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Elementi di procedura penale

Qual è la funzione del processo penale?

1. Ricostruzione del fatto di reato secondo criteri epistemologici e nel rispetto di diritti fondamentali; si verifica l’affermazione che un fatto si è verificato, il fatto è o non è.

2. La procedura penale rappresenta un argine contro il potere dello Stato. Il processo penale è qualcosa che appartiene al diritto pubblico e il suo oggetto è qualcosa che è indisponibile, quindi è qualcosa che scappa dalla dimensione dell’autore del reato e da quella della sua vittima, che sono tutte e due presunte nell’ambito di una sequenza procedimentale.

3. La nostra materia è strumentale al diritto sostanziale. Il codice di procedura penale è il codice dei "gentil uomini", mentre il codice di diritto sostanziale è il codice dei delinquenti. Il processo serve a proteggere il cittadino, la persona che è scusata di un illecito penale dai poteri intrusivi e coercitivi dello Stato.

Le regole servono a proteggerci quando lo Stato ci vuole arrestare, ci vuole tenere in carcere durante la pendenza del procedimento, vuole interrogarci ecc. In uno stato democratico tutti questi poteri intrusivi e coercitivi dello Stato devono incontrare un limite.

Procedura penale da strumento cognitivo a mezzo di contrasto all’emergenza criminalità. Tra la data di commissione del reato e l’eventuale applicazione di una sanzione penale passa un tempo che è irragionevole, questo determina uno scollamento tra la commissione del reato e la sua punizione che genera un effetto paradossale: il paradosso consiste nel fatto che per dare una risposta all’emergenza della criminalità si scaricano sul processo e sugli istituti processuali ciò che dovrebbe fare il diritto penale e quindi il processo paradossalmente da strumento per la ricostruzione di un fatto di reato diventa esso stesso una pena.

Esempio: viene commesso un delitto efferato nei confronti di un bambino, la persona viene, dopo qualche mese scoperta, molto spesso in situazioni del genere questa persona finisce in carcere e magari sta in custodia cautelare per uno, due, tre o più anni, a volte quasi andando a scontare in custodia cautelare quella che sarà la sua pena. La presunzione di innocenza dovrebbe impedire che le persone stiano in carcere prima della sentenza definitiva di condanna.

Sotto la spinta dei mass media, dei giornali, dell’opinione pubblica vi è una sorta di populismo penale dove si vede nella risposta pronta e celere dello Stato attivata attraverso una strumentalizzazione del processo, una risposta efficace alla criminalità che di volta in volta cambia (ora può essere quella mafiosa, ora può essere quella dei pirati della strada, ecc). È corretto questo? È nel sistema? No, crisi della legalità processuale.

Fonti internazionali del diritto processuale penale

Tra le fonti del diritto processuale penale, il diritto internazionale ha sempre assunto una particolare rilevanza per vari motivi:

  • Per una ragione di carattere storico, perché al momento della redazione del codice civile il parlamento ha vincolato il governo ad adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale.
  • La rilevanza ha un riscontro diretto nel diritto positivo, perché nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere il codice sancisce il principio della prevalenza delle Convenzioni e del diritto internazionale generale sulle norme previste dal libro undicesimo (art.696 cpp).

Collocazione del diritto internazionale pattizio nelle fonti

Nel 2007 la problematica ha trovato un punto fermo:

A) Il diritto internazionale consuetudinario: l’art.10, comma 1, Cost sancisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questa disposizione è denominata “trasformatore permanente” perché ha la funzione di adattare automaticamente il diritto interno al diritto internazionale consuetudinario; dal suo ambito di applicazione sono escluse le convenzioni tra gli Stati, sono ricomprese soltanto quelle che si limitano a codificare consuetudini internazionali.

B) Le organizzazioni volte al mantenimento della pace e della giustizia tra gli stati: ad una parte del diritto internazionale pattizio si applica l’art.11 Cost, secondo cui l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Questa disposizione offre una garanzia ai trattati internazionali che istituiscono organizzazioni volte al mantenimento della pace e della giustizia tra gli Stati, facendo si che una legge interna si ponga in conflitto con tale tipo di convenzione sia passibile di una dichiarazione di incostituzionalità.

L’art. 11 Cost ha provocato l’effetto che le norme comunitarie hanno efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento:

  • Se una fattispecie è regolata dal diritto dell’Unione europea, il giudice deve operare la seguente distinzione:
    • Norma europea dotata di efficacia diretta, giudice italiano deve disapplicare la norma interna confliggente con la norma comunitaria (fatti salvi i contro-limiti);
    • Se la norma europea è priva di effetti diretti, il giudice deve sollevare giudizio incidentale di costituzionalità per violazione degli art.11 e 117 Cost.
  • Se la fattispecie è regolata dalla sola norma italiana, il giudice non deve disapplicare la norma nazionale.

L’Italia ha ceduto parte della propria sovranità, ma con il limite dei principi e diritti fondamentali che sono garantiti dalla nostra Costituzione e sui quali è competente il giudice delle leggi; si tratta dei principi supremi del nostro ordinamento e dei diritti inviolabili.

C) Le norme internazionali pattizie comuni: il rango delle norme dei Trattati introdotte nel nostro ordinamento è quello proprio della legge contenente l’ordine di esecuzione del Trattato stesso. L’art.117, comma 1 Cost, impone al legislatore italiano il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Da ciò deriva che le norme contenute nei trattati assumono la denominazione e la natura di norme interposte, con un rango inferiore alla costituzione e superiore alla legge ordinaria.

D) Cedu: si rende responsabili della costruzione di un vero e proprio ordine pubblico europeo, in cui gli obblighi hanno natura oggettiva e i diritti sono tutelati da una garanzia collettiva.

Struttura del procedimento penale: linee generali

Sotto il profilo puramente tecnico: il procedimento penale è una sequenza ordinata e progressiva di atti tra di loro concatenati che dalla notizia di reato conducono alla sentenza irrevocabile con cui si chiude il processo. Nel giudizio di primo grado, normalmente si registrano 3 segmenti di serie concatenate di atti:

  • Indagini preliminari: ognuno di questi segmenti svolge una funzione e ha dei protagonisti.
  • Udienza preliminare.
  • Dibattimento.

Profili generali del procedimento penale

Il procedimento penale ha lo scopo di accertare:

  • Se una determinata persona ha commesso un reato.
  • Qual è la personalità dell’autore del reato.
  • Quali sono le sanzioni che devono essergli applicate.

Il processo penale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale, nel senso che è il veicolo necessario per applicare la legge penale.

A) Il processo penale non ha solo lo scopo meramente teorico di ricostruire la verità su di un fatto commesso, bensì un fine più limitato, che consiste nell’accertare se tale fatto costituisca reato e nell’applicare una sanzione a chi lo ha commesso.

B) L’accertamento della personalità dell’autore del reato è reso necessario dalla caratteristica che distingue la sanzione penale => personalità. Da ciò consegue che il processo penale ha la funzione di accertare la personalità dell’autore del reato al fine di commisurare ad essa la sanzione che deve essere irrogata.

C) Se la sanzione penale ha unicamente una funzione retributiva, l’esecuzione della stessa può essere affidata alla pubblica amministrazione, il processo si disinteressa di questo momento. Se la pena ha, fra le sue molteplici funzioni, anche quella rieducativa, è indispensabile che un giudice accerti l’evoluzione della personalità del reo in sede esecutiva. Tale accertamento serve al fine di valutare se e quali misure alternative alla sanzione detentiva siano applicabili; ha lo scopo di modificare il contenuto della pena in relazione al grado di risocializzazione manifestato dal condannato.

Funzione delle indagini preliminari

Come iniziano? Inizia sempre con l’acquisizione di una notizia di un reato e finisce con l’esercizio dell’azione penale o eventualmente con l’inesercizio dell’azione penale. Quando viene esercitata l’azione penale? Alla fine di tutta la serie di atti di formula l’imputazione.

Notizia di reato => non è altro che un’informazione che qualche cosa è accaduto. Perché si abbia un’attivazione delle indagini criminali questa notizia di reato deve essere quantomeno verosimile. L’art.330 c.p.p “il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reato di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse”.

Le modalità delle indagini

Le indagini possono iniziare in due modalità:

  • Il p.m. cerca la notizia di reato, cioè quando ad esempio viene a conoscenza tramite giornali di fatti che devono essere verificati dal lato giuridico.
  • Il p.m. la riceve, per cui si parla di notizie di reato qualificate (querela, denuncia).

Le condizioni di procedibilità

Il codice di procedura penale pone la regola della procedibilità d’ufficio; i reati sottoposti a condizione di procedibilità devono essere espressamente previsti dalla legge. Le condizioni di procedibilità sono atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a determinati reati per i quali non si debba procedere d’ufficio. Sono condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere.

A) Querela: è l’atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito; ciò a prescindere dal soggetto che risulterà esserne l’autore. La querela si compone di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Il diritto di querela deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato; nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di 6 mesi e per i delitti di violenza sessuale il termine è di 12 mesi. La rinuncia alla querela è l’atto con cui la persona offesa rinuncia ad esercitare il diritto alla querela. La rinuncia è un atto irrevocabile ed incondizionato con culla persona offesa, prima di aver proposto la querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. Può essere fatta con atto espresso o tacito. La remissione di querela => la querela può essere revocata.

B) Istanza: atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato che è stato commesso all’estero e che, se fosse stato commesso in Italia, sarebbe procedibile d’ufficio.

C) La richiesta di procedimento: atto con cui il ministro della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all’estero o per altri reati espressamente previsti dalla legge.

D) L’autorizzazione a procedere: atto discrezionale ed irrevocabile che viene emanato da un organo dello Stato. Due ragioni: in alcuni casi viene in considerazione la qualità dell’imputato, che è il rappresentante di un organo pubblico e che si vuole proteggere contro le azioni di disturbo del potere giudiziario; in altri casi viene in considerazione la qualità della persona offesa dal reato, che è un organo pubblico del quale si vuole evitare che venga compromesso il prestigio in un processo penale.

Effetti delle notizie di reato

Le notizie di reato permettono alla polizia giudiziaria e al p.m. di venire a conoscenza di un illecito penale e producono tre effetti:

  • Segna il passaggio da polizia di sicurezza alla funzione di polizia giudiziaria.
  • Impone alla polizia giudiziaria di informare il p.m. per iscritto senza ritardo, riportando non solo la notizia muta, con data e luogo dell’acquisizione, ma anche integrazioni investigative.
  • Impone al p.m. di iscrivere immediatamente la notizia nel registro.

Chi sono i protagonisti di questa fase?

- Protagonista principale: pubblico ministero, ha il compito istituzionale di svolgere le indagini.

- Si serve della polizia giudiziaria, che è alle sue dipendenze.

Il codice di procedura penale divide l’attività investigativa in:

  • Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (art.347 ss):
    • art.347 c.p.p. stabilisce l’obbligo di riferire la notizia di reato;
    • art.348-349-350 c.p.p.
  • Attività del pubblico ministero (art.358 ss):
    • Quest’organo ha il compito di controllare l’osservanza delle leggi, regolando anche l’amministrazione giudiziaria; promuovere la repressione dei reati; esercitare l’azione penale e quindi richiedere al giudice di decidere sull’imputazione, qualora dalle indagini emergano elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio; e infine, di far eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

In questa fase di inchiesta iniziale del procedimento penale potrebbero entrare in gioco degli interessi, dei diritti fondamentali da riconoscere all’indagato; la sua libertà personale, la segretezza delle comunicazioni telefoniche ecc, l’ordinamento allora ha previsto che quando vi sono delle situazioni da tutelare il p.m. deve rivolgersi ad un giudice => GIUDICE PER LE (NON DELLE) INDAGINI PRELIMINARI.

Ci può essere inoltre:

  • Una persona offesa dal reato.
  • Persona sottoposta alle indagini preliminari => chi è? È la persona a cui viene attribuito il reato e che finisce sotto i riflettori del p.m.
  • Difensori.

Questa fase investigativa ha tre finalità:

  • Far sì che il p.m. acquisisca tutte le informazioni necessarie per stabilire se esercitare l’azione penale o meno. Art.326 c.p.p. dispone “il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale;
  • Per ottenere dal giudice per le indagini preliminari determinati provvedimenti, come ad esempio: l’applicazione di misure cautelari, l’autorizzazione per le intercettazioni ecc.;
  • Raccogliere del materiale probatorio che eccezionalmente può essere utilizzato dal giudice del dibattimento per la decisione, anche se questo non viene ripetuto all’interno del contraddittorio tra le parti.

Quali sono le caratteristiche delle indagini preliminari? Le indagini preliminari sono tendenzialmente segrete e sono segrete tanto per noi cittadini che non siamo coinvolti nell’inchiesta penale (esterna), tanto per la persona sottoposta alle indagini preliminari (interna). La loro efficacia dipende dalla stessa segretezza; se io sono sottoposto ad indagine e non lo so continuo a delinquere. Sono normalmente unilaterali svolte dal p.m. e dalla polizia giudiziaria, vuol dire che non vedono la partecipazione dell’indagato e del suo difensore.

Finita la fase delle indagini preliminari vi è un doppio esito:

  • Indagini preliminari si chiudono con una ARCHIVIAZIONE;
  • Il p.m. alla luce dei risultati che ha raggiunto, che hanno rafforzato la verosimiglianza della notizia di reato ritenga necessario il chiedere il RINVIO A GIUDIZIO dell’imputato => la persona sottoposta alle indagini diventa imputata.

L'avviso di conclusione delle indagini

Quando il pm ritiene di chiedere il rinvio a giudizio, deve far notificare all’indagato ed al suo difensore un atto dal contenuto articolato: l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tale avviso deve essere notificato prima della scadenza del termine per le indagini, contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dalla data e dal luogo del fatto. In tal modo l’indagato viene ufficialmente informato della conclusione delle indagini a proprio carico.

L’avviso contiene l’avvertimento che l’indagato ed il suo difensore hanno la facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, depositato presso la segreteria del pm. In tal modo la difesa può conoscere tutti gli atti di indagine in un momento anteriore al deposito della richiesta di rinvio a giudizio.

L’adempimento assume importanza anche in relazione all’ulteriore contenuto dell’avviso. L’indagato è infatti avvertito che entro il termine di 20 giorni può esercitare le seguenti facoltà:

  • Può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni;
  • Può chiedere al pm il compimento di atti di indagine;
  • Può presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; inquirente ha l’obbligo di procedervi.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlessiaCrociBozzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Zacché Francesco.
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