Divieto della perfidia
Articolo 37 protocollo 1
È vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti:
- Simulare l’intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa;
- Simulare un’incapacità dovuta a ferite o malattia;
- Simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;
- Simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell’avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.
Chiarimenti sull'uso dei segni protetti
Usare l’emblema della Croce Rossa (che rinvia a uno status protetto) è vietato dal DICA solo per uccidere e ferire. Richiede infatti uno scopo preciso. Essendo una definizione complessa: se si abusa dell’emblema ma non al fine di catturare, uccidere e ferire, non è una violazione del DICA? Negli articoli successivi è spiegato che l’abuso dell’emblema è vietato in termini generali. C’è una questione relativa alla criminalizzazione. Questa è la definizione di perfidia ed è importante distinguerla rispetto a stratagemmi di guerra (nascondersi, camuffarsi ecc.).
Skorzeny → assoluzione o no? Il tribunale ragionava su un concetto di perfidia più vago, consuetudinario. Non è perfidia in quanto non ricorrono tutti i requisiti della definizione.
Concetti legali e applicazioni
Prima teoria: quella dell’interruzione del nesso di causalità, non c’è un legame sufficiente tra la prima parte di questa condotta e la seconda parte che consiste nell’uccidere e catturare. Questa interruzione secondo il tribunale militare è sufficiente. L’uso dell’uniforme nemica è vietato dal DICA; è possibile quindi che non sia perfidia ma che si integri un’altra violazione del DICA.
Altro punto: stiamo davvero usando la definizione del DICA? Io mi sto proteggendo de facto non de iure. Non è il DICA che vieta all’altra parte di attaccare i suoi. Altro profilo problematico: è davvero una protezione accordata dal DICA? Ora abbiamo un’altra norma da indagare, ma sotto l’art. 39 questa fattispecie non la vediamo integrata. Prende in considerazione gli emblemi della nazionalità.
Articolo 39 segni di nazionalità
- È vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
- È vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari.
- Nessuna delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 37 paragrafo 1 d, potrà modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all’uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare.
Non è una violazione in quanto perfido, ma è una violazione di per sé. Per quanto riguarda l’uso delle bandiere ed uniformi dell’altra parte la proibizione c’è ma non è assoluta. Mentre l’uso dell’emblema del neutrale o Stati non parte è una proibizione assoluta, quelli dell’altra parte al conflitto riguardano le attività in cui si ingaggia un attacco o attività svolte affini a proteggere favorire le operazioni militari.
Per il caso Skorzeny: alla luce del paragrafo 2, l’uso dell’uniforme del nemico rientra oggi nella volontà di favorire o proteggere operazioni militari. Il principio consuetudinario di questo caso era legato alla cavalleria. Questa è la soluzione del caso per quanto riguarda il DICA.
Queste fattispecie sono poi criminalizzate dallo statuto della Corte Penale Internazionale, e comportano le responsabilità individuali da chi vengono compiute. L’effetto di criminalizzazione è significativo.
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Divieto dell'uso della forza
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Divieto patti successori
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Diritto penale - Errore sul fatto ed errore sul divieto
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Diritto penale - divieto di analogia della legge penale