Sulla legittimità del conferimento in criptovaluta in una società a responsabilità limitata
Due o più soggetti che vogliono esercitare in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, stipulano un contratto di società, ex art. 2247 c.c., conferendo beni o servizi. In generale, i conferimenti sono le prestazioni con cui le parti del contratto di società si obbligano, con la funzione “…di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa.”
Nelle società a responsabilità limitata il conferimento deve farsi in denaro, salvo che i futuri soci prevedano diversamente nell’atto costitutivo della società, ex art. 2464.3 c.c.; in tal caso, e secondo affermata dottrina per la quale la disciplina dei conferimenti nella s.r.l. ricalca quella delle società di persone e non della s.p.a., è conferibile qualsiasi entità che sia utile per il perseguimento dell’oggetto sociale e, ai sensi del 2° comma dell’art. 2464 c.c., suscettibile di valutazione economica, a seguito della riforma del diritto societario con d.lgs. 6/2003.
Il caso giurisprudenziale del 2018
Senza porre, per ora, l’interrogativo riguardo la legittima “conferibilità” di criptovalute nelle s.r.l., è peculiare il caso giurisprudenziale del 2018 verificatosi dinanzi al Tribunale di Brescia, giunto al grado d’appello; tra l’altro il primo relativamente a tale questione. Nell’assemblea di una s.r.l. viene fissato all’ordine del giorno un aumento del capitale sociale, tra cui un conferimento in criptovaluta. Il socio conferente afferma di aver consegnato le credenziali di accesso alla piattaforma – su cui è presente la criptovaluta conferita – all’amministratore unico, che al contempo afferma di averle ricevute e che per lui la criptovaluta è idonea a costituire conferimento societario.
La delibera d’aumento del capitale sociale dev’essere iscritta nel registro delle imprese da parte del notaio; quest’ultimo comunica all’amministratore il diniego all’iscrizione di tale delibera in quanto “non sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinare un’immediata e incondizionata iscrizione; le criptovalute, stante la loro volatilità non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla deliberazione dell’aumento di capitale sottoscritto, né di valutare l’effettività del conferimento”.
L’amministratore decide di presentare ricorso presso il Tribunale ex 2436 commi 3 e 4 c.c. per ottenere l’ordine di iscrizione della delibera nel registro delle imprese.