Concetti Chiave
- L'appalto è un contratto flessibile per esternalizzare o reinternalizzare la gestione della forza lavoro, come previsto dall'articolo 29 della legge Biagi.
- La norma distingue tra appalti genuini, dove l'appaltatore è effettivo datore di lavoro, e appalti fittizi, che non comportano assunzioni reali.
- Il giudice ha il compito di qualificare un appalto come fittizio, basandosi su strumenti e indizi specifici.
- Il committente ha una responsabilità solidale con l'appaltatore e i subappaltatori, tutelando i diritti di lavoratori subordinati e autonomi.
- La responsabilità solidale si estende anche ai contratti di subfornitura, secondo una sentenza della Corte costituzionale del 2017.
L’appalto è uno schema contrattuale molto duttile: esso serve per esternalizzare o reinternalizzare la gestione della forza lavoro. L’articolo 29 della legge Biagi attribuisce al datore di lavoro la facoltà di cedere una parte dell’azienda (esternalizzazione) per poi riacquistare la disponibilità, ma non la proprietà, dello stesso ramo di azienda attraverso un ramo di appalto (internalizzazione).
Normativa e definizione di appalto
L’articolo 29 prevede almeno tre blocchi normativi diversi: il primo contiene la disciplina dei rapporti di lavoro in materia di appalto. Il primo problema inerente la definizione di appalto attiene l’individuazione del concetto stesso di appalto genuino, dal quale si devono distinguere i cosiddetti «appalti fittizi», che si limitano a consentire al committente una quota di forza lavoro senza provvedere ad alcuna assunzione.
Il primo comma dell’articolo 29 definisce genuino lappalto in cui l’appaltatore dispone di un’organizzazione imprenditoriale di mezzi, previa dimostrazione da parte dell’appaltatore di essere l’effettivo datore di lavoro dei prestatori d’opera.
Alla luce della normativa attuale, qualora un appalto sia considerato fittizio, il compito di qualificare strumenti e indizi che permettano di giungere a quest’ipotesi spetta al giudice.
Responsabilità solidale nell'appalto
Il committente, a prescindere che si tratti di un imprenditore o di un datore di lavoro non imprenditore, è obbligato in solido: sorge dunque responsabilità solidale fra committente e appaltatore o eventuali subappaltatore. Della responsabilità solidale beneficiano sia i lavoratori subordinati sia i lavoratori autonomi (in particolare quelli parasubordinati).
La responsabilità solidale è stata estesa, tramite l’emissione di una sentenza della Corte costituzionale del 2017, anche ai contratti di subfornitura, i quali presentano uno schema giuridico molto simile a quello dei contratti di appalto.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra un appalto genuino e un appalto fittizio?
- Quali sono le responsabilità del committente in un contratto di appalto?
- Come è stata ampliata la responsabilità solidale nell'ambito degli appalti?
Un appalto è considerato genuino quando l'appaltatore dispone di un'organizzazione imprenditoriale di mezzi e dimostra di essere l'effettivo datore di lavoro dei prestatori d'opera. Al contrario, un appalto fittizio consente al committente di avere una quota di forza lavoro senza assunzioni reali (articolo 29).
Il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e i subappaltatori, il che significa che è responsabile insieme a loro per le obbligazioni verso i lavoratori, sia subordinati che autonomi (in particolare parasubordinati).
La responsabilità solidale è stata estesa anche ai contratti di subfornitura grazie a una sentenza della Corte costituzionale del 2017, che ha riconosciuto la similarità giuridica con i contratti di appalto.