Principio di ragionevolezza
manifesta tale contrasto quando, alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo in tali casi insindacabile la discrezionalità del legislatore.
Il principio di uguaglianza è diventato il principio di ragionevolezza. Il criterio della ragionevolezza non è un criterio sicuro, ha una certa opinabilità, questo però non vuol dire che “ragionevolezza” sia una parola vuota. Ragionevolezza significa che una distinzione legislativa è lecita se suscettibile di essere spiegata e motivata sulla base di criteri, che, in una data società e in un determinato momento storico, sono considerati accettabili.
Esempio 1
Il codice penale italiano un tempo puniva l’adulterio della moglie ma non quello del marito; questa scelta rifletteva il modo di intendere la famiglia e il ruolo della donna all’epoca del fascismo. La Corte Costituzionale viene investita della questione una prima volta all’inizio degli anni ‘60: si pronuncia con una sentenza di rigetto, cioè dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 559 del c.p.; la sentenza 64/1961 suscita molte critiche perché alcuni ritengono ingiustificata la differenza di trattamento sotto questo profilo tra l’uomo e la donna (c.p. in contrasto con art. 3.1 Cost.).
Pochi anni dopo la Corte Costituzionale si pronuncia con la sentenza 26/1968, dichiarando fondata la questione, a seguito anche della percezione del cambiamento degli umori popolari: la Corte non ha il vincolo del precedente (nel nostro ordinamento non c’è il principio del precedente giudiziario vincolante, questo però non vuol dire che il precedente non condizioni l’operato del giudice) –> ecco allora come si spiega il fatto che sulle questioni sostanziali la Corte di solito si uniformi al precedente, ma ciò non esclude che la Corte possa mutare il giudizio.
Questo ci porta a dire che il criterio della ragionevolezza non è uno strumento univoco, sicuro, però è uno strumento attraverso il quale la Corte può eliminare quelle distinzioni che, alla coscienza sociale, appaiono come discriminazioni intollerabili.
Esempio 2
Sentenza Corte Costituzionale 163/1993: illegittima legge della provincia autonoma di Trento laddove prevede che per l’accesso alla carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio antincendi debba esserci la statura minima di 1.65 m per tutti, uomini e donne. La previsione di una statura minima identica per gli uomini e per le donne costituirebbe un’irragionevole sottoposizione a un trattamento giuridico uniforme di categorie di persone caratterizzate, in base ai dati desumibili da una media statistica, da stature differenti.
Ricordiamo che il controllo di legittimità della Corte si esercita sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato (legge formale, decreto legge, decreto legislativo), si esercita anche sulle leggi regionali e sulle leggi della provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.
Fino ad ora abbiamo visto la ragionevolezza come coerenza delle assimilazioni e delle differenziazioni. Dobbiamo tenere presente che c’è un secondo significato per intenderla: ragionevolezza in sé o ragionevolezza assoluta/intrinseca.
Come è scritto in una relazione del Presidente della Corte del 2007 (tutti gli anni viene fatto un rendiconto dell’attività della Corte, con riferimento a ciascuna competenza) la ragionevolezza nel corso degli anni ha acquisito dignità ex se mediante un giudizio che prescinde dal confronto della norma censurata con il tertium comparationis, giudizio che comporta via via considerazioni di adeguatezza, pertinenza, proporzionalità, coerenza, ma che non incide sul merito della normativa; ciò significa che le scelte del legislatore non devono essere arbitrarie, illogiche, contraddittorie.
Principio di ragionevolezza
manifesta tale contrasto quando, alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo in tali casi insindacabile la discrezionalità del legislatore.
Il principio di uguaglianza è diventato il principio di ragionevolezza. Il criterio della ragionevolezza non è un criterio sicuro, ha una certa opinabilità, questo però non vuol dire che “ragionevolezza” sia una parola vuota. Ragionevolezza significa che una distinzione legislativa è lecita se suscettibile di essere spiegata e motivata sulla base di criteri, che, in una data società e in un determinato momento storico, sono considerati accettabili.
Esempio 1
Il codice penale italiano un tempo puniva l’adulterio della moglie ma non quello del marito; questa scelta rifletteva il modo di intendere la famiglia e il ruolo della donna all’epoca del fascismo.
La Corte Costituzionale viene investita della questione una prima volta all’inizio degli anni '60: si pronuncia con una sentenza di rigetto, cioè dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 559 del c.p.; la sentenza 64/1961 suscita molte critiche perché alcuni ritengono ingiustificata la differenza di trattamento sotto questo profilo tra l’uomo e la donna (c.p. in contrasto con art. 3.1 Cost.).
Pochi anni dopo la Corte Costituzionale si pronuncia con la sentenza 26/1968, dichiarando fondata la questione, a seguito anche della percezione del cambiamento degli umori popolari: la Corte non ha il vincolo del precedente (nel nostro ordinamento non c’è il principio del precedente giudiziario vincolante, questo però non vuol dire che il precedente non condizioni l’operato del giudice) --> ecco allora come si spiega il fatto che sulle questioni sostanziali la Corte di solito si uniformi al precedente, ma ciò non esclude che la Corte possa mutare il giudizio.
Questo ci porta a dire che il criterio della ragionevolezza non è uno strumento univoco, sicuro, però è uno strumento attraverso il quale la Corte può eliminare quelle distinzioni che, alla coscienza sociale, appaiono come discriminazioni intollerabili.
Esempio 2
Sentenza Corte Costituzionale 163/1993: illegittima legge della provincia autonoma di Trento laddove prevede che per l’accesso alla carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio antincendi debba esserci la statura minima di 1.65 m per tutti, uomini e donne. La previsione di una statura minima identica per gli uomini e per le donne costituirebbe un’irragionevole sottoposizione a un trattamento giuridico uniforme di categorie di persone caratterizzate, in base ai dati desumibili da una media statistica, da stature differenti.
Ricordiamo che il controllo di legittimità della Corte si esercita sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato (legge formale, decreto legge, decreto legislativo), si esercita anche sulle leggi regionali e sulle leggi della provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.
Fino ad ora abbiamo visto la ragionevolezza come coerenza delle assimilazioni e delle differenziazioni. Dobbiamo tenere presente che c’è un secondo significato per intenderla: ragionevolezza in sé o ragionevolezza assoluta/intrinseca.
Come è scritto in una relazione del Presidente della Corte del 2007 (tutti gli anni viene fatto un rendiconto dell’attività della Corte, con riferimento a ciascuna competenza) la ragionevolezza nel corso degli anni ha acquisito dignità ex se mediante un giudizio che prescinde dal confronto della norma censurata con il tertium comparationis, giudizio che comporta via via considerazioni di adeguatezza, pertinenza, proporzionalità, coerenza, ma che non incide sul merito della normativa; ciò significa che le scelte del legislatore non devono essere arbitrarie, illogiche, contraddittorie.
Eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
Eguaglianza formale
- Significa eguaglianza davanti alla legge "Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzioni [...]" vale a dire che non vi può essere nessuno al di sopra della legge, nessuno può invocare una particolare dignità per pretendere di non essere sottoposto alla legge. Davanti alla legge il datore di lavoro e il lavoratore sono eguali, così come il medico e l'infermiere, il professore e gli studenti e così via: divieto di privilegi ed eccezioni nell'applicazione della legge collegate a presunte differenze di dignità sociale. L'eguaglianza davanti alla legge si afferma nel continente europeo con la Rivoluzione Francese, come eliminazione dei privilegi sui quali si fondava la società dell'Ancien Régime. Lo stato liberale ottocentesco ha come caratteristica essenziale proprio l'eguaglianza davanti alla legge.
- Eguaglianza nella legge (divieto di discriminazioni irragionevoli) significa che la legge deve dettare una disciplina uguale per tutti, senza operare discriminazioni, ma discriminazioni rispetto a cosa? Il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e le condizioni sociali.
- Ma esistono le "razze" umane? All'epoca del fascismo ci fu il manifesto degli scienziati razzisti (1938): "le razze umane esistono" -> smentito poi dalla scienza, il DNA degli individui è uguale per il 90%, le differenze fisiche non sono dovute a motivazioni genetiche ma bensì a motivazioni ecologiche, ovvero è l'ambiente in cui si nasce e cresce ad influenzare lo sviluppo di talune caratteristiche piuttosto che altre. Le razze non esistono ed è comune il pensiero secondo il quale non possono esserci differenze di trattamento giuridico basate su presunte differenze di razza. La differenza sta nel fatto che per alcuni non esistono razze diverse, ma solo una, quella umana, quindi, di conseguenza logica, andrebbe cancellato il termine "razza", diventerebbe un non-senso, c'è il genere umano, non divisibile o catalogabile in razze. D'altra parte, secondo altri la parola "razze" ricorda i tempi della Shoah ed è quindi opportuno mantenerla per ricordare e ripudiare gli orrori del passato, oltre al fatto che ci ricorda la presenza di gruppi e persone veicolanti il razzismo.
- Il passato è discriminante anche nei confronti della differenza di sesso, basti pensare alla differenza di attribuzione del diritto di voto tra uomini e donne.
Questi sei elementi non vanno intesi a numero chiuso; l’art. 3.1 va inteso nel senso che non siano ammesse forme di discriminazione basate anche su altri elementi. Il divieto di differenziazione non può essere preso alla lettera, altrimenti non sarebbero possibili forme di tutela nei confronti delle minoranze: donne, minoranze linguistiche (art. 6), donne in maternità, persone malate al lavoro). È ben possibile un diverso tipo di trattamento purché vi sia una ragione giuridica giustificatrice.
Coerenza delle assimilazioni e delle differenziazioni: situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa. La Corte Costituzionale ha affermato che si ha la violazione dell’art. 3.1 quando situazioni sostanzialmente identiche sono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si
Aspetti della ragionevolezza
Quando parliamo della ragionevolezza dobbiamo distinguere quindi due aspetti:
- Ragionevolezza come coerenza delle assimilazioni e delle differenziazioni.
- Ragionevolezza come adeguatezza, pertinenza, proporzionalità e coerenza.
Il giudizio di legittimità costituzionale sulla ragionevolezza cambia nei due casi:
- Nel caso 1) abbiamo la norma oggetto (della cui costituzionalità si dubita), abbiamo la norma parametro (norma che si ritiene essere violata dalla norma oggetto) e abbiamo il tertium comparationis, cioè un terzo elemento di paragone che si aggiunge; se si tratta di valutare un’irragionevolezza sotto questo profilo è inevitabile che si debbano affrontare due situazioni diverse (uomo / donna ad esempio).
- Nel caso 2) qui viene meno il tertium comparationis; è una valutazione che riguarda la norma oggetto in sé, e quindi, come avviene generalmente nei giudizi di legittimità costituzionale, si valuterà se essa contrasta o meno con l’art. 3 Cost.
In un giudizio di legittimità costituzionale può essere dichiarata l’illegittimità perché è violata la ragionevolezza nel primo senso o perché è violata nel secondo senso, a volte è violata invece sotto entrambi i profili.
Esempio
Sent. 186/2020: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
“L’esclusione dei richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, invece che aumentare il livello di sicurezza, finisce col limitare la capacità di controllo e di monitoraggio dell’autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel territorio statale, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta di asilo. Inoltre, negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri.”
–> illegittimità art. 13 del primo “decreto sicurezza”, n. 113/2018
La previsione viola l’articolo 3 della Costituzione sotto due distinti profili.
In primo luogo è viziata da irrazionalità intrinseca, in quanto, rendendo problematica la stessa individuazione degli stranieri esclusi dalla registrazione, è incoerente con le finalità del decreto, che mira ad aumentare il livello di sicurezza.
In secondo luogo riserva agli stranieri richiedenti asilo un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto ad altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che i cittadini italiani.
art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale […]” –> la parola “cittadini” non va interpretata in senso stretto; la giurisprudenza costituzionale legge l’art. 3 non come se si riferisse ai cittadini, ma come se si riferisse a tutti: non vuol dire però che per Costituzione il trattamento giuridico del cittadino e dello straniero debba essere parificato in tutto. Ad esempio i diritti politici differiscono. Alla base c’è il principio personalista e il valore della persona umana.
In linea generale la Corte è vincolata al petitum: principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, però c’è un’eccezione –> art. 27 legge 87/1953 (collegata all’art. 137.3) illegittimità costituzionale consequenziale.
"La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata."
L'art. 3.1 trova poi specificazione in diversi articoli della Costituzione: art. 27 (eguaglianza dei coniugi), art. 48.2 (eguaglianza del voto)...
Eguaglianza sostanziale
eguaglianza sostanziale: eguaglianza delle situazioni di fatto, ossia delle condizioni sociali ed economiche; la Costituzione non impone l'eguaglianza delle situazioni di fatto, ma vuole rimuovere le diseguaglianze di fatto che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Il principio di eguaglianza sostanziale mira a rendere meno diseguali situazioni di fatto mediante interventi dello Stato a favore dei soggetti più deboli che consentano loro di poter godere realmente di diritti formalmente garantiti a tutti dalla Costituzione.
Il costituente ha di fronte a sé situazioni di disuguaglianza.
Lo stato deve intervenire per eliminare gli squilibri di natura economica e sociale in modo che fra i cittadini vi siano le medesime condizioni di partenza. L'art. 3.2 della Cost. si traduce nel divieto di considerare costituzionalmente illegittime del principio di eguaglianza formale le leggi che trattino i cittadini in diseguale maniera con interventi di giustizia distributiva la condizione di inferiorità in cui una parte di essi si trova.
Il costituente voleva una società in cui tutti sono uguali dal punto di vista sostanziale? Voleva l'appiattimento sociale? No.
Il costituente voleva una società in cui permanessero le disuguaglianze di fatto? Voleva una società statica in cui, chi sta in alto, rimane in alto e chi sta in basso rimane in basso? No.
Qual è allora il senso dell'art. 3.2 Cost? Il costituente voleva rimuovere le disuguaglianze di fatto, voleva una società mobile, dinamica, in cui vi sia la circolazione delle élite.
Ci si ricollega all'art. 1.1. Cost. Voleva una società in cui, chi si trova sull'ultimo gradino, può salire fino al primo gradino per il merito e solo per il merito, grazie a misure che possono rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Nella visione del costituente, se così si può dire, c'è spazio per chi ha di più e per chi ha di meno, l'importante è che chi ha di meno non venga emarginato e abbia l'opportunità di crescere; quindi lo Stato deve intervenire non per realizzare le condizioni di fatto.
Non c'è l'idea dell'eguaglianza in arrivo ma c'è l'idea dell'eguaglianza in partenza: per consentire a chiunque di giocare la sua partita nella società.
L'art. 3.2 in cosa si è tradotto? Che effetto ha avuto?
L'art. 3.2 è stato definito come il "grande sconfitto", perché, facendo una considerazione di carattere generale, non si è ridotta la forbice tra i benestanti e quelli meno benestanti, anzi, si è verificato un aumento delle distanze. Il dato di fondo è che la ricchezza è concentrata in poche mani.
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