LE NORME (INTESE COME REGOLE DELL’AGIRE) DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
SONO VERE NORME GIURIDICHE O HANNO UNA NATURA DIVERSA?
Il dibattito relativo alla questione citata si apre verso gli anni ’20 e ’30 del 900.
La questione nasce quindi in un periodo in cui era ancora in vigore il precedente Codice del diritto canonico.
L’ordinamento canonico, infatti, ha avuto un primo Codice nel 1917 e un secondo nel 1983 (che è quello attuale ed è stato
revisionato rispetto al primo); quest’ultimo comprende sette libri e ha in totale 1752 canoni.
Al dibattito partecipa, tra i tanti, Francesco Carnelutti (importante avvocato e giurista italiano, nonché docente all’Università degli
studi di Padova) che appoggiava la corrente fondata sul principio dell’esclusiva statualità.
Secondo questa ideologia (una delle tante che vennero portate alla luce dai molteplici interpreti che provarono a rispondere al
quesito) la norma canonica non è una norma giuridica ma soltanto norma morale, in quanto regola i rapporti non tra consociati ma
con una divinità. Questa affermazione non è completamente vera, in quanto molti canoni regolano i rapporti intersoggettivi e solo
raramente quelli con le divinità, e questo tanto nel Codice del 1917 quanto in quello del 1983.
La visione di Carnelutti, invece, è di tipo positivista: è norma giuridica solo quella che viene emanata dallo Stato e applicata
coattivamente sul territorio, anche attraverso l’uso della forza.
Le regole di condotta hanno diversa natura, che è TRIPLICE, ed è solo nella terza accezione di regola di condotta che abbiamo la
vera norma giuridica, l’autentica giuridicità. Le regole di condotta in generale, infatti, sono delle regole che vengono osservate
nella prassi (ad esempio dire “buongiorno”) ma non sono regole giuridiche, perché se non vengono rispettate non comportano una
vera sanzione, ma semplicemente una disapprovazione o riprovazione sociale e morale.
1 CATEGORIA di regole di condotta: LE REGOLE (NORME) ENDO-ATTIVE
Le norme endo-attive sono tutte le regole che riescono ad operare facendo leva e pressione su nozioni, su sentimenti, del
destinatario della regola stessa. Le norme endo-attive non sono norme giuridiche perché non hanno una vera e propria sanzione.
Quest’ultima è semplicemente una mera conseguenza verificabile nell’ambito della regola stessa (esempio: “se tocchi i fili elettrici,
muori” – la morte non è una sanzione, è semplicemente la conseguenza interna alla regola stessa).
Si tratta di regole tecniche, che abbracciano un campo vario e molto ampio, estraneo a quello giuridico in senso stretto.
2 CATEGORIA di regole di condotta: LE REGOLE (NORME) META-ATTIVE
Le norme meta-attive sono tutte le regole per la cui osservanza si vede una connessione con una sanzione operante su un piano
diverso rispetto a quello a cui si riferisce la regola.
La sanzione, infatti, è semplicemente la disapprovazione sociale, morale, il considerare “maleducato” un comportamento.
La forza condizionatrice o efficacia di queste regole dipende dal collegamento con degli eventi verificabili al di fuori della sfera
oggettiva, ad esempio una punizione familiare o la riprovazione sociale.
Il piano delle conseguenze può essere anche quello della punizione divina: la sanzione alla regola divina opera su un piano diverso,
pensiamo al digiuno, pratica imposta da tante religioni. In molti casi, tuttavia, (come l’Islam con il Ramadan) il digiuno diventa una
norma giuridica (viene imposto e sanzionato) e allora si esce dalla categoria di norma meta-attiva e si entra nelle norme giuridiche
vere e proprie.
Un altro esempio può essere la bestemmia: odiernamente (a differenza di quanto avveniva negli anni dell’Antico regime, dove la
bestemmia veniva punita con la pena capitale) è una norma meta-attiva, in quanto la conseguenza agisce sul piano della
qualificazione personale, dell’educazione, ecc. ma non si ha una sanzione vera e propria.
3 CATEGORIA di regole di condotta: LE REGOLE (NORME) CO-ATTIVE
Le regole coattive sono le norme giuridiche vere e proprie, e sono tutte le regole che ricevono forza reciproca, in quanto
l’applicazione o la non applicazione di ognuna di esse implica e comporta l’applicazione o la non applicazione di un’altra o di altre
norme, tramite un’azione coordinata.
La forza condizionatrice, quindi, non è data dal contenuto ma dal fatto che l’applicazione o disapplicazione della singola norma
prevede l’applicazione o la disapplicazione di un’altra norma (che sarebbe quella contenente la sanzione).
Le tre categorie, quindi, si differenziano primariamente perché la forza condizionatrice è diversa.
Definizione di regola giuridica = giuridica è una regola di condotta la cui forza condizionatrice è che ogni regola è collegata all’altra
o alle altre volte a garantire l’applicazione o la disapplicazione di quella presa in esame, al fine cioè di farla rispettare.
Le regole giuridiche, quindi, non formano degli insiemi casuali, ma dei veri e propri sistemi organici.
Il sistema delle norme giuridiche prende il nome di ordinamento giuridico.
Anche le norme del Codice di diritto canonico costituiscono un ordinamento, smentendo così la tesi sostenuta da Carnelutti
secondo cui il diritto canonico è formato da norme meta-attive che sono volte a regolare i rapporti con le divinità.
Ci sono, è vero, molte norme appartenenti all’etica religiosa (e quindi morali) ma fanno poi un passo ulteriore, entrando nel Codice
di diritto canonico (come nel caso citato del digiuno, per il quale il Codice prevede espressamente la durata, i giorni, chi può farlo e
chi ne rimane escluso, ecc.).
Ecco quindi che anche la norma che inizialmente era meta-attiva diventa giuridica, perché viene inserita nell’ordinamento.
Le norme giuridiche, ricapitolando, sono quelle coattive, cioè quelle inserite in un sistema organico, l’ordinamento giuridico.
L’ordinamento giuridico potrebbe essere interpretato anche come un sinonimo di connessione, nel senso di norme tra di loro
connesse, che co-agiscono. Coazione significa agire assieme, e quindi il termine “coattive” deriva dall’agire combinato di due
norme, di cui verosimilmente una, come accade di regola nel diritto penale, contiene la sanzione e l’altra il precetto.
QUALI SONO LE CONNESSIONI CHE ESISTONO TRA LE NORME GIURIDICHE?
La connessione che lega le norme giuridiche è TRIPLICE:
1) Tra le norme coattive c’è una connessione genetica
2) Tra le norme coattive c’è una connessione strumentale
3) Tra le norme coattive c’è una connessione interpretativa
CONNESSIONE GENETICA
La connessione genetica è data dal fatto che la regola comportamentale è costruita da un ordinamento specifico.
Nel caso invece alcune regole comportamentali provengano da fuori (sia fuori dal Codice di diritto canonico che fuori
dall’ordinamento) non hanno valore; lo acquisiscono solo grazie al RINVIO.
La norma, cioè, non ha una connessione genetica con l’ordinamento, perché è nata al di fuori di esso, gli è esterna, ma
l’ordinamento opera un rinvio a quella norma “includendola”.
Questo avviene anche nel diritto canonico (ad esempio, le Parrocchie, quando stipulano i contratti, applicano le norme del Codice
Civile, come previsto da un rinvio del Codice di diritto canonico, fatto salvo per le riserve previste).
CONNESSIONE STRUMENTALE
La connessione strumentale è data dalla circostanza per cui la regola, all’interno dell’ordinamento esaminato, deve
necessariamente contenere un qualche elemento di connessione strumentale con le altre regole.
Esistono 2 modi di attuazione:
1) la violazione della singola norma è il contenuto di un’altra o di più altre norme che contengono la sanzione
(nel diritto penale alla norma precetto si collega, geneticamente e strumentalmente, la norma che prevede la sanzione
penale)
2) la connessione strumentale opera anche su un piano per cui l’applicazione di una norma giuridica coattiva diventa
presupposto per applicare le altre norme
Il piano sanzionatorio, quindi, non è l’unico, ma ne esiste anche uno “operativo”.
Il fenomeno della giuridicità, quindi, esiste ed è presente anche in assenza di una sanzione esplicita:
la norma è giuridica anche se non c’è la sanzione vera e propria.
CONNESSIONE INTERPRETATIVA
La connessione interpretativa è relativa al fatto che in genere ogni regola comportamentale giuridica è un mezzo per
l’interpretazione e la specificazione di altre regole.
Anche l’interpretazione delle norme, in realtà, è regolata da norme:
• Disposizioni sulla legge in generale (Codice Civile)
• Norme generali (Codice di diritto canonico)
COME FUNZIONA L’INTERPRETAZIONE?
ARTICOLO 12 c.c. (preleggi) rubricato “INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE” – (comma 1 è la chiave, è fondamentale)
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
È una norma generale che ci introduce nel tema dell’interpretazione, prima su tutte l’interpretazione LETTERALE, che si sostanzia
nell’andare alla ricerca del significato vero e proprio delle parole che compongono il testo (normativo), ricavandone così la norma.
Questa è la prima forma di interpretazione.
La norma, però, non coincide, è qualcosa di diverso da ciò che troviamo scritto nel testo.
La norma, infatti, si ricava dal testo mediante l’interpretazione MA non è il testo.
Dalla disposizione legislativa (cioè il testo), grazie all’interpretazione, giungiamo alla norma o regola del caso.
L’interpretazione letterale, appare evidente, non è però sufficiente per operare questo processo.
Bisogna, infatti, ricercare l’intenzione del legislatore, altrimenti potrebbe accadere che per la norma ermeneutica si vadano ad
ignorare alcuni aspetti, solo ed in quanto esclusi e non presenti nel testo letterale, negli “elementi oggettivi”.
L’interpretazione logica, invece, riguarda la ricerca delle motivazioni che hanno portato il legislatore a dettare quella norma, si
ricerca cioè quale è la ratio. L’interpretazione logica si divide a sua volta in:
1) Interpretazione storica: il Concordato, ad esempio, è un atto con cui la Chiesa e lo Stato nel 1929 hanno regolato i loro
reciproci rapporti, e conteneva dei dati che venivano considerati come “assodati”, in quanto frutto di una tradizione
normativa già ampiamente consolidata. Nell’interpretare le norme del Concordato, quindi, andavano tenute in
considerazione anche tutte quelle norme antecedenti che avevano condotto alla formazione della nuova e specifica norma.
Nessuna norma, infatti, è frutto di un procedimento indipendente, a sé stante (pensiamo all’influenza del diritto romano su
quello civile odierno). Analizzare una norma con l’interpretazione storica, ci permette di capirla meglio (vedo il prima per
capire il dopo).
2) Interpretazione sistematica: le norme devono essere coerenti con il sistema giuridico complessivo.
Le norme di uno stesso ordinamento non possono contrastare tra di loro (altrimenti c’è l’abrogazione), e ogni norma deve
essere interpretata in conformità ai principi generali del Codice e alle altre norme.
Ci sono altre macro distinzioni che meritano di essere citate e che sono relative a:
• Fonti interpretative
Partendo dalla disposizione legislativa, grazie all’interpretazione, ottengo la norma.
L’interprete, però, può essere un giudice, un avvocato, non esiste un unico soggetto interprete.
Se interpreta il giudice, ottengo l’interpretazione GIUDIZIALE (molto importante negli ordinamenti di common law, riveste
un’importanza fondamentale anche nel nostro ordinamento – nessuno si discosterebbe mai dall’interpretazione del giudice,
soprattutto della Cassazione, del Consiglio di Stato, a meno che non vi siano motivazione ampiamente spiegate).
Esiste poi l’interpretazione DOTTRINALE, realizzata principalmente da accademici (ma anche da notai, magistrati, avvocati):
nella prassi è molto importante, in quanto influisce sulle scelte del legislatore.
Infine esiste l’interpretazione AUTENTICA: è lo stesso legislatore che detta disposizioni che non hanno altro fine se non quello
di fornire i criteri per interpretare le leggi.
• Risultato interpretativo
Esistono varie categorie:
1) Estensiva: ricomprendo casi che sembrerebbero non essere ricompresi nella norma
2) Restrittiva: escludo dei casi che potrebbero essere ricompresi nella norma
3) Dichiarativa: mi attengo, nell’interpretazione, in maniera ligia ai confini della norma
Nel nostro ordinamento è impraticabile l’interpretazione libera, bisogna sempre partire dal testo;
tuttavia, come sopra detto, gli esiti dell’interpretazione possono portare a espandere o restringere la fattispecie normativa.
Analogia legis e analogia iuris (previsto dall’articolo 12 delle preleggi)
L’ordinamento giuridico, ovviamente, non disciplina ogni caso e ogni aspetto della vita: ci sono delle lacune.
Per colmarle, il legislatore, invita a sfruttare l’analogia legis, cioè la ricerca nell’ordinamento di una norma che regoli casi simili e
che abbia la stessa ratio della norma da applicare (il confine con l’interpretazione estensiva è labile, ma non va confuso).
L’analogia iuris, invece, è data dall’insieme dei principi generali a cui il legislatore invita a ricorrere quando non esiste nemmeno
una norma che regoli il caso specifico o un caso analogo.
INTERPRETAZIONE NEL DIRITTO CANONICO
Nel Codice di diritto canonico è stato necessario introdurre delle norme generali relative all’interpretazione.
Si tratta dei canoni 16 – 17 – 18 – 19 contenuti nel LIBRO I - “NORME GENERALI”.
CANONE 16 (libro primo, titolo primo)
“Interpreta autenticamente le leggi il legislatore e colui al quale egli abbia concesso la potestà d'interpretarle autenticamente.
L'interpretazione autentica presentata a modo di legge ha la medesima forza della legge stessa e deve essere promulgata; e se soltanto
dichiara le parole di per sé certe della legge, ha valore retroattivo; se restringe o estende la legge oppure chiarisce quella dubbia, non è
retroattiva. L'interpretazione invece a modo di sentenza giudiziale o di atto amministrativo in cosa peculiare, non ha forza di legge e
obbliga soltanto le persone e dispone delle cose per cui è stata data”.
Esiste un’interpretazione di carattere autentico anche nell’ordinamento canonico e spetta al Pontefice o a chi, con un apposito
atto giuridico, ha ricevuto tale facoltà. Se il legislatore si limita a dichiarare e attribuire il corretto significato alla norma
(interpretazione autentica) allora l’interpretazione retroagisce, è retroattiva. Se, invece, il legislatore estende o restringe il
significato della norma, non è retroattiva, altrimenti si violerebbe la certezza dell’interpretazione.
Se la norma è data nella forma di atto amministrativo, infine, non vincola tutti, poiché l’atto amministrativo è destinato solo ai
soggetti cui si rivolge, di conseguenza anche la sua interpretazione vincola solo il destinatario.
CANONE 17 (libro primo, titolo primo)
“Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se
rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all'intendimento
del legislatore”.
Si tratta di interpretazione letterale e logica (il canone è strutturato come l’articolo 12 delle preleggi).
Si parte sempre dal testo letterale e si giunge all’intendimento, l’interpretazione logica (storica o sistematica che sia).
CANONE 18 (libro primo, titolo primo)
“Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono
sottoposte a interpretazione stretta”.
Le leggi che stabiliscono delle pene o che restringono le libertà sono sottoposte a interpretazione stretta:
in questi casi non deve essere operata l’interpretazione estensiva. Questo principio vige anche nell’ordinamento civile italiano.
CANONE 19 (libro primo, titolo primo)
“Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa,
se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la
giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi”.
Si tratta dell’analogia, e si disciplina in che modo colmare le lacune dell’ordinamento.
Se, infatti, manca una norma che regola un caso, allora posso avvalermi dell’analogia legis MA devo ricorrere anche ai principi
generali del diritto (analogia iuris) applicati secondo l’equità canonica o con l’interpretazione giudiziale o dottrinale
(c’è una lieve differenza con l’ordinamento civile).
Tuttavia l’elenco non ci fornisce un ordine di soluzioni, ma soluzioni ed elementi che devono concorrere tra di loro.
La norma giuridica e la disposizione normativa, dunque, NON sono due sinonimi.
La disposizione normativa è la proposizione linguistica (almeno nella maggior parte dei casi).
La norma giuridica è la norma agendi, dell’azione, configura un comportamento d
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