La compravendita e la permuta
La compravendita (art. 1470) è il contratto con cui una parte (venditore o alienante) trasferisce all'altra (compratore o acquirente) la proprietà di una cosa o un altro diritto in cambio di un prezzo.
Profili speciali di capacità
L'art. 1471 stabilisce divieti speciali di acquisto per determinate categorie di soggetti:
- Amministratori di beni pubblici per i beni affidati alla loro cura.
- Ufficiali pubblici per i beni venduti per loro ministero.
- Coloro che amministrano beni altrui per legge o atto dell'autorità.
- Mandatari per i beni che sono incaricati di vendere.
Sanzioni: Il contratto è nullo nei primi due casi, mentre è annullabile negli altri due.
Natura dei divieti e ratio
La dottrina distingue tra:
- Incapacità giuridica speciale (casi 1 e 2).
- Impedimenti soggettivi all'acquisto o incapacità speciale di agire (casi 3 e 4).
La nullità protegge interessi di carattere pubblicistico, mentre l'annullabilità mira a prevenire conflitti d'interesse tra privati.
Oggetto della compravendita
Può riguardare:
- Trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili.
- Trasferimento di altri diritti (reali o di credito).
- Possono essere trasferiti anche i beni immateriali (segni distintivi, opere d'ingegno, invenzioni industriali).
- E anche l'azienda, i diritti reali di garanzia e l'eredità.
Limiti: L'unico limite è l'incommerciabilità o inalienabilità del bene (es. sangue, organi o edifici abusivi).
Onerosità e prezzo
Caratteristiche del prezzo
La compravendita è un contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, a titolo oneroso. Esso richiede necessariamente un prezzo, che deve essere dotato di un valore economico reale ed intrinseco.
- Nullità: La mancanza di un prezzo (elemento essenziale) comporta la nullità del contratto.
- Prezzo esiguo: La dottrina precisa che la nullità non deriva da un prezzo tenue, ma solo se esso è irrisorio. Se il prezzo è volutamente basso per spirito di liberalità, si configura una vendita mista a donazione.
Differenza con la donazione
L'esistenza di un prezzo permette di distinguere la compravendita dalla donazione (art. 769), in cui il trasferimento dei diritti avviene per spirito di liberalità, senza alcun corrispettivo.
Determinazione del prezzo
Il prezzo è un elemento essenziale e deve essere determinato o determinabile. Le parti possono:
- Affidare la determinazione a un terzo (arbitratore).
- Se il terzo non può o non vuole accettare, o se le parti non si accordano, la nomina viene fatta dal presidente del tribunale.
Qualora le parti non abbiano stabilito nulla, l'art. 1474 individua tre criteri legali di determinazione del prezzo:
- Prezzo abituale praticato dal venditore.
- Prezzo di borsa o di mercato.
- Giusto prezzo (nei casi in cui i primi due non siano applicabili).
Il contratto di compravendita e il principio consensualistico
Il contratto di compravendita è un contratto consensuale ad effetto reale, il quale si perfeziona secondo la regola generale dell'art. 1376, ovvero in virtù del consenso delle parti legittimamente manifestato. Il nostro legislatore ha optato per il modello consensualistico di matrice francese, in base al quale il semplice consenso produce effetti traslativi immediati, senza necessità della consegna del bene.
Questo sistema si differenzia:
- Dal modello romano o tedesco, in cui avviene una scissione tra il titulus ed il modus acquirendi (dove l'effetto traslativo è legato a un successivo negozio o alla consegna materiale).
Il dibattito sulla scissione delle fasi
La dottrina si interroga sulla possibilità di derogare al principio consensualistico, scindendo la fase obbligatoria (titulus) dalla fase traslativa (modus acquirendi).
- La dottrina tradizionale: Ritiene che tale scissione creerebbe uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione causale, rendendo l'atto nullo ex art. 1325, n. 2.
- L'orientamento contrario: Sostiene che l'astrattezza sarebbe solo apparente, poiché la causa risiederebbe nel primo negozio (c.d. causa esterna). In questo contesto si parla di pagamento traslativo, un atto di adempimento che la dottrina riconduce al procedimento di formazione del contratto previsto dall'art. 1333.
Orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza sembra aver accolto questa costruzione, con particolare riferimento alla figura del contratto preliminare ad effetti anticipati. In questo caso:
- Si rinviano le conseguenze a un contratto con effetti obbligatori (consegna del bene e pagamento del prezzo).
- Segue un successivo negozio traslativo esecutivo del primo.
Infine, un'ulteriore deroga ammessa al principio consensualistico si ha quando il pagamento del prezzo sia qualificato dalle parti come condizione sospensiva di efficacia del contratto, impedendo il passaggio della proprietà finché il prezzo non risulti effettivamente pagato.
Effetti reali ed effetti obbligatori della compravendita
Oltre al trasferimento del diritto, il contratto di compravendita non produce soltanto l'effetto reale (il trasferimento della proprietà), ma anche effetti obbligatori, a carico, rispettivamente, del venditore o del compratore.
Gli obblighi del venditore
In particolare, emerge l'obbligo del venditore di consegnare la cosa al compratore (art. 1476, n. 1).
- Natura della consegna: Poiché il contratto è consensuale, la consegna non è un elemento perfezionativo del contratto, ma attiene alla sua esecuzione.
- Qualificazione giuridica: La dottrina prevalente riconduce la consegna alla categoria degli atti giuridici in senso stretto a struttura unilaterale, sottoposta alla disciplina dell'adempimento dell'obbligazione (artt. 1180 s.).
La vendita a effetti reali differiti (o obbligatori)
Esistono ipotesi in cui la compravendita produce inizialmente effetti soltanto obbligatori e non già immediatamente traslativi della proprietà. In questi casi, il venditore ha l'obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, qualora l'acquisto non sia effetto immediato del contratto.
Le fattispecie principali di compravendita ad effetti obbligatori includono:
- Vendita di cose generiche.
- Vendita di cose future.
- Vendita di cose altrui.
In queste situazioni, l'effetto reale (il trasferimento della proprietà) si produce comunque automaticamente in un secondo momento, come conseguenza dell'adempimento
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