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Esame beni culturali e ambientali

Il patrimonio culturale

Per patrimonio culturale si intende l'insieme dei beni presenti in un'area o in un'intera nazione che costituiscono la testimonianza tangibile di una cultura.

La locuzione fa riferimento al “complesso dei beni prodotti dall’attività dell’uomo in quanto membro di una cultura, e riconosciuti di valore in ambito artistico, storico, archeologico, architettonico, demo-etnoantropologico, archivistico e bibliografico”.

Inoltre, il patrimonio può avere diversi proprietari: Stato, Regioni, enti pubblici territoriali, istituti pubblici e persone private, ma appartiene di diritto a tutta la comunità, in quanto è il segno tangibile delle sue radici culturali.

Noi popolo apparteniamo a una comunità e abbiamo il compito e il dovere di conservare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di trasmetterlo ai nostri successori. Di fatto, con la salvaguardia del patrimonio si contribuisce a preservare la memoria della comunità nazionale e da questo deriva il concetto di tutela. Il patrimonio quindi è il nostro luogo comune, vale a dire uno spazio a cui possiamo accedere liberamente, quindi si parla di concetto di pubblica godibilità.

Alla base della salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici c'è il senso civico. Esso è il senso del patrimonio come casa comune nella quale si abbia il diritto di vivere. Il senso civico nasce dal senso di appartenenza ad un luogo e ad una cultura.

Il patrimonio equivale anche ai beni che lo circondano, si crea quindi una sorta di rapporto reciproco. Un bene appartiene al patrimonio anche se non è tale per natura, ma se è significativo per una certa cultura. Vi appartengono quindi palazzi d'epoca, località di interesse architettonico e paesaggistico e beni mobili, tutti in qualche modo collegati tra loro.

Convenzionalmente è suddiviso in due categorie principali: il patrimonio culturale materiale e il patrimonio culturale immateriale.

Tipologia di beni culturali

Il Codice dei beni culturali e paesaggistici è la principale raccolta di norme relative alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Repubblica italiana. Il Codice è stato istituito nel 2004, con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ed è entrato in vigore il 1 maggio dello stesso anno.

All'art. 10 e all’art. 11 del Codice sono identificate le tipologie di beni culturali, tutti quelli che rivestono un particolare interesse artistico e storico:

  • Raccolte di beni mobili (librari e archivistici)
  • Beni archeologici
  • Beni artistici e storici
  • Testimonianze del lavoro e della vita del passato (etnografici)
  • Beni paesaggistici

Beni mobili e immobili

I beni culturali si distinguono principalmente in mobili e immobili in base alla loro capacità di essere spostati senza compromettere l'integrità. Di fatto, i beni culturali immobili sono ancorati al suolo (edifici storici, siti archeologici), mentre quelli mobili sono trasportabili (dipinti, statue, manoscritti).

Entrambe le categorie sono tutelate dal D.Lgs. 42/2004, se di interesse storico-artistico.

Beni culturali immobili (Art. 812 Codice civile)

  • Definizione: Suolo, sorgenti, corsi d'acqua, edifici e altre costruzioni, anche uniti a scopo transitorio, incorporati al suolo in modo naturale o artificiale.
  • Esempi: Monumenti, palazzi storici, chiese, aree archeologiche, ville e parchi vincolati.
  • Caratteristiche: Immobilità, lunga durata, registrazione nei pubblici registri (catasto).

Beni culturali mobili (Art. 812 Codice civile)

  • Definizione: Cose che possono essere spostate da un luogo all'altro senza danneggiarle.
  • Esempi: Quadri, sculture, arredi storici, libri antichi, manoscritti, archivi, monete, cimeli.
  • Caratteristiche: Trasportabilità, maggiore facilità di circolazione (vendita/trasferimento), soggetti a vincoli specifici di tutela (es. notifica di interesse culturale).

Beni materiali e immateriali

La differenza principale tra beni culturali materiali e immateriali risiede nella loro consistenza fisica: i primi sono tangibili (oggetti, monumenti), mentre i secondi sono intangibili (tradizioni, saperi, espressioni). Entrambi costituiscono il patrimonio culturale che testimonia la storia e l'identità di una comunità.

Beni culturali materiali (tangibili)

  • Definizione: Oggetti fisici, immobili o mobili, che hanno una consistenza tangibile.
  • Esempi: Monumenti, edifici storici, siti archeologici, opere d'arte (quadri, sculture), manoscritti, libri e archivi.
  • Caratteristica: Possono essere toccati, restaurati e conservati fisicamente.

Beni culturali immateriali (intangibili)

  • Definizione: Pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e abilità trasmessi di generazione in generazione.
  • Esempi: Tradizioni orali, lingue, arti dello spettacolo, rituali, festività, folklore, saperi artigianali tradizionali, cucina.
  • Caratteristica: Non hanno una forma fisica stabile e vivono nel momento in cui vengono messi in atto o trasmessi.

Beni pubblici e privati

Proprietà pubblica: la pubblica fruibilità dei beni culturali non sempre corrisponde alla pubblica proprietà. Sono beni pubblici tutti gli immobili e i mobili che appartengono allo Stato, alle Regioni e ad altri enti pubblici territoriali e che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. In altre parole tutto ciò che è proprietà pubblica e che presenta un qualche interesse nei vari ambiti disciplinari è beni culturali fino a prova contraria.

Proprietà privata: proprietà privata fa pensare che tutto ciò che appartiene a privati sia sottratto alla pubblica godibilità. Eppure alcuni beni di appartenenza privata sono fruibili: questo accade se i cittadini, rappresentanti della comunità, dichiarano la particolare rilevanza culturale del bene, sottraendolo così ufficialmente all'arbitrio dei singoli. Ad esempio, gran parte del patrimonio italiano si trova conservato nelle Chiese ed è in diversi modi di competenza ecclesiastica, quindi c’è un accordo tra Stato e Chiesa che riguarda le procedure di salvaguardia.

Per quanto riguarda invece i beni paesaggistici, con ciò si intende l'insieme dei paesaggi naturali o trasformati ad opera dell'uomo, rappresentativi di un determinato territorio o che offrono testimonianze delle civiltà.

Abbiamo due categorie principali:

  • Le bellezze individuali: riferite al singolo elemento, come parchi, baie naturali ecc…
  • Le bellezze di insieme: elementi naturali o edifici che costituiscono parte di un complesso.

Per un bene di proprietà privata che ha una rilevanza culturale, il proprietario ha la responsabilità e il dovere di salvaguardia → bene vincolato → chi lo possiede deve dare notizie su qualsiasi iniziativa che lo riguarda: vendita, spostamento, modifica.

Cosa sono i vincoli?

I vincoli sono provvedimenti legali che lo Stato impone su beni mobili o immobili per proteggerli da alterazioni, danneggiamenti o dispersioni. Quando un bene è “vincolato”, significa che è riconosciuto di interesse culturale e quindi sottoposto a tutela speciale da parte della legge.

Il sistema dei vincoli è regolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). L'articolo chiave è l’Art. 10, che definisce cosa si intende per “bene culturale”, e l’Art. 13, che disciplina la dichiarazione di interesse culturale.

Un bene vincolato:

  • Non può essere distrutto, alterato o spostato senza autorizzazione.
  • È soggetto a controlli della Soprintendenza.
  • Richiede autorizzazioni preventive per restauri, modifiche, scavi ecc.
  • Non può essere esportato liberamente (in caso di beni mobili).

Nozione “beni culturali”

Nella prima legge di tutela del 1939, si parlava di “cose” di interesse artistico, storico e archeologico e non di “beni culturali”.

L’espressione “beni culturali” entra per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico tramite la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato firmata all'Aja nel 1954.

Successivamente, nel 1964 a Roma viene istituita la Commissione Franceschini, attiva fino al 1967, la quale rivoluzionò la tutela del patrimonio culturale definendo per la prima volta il concetto di “bene culturale” come ogni testimonianza materiale avente valore di civiltà, segnando una svolta fondamentale nel diritto italiano. La Commissione ha superato, infatti, la visione di bene culturale limitata ai soli oggetti d'arte preziosi, includendo le testimonianze storiche, i paesaggi, i centri storici e la storia materiale. Questo lavoro è racchiuso negli Atti della Commissione Franceschini (1967), che contengono 84 dichiarazioni riguardanti beni archeologici, artistici, ambientali e archivistici (nella prima c’è la nozione di bene culturale) e pongono le basi per la legislazione moderna in questo settore.

Invece, la prima menzione legislativa del termine “bene culturale” si ha nel 1947 con l’Art. 9 della Costituzione Italiana* (*approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, entrò in vigore il 1º gennaio 1948 — contiene 139 articoli e ad oggi ha 78 anni).

Nel 2014, il ministro Dario Franceschini ha introdotto la riforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), un dicastero del governo italiano preposto alla tutela della cultura, dello spettacolo, del patrimonio artistico e del paesaggio. Il suo obiettivo è modernizzare la gestione e la tutela del patrimonio culturale, migliorare l'efficienza e favorire la valorizzazione turistica. Ha anche creato un sistema di Musei autonomi e promosso il Piano per il potenziamento delle strutture museali in Italia. Dal febbraio 2021, il MiBACT ha cambiato denominazione diventando il Ministero della Cultura (MiC).

La tutela del patrimonio

La tutela del patrimonio culturale è uno degli impegni fondamentali e costitutivi della Repubblica Italiana.

L'art. 9 della Costituzione dichiara che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Con la riforma del 2022 è stata aggiunta la tutela dell’ambiente, la biodiversità, il benessere di tutti gli animali, l’interesse delle future generazioni.

Patrimonio → dal lat. “Patrimonium” → tutto quello che ci viene lasciato in eredità da coloro che sono venuti prima di noi e la sua tutela spetta allo Stato.

Nel Codice dei Beni Culturali all’art. 3 si enuncia una definizione tecnica di tutela: essa consiste nella gestione di tutte le azioni volte al riconoscere gli elementi costitutivi del patrimonio, quindi a proteggerli e a conservarli.

Inoltre, un bene protetto è un bene che mantiene un’integrità fisica. Ogni azione o spostamento che privati o enti pubblici intendono condurre su un bene culturale deve essere approvata dalle Soprintendenze del Ministero e bisogna ricevere un’autorizzazione per qualsiasi azione.

Tutela indiretta

Esiste, inoltre, la tutela indiretta dei beni culturali (art. 45-47, D.Lgs. 42/2004), un vincolo imposto dal Ministero su immobili o aree circostanti un bene culturale primario per proteggerne la prospettiva, la luce, le condizioni di ambiente e il decoro. Consiste in prescrizioni limitative (distanze, altezze) per preservarne il contesto → norme riguardanti gli ambienti in cui i beni sono contenuti e sul territorio che può influire sulla tutela del bene: es. regole per il traffico in aree archeologiche, gestione sostenibile di risorse naturali intorno a monumenti, limitazione di costruzioni in prossimità di un sito archeologico, la distanza di sicurezza, vengono poste delle barriere.

Tutela, dunque, è individuazione, protezione e conservazione dei beni culturali e paesaggistici.

Perché la tutela viene definita unica?

Secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la tutela del patrimonio culturale è: “una funzione unitaria e indivisibile dello Stato”.

La tutela è “unica” perché:

  • Non può essere delegata o frammentata tra vari enti pubblici o soggetti privati.
  • È esercitata solo dallo Stato, attraverso i suoi organi centrali e periferici, come le Soprintendenze.
  • Ha come obiettivo la protezione del bene culturale in sé, indipendentemente da chi ne è proprietario o da come venga usato.

In sintesi, la tutela è definita “unica” perché è una funzione esclusiva dello Stato, esercitata in modo unitario su tutto il territorio nazionale, per garantire che i beni culturali siano protetti come patrimonio comune di tutti i cittadini.

Individuazione e dichiarazione di un bene

Per far sì che un bene venga tutelato è necessario che questo venga riconosciuto e dichiarato come tale:

Ai sensi del D. Legislativo 22/01/2004 n. 42, art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani): comma 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Questo iter dichiarativo non è però richiesto per tutto ciò che appartiene ad enti o istituti pubblici territoriali, regionali e statali, in quanto considerati dalla legge italiana già di per sé beni culturali.

Analizziamo la procedura di dichiarazione dei beni culturali nei due ambiti in cui puoi esercitarti, ossia la proprietà pubblica e quella privata.

Proprietà pubblica

Un bene che sia opera di un autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, se è di proprietà pubblica, ossia appartiene al Demanio (l'insieme dei beni culturali destinati all'uso diretto da parte dei cittadini oppure ad altra funzione pubblica), è bene culturale fino a prova contraria, cioè finché non si procede alla verifica.

La verifica consiste nell’accertamento dell’interesse culturale del bene e può essere avviata dal Ministero o su richiesta delle amministrazioni o enti pubblici. Il procedimento si conclude quando la direzione regionale, cioè la Soprintendenza, sancisce con un decreto la presenza di un interesse culturale.

A seconda del verdetto il bene può essere:

  • Un bene di grande rilievo non alienabile, cioè venduto, ceduto, trasferito.
  • Un bene di qualche rilievo culturale alienabile solo a condizione che ne siano garantite la conservazione e la valorizzazione.
  • Un bene di nessun rilievo che viene sdemanializzato, contrario di demanio.

Proprietà privata

Se le Soprintendenze, durante le ordinarie attività di sorveglianza del territorio, si imbattono in un bene che potrebbe potenzialmente diventare un bene vincolato, possono iniziare la procedura di dichiarazione dandone notizie al proprietario, il quale ha 30 giorni per contestare. Superato quel termine, la proposta di vincolo è presentata dal Soprintendente al Direttore regionale, a cui spetta decidere riguardo l’interesse culturale del bene. L'eventuale dichiarazione è

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaxph di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Beni culturali e ambientali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Accademia di Belle Arti di Napoli - Accademianapoli o del prof De Rosa Federica.
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