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Volume 11 - L’imprenditore

Nel nostro ordinamento l’imprenditore è frutto dell’attività economica, definizione si ha nell’art. 2082 c.c. “L’imprenditore è un soggetto che professionalmente svolge un’attività economica organizzata volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi”.

Tale articolo, inoltre, individua diverse tipologie di imprenditori, in ragione di 3 indici:

  • Oggetto = imprenditore agricolo; imprenditore commerciale.
  • Dimensione = imprenditore medio-piccolo; imprenditore grande.
  • Natura = impresa individuale; impresa collettiva; impresa pubblica.

È sempre il codice civile a disciplinare l’imprenditore, ponendo 2 statuti, quali quello “generale dell’imprenditore”, integrato da quello “speciale dell’imprenditore commerciale”, applicato solamente agli imprenditori commerciali non piccoli.

L’art. 2082 c.c., inoltre, individua gli indici in forza dei quali si individua un imprenditore, quali:

  • Attività produttiva = l’impresa è attività produttiva, ossia una serie di atti coordinati e finalizzati alla produzione e allo scambio di beni. Ragion per cui non è tale un’attività di mero godimento, anche se ciò non implica la totale indisponibilità per un imprenditore di svolgere una tale attività. Ossia, un imprenditore può svolgere un’attività di mero godimento, purché in accordo e affiancata da una attività tipicamente produttiva. Es: il proprietario di un residence, è qualificabile come imprenditore in quanto conduce delle prestazioni locative accompagnate da servizi collaterali che eccedono il mero godimento.
  • Organizzazione = programmazione e coordinamento degli atti che costituiscono l’attività: non è concepibile un’attività d’impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi propri e/o altrui. In genere l’attività imprenditoriale si esplica in un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali. Tale elemento essenziale è indicato anche dall’art. 2555 c.c. (ossia la definizione di azienda come quell’insieme di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa).

Ciò non comporta tuttavia che:

  • L’impresa abbia necessariamente ad oggetto prestazioni lavorative altrui autonome o subordinate, in quanto è imprenditore anche chi utilizza solo il fattore capitale ed il proprio lavoro.
  • L’impresa sia costituita necessariamente da un apparato strumentale, potendo constare anche solo di mezzi finanziari propri o altrui. In quanto ciò che qualifica è l’utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine produttivo, anche solo di un capitale finanziario.

In definitiva = la qualità di imprenditore non è negata anche quando l’attività è esercitata senza ausilio di collaboratori e quando il coordinamento di altri affari produttivi non si concretizzi in un complesso aziendale materiale percepibile.

A lungo ci si è chiesti se fosse possibile parlare di impresa a fronte di totale mancanza di eteroorganizzazione, ossia quando il processo produttivo si fondi esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente. Tuttavia, ciò non è possibile in quanto si ignorerebbe quanto richiesto dall’art. 2082 in materia di organizzazione.

  • Economicità dell’attività = per economicità si intende il modo attraverso cui deve essere svolta l’attività d’impresa, ossia in modo tale da far sì che i ricavi ricoprano i costi, dati da valutare oggettivamente, sulla base di indici percepibili dai terzi riferiti all’attività nel suo complesso. Non è dunque imprenditore colui chi eroga beni e servizi gratuitamente o a prezzo politico, ossia tale da escludere la possibilità di ricavi.
  • Professionalità = per professionista si intende l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva; ciò non implica la necessità di svolgere l’attività in modo continuato e senza interruzioni, lo potranno essere dunque le attività stagionali, purché svolte secondo le caratteristiche proprie del dato tipo di attività. Si ha professionalità anche a fronte di un unico affare, purché si tratti di affare complesso, composto da una serie di affari che individuino un apparato idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.

Vi sono una serie di elementi in merito ai quali si è creato un dibattito riguardo il loro ruolo nella qualifica di imprenditore:

  • Scopo di lucro = non è considerato necessario in quanto sufficiente l’elemento di economicità.
  • Impresa per conto proprio = l’art. 2082 c.c. nulla richiede in merito alla destinazione della produzione, tuttavia l’opinione prevalente, basandosi sulla concezione economica dell’imprenditore come soggetto che svolge funzione intermediaria tra proprietari dei fattori produttivi e consumatori, ritiene che la destinazione al mercato sia richiesta dalla natura economica dell’impresa stessa, arrivando alla conclusione che l’impresa per conto proprio non è impresa. In opposizione a questa teoria vi è ovviamente una contraria, tuttavia minoritaria.
  • Impresa illecita = si pone il problema se riconoscere la qualità di imprenditore quando l’attività svolta sia illecita, ossia contraria alle norme imperative, buon costume e ordine pubblico: es. contrabbando, smercio di droga. L’illecito va ovviamente represso e sanzionato, ma si pone il problema di dover dare tutela anche a coloro con cui tali soggetti, pur ponendo degli illeciti, stringano rapporti e concludano contratti lecitamente, es. acquisto di macchinari, di mezzi di trasporto con terzi ignari e incolpevoli, ed è proprio da ciò che deriva la possibilità di terzi meritevoli di tutela e perciò l’esposizione al fallimento di tali attività può addirittura trovare giustificazione.

Bisogna però far distinzione tra:

  • Imprese illegali: ossia svolte senza aver ottenuto o richieste le dovute concessioni ed autorizzazioni, e saranno ugualmente considerate imprese, pur dovendo essere sottoposte a relative sanzioni.
  • Imprese immorali: l’illecito sta nell’oggetto dell’impresa: contrabbando, fabbricazione di droga… In tale caso a lungo si è voluto negare il riconoscimento d’impresa, sulla base dell’infondato timore che da ciò potesse derivare una serie di effetti favorevoli per l’autore dell’illecito. Ad oggi sono considerate imprese con la sola finalità di tutelare i terzi e non riconoscendogli dunque tutte le pretese concesse ad un qualsiasi imprenditore.

Il nostro ordinamento non considera possibile annoverare le professioni intellettuali tra gli imprenditori, tuttavia bisogna comprenderne bene la ratio: in realtà, le ragioni addotte non sono oggettive, ossia non è fondato affermare che un professionista mancherebbe dei requisiti chiesti ex art. 2082, è piuttosto più corretto affermare che la sua esclusione si basa su una libera opzione del legislatore, il quale ad oggi afferma che “il professionista possa svolgere attività imprenditoriale solamente se la sua attività costituisca elemento di un’attività già organizzata in forma d’impresa”.

2 - Categorie di imprenditori

2.1 - Imprenditore commerciale e agricolo

Per quanto concerne l’imprenditore agricolo, la sua funzione, art. 2135 c.c., è quella di restringere l’ambito di applicazione dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Bisogna distinguere tra attività agricole essenziali e per connessione.

Per quanto concerne le prime, l’imprenditore agricolo è colui che esercita attività diretta di coltivazione nel fondo, di selvicoltura o allevamento. Queste sono dette attività agricole essenziali, che si differenziano da quelle per connessione che dopo menzioneremo.

L’art. 2135 c.c. è stato tuttavia oggetto di modifiche nel tempo, il tutto in ragione del progresso tecnologico che ha fatto in modo che, anche nell’ambito agricolo, venissero usati importanti mezzi tecnologici strumentali, per l’acquisto dei quali l’imprenditore immobilizza ingenti somme di capitali, somigliando in questo modo non poco all’imprenditore commerciale, piuttosto che all’imprenditore agricolo nella sua forma originaria. Ragion per cui, oggi nella definizione di imprenditore agricolo, rientra anche “colui che cura un ciclo biologico o qualsiasi sua fase”.

Vi è poi l’imprenditore agricolo che svolge un’attività agricola detta “per connessione”, quali sono:

  • Attività dirette alla manipolazione, lavorazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti delle attività agricole essenziali.
  • Attività volte alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di risorse o mezzi adoperati nell’attività agricola esercitata.

Tali attività sono tipicamente commerciali ma vengono definite “agricole per connessione” solamente a fronte del criterio di prevalenza, ossia è necessario che si tratti di beni e servizi forniti mediante l’utilizzazione prevalente di risorse dell’azienda agricola, con oggetto prodotti ottenuti prevalentemente da tale attività.

Quanto invece all’imprenditore commerciale: disciplina dettata da art. 2195, in genere soggetto sottoposto ad obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, di tenuta di scritture contabili e assoggettamento alle procedure concorsuali.

È imprenditore commerciale colui che:

  • Svolge attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi.
  • Svolge attività intermediaria della circolazione dei beni.
  • Svolge attività di intermediazione del credito, attività bancarie e assicurative.
  • Svolge attività di trasporto.
  • Qualsiasi altra attività ausiliaria ad una di queste.

Gli elementi che distinguono l’impresa commerciale sono dunque: industrialità e intermediazione.

In ragione del modo attraverso cui si interpretano tali caratteristiche, vi è parte della dottrina che tende a riconoscere una nuova tipologia d’impresa diversa sia da quella agricola che da quella commerciale, quale quella civile, che si caratterizzerebbe in quanto sarebbe priva di carattere di intermediazione, poiché alienerebbe beni propri, e priva di quello di industrialità poiché lavorerebbe materie non prime.

In realtà tale teoria è assolutamente non condivisibile, in primo luogo poiché vanno interpretati in maniera diversa tali 2 caratteri:

  • Industrialità = attività non agricola.
  • Intermediazione = scambio.

In secondo luogo poiché, condividere una tale tesi finirebbe per dare il via alla possibilità di riconoscere smodatamente nuove tipologie d’impresa, sottraendo competenza allo statuto speciale dell’imprenditore commerciale senza alcuna ragione fondata. In definitiva dunque l’esistenza di un’impresa civile non è condivisibile.

2.3 - Piccolo imprenditore

Sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ma non a quello dell’imprenditore commerciale, essendo questo tipicamente dedicato agli imprenditori non piccoli. Come quello agricolo, nasce anch’esso con la finalità di limitarne la competenza.

È un argomento che ha creato non poche difficoltà riguardo la sua definizione, in ragione del fatto che l’ordinamento italiano offriva 2 definizioni provenienti da ambiti diversi, e basate su criteri in alcun modo conciliabili, quali:

Codice civile: art. 2083 = “È qualificabile come piccolo, l’imprenditore che svolge l’attività d’impresa adoperando prevalentemente la propria attività e quella della propria famiglia rispetto al capitale investito e al lavoro altrui”.

Legge fallimentare: “Il piccolo imprenditore è colui che, in sede d’accertamento per l’imposta di ricchezza mobile risulta avere un reddito inferiore al minimo imponibile o, in mancanza di accertamento, colui che ha un patrimonio investito non maggiore di 900mila lire. In ogni caso non lo è mai l’imprenditore commerciale”, tuttavia la legge fallimentare ha subito una serie di modifiche, quali:

  • 1974: soppressione imposta sulla ricchezza mobile, sostituita dall’IRPEF.
  • 1989: dichiarato incostituzionale il limite di 900mila lire poiché, in seguito alla svalutazione, considerato inidoneo a individuare la differenza tra piccolo e grande imprenditore.

Permane il solo vincolo secondo cui non è mai piccolo l’imprenditore commerciale, tuttavia derogato in favore dell’impresa artigiana, spiegazione in seguito.

Si comprende dunque che, nel tempo, la definizione data dalla legge fallimentare è stata smontata, lasciando in vigore solo quella codicistica, tuttavia inidonea a regolare da sola, poiché nulla afferma in materia di fallimento, ed è questo il punto da cui partono le modifiche della legge fallimentare del 2006-2007, costituendo il nuovo art. 1 della suddetta legge, che individua 3 criteri dimensionali, al di sotto dei quali non si è sottoposti a fallimento, e si è dunque considerati piccoli imprenditori:

  • Aver avuto negli ultimi 3 esercizi precedenti la data di deposito di richiesta di fallimento un attivo patrimoniale annuo non maggiore di 300mila euro.
  • Nello stesso tempo aver avuto ricavi lordi annui non maggiori di 200mila euro.
  • Non avere debiti maggiori di 500mila euro.

Il superamento di anche uno solo dei limiti dimensionali comporta la sottoposizione al fallimento, e solo con la costituzione di questi si è raggiunto finalmente un accordo tra disciplina codicistica e fallimentare.

2.4 - L’impresa artigiana

Secondo la legge 860/1956 l’imprenditore artigiano è colui che presta prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo. Tale legge definisce tale impresa come caratterizzata dalla natura artistica e usuale, e allo stesso tempo artigiana a tutti gli effetti di legge, essendo sottratta al fallimento anche in assenza del criterio di prevalenza sancito dall’art. 2083 c.c.

In merito interviene la legge 443/’85, la quale basa la definizione dell’impresa sul ruolo dell’artigiano, cancellandone la definizione di artisticità e usualità. Ancora cancella la dicitura “a tutti gli effetti di legge”, cosicché, affinché possa essere sottratta al fallimento, dovrà necessariamente rispettare il principio sancito dall’art. 2083 c.c.

Oltretutto è un’impresa che può essere svolta in tutte le forme societarie esistenti, ad esclusione della S.p.A. e della S.a.p.A., società per azioni e società in accomandita per azioni.

2.5 - L’impresa familiare

Impresa in cui collaborano il coniuge, i figli e parenti entro il 3° e affini entro il 2° grado. Non va confusa con la piccola impresa, in quanto l’impresa familiare può essere piccola, ma in ogni caso le due cose non sono coincidenti.

È stata costituita nel nostro ordinamento con la finalità di evitare i possibili abusi che il lavoro di un parente o affine nell’impresa possa cagionare. In ragione di ciò pone una tutela in loro favore, riconoscendogli una serie di diritti, quali:

  • Diritto di mantenimento.
  • Diritto di partecipazione agli utili in proporzione al lavoro prestato.
  • Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi del valore aziendale.
  • Diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o trasferimento.

Le decisioni di maggior importanza sono adottate a maggioranza dei familiari partecipanti all’impresa stessa: diritto di partecipazione trasferibile con accordo unanime. Tale disciplina potrebbe fuorviare, in quanto potrebbe far ritenere che l’impresa familiare sia di tipo collettivo.

Non è così in realtà, è infatti annoverata tra le imprese individuali, restando i beni d’impresa nella sola titolarità dell’imprenditore, il quale sarà l’unico ad agire e ad avere competenza riguardo la normale gestione d’impresa. In tale ottica i diritti dei parenti/affini sono da considerarsi diritto di credito.

3 - Impresa collettiva e impresa pubblica

3.1 - Impresa societaria

La società è una forma associativa per l’esercizio collettivo di un’attività d’impresa. Ne esistono diversi tipi, e si possono macrodividere tra:

  • Impresa semplice: utilizzabili per le sole attività non commerciali.
  • Imprese commerciali: ossia quelle diverse dalle imprese semplici.

In genere gli imprenditori collettivi godono di una disciplina lievemente diversa da quella dell’imprenditore individuale. Sono esonerate dal fallimento e altre procedure concorsuali quelle che svolgono attività agricola, per la disciplina societaria si rimanda alla apposita parte a questa dedicata.

3.2 - Impresa pubblica

Vi sono 3 forme di intervento pubblico nel settore dell’economia:

  • Stato, enti pubblici, regioni, province, comuni possono svolgere attività d’impresa direttamente avvalendosi delle proprie strutture organizzative, svolgendo però un’attività che sia secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente, c.d. imprese organo.
  • La pubblica amministrazione può dar vita ad enti di diritto pubblico con compito istituzionale esclusivo o principale per l’esercizio dell’attività d’impresa, detti “enti pubblici economici”, ad oggi in maggioranza trasformati in S.p.A. a fronte del processo di privatizzazione.
  • Stato e enti pubblici possono svolgere attività d’impresa con strutture di diritto privato con la costituzione di S.p.A., definite “società a partecipazione pubblica”.

Quanto alla loro disciplina, gli enti pubblici economici sono sottoposti allo statuto generale

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ezoefu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Rispoli Marilena.
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