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Diritto dell'economia e delle informazioni

Docente e esame

Docente: Paola Morandi

Esame: Orale

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Programma del corso

I diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale: profili introduttivi. Gli interessi rilevanti sottesi all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. L’esigenza imprenditoriale di utilizzazione dei diritti di proprietà intellettuale quali strumenti di affermazione competitiva. I conflitti di interesse sottesi alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale. Gli indirizzi interpretativi e legislativi di tipo protezionistico. L’emergere di tendenze più aperte alla ‘concorrenza dinamica’ e all’accesso all’informazione e le relative ragioni economiche.

Disciplina dei marchi e fonti normative

Introduzione alla disciplina dei marchi e fonti normative. La funzione distintiva del marchio: il marchio come strumento di informazione identitaria delle offerte commerciali formulate dal titolare. La tutela giuridica della funzione distintiva del marchio. Analisi della sentenza Corte Giust., 20/3/2003, C-291/00 (LTJ Diffusion SA). I marchi che godono di rinomanza: esame delle sentenze Corte Giust., 14/9/1999, C-375/97 (General Motors); Corte Giust., 27/11/2008, C-252/07 (Intel); Corte Giust., 23/10/2003, C-408/01 (Adidas-Salamon); Corte Giust., 10/4/2008, C-102/07 (Adidas); Corte Giust., 12/1/2006, C-361/04 (Picasso) e Corte Giust., 17/9/2020, C-449/18 e C-474/18 (Messi Cuccittini).

La funzione del marchio come indice di provenienza da una fonte di produzione unica e costante nel tempo. Il marchio storico di interesse nazionale: il marchio come strumento di informazione sulla localizzazione produttiva e i problemi di compatibilità con il diritto europeo.

Il marchio di forma. Esame delle sentenze Trib. UE, 24/2/2016, T411/14 (Coca Cola); Corte Giust., 7/10/2004, C-136/02 (Mag); Corte Giust., 18/6/2002, C-299/99 (Philips); Corte Giust., 14/9/2010, C-48/09 P (Lego); Trib. UE, 6/10/2011, T-508/08 (Bang & Olufsen) e Trib. Torino, 6/4/2017, n. 1900 (marchio tridimensionale Vespa).

Keyword advertising e tutela del marchio. Esame delle sentenze Corte Giust., 23/3/2010, C-236-238/08 (Google France); Corte Giust., 12/7/2011, C-324/09 (L’Oreal) e Corte Giust., 22/9/2011, C-323/09 (Interflora).

Le limitazioni ai diritti esclusivi del titolare del marchio registrato e l'uso referenziale del marchio altrui. Esame delle sentenze Corte Giust., 25/1/2007, C-48/05 (Opel) e Corte Giust., 17/3/2005, C-228/03 (Gilette).

La funzione del brevetto

Gli standards. Analisi della sentenza Corte Giust., 16/7/2015, C-170/13 (Huawei). I profili problematici lasciati irrisolti dalla sentenza. Le conseguenze della violazione degli impegni FRAND.

Il brevetto europeo e il brevetto con effetto unitario. Cenni introduttivi.

Le invenzioni biotecnologiche

La Direttiva n. 98/44/CE. Analisi della sentenza Corte Giust., 9/10/2001, C-377/98 (Regno dei Paesi Bassi). Le invenzioni biotecnologiche brevettabili. I divieti di brevettabilità in ambito biotecnologico. Analisi delle sentenze Corte Giust., 18/10/2011, C-34/10 (Brüstle) e Corte Giust., 18/12/2014, C-364/13 (International Stem Cell). La restante disciplina delle invenzioni biotecnologiche: regole relative alla redazione della domanda di brevetto e al deposito di materiali biologici; la valutazione dell'originalità dell'invenzione; l'ambito di estensione della tutela brevettuale. Analisi della sentenza Corte Giust., 6/7/2010, C-428/08 (Monsanto).

La contraffazione del brevetto

La contraffazione per equivalenti. Esame delle sentenze Cass., 7/2/2020, n. 2977 e Cass., 2/12/2016, n. 24658. La contraffazione indiretta. Analisi della sentenza Cass., 12/11/2019, n. 29252.

I segreti commerciali

I segreti commerciali come strumenti di tutela delle informazioni e delle innovazioni. L'art. 39 TRIPS e la Direttiva 2016/943. La nozione di segreti commerciali. I requisiti di applicazione della disciplina di tutela dei segreti commerciali. L’ambito di protezione dei segreti commerciali. Le nuove misure di tutela dei segreti commerciali introdotte dalla Direttiva Trade Secrets, in particolare la tutela in ambito processuale. Le misure cautelari. Le sanzioni civili, con particolare riguardo alla pubblicazione della decisione e al risarcimento del danno.

La tutela delle innovazioni dell'industrial design

I disegni e modelli (nozione; differenze rispetto ai modelli di utilità; fonti di disciplina). I requisiti di tutela: novità e carattere individuale. Analisi delle sentenze Corte Giust., 20/10/2011, C-281/10 (PepsiCo) e Corte Giust., 19/6/2014, C345/13 (Karen Millen Fashions). La tutela dei disegni e modelli non registrati nel reg. Ce 6/2002. La tutela accordata ai disegni e modelli registrati e le relative limitazioni. Esame della sentenza Corte Giust., 27/9/2017, C-24/16 (Nintendo). La tutela autoriale dei disegni e modelli. Il requisito del carattere creativo dell'opera dell'ingegno. Analisi della sentenza Corte Giust., 11/6/2020, C-833/18 (Brompton). L'interpretazione del requisito del "valore artistico" di cui all'art. 2, n. 10), l. aut. Analisi delle sentenze Cass., sez. I, 29/10/2015, n. 22118; Cass., sez. I, 13/11/2015, n. 23292; Cass., sez. I, 23/3/2017, n. 7477; Corte Giust., 12 settembre 2019, C-683/17 (Cofemel).

Programmi per elaboratore

La nozione di programmi per elaboratore. Il divieto di brevettazione dei programmi per elaboratore e l’opzione per la tutela autoriale: le ragioni della scelta legislativa. I casi in cui è ammessa la brevettabilità dei softwares. La disciplina di cui agli artt. 64 bis e 64 ter l. aut. Analisi della sentenza Corte Giust., 2/5/2012, C406/10 (SAS Institute). La decompilazione dei programmi per elaboratori (art. 64 quater l. aut.). Le licenze di software. La tutela autoriale delle banche dati: presupposti applicativi. Le prerogative riconosciute all'autore. Le utilizzazioni libere. La tutela sui generis delle banche dati di cui all'art. 102 bis l. aut. Diritti ed obblighi dell'utente di una banca dati ex art. 102 ter l. aut. Analisi delle sentenze Corte Giust., 3/6/2021, C-762/19 (CV Online); Corte Giust., 9/11/2004, C-444/02 (Fixtures Marketing) e Corte Giust., 1° marzo 2012, C-604/10 (Football Dataco Ltd).

La Direttiva 790/2019 (Digital Copyright): nozione e funzioni del Text and Data Mining (estrazione di testo e di dati). Analisi della sentenza Corte Giust., 16/7/2009, C-5/08 (Infopaq).

Introduzione al quadro generale

Quando parliamo di proprietà intellettuale in senso ampio intendiamo l’insieme di regole e di norme che governano la proprietà delle informazioni. Nel senso che regolano l’attività di chi crea valori o realizzazione che possono essere protette dalla normativa dei diritti d’autore, o dei brevetti, dei marchi cioè quella normativa che si occupa di quelle attività di chi realizza prodotti che contribuiscono alla crescita economica.

La conoscenza e le informazioni si presentano come una delle armi principali che le super potenze hanno sferrato per la conquista della supremazia economica e politica. I diritti di proprietà intellettuale rappresentano oggi il principale strumento giuridico di tutela delle informazioni e delle conoscenze.

Non a caso sono diventati uno dei temi centrali nell’ambito degli accordi tra le super potenze (si pensi a quello tra Stati Uniti e Cina). Oggi chi detiene le informazioni e le conoscenze spesso detiene un potere enorme da un punto di vista economico ma talvolta anche politico.

I diritti di proprietà intellettuale consistono nell’attribuzione a privati di facoltà tipicamente escludenti, nel senso che attribuiscono al titolare dei diritti esclusivi, un diritto esclusivo all’uso del marchio, o allo sfruttamento economico del brevetto di cui il soggetto è titolare. Permettono al titolare di impedire a terzi di usare senza il suo consenso i trovati e i segni oggetto di tutela.

Questi diritti di proprietà intellettuale consistono nell’attribuzione di facoltà escludenti, hanno carattere eccezionale, perché conferiscono poteri ai titolari che potrebbero intralciare, ostacolare o compromettere la concorrenza sul mercato. E questi diritti trovano comunque giustificazione nell’esigenza di salvaguardare l’interesse generale allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali, ma anche di tutto il patrimonio culturale.

Questo discorso trova un esempio significativo nella disciplina del brevetto. Il brevetto è un titolo di proprietà intellettuale. È quel titolo di proprietà industriale che protegge le invenzioni, attribuendo al titolare il diritto esclusivo allo sfruttamento economico dell’invenzione brevettata.

Questo perché l’inventore può ricavare dei profitti, dei guadagni che dovrebbero contribuire a coprire i costi di ricerca sostenuti per finanziare l’attività di ricerca che ha permesso la creazione di quel brevetto.

Quindi l’attribuzione di diritti esclusivi è finalizzata a favorire e incentivare l’attività di ricerca, di innovazione, ma nello stesso tempo vuole favorire il progresso tecnico scientifico e lo sviluppo delle conoscenze del patrimonio culturale.

La legislazione brevettuale in tutti i principali paesi prevede dei limiti di durata dell’esclusività brevettuale. Il brevetto ha infatti una durata ventennale. Scaduto questo termine l’invenzione può essere sfruttata da chiunque. Andrà a far parte del patrimonio collettivo di conoscenze. Questo vuol dire che con questa soluzione si vuole evitare che l’inventore possa acquisire una posizione di monopolio per un periodo di tempo indefinito.

Da un lato si favorisce lo sviluppo della ricerca attraverso il riconoscimento di diritti esclusivi ma dall’altro lato si prevede un limite di durata del brevetto per fare in modo che i risultati di questa attività di ricerca possano andare a beneficio della collettività.

Un principio analogo vale anche per le opere dell’ingegno: diritti esclusivi di natura patrimoniale, ma che hanno una durata limitata, perché possono essere fatti valere per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla morte. Dopo di che l’opera può essere utilizzata e sfruttata da chiunque.

Questo perché si vuole fare in modo che vi sia uno sviluppo della cultura a beneficio della collettività.

Non dobbiamo dimenticare che la disciplina di questi istituti si colloca sempre in un contesto normativo caratterizzato da un principio costituzionale fondamentale, quale il principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 cost.).

I titolari di diritti di proprietà intellettuali sono le persone fisiche, inventori, artisti, titolari di marchi. Questo tendenzialmente, ma non sempre, perché può essere anche l’impresa non individuale ma collettiva. Impresa che ha ad esempio ricevuto questi diritti dall’autore.

L’autore dell’opera dell’ingegno può essere solo la persona fisica, ma che poi potrebbe cedere i diritti a un’impresa che opera in ambito artistico. Ma tendenzialmente sono persone fisiche e il riconoscimento di questi diritti rappresenta una forma di riconoscimento del diritto alla protezione e alla tutela dei risultati della creatività del titolare.

Il riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale rappresenta una forma di riconoscimento e di tutela del frutto della creatività dell’autore o dell’inventore.

L’autore o l’inventore possono in alcuni casi sfruttare economicamente le loro realizzazioni affidandosi a un’impresa o diventando essi stessi imprenditori. Possono cedere o dare in licenza i loro diritti a chi dispone di una organizzazione idonea a realizzare il trovato, la realizzazione oggetto di protezione e a distribuirla su vasta scala garantendo una remunerazione adeguata all’autore (si pensi ad autori di opere letterarie, difficilmente possono stampare più copie di libri e commercializzarli, ma deve affidarsi ad un’impresa, ad un editore che dispone di un’organizzazione imprenditoriale per svolgere queste attività, cioè la riproduzione dell’opera in copie destinate alla distribuzione e alla commercializzazione. In questo modo si sfrutta al meglio l’opera realizzata e si assicura all’autore una remunerazione adeguata).

Questo discorso è ulteriormente confermato, ad esempio in tema brevettuale, dall’esclusione della brevettabilità dei trovati non suscettibili di applicazione industriale. Infatti, una caratteristica che un’invenzione deve avere per essere brevettata è l’industrialità: l’invenzione deve essere suscettibile di applicazione a livello industriale. Solo questo tipo di invenzioni possono essere brevettate. Vuol dire che l’ordinamento protegge con un brevetto solo quelle invenzioni che sono suscettibili di essere applicate e sfruttate a livello industriale, nell’ambito cioè di un processo produttivo.

Questo requisito è richiesto dall’articolo 49 del codice della proprietà industriale (d. lgs. 30 del 2005). Questo decreto legislativo è una delle principali fonti normative della disciplina dedicata ai marchi, brevetti, ecc.

Quindi, i diritti di proprietà intellettuale rappresentano uno strumento giuridico attraverso il quale il legislatore vuole ricompensare, riconoscere e proteggere il frutto della creatività del titolare, anche se molto spesso è inevitabile o necessario l’intervento di un’impresa che provvede all’esercizio di questi diritti di proprietà intellettuale o è necessario che il titolare diventi imprenditore o che ne faccia un uso imprenditoriale dei trovati.

L’esempio della industrialità, che è richiesto ai fini della brevettabilità dell’invenzione.

Questo ragionamento è confermato anche dall’onere di attuazione dell’invenzione, nel senso che il nostro ordinamento prevede che il titolare di un brevetto abbia l’onere di sfruttare l’invenzione brevettata, perché se non lo fa chi è interessato allo sfruttamento può chiedere alle autorità amministrative (in questo caso la competenza spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy) il rilascio di una licenza obbligatoria cioè una licenza che viene concessa e rilasciata indipendentemente dalla volontà e dal consenso del titolare del brevetto. Sono casi marginali, perché viene concessa a prescindere dalla titolarità del brevetto. Se entro 3 anni dal rilascio del brevetto il titolare non ha attuato l’invenzione brevettata o l’ha fatto in maniera inadeguata chi è interessato allo sfruttamento di quella invenzione può chiedere il rilascio di una licenza. La licenza obbligatoria però è sempre a titolo oneroso. Il corrispettivo va sempre all’inventore e viene determinato dal ministero. L’invenzione deve andare sempre a beneficio della collettività, deve aumentare e incrementare le informazioni e il benessere dell’intera collettività.

Questo vuol dire che i diritti di proprietà intellettuale solitamente sono riconosciuti a persone fisiche, anche se in realtà ci possono essere dei casi in cui le imprese sono titolari di questi diritti o possono diventarlo, perché dispongono della struttura organizzativa e dei mezzi adeguati per garantire un efficiente e proficuo sfruttamento.

Il fatto che i diritti di proprietà industriali sono spesso destinati allo sfruttamento a livello imprenditoriale è confermato non solo dall’onere di attuazione dell’invenzione, dal requisito dell’industrialità, ma anche dalla disciplina dell’invenzione dei dipendenti che attribuisce soprattutto in alcuni casi al datore di lavoro il diritto al brevetto, cioè di presentare la domanda di brevetto e poi i diritti che derivano dal brevetto rilasciato (art. 64 CPDI). Vuol dire che se un dipendente in base al contratto di lavoro è chiamato a svolgere un’attività inventiva che rappresenta l’oggetto del contratto e per questa attività il dipendente è retribuito, è il datore di lavoro che ha il diritto di presentare la domanda di brevetto. Questo diritto non spetta al lavoratore ma al datore perché ha investito per finanziare l’attività di ricerca e quindi ha diritto di sfruttare l’invenzione.

Questo discorso vuol dire che solitamente i diritti di proprietà intellettuale sono destinati a essere sfruttati a livello imprenditoriale o comunque si prestano a questo.

I marchi

Un altro esempio di questo ragionamento riguarda il caso in materia di marchi. I marchi sono dei segni che sono destinati a contraddistinguere i prodotti o servizi di un’impresa che è titolare del marchio, per differenziarli da prodotti e servizi realizzati da altre imprese o che altre imprese offrono sul mercato. Titolare di un marchio può essere chiunque, anche chi non è imprenditore può presentare una domanda di registrazione di un marchio. Ma il marchio è sempre destinato ad essere utilizzato a livello imprenditoriale, proprio per la funzione che lo stesso svolge.

L’articolo 19 del CPI dice “può ottenere la registrazione per marchio chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.baffelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell’economia e delle informazioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Morandi Paola.
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