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Diritto processuale penale – Nozioni fondamentali

Processo penale e diritto processuale

A che cosa serve il processo penale? A risolvere una controversia: non rileva tanto in quanto contenzioso tra due persone, ma piuttosto verte sulla lesione di un bene giuridico della vita da parte di n^ autori. Serve ad applicare nel caso concreto la previsione generale ed astratta che l’ordinamento compie nella norma incriminatrice. L’applicazione della norma astratta è possibile solo tramite processo, ossia quell’insieme di attività che il giudice compie per sciogliere la domanda secondo cui l’agente è imputabile o meno.

Questo meccanismo comporta tre fasi fondamentali:

  • Individuazione e interpretazione della norma
  • Accertamento del fatto
  • Corrispondenza tra il fatto storico e il fatto tipico

Queste operazioni sono di carattere intellettivo, affidate alla valutazione umana, e per definizione fallibili. L'essersi liberati della convinzione positivistica che l'applicazione del processo non fosse altro che una deduzione automatica, e aver capito invece, tramite interessanti studi filosofici (es. Popper), l'idea della relatività della conoscenza, di quanto essa sia influenzata dal contesto nel cui matura l’idea, dal metodo che viene utilizzato per la ricerca e dalla soggettività inevitabile del giudice è un passo avanti fondamentale del processo penale. Prima vi era l’idea che il risultato che proveniva dal giudice era per definizione esatto. Non basta invece affidarsi al giudice per tutelare il bene leso, ma dare importanza anche al soggetto, al contesto e al metodo:

  • Soggetto: il giudice deve essere terzo e imparziale
  • Contesto: processo, acquisizione prove nella funzione istruttoria
  • Metodo: di accertamento

Ius Dicere

La funzione giurisdizionale: applicazione, riservata al giudice, della legge penale al caso concreto

  • Interpretazione della legge
  • Accertamento del fatto (predicare vera l’affermazione di esistenza di quel fatto oggi quando quel fatto è accaduto ieri = visione retrospettiva, che è garantita dalle prove) corrispondente alla fattispecie astratta (norma) => ammissione, acquisizione, valutazione prove
  • Riconoscimento del dovere di punire e di applicare la sanzione

Nel processo accusatorio sono presenti regole di valutazione della conoscenza (per ottenere il risultato più attendibile possibile), ad esempio l'articolo 192, comma 2, che dice che dagli indizi (cioè le prove logiche, cioè fatti collaterali, non rappresentative direttamente del fatto) si può desumere il fatto da provare solo se essi sono gravi, precisi e concordanti. Questa è una regola di metodo! Non c’è processo penale se non c’è il fatto, che è ciò che descrive il PM nell’imputazione. Non basta la norma del codice penale, perché un’imputazione astratta, che non descrive il fatto storico nella sua concretezza, non ha senso.

Il processo penale è la verifica di fondatezza dell’imputazione: il contenzioso è tra il ritenuto autore del reato e lo Stato. Il PM è il soggetto che tutela il bene protetto dalla norma penale. Le regole del processo penale sono volte a raggiungere il risultato, ossia il giudizio di corrispondenza tra fatto storico e fatto tipico, nel modo più affidabile possibile, nella consapevolezza che il rischio di un errore processuale è sempre in agguato. I mezzi di controllo, elementi essenziali, riducono al minimo il tasso di errore, e non sono solo dati all’imputato, ma anche al PM.

Fatto, diritto, giudizio

  • Fatto storico da accertare: fatto complesso (condotta, evento, nesso di causalità, elemento soggettivo, circostanza)
  • Fatto tipico: norma incriminatrice
  • Decisione: giudizio di corrispondenza tra fatto storico accertato e fatto tipico; riconoscimento del dovere di punire

Fatto punibile

Il fatto punibile è un fatto umano-tipico: corrispondente alla previsione di una norma incriminatrice-antigiuridico: non è reso lecito da un’altra norma presente nell’ordinamento, diversa da quella incriminatrice-colpevole: riconducibile alla responsabilità del soggetto

Gli elementi del reato

  • Elemento oggettivo: condotta (azione o omissione), evento, nesso di causalità
  • Assenza di cause di giustificazione, sia oggettive (viene meno l’antigiuridicità) sia soggettive (viene meno la colpevolezza)
  • Elemento soggettivo: colpevolezza (coscienza e volontà della condotta), imputabilità (capacità di intendere e volere), dolo (previsione e volontà dell’evento: può essere generico o specifico), colpa (inosservanza di regole di condotta: può essere generica o specifica)

Principio di legalità e processo penale

I pubblici poteri devono essere disciplinati da norme generali e astratte ed essere esercitati in conformità ad esse

  • Diritto penale - legalità sostanziale (analitica indicazione dei casi) e riserva di legge - materialità del reato - determinatezza e tassatività delle fattispecie - irretroattività delle previsioni
  • Giurisdizione penale - norme generali e astratte devono disciplinare anche gli organi chiamati ad applicare le norme penali. Il principio di legalità si applica quindi anche alle norme processuali.

Le regole del processo

  • Accertamento del fatto, ossia la ricostruzione logico-retrospettiva del fatto descritto dalla norma e da quello descritto dal PM nell’imputazione. Regole sulle indagini (dedicate alla ricerca delle prove), sull’azione penale del PM, sulle prove, sul contraddittorio, sul giudizio e sulle impugnazioni.
  • Rito, riguardo ai soggetti, agli atti, alle forme, ai tempi, alle sequenze e ai modi di svolgimento del processo.
  • Garanzia, perché il processo penale è il luogo primo in cui devono trovare pieno sviluppo le garanzie costituzionali: difesa, libertà personale, ma anche segretezza delle comunicazioni.

Giustizia sostanziale e certezza del diritto

Il rischio di errore: il processo ha come obiettivo la giustizia sostanziale della funzione giurisdizionale e si pone come risultato la minor possibilità di errore. Non è concepibile un azzeramento totale del rischio, perché è connaturata all'idea stessa di giurisdizione la consapevolezza che il risultato dell’attività del giudice possa essere errato (è un’operazione dal carattere necessariamente probabilistico), ma è invece possibile un sistema che riesce a ottenere un risultato il più attendibile possibile, con una serie di rimedi, come:

  • Arginare la componente irrazionale e soggettiva del decidere (criteri epistemologici e ermeneutici)
  • Prevedere la verificabilità del risultato (pubblicità del processo, motivazione dei provvedimenti, impugnazioni)

Nel sistema americano, l’obiettivo è la democraticità della decisione, tramite la giuria popolare che rappresenti le diverse componenti della comunità

Res iudicata: l’obiettivo della giustizia sostanziale del provvedimento, che impegna a disciplinare un accertamento attendibile, prevedendo regole di acquisizione e valutazione della conoscenza e meccanismi di controllo (per far seguire il protocollo con esattezza), deve fare i conti con l’esigenza di tipo contrapposto, che è quella di certezza di diritto. Non si può permettere che, per inseguire la giustizia sostanziale e il margine di errore minimo, sia possibile impiegare delle risorse grandi e dedicare del tempo infinito; la giurisdizione deve comunque produrre risultati definitivi e bisogna evitare la perenne instabilità del provvedimento, l’eccessivo costo del sistema e la irragionevole durata del processo. Bisogna quindi trovare un punto di equilibrio tra esigenze di giustizia sostanziale e esigenze di certezza, che viene raggiunto attraverso una serie di regole (impugnazioni con effetto devolutivo, numero chiuso di impugnazioni).

È necessaria una valutazione politico-legislativa: individuazione del momento in cui la sentenza penale acquista stabilità (res iudicata). In realtà, l’idea che il ripetere l’esperimento con le stesse regole cognitive del primo giudizio riduce il rischio di errore è concettualmente e concretamente sbagliata. Anzi, risentire un testimone a distanza sempre maggiore dal fatto provoca un risultato almeno tendenzialmente meno attendibile (il suo ricordo sarà più labile, più incerto); gli studi di psicologia della testimonianza dimostrano che la prima esperienza influenza la seconda (il soggetto tende a riprodurre ciò che è stato filtrato nella prima esperienza con l’autorità e a fare un mix tra il suo pensiero e il filtro della prima esperienza). La reiterazione dell’esperimento non comporta quindi un risultato di maggior giustizia sostanziale!

La giurisdizione penale nella Costituzione

  • ART 101, 102: la giurisdizione è esercitata in nome del popolo, è soggetta alla legge e consiste nella sua applicazione, è posta in essere da organi indipendenti e imparziali, è riservata ai magistrati ordinari
  • ART 112: si esplica la giurisdizione tramite un processo attivato a seguito dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale da parte del PM
  • ART 111: processo che si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, secondo i principi del giusto processo, nel quale i provvedimenti del giudice devono essere motivati e sono ricorribili per cassazione per violazione di legge

Primi 5 commi, risultato della interpolazione del ’99 con l’incorporazione dell’art 6 della dichiarazione dei diritti uomo; diritto al giusto processo. Art 111 dice che il processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale, secondo i principi del “giusto processo”. Il processo penale ha come fine il raggiungimento di un risultato “giusto”, il più possibile attendibile in cui il rischio di errore sia ridotto al minimo. Il contraddittorio tra le parti è posto a garanzia dell’attendibilità del risultato.

C’è differenza per il giudice tra ritenere accertato il fatto sulla base di narrazione diretta o sulla base di circostanze collaterali perché nel secondo caso il giudice deve aggiungere una inferenza logica ricorrendo a massime di esperienza o leggi scientifiche, e comunque resta un problema di valutazione dell’attendibilità. Ritenere buona la dichiarazione di tizio contenuta in un verbale raccolto da polizia che personalmente interroga il testimone a diretta risposta, è differente dal ritenerla fondata per aver ascoltato e visto il testimone rispondere alla domanda. L’atteggiamento del teste fa la differenza, ma non solo: nel contraddittorio tra le parti, la prova può formarsi attraverso un procedimento dialettico (scambio di domande e risposte). Il contraddittorio nella formazione della prova non è solo espressione del diritto di difesa ma anche garanzia dell’attendibilità del risultato.

La nostra norma costituzionale, recependo la norma europea, stabilisce che la prova si forma nel contraddittorio tra le parti, emerge così che le prove raccolte in fase di indagini sono inutilizzabili nel corso del processo, se non come criterio di valutazione delle testimonianze. L’esame del testimone ha obiettivo dimostrativo, il contro-esame ha obiettivo demolitorio cioè di fare emergere le lacune o menzogne del testimone e la parte che contro esamina corre il rischio di ottenere l’effetto contrario ossia la dimostrazione di quei fatti (il controesame è momento molto delicato del processo).

Ci sono situazioni in cui il diritto di difesa dell’uno finisce per contrastare con il diritto di difesa dell’altro, tema su cui c’è stata battaglia tra parlamento e corte costituzionale, che ha portato alla riforma costituzionale del 1999. Il problema era di riconoscere come mezzi di prova le dichiarazioni rese nel caso di pentiti imputati in procedimenti diversi i quali davano dichiarazioni eteroaccusatorie verso gli altri, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere in sede di esame incrociato. Qui scontro tra corte costituzionale che consentiva l’acquisizione come prova dei verbali delle dichiarazioni del pentito anche laddove si sottraesse all’esame incrociato sulla base del principio della conservazione della prova e il parlamento che voleva riaffermare principio del contraddittorio. Problema risolto con la riforma dell’art. 111 del ‘99. Il legislatore dell’88 ha voluto restringere la fase delle indagini preliminari per abbreviare le distanze tra il fatto commesso e il contraddittorio in giudizio in modo che non si perdano nel tempo elementi e dati utili per la ricostruzione dell’accaduto. Il giudice dovrà sempre valutare l’attendibilità della narrazione, in particolare quando autoaccusatoria, confessoria. Quando la confessione implica anche l’accusa nei confronti del coimputato scattano i problemi di cui si parlava prima: la confessione eteroaccusatoria non può essere monologo ma deve svolgersi esame incrociato per la parte in cui si accusa il terzo.

Nel codice del 1930, in vigore fino ’88-89, c’era ancora la confusione tra figura di giudice e pubblico ministero: non era garantita la terzietà e quindi attendibilità. I provvedimenti del giudice devono essere motivati.

  • ART 24: nel processo, l’imputato ha diritto di difendersi ed essere difeso
  • ART 27, 2c, ART 13,14,15: l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e non può subire limitazioni dei diritti fondamentali (libertà personale, domicilio, corrispondenza) al di fuori delle ipotesi previste. È presunzione di non colpevolezza, divieto di ritenere colpevole fino a definitiva sentenza di condanna. Implica regole di trattamento: l’imputato non può essere punito e anche la condanna civile in primo grado confermata in appello non può essere eseguita. Comporta poi una regola di giudizio: presumere innocenza vuol dire che onere della prova in senso sostanziale è rimesso interamente all’accusa, sul p.m. che deve dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio. Se l’onere probatorio non è soddisfatto e resta anche solo dubbio l’imputato è assolto (onere prova formale è in capo a entrambe le parti, le quali sono chiamate a introdurre i fatti nel processo). Non può subire restrizioni della libertà personale oltre ciò che è stabilito dalla legge, sempre fino a condanna definitiva.

Il diritto processuale penale nella storia

L’esigenza di disciplinare l’applicazione di una norma incriminatrice è vecchia tanto quanto il diritto: nasce prima ancora del principio di legalità. Il diritto di punire (dell’autorità di applicare delle sanzioni) è paradossalmente più antico della norma incriminatrice, ossia della regola di comportamento. Nei secoli si sono alternati momenti in cui ha avuto fortuna l’attenzione verso un’applicazione ragionevole e affidabile delle norme penali, con un processo pubblico, controllato (quello dell’età repubblicana), a momenti inquisitori, che vedevano il meccanismo penale come espressione incontaminata del potere. Alternarsi di connotati della giurisdizione iscrivibili al sistema accusatorio o inibitorio. Mano a mano crescono le Carte dei Diritti, si vuole affidare il sistema sanzionatorio a un processo regolato e codificato dalle antiche ordalie alle più recenti prove legali, tortura al fine di ottenere le confessione; anche se anche le prove legali non violente contrastano con lo scopo di attendibilità, ad esempio dare più valore alla testimonianza dell’uomo rispetto a quella della donna sono definizioni che rassicurano sul piano formale un procedimento disciplinato e secondo le regole ma l’idea di relatività della conoscenza impone di andare affondo senza fermarsi alla dichiarazione formale in superficie) fino a giungere negli anni, nel susseguirsi di codici (codice piemontese 1848, codice procedura penale 1913, codice penale 1930) anche attraverso fasi di modello misto inquisitorio-accusatorio, allo stato attuale.

Il diritto romano

Dalla monarchia al basso impero: la consecratio nel periodo della monarchia; la separazione delle funzioni religiose da quello politico-militari e la provocatio ad populum nell’età repubblicana (i comizi e i tribuni della plebe); dalle quaestiones extraordinariae alle quaestiones perpetuae (II sec. a.C. – Lex Iulia 17 a.C.): le garanzie della formale accusatio publica del quivis de populo; la decadenza del processo accusatorio e la libera inquisitio del giudice: la cognitio extra ordinem del princeps nel periodo imperiale (avocazione, appello, delega: praefecti, iudices dati, cognitio senatus); la giurisdizione nel basso impero (province, diocesi, prefetture, imperatore): le cognitiones nei secretaria dei funzionari

Il diritto intermedio

Dalle corti alla Magna Charta: giuramento, ordalia e duello nella caotica mappa giudiziaria medievale europea (assemblee giudiziarie, corti feudali ed ecclesiastiche, placita dei signori, curiae regie); la riscoperta del diritto romano, le scuole di diritto, la nascita del diritto romano-canonico (XI sec.); l’abolizione delle ordalie (Innocenzo III, 1215) e lo sviluppo dell’inquisitio haereticae pravitatis: il sistema della prova legale, la tortura; la Magna Charta libertatum inglese (1215); dal processo inquisitorio al modello misto; la codificazione cinquecentesca e la preminenza delle alte corti (Sacro Regio Consiglio, Senato di Milano).

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lacomprensionedeldiritto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Giurisprudenza Prof..
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