Art 3 Cost. – Principio di uguaglianza
Art 3 Cost. 1° comma
Principio di uguaglianza formale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Questo articolo affonda le sue radici nelle carte rivoluzionarie della fine del 700.
2° comma
Principio di eguaglianza sostanziale: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, questo principio è in qualche modo figlio dello Stato sociale, perché pone l’accento sull’effettività dei diritti sociali.
Un aspetto che trova peraltro tutta una serie di corollari nelle disposizioni costituzionali successive, prima fra tutte quelle relative al riconoscimento di un ampio e sistematico catalogo di diritti sociali, la cui garanzia non è semplicemente di tipo legislativo ma è la garanzia propria dei diritti e valori costituzionali.
Questi due commi però vanno raccordati al fine di ottenere un’interpretazione adeguata e unitaria.
Interpretazione letterale
Sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 3 Cost., il principio di uguaglianza andrebbe applicato ai soli cittadini, con esclusione quindi degli stranieri, anche se ben presto ci si è resi conto che quello dell’individuazione dei beneficiari dell’eguaglianza era, in realtà, un falso problema, dal momento che l’eguaglianza impedisce al legislatore di dettare una disciplina che, direttamente o indirettamente, dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche.
In realtà l’uguaglianza serve a impedire che il legislatore crei leggi che causino ingiustificate disparità di trattamento tra le diverse situazioni giuridiche.
L’interpretazione letterale è stata superata dalla dottrina che dalla giurisdizione, attraverso un’interpretazione sistematica dell’art. 2 Cost., che sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e non del solo cittadino e dell’art. 10, che riserva alla legge la disciplina dello status giuridico dello straniero “in conformità delle norme e dei trattati internazionali”, ove la protezione dei diritti fondamentali degli stranieri è ampiamente assicu
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