Concetti Chiave
- L'editto di Rotari, emanato dal re longobardo, intendeva garantire la pace e la giustizia, consentendo ai cittadini di difendersi dai nemici.
- Il diritto criminale longobardo legittimava la vendetta, permettendo all'offensore di evitare punizioni pagando un risarcimento noto come "guidrigildo".
- Le norme sulle lesioni personali stabilivano risarcimenti specifici per danni come l'occhio o il naso strappato, con valori differenziati in base alla gravità della lesione.
- Il valore delle lesioni era diverso a seconda del dito colpito, evidenziando un sistema complesso e dettagliato di valutazione delle offese al corpo umano.
- La condizione femminile era segnata da un forte patriarcato, con le donne costrette a vivere sotto la potestà maschile e senza diritti di autonomia sui propri beni.
L'editto di Rotari
Circa settanta anni dopo la venuta dei Longobardi in Italia, il loro diciassettesimo re, Rotari, dal suo palazzo in Pavia, emanò un editto con il quale, come egli dichiarava esplicitamente, intendeva consentire “ a ciascuno di vivere in pace nelle leggi e nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici e difendere se stesso e il proprio paese”. Questo editto (composto di 338 articoli) conteneva numerose regole che rivelano a prima vista l’arretratezza delle concezioni giuridiche longobarde rispetto a quelle romane.
Diritto criminale e vendetta
In materia di diritto criminale, per esempio, e più in particolare in materia di omicidio e lesioni personali, l’editto di Rotari legittimava sostanzialmente il sistema della vendetta, prevedendo per l’offensore la possibilità di evitarla, pagando un risarcimento in denaro detto “guidrigildo”. Tra queste disposizioni, eccone alcune che ai nostri occhi appaiono particolarmente singolari.
Norme sulle lesioni personali
Art. 48 Dell’occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio a un altro, si calcoli il valore (della vittima) come se fosse uccisa. Chi ha strappato l’occhio paghi la metà di questo valore.
Art. 49 Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso a un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra.
Art 50 Del labbro tagliato Se qualcuno taglia il labbro paghi una composizione di 16 soldi. Se si vendono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 soldi.
Particolarmente minuziose erano le norme che regolavano il taglio della mano e delle dita. Ciascun dito, infatti, era valutato in modo diverso. Il valore del pollice era pari a un sesto del valore della persona (art 63), il secondo dito valeva 16 soldi e il terzo solo 5. Il valore del quarto dito però cresceva a 8 soldi e il quinto ne valeva ben 16 (art 63-67). Analogo criterio differenziato valeva per le dita del piede, il cui valore era però complessivamente inferiore a quello delle dita della mano (art 68-73). Tutti questi valori scendevano sensibilmente se la vittima era un servo, sempre che si trattasse di un servo altrui: per lesioni contro i propri servi non era previsto alcuna sanzione).
Condizione femminile longobarda
Infine, per avere un’idea della condizione femminile presso i Longobardi, è interessante leggere l’art 204, che così recita: “A nessuna donna libera che viva sotto la giurisdizione del nostro regno secondo la legge dei longobardi sia consentito vivere sotto la potestà del proprio arbitrio, ma al contrario debba sempre restare sotto la potestà degli uomini, non abbia facoltà di donare o alienare alcunché dei beni mobili o immobili senza il consenso di colui sotto la cui potestà si trova”.
Anche in questo campo balza agli occhi con evidenza l’arretratezza delle regole longobarde rispetto a quelle che a Roma, attraverso i secoli, avevano concesso alle donne se non la parità, almeno notevoli spazi di autonomia e di libertà personale.
Domande da interrogazione
- Qual era l'obiettivo principale dell'editto di Rotari?
- Come veniva regolato il diritto criminale nell'editto di Rotari?
- Quali erano le sanzioni previste per le lesioni personali secondo l'editto?
- Qual era la condizione delle donne nel regno longobardo secondo l'editto?
L'editto di Rotari mirava a garantire a ciascuno la possibilità di vivere in pace, rispettando le leggi e la giustizia, e a impegnarsi nella difesa del proprio paese (testo).
L'editto legittimava il sistema della vendetta, consentendo all'offensore di evitarla pagando un risarcimento in denaro, noto come "guidrigildo" (testo).
L'editto stabiliva sanzioni specifiche per lesioni, come il pagamento di metà del valore della vittima per l'occhio strappato e diverse valutazioni per il taglio delle dita (testo).
Le donne libere erano sottoposte alla potestà degli uomini e non potevano disporre dei propri beni senza il consenso del loro tutore, evidenziando l'arretratezza rispetto alle norme romane (testo).