ha questo schema? Serve a proteggere il
bene e l’interesse che il fatto descritto dalla norma offende. Es: il 575 punisce chiunque cagiona la morte di un
uomo. Il bene tutelato dalla norma è la vita. L’omicidio è punito perché se voglio tutelare la vita devo proteggere
la vita dal fatto che la distrugge, ossia dall’omicidio. Ecco che la norma vieta questo fatto per tutelare l’interesse.
Es: la norma sulla rapina. Qui l’interesse e il bene cui fa male la rapina è il patrimonio (chi rapina si impossessa
della cosa mobile altrui) ma è anche la libertà di autodeterminazione (=libertà di scegliere) attraverso la minaccia
(=strumento che impedisce di scegliere liberamente -> si dà qualcosa al rapinatore sotto costrizione). Questo ci
fa capire la differenza di pena che c’è tra il furto (punito meno gravemente perché qui manca la violenza o la
minaccia -> si offende solo il patrimonio) e la rapina (punita più gravemente perché qui si usa violenza o minaccia
-> si offende sia il patrimonio sia la libertà di autodeterminazione). Es: l’art. 582 punisce chiunque
volontariamente cagiona ad un altro una malattia nel corpo o nella mente. Questo è il reato base di lesioni
personali. Qui il bene protetto dalla norma è l’integrità psico-fisica. Per proteggere questo bene, la norma vieta
di cagionare malattie nel corpo o nella mente. Le norme penali sono tutte fatte così: vietano e comportano
conseguenze sanzionatorie particolari. L’obiettivo del legislatore che ha fatto la norma è di proteggere, attraverso
l’uso della sanzione più violenta che ha, beni che ritiene fondamentali per la tenuta della società.
PRINCIPIO DI TIPICITÀ
Il principio di tipicità
Adesso ci concentreremo sul fatto tipico. Quando descrivono il fatto vietato, le norme usano una tecnica
particolare, tutta propria del diritto penale. In altri termini, descrivono il fatto in modo dettagliato e analitico. Il
fatto descritto dalla norma incriminatrice indica una particolare modalità di offesa al bene che la norma vuole
proteggere. È una descrizione minuziosa e precisa. La norma non vieta tutte le possibili modalità offensive del
bene che vuole proteggere, ma solamente alcune modalità offensive (solo quelle che meritano di essere punite
e represse attraverso la sanzione criminale). L’art. 2043 c.c., che prevede l’illecito civile, dice che è punito con la
sanzione del risarcimento del danno chiunque con dolo o colpa cagiona un danno ingiusto a qualcuno. Qui la
descrizione non è minuziosa o molto analitica, ma è un fatto generico. Qui non viene sanzionata una particolare
modalità di lesione o di offesa a un bene, ma qualsiasi modalità possibile. Non si dice che scatta la sanzione del
risarcimento se quel danno lo cagioni in un certo modo (interessa che ci sia un danno). Le norme penali, invece,
descrivono fatti che offendono il bene da proteggere secondo certe modalità. Es: il furto punisce chiunque si
sottrae e si impossessa della cosa mobile altrui. La norma proteggere il patrimonio, ma lo fa solo dalla modalità
aggressiva particolare descritta dal 624 (sottrazione e impossessamento). In sostanza, il diritto penale, per
descrivere il fatto incriminato, usa una tecnica descrittiva molto analitica, attraverso la quale incrimina fatti tipici,
cioè fatti che esprimono, indicano e rappresentano una particolare modalità offensiva del bene che la norma
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vuole proteggere. Le norme pen ali proteggono beni incriminando fatti, i quali offendono quei beni secondo
precise modalità. Questa tecnica che usa la norma penale si chiama principio di tipicità. Il principio di tipicità
indica il fatto che il precetto è una parte della norma che descrive un fatto in modo preciso ed analitico in quanto
questo fatto indica una particolare modalità aggressiva ed offensiva del bene.
ELEMENTI DEL FATTO TIPICO
Elementi del fatto tipico
Quali sono gli elementi strutturali di questo fatto tipico che viene previsto dalle norme penali? Quali sono gli
elementi del fatto tipico che ritornano in tutte le norme penali (o nella maggior parte di esse)? Quali sono gli
elementi di cui si serve la norma penale per descrivere il fatto tipico?
➢ Elementi oggettivi -> riguardano la dimensione esteriore del soggetto e non quella interiore.
• Indefettibili -> devono essere necessariamente presenti nella norma penale. Non esiste un reato senza
questi elementi.
o La condotta;
o Il soggetto attivo;
• Elementi non indefettibili -> a volte si trovano nelle norme penali e a volte no. La norma penale può
utilizzarle nel descrivere il fatto tipico oppure no. Sono:
o Il presupposto della condotta;
o L’evento;
o Il nesso di causalità.
➢ Elementi soggettivi -> stanno all’interno della dimensione soggettiva e psichica del soggetto che realizza il
fatto. Implicano un rapporto psichico fra il soggetto e il fatto materiale che si realizza. Quali sono questi
elementi soggettivi? Nel diritto penale, essi indicano un diverso atteggiamento psicologico di chi realizza il
fatto oggettivo tipico rispetto al fatto oggettivo tipico che realizza. Essi sono:
• Il dolo;
• La colpa;
• La preterintenzione.
ELEMENTI OGGETTIVI
1. La condotta
La condotta è un elemento indefettibile di tutti i fatti tipici previsti dalle norme penali. Non può mai mancare
nella descrizione del fatto tipico. Es: prendiamo l’art. 624 c.p. Il bene tutelato è il patrimonio. Il fatto tipico
consiste nella sottrazione e nell’impossessamento della cosa mobile altrui. Qual è il comportamento / condotta
vietata dalla norma? Sì: sottrazione e impossessamento. Questo è un comportamento umano. È questo ad
essere incriminato. Perché la condotta è un elemento indefettibile del fatto tipico? Perché il legislatore non può
punire atteggiamenti interiori, ma può punire solo fatti materiali, cioè comportamenti che sono offensivi di beni
giuridici. Se il principio di offensività dice questo, la conseguenza è che quando viene fatta la norma penale il
fatto incriminato deve riguardare un comportamento umano. La norma non potrebbe incriminare un mero
pensiero o una mera condizione personale o un modo di essere della persona. Il fatto tipico non può mai
consistere solamente in un modo di essere, ma deve consistere in un comportamento e in una condotta. Questo
corrisponde al principio di materialità, che è un presupposto logico del principio di offensività. L’elemento
indefettibile di tutti i fatti tipici previsti dalle norme penali è la condotta. Che cosa vuol dire condotta? Vuol dire:
➢ Azione -> significa “movimento corporeo che si manifesta all’esterno dell’individuo”. Un’azione è quando
possiamo vedere o percepire un movimento corporeo all’esterno dell’individuo. Ciò che avviene all’interno
del cervello è un movimento corporeo, ma fintantoché non viene portato all’esterno non lo possiamo
considerare azione. Quando una norma penale incrimina azioni, si parla di reato commissivo o reato di
azione. Es: furto, rapina. Si incrimina un comportamento che attivamente fa male al bene. Quando viene
incriminata un’azione, la nostra libertà personale è compressa.
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➢ Omissione -> a differenza dell’azione umana, non ha consistenza naturalistica (non si percepisce all’esterno
dell’individuo). È un concetto normativo: significa mancato compimento dell’azione comandata dalla norma
giudica. L’omissione è il “mancato compimento dell’azione comandata”. Quando una norma penale incrimina
omissioni, si parla di reato omissivo o di omissione. Es: omissione di soccorso o denuncia. Viene incriminato
il mancato compimento di una azione che la norma vuole che sia tenuta per proteggere un determinato
bene. Es: dietro l’omissione di soccorso c’è la volontà di tutelare il bene vita imponendo a tutti i consociati
di attivarsi, facendo avviso all’autorità o soccorrendo direttamente il pericolante. La norma impone a tutti
una sorta di obbligo di protezione della vita degli altri, in attuazione di un principio di solidarietà sociale. La
norma punisce perché non si è tenuta l’azione comandata (azione di salvataggio -> esiste un principio di
solidarietà sociale che impone a tutti i consociati di adoperarsi nei limiti delle proprie possibilità per tutelare
la vita e l’integrità fisica). Quando viene incriminata una omissione, la nostra libertà è compressa ancora di
più rispetto all’azione: in questo caso, non solo devo limitarmi a non fare, ma devo fare qualcosa.
Queste sono le 2 forme di condotta esistenti e incriminabili dalla norma penale. Sono le 2 possibili forme di
condotte che troviamo nel fatto tipico (ne costituiscono il cuore e non possono mai mancare: se mancano, il
fatto tipico incrimina un modo di essere, una qualità personale o un atteggiamento psicologico e quindi
saremmo fuori dal diritto penale). Cosa significa questo in concreto? Es. art. 628 c.p. (Rapina). La condotta
prevista dalla norma è un’azione o una omissione? Un’azione: sottrarre e impossessarsi della cosa mobile altrui
usando violenza o minaccia. In questo fatto è descritta una serie di azioni: usare violenza (=tirare pugni o fare
del male) o minaccia (=prospettare alla vittima un male ingiusto -> es: se non mi dai il portafoglio ti sparo),
sottrarre, impossessarsi. Altro esempio: l’art. 624 c.p. (Furto). È un’azione o una omissione? È un’azione, che
consiste nella sottrazione (=spogliare un’altra persona della cosa che ha addosso) e nell’impossessamento
(=andarsene via, allontanarsi della sfera di controllo del detentore). La norma non punisce chi sfila dalla giacca i
portafogli, ma chi sfila dalla giacca il portafogli e riesce ad allontanarsi fuori dalla sfera di controllo del titolare.
È questo il fatto vietato e la modalità offensiva del patrimonio che la norma ha deciso di incriminare. La norma
poteva dire “chiunque sottrae la cosa altrui” ma non l’ha fatto. Ha previsto come condotta anche l’impossessarsi
della cosa altrui. Altro esempio: art. 615-bis. Qual è il comportamento incriminato? Procurarsi indebitamente
notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi di cui al 614 mediante l’uso di strumenti di
ripresa visiva o sonora. Si tratta di una azione o di una omissione? Di un’azione, la quale è descritta
analiticamente. La norma non incrimina chi si procura notizie private in qualsiasi modo, ma solo chi lo fa secondo
certe modalità precise. Il fatto tipico è descritto molto analiticamente perché la norma usa la sanzione penale
per punire le condotte più offensive, realizzate in questo caso mediante strumenti di ripresa visiva o sonora.
Altro esempio: art. 593 c.p. (Omissione di soccorso). Qual è la condotta? Non dare avviso immediato all’autorità
o non prestare il soccorso necessario alla persona in pericolo o pericolante ritrovata. La norma incrimina un
comportamento umano (principio di materialità / offensività). Si tratta di un’azione o di un’omissione? Si tratta
di una omissione: viene incriminato il fatto di non tenere l’azione comandata dalla norma (si viene puniti per
non aver fatto quello che la norma vuole, ossia tenere l’azione comandata dalla norma). La struttura
dell’omissione come comportamento incriminato è molto diversa dalla struttura dell’azione. Il senso della norma
penale che incrimina l’azione è morto diverso da quello di una norma che incrimina una omissione. Quando la
norma incrimina un’azione (il fatto tipico prevede tra i suoi elementi una condotta attiva) punisce qualcuno in
quanto ha fatto qualche cosa di male per il bene giuridico. Quando la norma incrimina una omissione punisce
un soggetto perché non ha fatto quello che l’ordinamento voleva che facesse. Es: Tizio viene punito perché non
ha prestato soccorso ad una persona che sta male per la strada. La norma pretende da Tizio un’azione
(soccorrere). Tizio non la compie e per questo viene punito. I contenuti dell’omissione sono tutti normativi: non
esistono nella realtà. Molte norme penali prevedono fatti omissivi (fatti tipici che hanno come elemento
essenziale una condotta omissiva).
2. Il soggetto attivo
Il soggetto attivo è la persona umana. Ogni norma penale ha come destinatario la persona umana (non ha come
destinatario un animale). L’art. 575 c.p. punisce chiunque cagiona la morte di un uomo. Il soggetto attivo cui si
riferisce la norma è “chiunque” inteso come persona umana. Es: se un cane uccide una persona, la norma non
si applica. Eventualmente poi si chiamerà a rispondere la persona umana che è proprietaria del cane o che ha la
sua disponibilità, ma non il cane. Ogni norma penale descrive un fatto che prevede sempre una condotta, la
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quale è umana. Il soggetto attivo è sempre una persona umana. Anche il soggetto attivo deve esserci sempre:
ogni norma penale ha lo scopo di mettere paura nei consociati per proteggere il bene in modo da disincentivarli
dalla commissione dei comportamenti vietati (funzione di prevenzione generale). Il destinatario della norma
penale è una persona umana.
➢ Se la norma penale si rivolge sempre alle persone umana, a volte può rivolgersi solo ad alcune categorie di
soggetti che presentano determinate qualità. Ci sono infatti dei casi in cui la norma si rivolge ed incrimina
alcune tipologie particolari di soggetti che presentano determinate qualità soggettive. Es: l’art. 575 c.p.
punisce chiunque cagiona la morte di un uomo. La condotta è cagionare la morte di un uomo. Il soggetto
attivo è “chiunque”, ossia qualsiasi persona umana. Es: l’art. 578 c.p., invece, punisce la madre che,
immediatamente dopo il parto o durante il parto, uccide il neonato o il feto. Qui il soggetto attivo è una
persona umana, ma è una persona che ha una particolare qualità: è madre. La norma, dunque, non si
riferisce a tutte le persone umane, ma solo a quelle che hanno la qualità di madre. Qui il soggetto attivo non
è chiunque, ma è un nucleo ristretto di persone che hanno quella qualità. Es: l’art. 314 c.p. punisce il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che si appropria delle cose o del denaro di cui ha la disponibilità
per ragioni del proprio ufficio. Anche in questo caso, il soggetto attivo è ristretto: deve avere la qualifica di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Questa qualità non è naturalistica (non si acquista con
la nascita): è una qualità normativa, che si acquista una volta che si hanno delle caratteristiche
normativamente previste. Nella maggior parte dei casi, la norma penale fa riferimento ad un fatto
commissibile da chiunque: tutti possono incorrere in quel reato. Poi c’è un nucleo più ristretto di reati in cui
il soggetto non può essere chiunque ma ha una qualità particolare, che può essere naturalistica o
normativa. Quando la norma seleziona il soggetto attivo attribuendogli queste particolari qualità e
incriminando la condotta solo se commessa da quel soggetto con quelle qualità il reato si chiama reato
proprio. Es: peculato, infanticidio in condizione di abbandono morale o materiale. Esistono 2 tipologie di
reato proprio:
• Reato proprio c.d. esclusivo -> è quel reato proprio che senza la qualifica o qualità prevista dalla norma
non sarebbe reato. In altri termini, quel reato incrimina e punisce un fatto tipico che senza la qualità
soggettiva richiesta dalla norma non sarebbe reato. Es: il reato di incesto (la condotta incriminata, l’atto
sessuale, se non fosse commesso da chi ha la qualità di consanguineo non sarebbe reato ma è attività
libera che non offende nessuno e niente). In questi reati, ciò che determina l’offensività del fatto e la sua
illiceità è la condotta commessa da una persona avente una determina qualità soggettiva. Nel reato di
incesto ci possono essere 2 profili di rischio: il feto e la morale. Gli obiettivi di tutela possono essere
questi 2. Allora il fatto viene incriminato se è commesso da persone con una determinata qualità. Il
comportamento lecito
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