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Diritto costituzionale e pubblico

Il diritto e la società

Diritto: complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività in un dato momento storico.

Caratterista principale del fenomeno giuridico = stretto legame con il fenomeno sociale: se c’è un gruppo ci sono regole.

Perché nasca il fenomeno giuridico è necessario che esista una qualche forma di aggregazione umana.

Un’aggregazione umana si sviluppa con regole che disciplinano i rapporti tra individui: giuridiche, religiose, morali...

L’esigenza di avere regole obbligatorie nasce quando si affermano le prime forme di aggregazione umana stabile per soddisfare finalità comuni.

Si distinguono ma comunque si condizionano a vicenda:

Regole giuridiche di diritto Regole di comportamento
Utili a raggiungere fini di interesse generale. Disciplinano comportamento dei singoli per raggiungere fini particolari.
Regolano in modo stabile i rapporti tra individui. Legate a valori trascendenti.
Legate a valori immanenti, che permettono la convivenza quotidiana comune e pacifica. Adesione spontanea dei membri del gruppo, non c’è una forma di coazione necessaria quando manco di rispetto alla regola.
Caratterizzate dalla coattività: non si può violare, posso imporre il rispetto di quelle regole.

Caratteristiche del fenomeno giuridico

Effettività = quando c’è convinzione sociale che una legge sia obbligatoria, se non si rispetta ci sono sanzioni.

Certezza = grazie all’esistenza di strutture, ordinamento giudiziario, e di istituti che permettono la conoscibilità di regole e sanzioni e la loro concreta applicazione.

Relatività / elasticità = le regole possono mutare secondo contenuto e estensione a seconda delle diverse esigenze della società in diversi momenti storici.

Se le regole hanno queste caratteristiche ci troviamo di fronte ad un fenomeno giuridico.

Il contenuto delle norme giuridiche

Norma giuridica = regola di comportamento obbligatoria per tutti i componenti di una certa società.

Il meccanismo che forma una norma giuridica prevede:

  • Scelta degli eventi che la norma intende disciplinare, nascita o morte, -> fattispecie astratta: al nato corrispondono una serie di effetti cioè diritti e obblighi. Stabilisco che alla nascita una creatura è portatrice di diritti giuridici.
  • Dopo la nascita ci sono delle conseguenze necessarie -> effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al verificarsi della fattispecie astratta.

Metto in gioco diritti e obblighi: cioè posizioni giuridiche di vantaggio o svantaggio.

Dal punto di vista di chi le riceve possono essere:

Posizioni giuridiche di vantaggio Posizioni giuridiche di svantaggio
Quelle che mi danno diritti. Comportamenti dovuti per la soddisfazione di un interesse generale.
Diritti soggettivi: l’interesse del singolo è tutelato direttamente imponendo un obbligo ad altri soggetti. Doveri: esempio: spese pubbliche.
Il diritto è assoluto quando il corrispondente obbligo è imposto a una pluralità indistinta di soggetti, esempio: diritto di proprietà vale erga omnes nel senso che tutti sono tenuti a rispettarlo. Obblighi: comportamenti dovuti nell’interesse particolare di un altro soggetto, esempio: contratto.
Il diritto è relativo quando il corrispondente obbligo è imposto a soggetti determinati, esempio: diritto di credito si vanta solamente nei confronti di chi ha un debito con te. Oneri: comportamenti necessari per un interesse proprio, esempio: onere della prova nel corso di un processo con cui uno citato in causa può provare di essere innocente.

Interessi legittimi: l’interesse del singolo è tutelato indirettamente grazie a una norma che tutela direttamente tutta la comunità.

Es.: la norma che regola un concorso pubblico tutela l’interesse generale che venga scelto il miglior candidato, quindi indirettamente tutela anche l’interesse del singolo a far ricontrollare se la prova è stata corretta bene.

I soggetti giuridici

Persone fisiche: capacità giuridica, dalla nascita.

Idoneità a essere titolari di posizioni giuridiche soggettive: diritti, obblighi, etc.

Capacità di agire: maggiore età, non interdetti o inabilitati.

Consente di esercitare concretamente le attività che si riconnettono alle posizioni giuridiche soggettive di cui si è titolari.

Persone giuridiche: entità immateriali espressamente riconosciute dall’ordinamento.

  • Enti pubblici, es.: Comune, Regione, Università...
  • Persone giuridiche private: associazioni, fondazioni, società per attività economica ex libro V c.c.

Private o pubbliche: Stato.

Fenomeni associativi che non hanno personalità giuridica.

Associazioni “di fatto”: sono comunque destinatari di alcune norme giuridiche, es. gran parte dei sindacati, dei partiti politici, delle associazioni culturali, degli organismi di volontariato, etc. Esistono ma non sono enti pubblici di fatto -> dà dinamismo alla società.

Ordinamento giuridico e pluralità degli ordinamenti giuridici

Ordinamento giuridico: è l’insieme delle regole di diritto dotate dei caratteri della complessità e della stabilità di un certo gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo.

Gruppo di soggetti -> dotati di un’organizzazione e regolati da norme.

«Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Una organizzazione per essere tale e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e l’attività. Tali regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione; e considerate nel loro insieme, formano un ordinamento giuridico.»

Gli elementi indispensabili:

  • Pluralità di soggetti: ubi societas.
  • Sistema di norme.
  • Organizzazione.

Che esiste se un gruppo di individui ha un fine comune -> allora ci possono essere tanti ordinamenti giuridici e possono nascere dei problemi sulle relazioni reciproche che si stabiliscono.

Ordinamenti giuridici statuali a loro volta possono essere distinti:

Di civil law Di common law
Dove le regole sono scritte. Il diritto è prevalentemente non scritto.
Il diritto è prevalentemente scritto quindi il giudice è interprete e non creatore del diritto. Il giudice è fonte del diritto e decide sulla base di esperienza e consuetudini.
Questo modello c’è nell’Europa continentale. C’è il principio dello stare decisis, cioè un giudice non può discostarsi dai principi affermati da un precedente giudice nei confronti di un caso analogo.
Questo modello è in Inghilterra e USA.

Di tipo socialista: non sono classificabili secondo queste 2 distinzioni, o sono in fase di trasformazione o sono superati.

L’ordinamento giuridico Stato

Stato è un ordinamento giuridico perché è l’insieme di regole che la comunità si dà per vivere insieme -> è l’ordinamento giuridico che assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali.

Lo Stato italiano non riconosce dei superiori, ci sono:

  • Ordinamenti equiordinati, separati.
  • Ordinamenti subordinati, collegati.

Ordinamento giuridico, insieme di regole -> Stato, se ha delle caratteristiche.

Lo Stato è l’unico ordinamento giuridico che ha queste caratteristiche:

  • Originario, autoritario.
  • Necessario, territoriale -> sovrano.
  • Politico: a fini generali, vuol dire che persegue gli interessi della collettività.

Solo uno Stato con queste caratteristiche si chiama sovrano.

I significati del termine Stato:

  • Stato-ente o organizzazione: il potere dell’apparato pubblico contrapposto alla collettività.
  • Stato-ordinamento o comunità, Repubblica: l’insieme dei pubblici poteri e della società civile.

Ogni Stato essendo originario crea i suoi soggetti: ogni ordinamento crea i propri soggetti, cittadini, atleti, lavoratori, Stati, e questi soggetti, all’interno dell’ordinamento, vivranno in ragione dei loro rapporti, diritti e doveri.

Al momento della nascita potenzialmente divento portatore di diritti e obblighi, collego alla fattispecie astratta capacità giuridiche, quindi questa assumerà posizioni giuridiche di vantaggio e svantaggio.

Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti

Le fonti normative:

  • Fonti-atto: sono leggi create o modificate da organi del potere, legge del Parlamento; regolamento del Governo, e sono contenute in atti.
  • Fonti-fatto: sono regole che nascono da fatti o comportamenti umani a cui il giudice decide di dare obbligatorietà.

Consuetudine / prassi amministrativa: il ripetersi di certi comportamenti alla fine gli fa avere obbligatorietà, anche se la consuetudine non è scritta.

Se le fonti del diritto sono tante ci possono essere antinomie, contrasti, quindi vanno ordinate in base alla loro forza normativa, intensità:

  • Principio gerarchico: invalidità -> annullamento, e la Costituzione è al vertice perché ha maggiore forza normativa.
  • Principio di competenza: invalidità -> annullamento, lo Stato ha competenza a fare leggi in materie e condizioni che gli sono affidate dalla Costituzione.
  • Principio cronologico: abrogazione -> dà vita al fenomeno dell’abrogazione, cioè la legge successiva abroga quella precedente se le due leggi emanate in tempi diversi trattano la stessa materia, vale la regola più recente.
  • Principio della territorialità del diritto: la regione/Stato può fare leggi che riguardano solo il suo territorio.

L’interpretazione come metodo e come fonte

Il giudice, nella sua funzione giurisdizionale, deve applicare la norma ad un singolo caso, fattispecie, e per sceglierla usa dei criteri interpretativi -> che consentono il corretto esercizio dell’attività giurisdizionale.

  • Letterale: significato lessicale delle parole della norma.
  • Logico: cercare la coerenza della legge.
  • Analogico: cercare norme che hanno risolto casi simili.
  • Sistematico: cercare nella complessità la particolare norma da applicare.

N.B.: in presenza di specifiche circostanze, l’attività interpretativa può tradursi in una attività simile a quella di creazione di nuove norme.

La Costituzione italiana

Art. 1, il principio democratico

Art. 1, il principio democratico: cittadini manifestano le loro scelte tramite ciò che fanno. Potere in mano al popolo ma nei limiti della Costituzione.

12ª Disposizione transitoria e finale: divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista.

Art. 2, i principi personalista e pluralista

Art. 2, i principi personalista e pluralista: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3, principio di uguaglianza

Art. 3, principio di uguaglianza: comma 1 formale.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Si sta discutendo se togliere il termine razza.

Comma 2 sostanziale.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Devo consentire pari opportunità per tutti, borse di studio.

Art. 4, diritto al lavoro

Art. 4, diritto al lavoro: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Obbligo di creare condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e non tutti possono lavorare, bambini, o mettere le giuste condizioni per far lavorare i disabili.

Art. 5, la Repubblica e le autonomie

Art. 5, la Repubblica e le autonomie: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6, minoranze linguistiche

Art. 6, minoranze linguistiche: tutela con apposite norme delle minoranze linguistiche.

Art. 7, lo Stato e la Chiesa cattolica

Art. 7, lo Stato e la Chiesa cattolica: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Sotto Mussolini si scrivono i Patti Lateranensi 1929, riscritti nel Concordato 1984, ma non è stato necessario cambiare l’articolo 7.

Art. 8, le confessioni religiose

Art. 8, le confessioni religiose: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, si rapportano tramite intese.

I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9, paesaggio e patrimonio artistico

Art. 9, paesaggio e patrimonio artistico.

Art. 10, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute

Art. 10, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute -> sono poste al rango delle leggi costituzionali, non c’è bisogno che la Camera si riunisca per trasformarle in norme di diritto interno perché vanno semplicemente rispettate così.

Comma 1: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Condizione giuridica dello straniero.

Comma 2: La condizione giuridica dello straniero è regolata in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Comma 3: Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

La parte sull’ottenere il diritto di asilo non è cancellabile dal nostro ordinamento.

Comma 4: non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11, il ripudio della guerra

Art. 11, il ripudio della guerra: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Non è la guerra di aggressione che la nostra Costituzione accetta. Non è usabile la guerra per risolvere controversie internazionali.

Dato che si volevano fare le Nazioni Unite, l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per consentire ad un altro ordinamento, ONU, di assicurare la pace tra le nazioni.

Art. 12, il tricolore

Art. 12, il tricolore: La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Trattato sull’Unione europea di Lisbona

Art. 1, commi 1 e 2

Art. 1, comma 1: Con il presente Trattato, le Alte Parti contraenti istituiscono tra loro un’Unione europea alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Stati creano UE per poter più efficacemente realizzarsi -> l’UE non ci impone, noi abbiamo dato competenze all’UE.

Es. unione Stati federali.

Comma 2: Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino ai cittadini.

Art. 2, valori dell’Unione

Art. 2: L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

I parlamentari

Art. 65-66, la carica di parlamentare

Art. 65-66, la carica di parlamentare: stabiliscono le regole di assunzione e cessazione della Camera.

Assunzione Cessazione
Giudizio sui titoli. Per causa naturale, dopo 5 anni.
Convalida. Dimissioni.
Proclamazione. Decadenza.

Quando si entra in Parlamento si assume lo status di membro del Parlamento.

Art. 67, rappresentanza della Nazione senza vincolo di mandato

Art. 67, rappresentanza della Nazione senza vincolo di mandato: quando vengo eletto rappresento, all’interno del mio partito di appartenenza, i miei elettori -> se rappresento un partito sono sottoposto al vincolo di mandato.

In Italia non c’è il vincolo di mandato.

Art. 68, insindacabilità e immunità

Art. 68, comma 1, insindacabilità.

Il parlamentare gode dell’insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni.

Commi 2-3, dopo la riforma dell’art. 68 del 2003: i parlamentari hanno immunità rispetto a ogni forma di limitazione della libertà personale.

Solo la Camera di appartenenza può decidere di applicare l’imm

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fiorelladellavalle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Bonini Monica.
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