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Procedura penale

Il codice vigente si rifà al sistema accusatorio e distingue nettamente tra procedimento e processo penale; nella prima fase “delle indagini preliminari” il pubblico ministero non acquisisce prove ma elementi di prova volti ad accertare se si debba procedere o meno all’esercizio dell’azione penale. Il giudice, terzo ed imparziale, nel sistema attuale non conosce le indagini preliminari ed assiste al formarsi della prova in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

La modifica dell’art. 111 Cost.

L’articolo 111 Cost. è stato modificato nel 1999 e attualmente indica i principi generali di giusto processo.

Soprattutto dalla garanzia costituzionale della formazione della prova solo nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Inoltre la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

I soggetti

Il giudice

Si deve distinguere innanzitutto tra giudici ordinari, giudice di pace, tribunale, corte d’assise, e giudici speciali, giudici militari, e tra giudici collegiali e giudici monocratici, giudice di pace, tribunale monocratico, giudice per l’udienza preliminare, etc.

Incompatibilità del giudice penale (art. 34-35-36-37 c.p.p.)

Art. 34 c.p.p. stabilisce i casi in cui il giudice non può prendere parte al processo penale perché la sua imparzialità è intaccata da precedenti attività da lui compiute, quando cioè ha emesso la sentenza di un grado precedente, ha svolto le funzioni di GIP o GUP o PM salvo i casi in cui, indicati nel medesimo articolo, gli atti posti in essere non determinino una conoscenza degli elementi di prova o determinino il venir meno dell’imparzialità, ad es. emettere un’autorizzazione sanitaria non rende il giudice incompatibile.

Art. 35 c.p.p. indica l’incompatibilità del giudice per ragioni di parentela, fino al secondo grado.

Art. 36-37 c.p.p. ulteriori casi di incompatibilità derivanti dall’interesse del giudice nei confronti dell’oggetto del processo o delle parti, debitori o creditori, o, art. 37, nel caso in cui abbia indebitamente espresso il proprio parere sui fatti oggetto dell’imputazione.

Astensione e ricusazione del giudice

Sono rimedi con cui si può far valere una situazione di incompatibilità del giudice.

Astensione art. 36 c.p.p. è la rinuncia all’esercizio della funzione a cui il giudice è obbligato se si trova in una delle situazioni tassativamente indicate dall’art. 36, interesse, parentela, ha svolto funzioni precedenti.

Ricusazione art. 37 c.p.p. è la dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione del giudice perché ritiene che ricorra una delle situazioni indicate nell’art. precedente o perché questi ha indebitamente espresso la propria opinione sui fatti; esiste un termine perentorio, art. 38, per la richiesta che va fatta o durante l’udienza preliminare, art. 491, o, se manca, prima dell’accertamento della costituzione delle parti. Sulla richiesta decide la Corte d’appello; se la richiesta viene accolta il giudice che la accoglie indica anche se gli atti precedentemente compiuti conservano efficacia.

1 Non si ritiene che l’esistenza di una causa di incompatibilità determini una causa di nullità rilevabile quindi in ogni stato e grado del procedimento perché questo sarebbe incompatibile con la presenza di un termine perentorio.

La competenza

La competenza di un giudice si determina in base a tre criteri.

  • Competenza funzionale inerente i vari stati e gradi del procedimento.
  • Competenza per materia individuata dall’art. 5-6 c.p.p., sostanzialmente per tipo di reati; la corte d’assise è competente per i reati più gravi puniti con l’ergastolo o con pene superiori a 24 anni di reclusione e per i reati indicati espressamente dall’art. 5 c.p.p. Il giudice di pace decide invece per i reati di microconflittualità tra privati, reati meno gravi; la competenza del tribunale è individuata in via residuale dall’art. 6: “Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d’assise o del giudice di pace”.
  • Competenza territoriale individuata in base al luogo in cui è stato commesso il reato o, nel caso di reato tentato, in base al luogo in cui è stato commesso l’ultimo atto.

La connessione

Istituto con cui si deroga ai principi generali di competenza in casi espressamente previsti dall’art. 12 c.p.p., ossia per i reati commessi da più persone in concorso, da un unico soggetto con un’unica azione o se i reati sono stati commessi per occultare gli altri.

Nel caso si proceda a connessione è competente per tutti i procedimenti il giudice superiore.

Riunione e separazione dei processi

La riunione dei processi che appartengono alla competenza del medesimo giudice o per i normali metodi di determinazione della competenza o per connessione è possibile a condizioni stabilite dalla legge e precisamente dall’art. 17 c.p.p.

  • Processi pendenti nello stesso stato e grado.
  • La riunione non determini un ritardo nella definizione.
  • Devono essere uniti dal vincolo della connessione o dal vincolo investigativo.

L’art. 18 c.p.p. determina i casi in cui i procedimenti devono essere separati salvo che, come dice il 1° comma, “il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”; i casi in cui si deve provvedere alla separazione sono ricollegabili sostanzialmente alla posizione personale degli imputati, ad es. nel caso in cui nell’udienza preliminare risulti che si può arrivare prontamente alla decisione nei confronti di uno o più di essi, oppure nel caso in cui il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo ma in questo caso ci deve essere l’accordo delle parti.

La rimessione

Deroga alla competenza per territorio prevista dall’art. 45 c.p.p. nel caso in cui gravi situazioni locali determinino un pregiudizio alla libera determinazione dell’organo giudicante o la sicurezza e l’incolumità; competente a decidere sulla domanda è la Corte di cassazione e la richiesta può essere presentata dal procuratore generale presso la corte d’appello, dal pubblico ministero o dall’imputato. Nel caso in cui la domanda venga accolta il giudice viene determinato sulla base dell’art. 11 c.p.p.

Le decisioni relative al difetto di giurisdizione, al difetto di competenza e al difetto di attribuzione

2 Attenzione nel caso in cui non si riesca ad individuare il luogo è competente il giudice del luogo in cui è stata iscritta per prima la notizia di reato.

  • Difetto di giurisdizione sussiste quando venga attribuito ad un giudice speciale un reato di competenza del giudice ordinario o viceversa. Ai sensi dell’art. 20 c.p.p. il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Difetto di competenza per materia: anche in questo caso l’incompetenza può essere eccepita o dichiarata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo ma con due eccezioni, quando è competente un giudice di grado superiore, quando l’incompetenza deriva da connessione; in entrambi i casi l’incompetenza deve essere dichiarata o eccepita durante l’udienza preliminare o se questa manca subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
  • Difetto di competenza territoriale meno rigorosa delle prime: deve sempre essere eccepita durante l’udienza preliminare o se questa manca subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Il pubblico ministero

La magistratura requirente è organizzata in modo gerarchico ed è costituita da:

  • Procura della Repubblica presso il tribunale e la corte d’assise.
  • Procura generale della Repubblica presso la corte d’appello.
  • Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, obbligo sancito dall’art. 50 c.p.p. e dall’art. 112 Cost.; nonostante gli uffici della procura siano organizzati in modo gerarchico il magistrato svolge le proprie funzioni con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

L’esercizio dell’azione penale e la richiesta di archiviazione

Il P.M. a conclusione delle indagini può richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale formulando l’imputazione ex art. 405 c.p.p.; il processo penale inizia appunto con la formulazione dell’imputazione. Il P.M. non può decidere autonomamente sulla richiesta di archiviazione che deve essere accolta dal GIP che, se non l’accoglie, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica al PM potendo arrivare anche a intimare al PM di procedere alla formulazione dell’imputazione. Questo deroga al principio di terzietà e di imparzialità del giudice. Il pubblico ministero è comunque una parte pubblica e con questo si giustifica il fatto che ha il dovere di compiere anche accertamenti sui fatti a favore dell’imputato, chiederne l’assoluzione o impugnare la sentenza nel suo interesse.

Notizia di reato

Querela d’ufficio istanza P.M. archiviazione richiesta di rinvio a giudizio G.I.P. accoglie non accoglie G.U.P. (art. 416 c.p.p.).

Fissa la data per l’udienza. Indica al PM le ulteriori indagini. Impone al PM di formulare l’imputazione entro 10 gg.

Le parti private

L’imputato

La qualità di imputato si acquista quando il PM esercita l’azione penale, formula l’imputazione, momento che segna il passaggio dal procedimento al processo penale. L’imputato ha ovviamente il diritto di difendersi; un fondamentale diritto dell’imputato è quello in base al quale nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni autoincriminanti; l’imputato deve essere avvertito prima dell’inizio dell’interrogatorio che quanto dirà potrà essere usato contro di lui e che ha la facoltà di non rispondere, se non viene avvertito le dichiarazioni rese sono inutilizzabili. Il diritto alla difesa viene inoltre garantito dalla nomina di un difensore d’ufficio nel caso in cui l’imputato non ne nomini uno di fiducia.

La parte civile

Parte privata solo eventuale è colui che esercita nel processo penale l’azione civile per il risarcimento del danno. Possono costituirsi parte civile sia persone fisiche sia associazioni o comitati ma il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto di reato.

La persona offesa

Non sempre coincide con la persona danneggiata dal reato. Alla persona offesa competono numerosi diritti quali l’indicazione di elementi di prova, può opporsi alla richiesta di archiviazione, richiedere un incidente probatorio ed assistervi, ricevere copia dell’informazione di garanzia, la possibilità di opporsi all’emissione del decreto penale di condanna.

Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Parti solo eventuali del processo penale sono indicate dalle leggi civili, responsabilità oggettiva, per il pagamento del risarcimento del danno o per quanto riguarda la multa o l’ammenda sono responsabili, art. 196 c.p.p., i soggetti che erano tenuti alla sorveglianza del colpevole.

I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile

Le pregiudiziali sono questioni dalla cui risoluzione dipende la definizione del procedimento; la regola generale è quella secondo cui quando esiste una questione pregiudiziale civile o amministrativa il giudice penale deve risolverla senza sospendere il procedimento. A questa regola ci sono delle eccezioni, prima tra tutte quella indicata dall’art. 3 c.p.p. secondo cui il giudice può sospendere il processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza che deve essere seria, e l’azione civile deve essere in corso; in questo caso ed a queste condizioni il giudice può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza. Altra eccezione è determinata dall’art. 479 c.p.p. che rende possibile la sospensione se la controversia civile è di particolare complessità.

Per quanto riguarda l’efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile l’art. 651 dispone che questa abbia efficacia di giudicato per quanto riguarda la sussistenza del fatto e la sua rilevanza penale e che l’imputato lo ha commesso, questo per il risarcimento del danno.

I provvedimenti del giudice

L’art. 125 c.p.p. dispone la forma che il provvedimento del giudice deve avere e distingue tra tre tipi di atto: la sentenza, l’ordinanza e il decreto e la legge stabilisce volta per volta la forma che deve essere adottata.

  • La sentenza: chiude una fase processuale e può essere di merito o meramente processuale a seconda che decida sull’imputazione o si limiti a decidere su una singola questione processuale senza pronunziarsi sulla pretesa punitiva. Deve essere sempre motivata.
  • L’ordinanza è l’atto con cui il giudice risolve una fase interlocutoria del processo; anche questa deve essere motivata.
  • Il decreto, atto di impulso alla prosecuzione del processo, ad es. il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP, non deve essere motivato se non nei casi espressamente previsti.

Il procedimento in camera di consiglio

Sempre con riferimento ai provvedimenti del giudice l’art. 127 c.p.p. disciplina il procedimento in camera di consiglio stabilendo che quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti; il PM e gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono; l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato; le disposizioni 1-3-4 sono previste a pena di nullità.

Quando questo sia previsto il giudice fissa la data dell’udienza, fa notificare la stessa alle parti che possono fino a 5 giorni prima presentare memorie e qualora compaiano le parti possono essere sentite; l’udienza si svolge senza la presenza del pubblico e il giudice dispone con ordinanza.

Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

L’art. 129 stabilisce al 1° comma che determinati provvedimenti del giudice debbano essere presi immediatamente disponendo che in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato, che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità lo dichiara d’ufficio con sentenza.

Il 2° comma invece applica il principio del favor innocentiae e dispone che, nel caso in cui ricorra una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso etc., il giudice pronunci sentenza di assoluzione con le formule prescritte, con la formula cioè più favorevole, ad es. non che il reato è estinto, ma che il fatto non sussiste.

I termini

I termini si suddividono in tre categorie: perentori, ordinatori e dilatori.

  • Termine perentorio – termine entro il cui un atto deve essere compiuto a pena di decadenza, l’inutile decorso del termine comporta la perdita della facoltà di compiere l’atto stesso. I termini si considerano a pena di decadenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge.
  • Termine ordinatorio – anche in questo caso il termine indica il limite entro il quale l’atto deve essere compiuto ma il decorso del termine non comporta la decadenza dalla facoltà di compierlo ma può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
  • Il termine dilatorio – sono quelli per cui un atto non può essere compiuto prima del decorso del termine stesso.

Il termine può essere restituito a norma dell’art. 175 c.p.p. quando le parti se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o forza maggiore.

Le forme di invalidità dell’atto processuale penale

Le forme di invalidità dell’atto processuale sono: l’inesistenza in senso giuridico, le nullità assolute, le nullità relative, le nullità di ordine generale, l’inammissibilità e l’inutilizzabilità.

  • Inesistenza in senso giuridico non è prevista dal legislatore ma costituisce una elaborazione della dottrina, elaborazione resa necessaria dalla tassatività delle nullità; tale principio lascerebbe insoluto il problema di abnormi, gravi violazioni che, proprio in conseguenza della loro abnormità, non sono previste dal legislatore. In questi casi si deve fare ricorso all’inesistenza che oltretutto non è mai suscettibile di sanatoria.
  • Le nullità sono tassativamente previste dal legislatore e si dividono in assolute, relative e di tertium genus.

Nullità assolute

Nullità assolute sono disciplinate agli articoli 177 – 178 – 179, capacità del giudice, iniziativa del PM, presenza dell’imputato e del difensore, o in altri casi stabiliti dalla legge e da questa definite insanabili; sono insanabili e sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nullità di ordine generale

Nullità ordine generale, art. 180, sono quelle per le quali il legislatore prevede la rilevabilità d’ufficio ma anche la sanabilità e non possono essere eccepite dopo la sentenza di 1°

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giostra Glauco.
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