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Diritto del lavoro - KZ (A.A. 2022/2023)

Si tratta di una materia relativamente giovane e certamente conflittuale, nella quale emergono valori e punti di vista decisamente contrapposti. Compito del diritto è trovare una mediazione.

Si suddivide in una dimensione collettiva (diritto sindacale) e una individuale (relazione tra chi lavora e chi dà lavoro, e che nel nostro ordinamento ha natura negoziale).

Principi costituzionali a curvatura giuslavorista

La Costituzione italiana, letta con le lenti del diritto del lavoro, svela punti in cui la tematica del lavoro emerge, e ciò già a partire dai primi principi fondamentali con cui la Carta si apre.

Ai sensi dell’art. 1 Cost., l’Italia è fondata sul lavoro. Il lavoro (non la rendita, l’impresa o i lavoratori) è il basamento costitutivo della Repubblica. Questo enunciato segna una qualche differenza rispetto ad altri ordinamenti? La scelta del Costituente pone l’interprete ad escludere ogni altra ipotesi di fondamento repubblicano che non sia il lavoro.

Anche l’art. 2 Cost. è esplicativo: i diritti inviolabili sono garantiti all’uomo non solo in quanto singolo, ma anche in qualità di soggetto appartenente ad una formazione sociale. La parola sociale è identificativa di un profondo valore, di una specifica curvatura del sistema normativo (si ripete innumerevoli volte nei seguenti artt.). La dimensione sociale è evidentemente super-individuale, e le formazioni sociali sono entità collettive.

L’art. 3 Cost. proclama la pari dignità sociale di tutti i cittadini e l’eguaglianza formale e sostanziale. Peraltro, la Repubblica si adopera affinché i lavoratori (è questo il termine usato) possano dirsi effettivamente partecipi della vita politica, economica e sociale del paese. La dimensione sociale piega dunque i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, perché lo Stato garantisca – ai sensi dell’idea di eguaglianza sostanziale – l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. C’è chi ha sostenuto che tutto il diritto del lavoro è invero attuazione dell’art. 3 Cost.

Proclamare dunque che la Repubblica sia fondata sul lavoro significa sostenere che l'idea base dell’eguaglianza sostanziale è indirizzata anzitutto alle persone che lavorano, i lavoratori.

L’art. 4 Cost. chiude il cerchio di questi cardini principali: alla luce di questo, ogni cittadino deve vedersi riconosciuto il diritto al lavoro. Per potersi fondare sul lavoro e riconoscere l'eguaglianza sostanziale, la Repubblica deve anzitutto garantire il diritto al lavoro a tutti e renderlo effettivo. La dimensione sociale ne beneficia in ogni caso (vedasi il secondo comma dell’art. 4 Cost.), avendo ogni lavoratore il dovere di fare qualcosa, di rendersi mezzo di giovamento sociale.

I primi quattro articoli della Costituzione, alla luce di una lettura giuslavorista, fissano i principi fondamentali della disciplina.

Altre norme costituzionali parlano nettamente di lavoro. Si tratta di quelle comprese nel blocco del titolo III dedicato ai rapporti economici, che segue con coerenza i principi fondamentali.

Si tratta nel caso non di norme di principio, quali le precedenti, ma norme di dettaglio (si fanno strada nella disciplina del rapporto negoziale).

Questo blocco di norme è stato introdotto, coerentemente coi principi, per concretizzare in modo forte la disciplina delle questioni del lavoro. Le sei norme (artt. 35-40 Cost.) prendono forma ispirandosi ad alcune norme di tutela sociale presenti tra l’altro nella Costituzione di Weimar (1919, che diede forza alla labile Repubblica e ispirò da modello i nostri Costituenti, parlando di “speciale protezione” del lavoro) e nel New Deal (grande intervento pubblico statale nell’economia, deciso e attuato dopo la fase di crisi statunitense del ‘900; si tratta di un modello di intervento dello Stato nella società e nell’economia, specialmente rivolto alle persone prive di sostegno economico nel momento in cui lo si elaborò, con l’idea che il pubblico potere si preoccupa delle difficoltà sociali), e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nell’ONU (sia pure un documento successivo a quello costituzionale). Sono questi i tre antecedenti storici fondamentali ai quali il blocco costituzionale si ispira.

Queste sei norme sono collocate in modo spurio: il titolo si chiama «rapporti economici», e contiene tra l’altro il fondamentale art. 41 Cost., che giunge topograficamente solo dopo i sei articoli di cui ci interessiamo. La collocazione, benché non fondamentale, merita comunque di essere notata.

Ai sensi dell’art. 35 Cost., la Repubblica ribadisce la tutela di tutte le forme del lavoro. Il concetto astratto di lavoro, qui ribadito come nel primo articolo, è oggetto di specifica tutela (aperta alle fonti internazionali e tutelato come strumento di sviluppo della personalità umana).

L’art. 36 Cost. va dritto al cuore della sopracitata disciplina dettagliata, veramente sociale: il lavoratore ha diritto ad una remunerazione proporzionata e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza dignitosa. Fissa poi diritto alle ferie e il riferimento alla durata massima della giornata lavorativa (con un intervento eteronomo, caratteristico del diritto del lavoro, che è diritto dei contratti e pur tuttavia oggetto su cui la legge interviene a fissare principi inderogabili in funzione di interessi sociali). Lo Stato interviene così togliendo ai contraenti autonomia privata e contrattuale (né il datore né il lavoratore potrebbero stabilire diversamente), a garanzia però di interessi sociali valutati come inderogabili. Ciascun lavoratore ha diritto a riposo settimanale e ferie retribuite, irrinunciabili (si tratta di un chiaro limite negoziale oltreché un’imposizione a vivere un’esistenza libera e dignitosa: si riafferma così l’importanza del riconoscimento della dimensione esistenziale, assumendo a presupposto che il lavoro non debba e non possa eliminare la dimensione esistenziale dell'individuo). Questa norma è peraltro un hapax legomenon, l’unica della nostra Costituzione a parlare della dimensione interiore-esistenziale, quasi il Costituente si spogliasse dei panni del giurista per vestire quelli del filosofo. Egli intende suggerire che l’esistenza, forgiata dal lavoro, debba essere così libera e dignitosa.

La Costituzione poi entra nella dimensione negoziale e qualifica immediatamente la componente corrispettiva, la retribuzione (si rammenti che si lavora anzitutto per il guadagno). La retribuzione deve essere proporzionata (parametro incisivo della relazione negoziale) e sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa: nello scambio negoziale subentra così un terzo, che non può per antonomasia esser parte di un contratto. La famiglia è altresì mantenuta e garantita dalla retribuzione del lavoratore. Questo subingresso segna la connotazione del diritto del lavoro, che per questo non è soltanto diritto dei contratti.

L’art. 37 Cost. fissa la parificazione dei diritti delle lavoratrici con quelli dell’uomo. Si interessa anche dei bambini (come elemento che si aggiunge anche questo allo scambio negoziale, riconnotandolo). La protezione di donne e minori entra a pie’ pari nella dimensione garantista poiché il lavoro inerisce particolari problematiche in riferimento ai bambini (spesso sottoposti a lavori torturanti) e alle donne (madri, sottoposte, sfruttate).

L’art. 38 Cost. fonda il diritto all’assistenza di lavoratori e forgia il modello previdenziale e assistenziale, assumendo che lo Stato si faccia carico di chi, avendo già lavorato, viene ora mantenuto dallo stesso Stato. La tutela dello Stato non viene meno neppure in caso di involontaria disoccupazione, vecchiaia o malattia e infortunio. Questa norma completa il quadro di una disciplina che non guarda solo al contratto di lavoro, ma anche al momento patologico in cui il lavoro viene meno.

Infine, gli artt. 39 e 40 Cost., riferiti a sindacati e diritto di sciopero.

Nel riferire tutto ciò la Costituzione pensa ai lavoratori subordinati, ai sottoposti al potere imprenditoriale, lasciando fuori i lavoratori autonomi. La Costituzione fotografa una realtà sociale più volta al lavoro dipendente che a quello indipendente (come appare chiaro ai Costituenti all’atto della redazione della Carta, è la galassia del lavoro subordinato a necessitare di maggiore assistenza).

Tutto questo tessuto costituzionale dà conto della forte importanza del lavoro per l’ordinamento.

La Costituzione parla in questo modo poiché si staglia contro un sistema di fare impresa e profitto che non aveva quella forza e quella rilevanza. Il diritto del lavoro nasce dal basso, dalle persone in carne ed ossa, per garantire loro protezione. È uno di quei pochi casi in cui la società precede il sistema giuridico, e la Costituzione consacra principi preesistenti, elevando a principi di base regole sociali.

Il sistema nasce quando l'impresa capitalistica, rafforzandosi sempre più, emerge mettendo in subordine i lavoratori a favore del capitalista. I padroni, gli imprenditori, fanno profitto garantendosi capitale a scapito della manodopera (principalmente tratta dai proletari, chi non ha che i figli), che opera in condizioni di lavoro sottopagate e insalubri. Si lavora tanto quanto vuole il padrone, per i soldi che questo è disposto a dare. Nasce dall'esigenza di condizioni migliori e salari non da fame il fenomeno sindacale (insieme, in unione, si impongono condizioni negoziali diverse). Alle origini la negoziazione riguarda quindi condizioni, salari, etc., creando situazioni di contropotere. Il potere del capo trova contraltare nel potere dell'insieme delle persone che lavorano. E queste si muniscono di un potere fortissimo: lo sciopero, arma di pressione negoziale (fastidiosa, ma non violenta) dei lavoratori perché queste ottengano ciò che vogliono.

Diritto sindacale: il diritto sindacale e i sindacati

I sindacati (ossia le organizzazioni collettive delle persone che lavorano) non sono che gruppi di persone, unioni di persone che tutelano interessi in materia di lavoro (l’oggetto differenzia il sindacato da ogni altra organizzazione).

Il rapporto giuridico che vincola inizialmente è il mero stare pactis tutti insieme per lo stesso interesse. Non vi è dunque una struttura giuridica connotata o prestabilita, ma il semplice aggregarsi insieme. Si tratta cioè di una semplice coalizione di persone che insieme formano un’unione, avendo come scopo quello di migliorare il loro lavoro e le condizioni in cui questo si svolge.

Il movimento sindacale nasce in Europa (talora pure prima dei partiti politici; così è col partito laborista inglese che nasce come costola di un sindacato). In Italia le tre grandi confederazioni sindacali esistono dai primi del ‘900, immutate; questo li differenzia dai partiti.

A noi interesserà comprendere come questi soggetti – i sindacati – diventano attori dell’ordinamento giuridico. Ciò avviene secondo dinamiche che si assomigliano nel mondo. Il diritto sindacale è infatti pressoché universale.

A tal proposito occorre spostarsi a guardare le due norme costituzionali ad hoc: artt. 39 e 40 Cost., dedicate agli attori collettivi e dunque al diritto del lavoro nella sua dimensione collettiva, ossia il diritto sindacale.

Art. 39 Cost.

  • L’art. 39 Cost. è divisibile in due parti (1° comma e, in secundis, i successivi).
  • La seconda parte dell’art. 39 non è mai stata attuata. I commi non sono stati abrogati, ma attendevano una legge di attuazione che non si è mai prodotta. Si può dire dunque di essere in una fase di potenziale attuazione, quasi come se da un momento all’altro potrebbe attuarsi (si sottolinei, la seconda parte è lì, non è stata abrogata).

L’inattuazione è stata determinata dall’incapacità delle legislature ad approvare una legge attuativa della seconda parte dell’art. 39 Cost. I primi a non volere l’attuazione della Costituzione sono stati invero proprio i sindacati (come soggetti esterni alla galassia parlamentare, cui peraltro la norma si riferisce). La questione che la seconda parte pone è una lista di principi affinché la legge intervenga regolando la natura, i modi di azione e l’efficacia degli atti compiuti dai sindacati.

Non esiste dunque una lista dei sindacati registrati (ossia che abbiano formalizzato la loro esistenza) come proclama il secondo comma, attraverso una formulazione negativa che ritorce l’ordine del regime fascista in cui ogni sindacato era pervasivamente controllato dal potere centrale.

La registrazione avrebbe dovuto essere sostenuta dalla base democratica dell’ordinamento interno del sindacato. In realtà è inesistente alcun tipo di controllo di democraticità degli stessi statuti. Anzi, i sindacati hanno scelto per lo più di rimanere neutrali al diritto dello Stato. Hanno così scelto e continuano a scegliere la forma associativa più leggera che il nostro ordinamento conosce: l’associazione non riconosciuta. Il codice civile consente ciò; la Costituzione avrebbe immaginato una diversa soluzione, ma sicché l’attuazione non è mai giunta, la situazione è allo stato attuale così conformata. Lo statuto giuridico dei sindacati dunque è quello dell’associazione non riconosciuta che, pure in collisione col dettato costituzionale, esiste in conformità alla legge. Ciò impedisce anche il controllo statale di democraticità.

Altri ordinamenti hanno invece un modello di attuazione e regolamentazione del fenomeno sindacale. Il nostro ordinamento è un po’ un unicum, essendo il solo ad aver riconosciuto il fenomeno pur senza averlo regolato (così non è in Germania, negli USA…).

All’ultimo comma, l’art. 39 Cost. riferisce della personalità giuridica dei sindacati registrati. Questo comma serviva nell’ipotesi del Costituente ad assegnare ai sindacati registrati (ossia che avessero fatto ciò che è richiesto dal secondo comma) la possibilità di concludere contratti collettivi a efficacia generale. Il contratto collettivo è un contratto con modulazione collettiva, cioè ciò che i sindacati riescono ad ottenere in accordo con l’imprenditore dopo aver insistito per migliorare le condizioni di lavoro. La piegatura collettiva è data dal fatto che il contratto non riguarda due controparti, ma è l’accordo che raggiungono le persone che lavorano in unione grazie ai sindacati nei confronti dell’imprenditore. Questi contratti, nella testa del Costituente, avrebbero efficacia generale se realizzati dai sindacati registrati. Ciò significa che questi potrebbero creare una sorta di legge, valevole per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (contrariamente alla forza di legge tra le parti di cui parla il codice civile, che esclude evidentemente i terzi). È quindi questo un meccanismo molto strano a pensarci. Un meccanismo immaginato per dare soluzione ai problemi generali del lavoro, la cui ratio è estendere una soluzione benefica ai più e non solo alle parti del contratto.

Questi meccanismi tuttavia non si attuano nel nostro attuale sistema. Esiste sì il contratto collettivo, ma esso non vale per tutti, cioè non ha mai avuto e non ha efficacia generale. I sindacati, per contro, che pure riceverebbero molto potere dall’attuazione del dettato costituzionale, non vogliono essere registrati e monitorati. Inoltre, l’inciso che richiama la rappresentanza unitaria proporzionale conferisce maggior prevalenza ai sindacati con maggior numero di iscritti, così districando il problema della possibile coesistenza di più sindacati nel medesimo ambito lavorativo (e che spesso confliggono nel prendere una decisione, animati come sono da diverse aspirazioni e ideologie filosofiche sul lavoro). I sindacati non apprezzano che si misuri puntualmente la loro forza e la loro capacità di avere iscritti in termini numerici. Il subingresso dello Stato nelle questioni sindacali, laddove fosse attuato e reso operativo il dettato costituzionale, comporterebbe una capillare osservazione della forza sindacale, cosa invisa ai sindacati medesimi.

Osservata la seconda parte, torniamo alla prima. L’organizzazione sindacale è libera.

Una frase lapidaria e tuttavia estremamente importante. La libertà sindacale è una rottura col passato, che sancisce la possibilità di autonomo movimento da parte del sindacato, che può avere qualsiasi connotazione e può agire come meglio preferisce. Il sindacato è assolutamente libero di darsi forma e modalità che meglio ritiene idonee alla rappresentanza dei suoi fini. La libertà è riferita all’organizzazione. Il contesto di libertà consente al sindacato di agire come tale, scioperando, contrattando, organizzandosi, creandone di nuovi e facendo proselitismo. Ma la libertà riguarda anche il lavoratore che sceglie liberamente di aderire ad un certo sindacato piuttosto che a un altro (libertà sindacale positiva) ovvero di non aderire ad alcuno (libertà sindacale negativa, in epoca fascista non prevista essendovi l’obbligo – come nella dinamica partitica – di adesione al sindacato).

Libera è anche, a specchio, l’iniziativa economica (l’altra forza motrice dei rapporti economici, così come viene vista dal Costituente).

Art. 40 Cost.

L’art. 40 Cost. riferisce attorno al diritto allo sciopero

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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