Diritto dell’Unione Europea
Lezione n°1 03/03/2022
Procurarsi trattato di Lisbona.
Che cosa è l’Unione europea dal punto di vista giuridico?
Un’organizzazione sovranazionale di tipo classico, con obiettivi economici. Queste organizzazioni sovranazionali di tipo classico nascono nel 700-800, con la sovranità (potere che ha uno Stato sul proprio territorio di far valere le proprie norme all’interno della propria comunità) assoluta che trova la sua massima espressione, in quanto ogni Stato ha delimitato i propri territori. Lo Stato però non è in grado di interfacciarsi con gli Stati, a differenza dei mercati (massima espressione nel 400-500). Lo Stato, per incentivare la sua attività di commercio, in quanto si hanno problematiche per le comunicazioni e i trasporti aerei e fluviali, queste problematiche sono alla base della nascita delle organizzazioni sovranazionali.
Alla fine dell’800 nasce l’Unione Postale Internazionale, per favorire le comunicazioni tra i vari Stati nel momento in cui si ha la necessità di attraversare i territori di vari Stati. Si ha una sorta di superamento del concetto di sovranità assoluta, in quanto, per convenienza, lo Stato decide di aprirsi agli altri Stati.
Connessioni fluviali del Reno e del Danubio. Nell’800 nascono inoltre le, per favorire i trasporti via mare.
Nel 1919, post Prima guerra mondiale, e con la nascita della Società delle Nazioni, si sviluppa il fenomeno delle organizzazioni internazionali. Post Seconda guerra mondiale gli Stati hanno una nuova esigenza nel momento in cui partecipano ad una organizzazione internazionale, tutelare gli Stati, che rischiano di isolarsi, avendo un buon quantitativo di risorse a rischio. L’esigenza è di cooperare, anche limitando la propria sovranità, volte a garantire la pace e sicurezza internazionale.
Abbiamo due fronti:
- Fronte universale, rivolte a tutti gli Stati.
- Fronte regionale, rivolte a determinate aree geografiche, con determinate entità di valori.
Le organizzazioni regionali si basano sulla cooperazione e integrazione tra Stati che appartengono pressappoco allo stesso continente per realizzare degli obiettivi.
Agli inizi degli anni 20 si hanno nuove esigenze a livello di area europea (es. associazione pan europea, per preservare l’europea dalla minaccia russa e americana), si hanno una serie di processualità (es. progetto Briand 1930) dove viene rappresentato l’esigenza di cooperare sulla base di un modello confederale.
Il progetto Briand (unione federale europea) garantiva la piena sovranità agli stati.
Altra idea di modello, con il Movimento Federalista Europeo, con l’idea di sviluppare un processo federalista, con una propria moneta, un proprio esercito (1943).
Incominciano a nascere tentativi di organizzazioni (LOECE, per la cooperazione economica, per gestire il piano Marshall).
9 maggio 1950 nasce con il ministro francese Schumann, facendo una dichiarazione → rivolta a Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo, con il trattato di Parigi, nasce la comunità europea del carbone e dell’acciaio, in quanto Francia e Germania erano i principali produttori di queste due materie, ed era il motivo delle guerre mondiali, poiché carbone e acciaio erano i materiali per la produzione di armi, l’obiettivo era evitare che gli Stati potessero produrre armi tali da mettere in discussione la democrazia.
Questa progettualità fallisce, ma il 25 maggio del 1957 viene firmato a Roma un nuovo trattato, con l’Italia come paese fondatore.
Art. 11 cost. rappresenta anello di congiunzione per la partecipazione dell’Italia a → queste organizzazioni, con diritti e obblighi tra gli Stati contraenti, con vincoli.
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Modello attuale misto, in quanto il modello confederale vede le competenze → rimanere agli Stati, a differenza della federazione, in base alle materie e al settore si compie una scelta, in base al numero di soggetti internazionali che lo pongono in essere. Unione europea è un modello misto per un problema di immigrazione, perché non c’è una competenza esclusiva dell’Unione, bisogna confrontarsi con gli Stati.
Ci fu un tentativo fallimentare, di instaurare un unico soggetto giuridico che assume tutte le competenze, ma gli Stati non erano pronti. L’art. 11 concede quella legittimazione costituzionale necessaria per l’Italia, per prendere parte alle organizzazioni.
Possibile obiezione di carattere temporale: art. 11 creato per la partecipazione dell’Italia all’ONU (1945). Possiamo definire l’art 11 come clausola di apertura a tutte le organizzazioni volte a garantire pace e sicurezza.
Lezione n°2 04/03/2022
Organizzazione internazionale sovranazionale, entità giuridica.
Unione europea è una organizzazione che rappresenta gli stati, ma ha dei meccanismi, come il Parlamento Europeo, volto a rappresentare i cittadini.
Nelle organizzazioni di tipo classico, dove c’è un atto costitutivo e degli organi, si pone il problema della limitazione della sovranità. Nel percorso comunitario si arriva ad un modello misto.
Concetto di personalità giuridica internazionale.
Il solo fatto di essere uno Stato ha un’autonomia rispetto agli altri Stati membri, possiamo definirla come l’attitudine ad assumere diritti e obblighi internazionali.
Tramite la personalità giuridica è possibile individuare un unico centro d’imputazione, ciò comporta che, nel momento in cui si commette un errore, ne risponde il singolo Stato membro dell’organizzazione, in quanto gli altri Stati hanno conferito sovranità a questo soggetto.
Principio di attribuzione delle competenze.
Ciò viene posto in essere in quanto le OG devono raggiungere degli obiettivi e la loro realizzazione, per realizzarli, a questo soggetto autonomo dotato di personalità giuridica (OI) vengono attribuite le competenze dal trattato posto in essere dagli Stati membri.
Es. obiettivo libera circolazione delle merci, stati riconoscono la sovranità al → soggetto autonomo che nasce (OI) conferendogli potere in date materie.
Quali sono gli obiettivi del trattato di Roma, 1957?
Questo trattato tende a realizzare tra i 6 paesi fondatori 2 obiettivi:
- Unione Doganale, per una libera circolazione delle merci tra i 6 paesi, senza il pagamento di un dazio al passaggio sul territorio dello Stato. Si pagherà solo una tariffa doganale comune per gli Stati esterni, per la realizzazione di un unico mercato comune, area dove circolano liberamente merci, capitali, servizi e lavoratori (originariamente, in quanto il trattato di Roma del 1957 parla di lavoratori, l’evoluzione ha comportato una trasformazione di tipo politica, passando da lavoratori a cittadini. Sentenza Venghellos in riferimento ai profili doganali.
Questi obiettivi pian piano si sono allargati, da un lato abbiamo un’unione economica, da un lato abbiamo un passo temporale, dal 1957 al 1992, dove nasce l’Unione Europea, che vede accorpata ad essa l’unione economica europea, nel trattato di Maastricht del 92, in quanto abbiamo la cooperazione per la sicurezza comune e la cooperazione per gli affari interni e giudiziari. A questi due pilastri appena citati si aggiungono gli obiettivi economici dell’unione economica europea.
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Prima modifica la si ha nel 1986, con l’atto unico europeo, vengono allargati gli obiettivi, in quanto il rischio in questa modalità è una limitazione degli Stati, rivendicando le proprie competenze.
Il processo d’integrazione europea è un processo step by step, non abbiamo una costruzione comunitaria improvvisa, ma ci sono varie evoluzioni, tramite questi trattati di modifica.
Atto unico europeo [Leggere sentenza del 57], all’articolo 3 troviamo gli obiettivi → che il trattato di Roma vuole fissare, tra cui l’abolizione dei dazi doganali, una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune, l’eliminazione di ostacoli per la libera circolazione per gli Stati membri, instaurazione di una politica comune dell’agricoltura, dei trasporti, creazione di un regime volto a garantire la concorrenza (es. aiuti di stato univoci), più importante ravvicinamento delle legislazioni → nazionali al funzionamento del mercato comune (tramite appositi atti). Nelle prime sentenze si riscontra una forte incertezza per le corti nazionali rispetto alla corte di giustizia, poiché le corti nazionali hanno subito una forte diminuzione del proprio potere, legittimata dalla partecipazione agli atti dell’unione.
Es. [Sentenza del 64, pag. 1144]: questa sentenza afferma che si ha la nascita di un proprio ordinamento giuridico (del trattato), andando a vincolare le decisioni della corte di giustizia per le corti nazionali, andando quindi a uniformare le decisioni delle corti nazionali alle decisioni della corte di giustizia. In quanto se l’efficacia del diritto comunitario variasse da uno stato all’altro causerebbe una discriminazione vietata dall’art. 7.
[Pag. 22 sentenza del 62] lo scopo del trattato, ovvero l’instaurazione di un mercato → comune, non si limita a creare obblighi solo agli stati contraenti, ma si allarga ai popoli e ai cittadini degli stati membri, questi ultimi compiono una collaborazione tra i rappresentanti dei cittadini e il Parlamento Europeo, riconoscendo all’ordinamento comunitario una validità tale da costituire un ordinamento giuridico di nuovo genere, con una forte limitazione della sovranità in date materie per gli Stati membri.
- Allargamento dei soggetti, dal mercato all’unione politica, questo passaggio è particolare, all’origine i padri fondatori già avevano in mente un’unione politica.
Primo step normativo, 1987, ci furono dei tentativi che non andarono a buon fine, come il progetto Spinelli, in quanto ritornò l’elemento federalista. L’atto unico europeo comporta che si ha un aumento dei poteri del parlamento europeo. Es. processo democratico, i parlamentari europei vengono eletti a suffragio universale diretto.
Parentesi: prima si utilizzava l’unanimità, poi, per il numero maggiore di soggetti, si comincia a profilare alcuni interventi in termini di maggioranza qualificata (2/3).
Prima del 1986, come evento internazionale importante abbiamo, negli anni 70, la crisi petrolifera, che comporta due effetti internazionali:
- I paesi dell’Unione europea, pongono attenzione all’ambito economico, e pongono le basi al sistema monetario.
Si tenta di risolvere la crisi petrolifera tramite la fondazione del G7.
Trattato significativo Maastricht del 92, il mercato diventa uno dei tre obiettivi della → suddivisione a pilastri, che verrà meno con l’attuale trattato di Lisbona. Si ha una fase di allargamento in risposta all’unificazione della Germania. Incomincia ad essere rilevante gli obiettivi di politica monetaria, si individuano le prime fasi che porteranno alla moneta unica del 2001. Si hanno quindi i famosi parametri di Maastricht (rapporto tra debito e Pil non superiore al 60%, tasso d’inflazione non superiore a 1,5 rispetto agli altri paesi).
Aneddoto l’Italia aveva un fortissimo debito pubblico, per via della politica → espansionistica, ci fu un’eccezione per far partecipare l’Italia.
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I parametri di Maastricht hanno dato una sterzata dura, andando a cercare di porre rimedio all’ombra dell’inflazione.
Nel 2007-2009 ci fu una fortissima crisi, e gli Stati necessitavano di fare debito per rientrare in dati parametri, andando a porre attenzione sulla legge di bilancio, tanto da porre una riflessione secondo la quale, la bozza della legge di bilancio deve essere mandata in revisione alla Commissione Europea.
70-80% delle nostre norme nazionali (annuali) sono di derivazione comunitaria.
Il trattato di Maastricht prevede, inoltre, l’istituzione della cittadinanza europea (ricollegandoci alla libera circolazione dei cittadini). Questa cittadinanza non sostituisce la cittadinanza nazionale ma si aggiunge, è duale. Nascono nuovi settori della politica estera e si ha la collaborazione affari interni – giudiziari.
Concetto Europol, collaborazione affari interni – giudiziari.
Es. test propositivo, fare Europol significa che se emano un mandato di arresto europeo, le polizie degli altri paesi lo arrestano. Questa cosa non è scontata, ciò perché in determinati settori, ogni Stato vuole essere il protagonista.
Es. test critico (limite), attentato del Bataclan a Parigi, si diceva che questi attentatori fossero già stati segnalati nel sistema Europol, però non avevano trasmesso le notizie.
Il punto è non è facile creare un’armonizzazione tra Stati in tutti i settori (come nel → settore della giustizia con l’esempio critico.
Altri due trattati:
Amsterdam 97, ha introdotto il sistema delle cooperazioni rafforzate, strumento legislativo in base al quale il percorso normativo tra alcuni Stati inizia, e per gli altri Stati si ha una clausola aperta per permettere agli altri Stati di inserirsi.
- Nizza 99-2000, interviene sulla struttura istituzionale, modificando procedure per l’assunzione di atti, ampliando il processo decisionale. C’è una novità tra il 92-2000, tema dei diritti umani. Si pone come obiettivo il rispetto dei diritti umani, obiettivo che si realizza funzionalmente al mercato.
Passo indietro 1950, a livello europeo il regionalismo non esisteva, al tempo si → aveva il Consiglio d’Europea, che da vita alla CEDU, dove l’obiettivo esclusivo è la tutela del diritto fondamentale. C’è però un limite tra quella che può fare l’unione rispetto alla CEDU, poiché la CEDU vede 27 stati partecipanti, il Consiglio ne vede 47.
Post 99-2000 viene fatta una carta, carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che vede in più parti si ha “la presente carta non altera i poteri dell’Unione” come dicitura, ribadendo che non si ha la variazione delle competenze. Verrà inserita in un progetto di trattato del 2004, fallimentare, il progetto di costituzione dell’Europa (con principi federalisti). Non va a buon termine perché adotta una costituzione per l’Europa (dove il referendum francese disse no ad una Costituzione Europea).
Si arriva al trattato di Lisbona, che abolisce la suddivisione a pilastri, suddiviso in due trattati:
- Sull’unione europea (TUE), riconosce valore vincolante a questa carta sui diritti fondamentali.
- Sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), il trattato di Lisbona, inoltre, individua una suddivisione di competenze:
- Competenza esclusiva, es. politica monetaria, lo stato non ha potere di battere moneta, potere riservato all’unione europea.
- Competenza concorrente, possono legiferare lo Stato (di base) o l’Unione Europea (se ci sono determinati presupposti), nell’ambito del principio di sussidiarietà.
- Competenza di coordinamento, es. competenza economica.
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La scelta col trattato di Maastricht ha portato degli interrogativi: competenza monetaria esclusiva e competenza economica di coordinamento? Se c’è una crisi reale io Stato ho degli strumenti limitati per intervenire. Sono settori interconnessi.
Con la crisi del 2007-2009, Mario Draghi si era reso conto che bisognava modificare il bilanciamento tra la somma di denaro in circolazione e la crisi, immettendo sul mercato moneta comprando i titoli di debito pubblico, operazione pericolosa perché l’UE non ha strumenti di intervento diretto, questo intervento deve avere una fine perché se eccessiva provocherebbe un’inflazione continentale.
Lezione n°3 07/03/2022
Paesi terzi: rispetto all’Unione Europea, non appartenenti all’UE.
In questi paesi può essere assente la rappresentanza (il consolato) italiana o europea.
La cittadinanza è duale, non si sostituisce alla cittadinanza nazionale.
Il sistema di partecipazione si è evoluto col passare degli anni.
“Quanto più io riconosco il processo di partecipazione tanto più do poteri di democrazia”.
Dal 92 fino al 2000 questi processi di partecipazione si sono ampliati.
2004: tentativo di costituzione fallimentare.
Il consiglio europeo assume centralità a seguito del Trattato di Lisbona.
Che rapporto ha l’UE con i diritti umani? L’UE, nella sua ottica, individua i diritti umani una competenza “secondaria” (tra mille parentesi), rispetto alle sue competenze specifiche.
Passo indietro: vediamo l’UE come un cerchio, ci sono altre OG che corrispondono ad altri cerchi che si trovano all’interno di un cerchio più grande, ovvero il Diritto Internazionale.
Se li mettiamo su un piano orizzontale, possiamo utilizzare dei criteri per differenziarli, catalogarli.
Il trattato di Roma non nasce con l’obiettivo della tutela dei diritti umani, e questo è un cerchio.
C’è un altro cerchio che si occupa della tutela dei diritti umani, che è il consiglio d’Europa, tramite la CEDU.
Parentesi: limite della dichiarazione universale non è vincolante, non c’è tutela → giurisdizionale, non c’è un modo diretto per l’individuo di agire contro uno Stato per la tutela dei diritti umani. Unico caso: possibilità che l’individuo può adire alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, sede a Strasburgo.
Le norme di tutela dei diritti umani si rivolgono agli Stati. L’UE li tutela i diritti ma non in maniera diretta, si basa sui diritti previsti dal trattato. Il punto è, la violazione si ha nel momento in cui si leda la libera circolazione, che intacca anche i diritti umani.
La Corte di Giustizia (Lussemburgo) spesso si richiama la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo).
Adesione dei nuovi Stati membri.
Quali sono le procedure?
Art. 49 TUE = Ogni Stato europeo che rispetti i va
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