Lezione 1 28 settembre 2020
Processo ordinario a cognizione piena
Il processo ordinario a cognizione piena, ovvero quello disciplinato nel libro II cpc, rappresenta il modello generale. Il libro I contiene i principi generali che si devono ritenere applicabili a tutti i processi, ordinari e speciali. Ben scandito nelle sue fasi procedimentali, il prodotto finale consiste nella pronuncia di una sentenza; esso accoglie tutte e tre le tipologie di azioni di cognizione: mero accertamento, di condanna, costitutive in senso lato, ovvero puntano a costituzione, modificazione ed estinzione di una situazione sostanziale.
Si conclude con una sentenza che, se di merito, è dotata di cosa giudicato ex art 2909 cc. Ben scandito nelle sue sequenze: instaurazione, trattazione, istruttoria e decisoria. Rappresenta un modello generale il quale fa i conti con il fatto di essere un processo che richiede un impegno di tempo notevole, per esempio l’assunzione delle prove richiede parecchio tempo. Lunghezza processo perché processo così strutturato è sinonimo di garanzie. Prima di arrivare alla pronuncia della sentenza trascorrono parecchi anni, malattia del processo ordinario.
Processi speciali
I processi speciali sono contenuti invece nel libro IV. Ciascuna forma di tutela giurisdizionale, cognitiva, esecutiva, cautelare, ha una propria funzione, in ragione della quale si manifesta una certa struttura.
Nel libro IV procedimenti di cognizione e di cautela, di cognizione sommaria e sommari cautelari, nel libro IV si trova una varietà di procedimenti che si caratterizzano per il fatto di essere speciali. La specialità va di volta in volta individuata. La specialità si individua solo perché sono diversi da quello ordinario. Bisogna capire funzione, struttura e perché c’è la specialità: così si ricostruisce un sistema.
Procedimenti speciali di cognizione
- Procedimento sommario.
- Procedimento per ingiunzione, o per decreto ingiuntivo.
- Procedimento convalida licenza o sfratto.
Sono tutti procedimenti speciali non cautelari.
Caratteri che individuano la cognizione:
- Prodotto finale è sentenza idonea alla cosa giudicata.
- Giudice esercita funzione dichiarativa, dichiara della volontà di legge nel caso concreto, circa esistenza o inesistenza del diritto fatto valere nel processo.
Si tratta di procedimenti alternativi al processo ordinario a cognizione piena, non escludono affatto la possibilità per l’attore di ricorrere al processo ordinario a cognizione piena.
Dal punto di vista della funzione sono tutti e tre in rapporto di alternatività: l’attore è chiamato a fare questa scelta. Può ricorrere al procedimento speciale laddove ci siano i presupposti che lo rendano praticabile. Ciò non esclude che l’attore si orienti comunque verso procedimento ordinario a cognizione piena. Emerge che c’è un concorso di tutela giurisdizionale perché c’è concorso di strumenti di tutela: il tipo di tutela che l’attore ottiene all’esito del processo speciale è equivalente di quelle pronunciata all’esito del processo ordinario. Il provvedimento finale è in tutto e per tutto equiparabile alla sentenza ottenuta all’esito del procedimento ordinario, efficacia di cosa giudicata.
Ci sono altri procedimenti speciali che si presentano come esclusivi, ovvero rappresentano l’unico modo di tutela del diritto. Il rito del lavoro ex 409 cpc è processo speciale di cognizione che però ha ad oggetto solo le controversie individuali di lavoro: rapporto con procedimento ordinario è rapporto di esclusività. Se l’attore compie un errore nella scelta del giudice, il giudice deve rilevare l’errore ed emettere un provvedimento di conversione del rito.
Il processo del lavoro è disciplinato nel libro II dopo il processo ordinario di cognizione.
Altro procedimento speciale esclusivo è il contenzioso che ha ad oggetto le controversie locative.
Il primo gruppo sopra sono tutti processi di cognizione, hanno tutti come funzione la cognizione.
Dal punto di vista strutturale si caratterizzano per il fatto che in essi è prevista una cognizione sommaria.
Sommarietà e cognizione piena
Sommarietà vs cognizione piena.
Nel processo a cognizione piena la raccolta del materiale che serve al giudice, fase di trattazione in senso ampio, comprende anche la fase istruttoria, fasi del processo art 183 184.
Tale fase di raccolta di tutto il materiale è piena ed esauriente, proprio per questo richiede parecchio tempo. Di fronte poi a prove ammesse dal giudice si innesca il principio del contraddittorio. Cognizione piena perché il giudice deve esaminare tutto.
Nel procedimento sommario invece la fase di trattazione è più contenuta, più contratta, ciò consente al giudice di arrivare più velocemente al provvedimento decisorio. In tutti i casi la parte convenuta ha diritto a far aprire come conseguenza o in alternativa al processo speciale, un processo a cognizione piena. Ciò fa sì che non si ritenga violato l’art 24 cost: il diritto di azione e difesa è comunque garantito.
Procedimento sommario di cognizione
Procedimento sommario di cognizione.
702 bis ter e quater.
Introdotto nel 2009, definito dalla legge sommario, è procedimento di cognizione inserito però nel libro IV. Sommario non deve trarre in inganno: è rito di cognizione, ciò che lo rende speciale è la semplificazione delle forme processuali, la cognizione di per sé è piena. Si possono trattare tutte le tipologie di domande del procedimento ordinario di cognizione: accertamenti, condanna e costitutive.
Si affianca agli altri due riti: ordinario e quello del lavoro disciplinati dal libro II. Funzione giurisdizionale e tutela piena. Ha forma diversa ovvero ordinanza ma ha gli stessi effetti della sentenza, giudicato.
È sicuramente un procedimento di cognizione, è individuato come procedimento che ha forme semplificate, in grado di accogliere qualsiasi tipo di domanda e si pone in un rapporto di alternatività con il procedimento ordinario a cognizione piena. La cognizione è piena, ciò che è semplificata è la struttura del procedimento.
D.lgs 150/2011 riduzione e semplificazione dei riti di cognizione perché il panorama era quello per cui per ogni tipologia di controversia prevedeva una tipologia di rito. C’erano troppe tipologie di rito, troppa frammentazione. Prevede tre tipologie di rito: il rito ordinario, il rito speciale del lavoro e il rito speciale sommario di cognizione. Il legislatore indica a quale rito è soggetto un certo oggetto della controversie.
A titolo di curiosità nel 2012 il legislatore ci offre la legge Fornero: viene creato il nuovo rito speciale dei licenziamenti.
Procedimento per decreto ingiuntivo e per convalida di licenza o di sfratto
Procedimento per decreto ingiuntivo e per convalida di licenza o di sfratto.
Procedimenti di cognizione, si concludono con provvedimenti idonei alla cosa giudicata, sono procedimenti sommari di condanna, possono accogliere solo domande di condanna, sommari perché si svolgono secondo forme speciali rispetto a quelle che caratterizzano il procedimento ordinario.
La dottrina non recente li definiva come accertamenti con prevalente funzione esecutiva: la funzione era quelli di arrivare celermente alla formazione di un titolo esecutivo giudiziale, nulla executio sine titulo ex art 474 cpc. Si voleva sottolineare l’interesse soggettivo dell’attore creditore all’ottenimento veloce del titolo esecutivo per poter procedere poi a processo esecutivo. Si privilegiava funziona primaria del procedimento speciale, tutela esecutiva, da funzione secondaria, tutela dichiarativa.
Obiettivo: semplificare le forme di cognizione del giudice ed arrivare in tempi brevi ad un provvedimento equivalente alla sentenza di condanna nell’ipotesi in cui c’è motivo di ritenere che la controparte non eserciterà il suo diritto ad ottenere una cognizione piena. Nel procedimento per decreto ingiuntivo la cognizione è sommaria: il decreto ingiuntivo deroga il principio del contraddittorio in quanto il giudice concede il decreto sulla base della sola domanda dell’attore, art 24 cost non è comunque violato perché si dà possibilità alla controparte di ricorrere al rito ordinario a condizione piena.
Art 702 bis
Art 702 bis.
Introdotto nel 2009 nel libro IV, è uno dei tre riti assunti dal legislatore a modello. Primo elemento caratterizzante: domanda introduttiva assume la forma del ricorso e non dell’atto di citazione.
Lezione 2 29 settembre 2020
Caratteristiche del rito sommario
Caratteristiche: rito alternativo a quello ordinario, assai agile ma sufficientemente garantista, principio del contraddittorio, in un’ottica di riduzione per quelle controversie che non richiedono un iter istruttorio particolarmente complessa. La complessità la definisce il giudice, la giurisprudenza ha identificato degli elementi con cui si riesce ad identificare la complessità. È un procedimento a cognizione piena, la specialità deriva dal fatto che la fase di trattazione ed istruzione sono semplificate. Ex art 702 quater se il provvedimento finale non è impugnato esso è idoneo ad acquistare efficacia di cosa giudicata ex art 2909. Il provvedimento ha forma di ordinanza, non di sentenza. Il d.lgs del 150/2011 ha intensificato tre modelli di rito: rito ordinario, rito del lavoro, rito sommario.
Il rito sommario è stato indicato come modello processuale di riferimento per la trattazione e definizione di determinate controversie indicate dal decreto stesso: per queste controversie l’adozione del procedimento sommario è obbligatorio. Ciò comporta che esso venga applicato se pur con qualche deviazione. È rito ad adozione libera oppure per decisione del giudice quando si verificano i presupposti ex art 183 bis cpc, passaggio dal rito ordinario al rito sommario: siamo davanti ad un giudice monocratico di tribunale, giudice valuta che la lita non è complessa e richiede un’istruzione probatoria semplificata. Può comunicare alle parti questa sua valutazione e sulla questione fa scattare il contraddittorio, invita le parti a indicare a pena di decadenza i mezzi di prova, i documenti e la prova contraria, nel rito ordinario le parti nell’udienza ex art 183 cpc non hanno ancora provveduto a istanze istruttorie e i documenti quindi si trovano in difficoltà a fornire tutto nella stessa udienza quindi solitamente si chiude un nuovo termine ex art 183 bis.
Riassumendo: ad adozione libera per scelta dell’attore, ad adozione vincolata nelle ipotesi degli art 14 e ss d.lgs 150/2011, ad adozione del giudice ex art 183 bis.
Ha natura dichiarativa confermato dal fatto che il provvedimento finale, se non impugnato, acquista efficacia di giudicato ex art 2909 cc.
Ogni tipo di domanda può essere proposta nelle forme del rito sommario: è importante sottolineare questa cosa perché vi sono rito speciali che possono accogliere solo determinati tipi di domanda. Da ciò si nota perfetto allineamento tra rito ordinario e rito sommario.
Art 702 bis e presupposti processuali
Art 702 bis indica il presupposto processuale speciale per l’applicazione del rito sommario di cognizione, ovvero le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, l’atto introduttivo ha la forma del ricorso ma il contenuto dell’atto di citazione, perché deve poter funzionare anche a seguito a ordinanza di mutamento del rito da sommario a ordinario; infatti deve contenere le indicazioni e gli avvertimenti di cui art 163 cpc esclusa la data dell’udienza che viene stabilita dal giudice entro un determinato periodo di tempo. Primo presupposto processuale speciale cause in cui tribunale giudica in composizione monocratica quindi sono escluse tutte quelle cause ex art 50 bis in cui il giudice è chiamato a giudicare in composizione collegiale; secondo presupposto è che il giudice siano giudice tribunale; terzo presupposto è che si possa passare attraverso un’istruzione semplificata. Se giudice non condivide scelta di rito fatta dalla scelta di rito dalla parte attrice con ordinanza non impugnabile ex art 702 ter cpc. Cause competenza giudice di appello anche monocratico, cause competenza giudice di pace, cause per cui è previsto rito speciale non sono procedibili con rito sommario. La causa si propone al tribunale competente, applicazione delle norme ordinarie della competenza art 18 e ss cpc. Nei procedimenti speciali la disciplina della competenza può strutturarsi in maniera diversa: quando nella disciplina del rito manca la norma specifica che detta la competenza si fa riferimento alla disciplina del processo ordinario. Esempio procedimento per convalida di sfratto o licenza qui c’è una norma sulla competenza specifica, luogo in cui si trova l’immobile.
L’atto introduttivo del ricorso imprime maggiore velocità al processo, è spesso utilizzato dal legislatore quando vuole accelerare le cose. La data a differenza del rito ordinario è stabilita dal giudice.
Dal rito ordinario al sommario: giudice valuta necessità di una istruzione non complicata salvo ovviamente il presupposto della composizione monocratica del tribunale.
Da sommario a ordinario: giudice verifica sussistenza della monocraticità del giudice e sulla base di una sua valutazione discrezionale valuta il mutamento del rito.
Il convenuto si costituisce con la comparsa di risposta ex art 702 bis che ha gli stessi contenuti di cui all’art 167 cc: anche in questo caso la forma è dettata dal fatto che in caso di passaggio al rito ordinario l’atto è comunque efficace. Nel sommario si può immaginare solo la contumacia del convenuto perché attore si costituisce con il deposito del ricorso.
702 ter giudice se lo ritiene può disporre passaggio da rito sommario a rito ordinario.
Problema: diritto di difesa del convenuto leso perché ha solo 20 gg quando in realtà ne avrebbe di più nel rito ordinario.
Ripasso nozioni presenti nell’art 702 bis
Ripasso nozioni presenti nell’art 702 bis.
Eccezione di merito è strumento di difesa: serve per veicolare fatti estintivi, modificativi, estintivi del diritto fatto valere dall’attore.
Eccezione processuale: ha ad oggetto la mancanza di un presupposto processuale cd condizioni di decidibilità della causa nel merito.
Eccezioni rilevabili solo ad istanza di parte e rilevabili anche d’ufficio.
Domanda riconvenzionale.
Chiamata di un terzo per comunanza e in garanzia ex art 106 cpc.
Comunanza di causa quando c’è connessione per titolo o per oggetto.
Chiamata in garanzia esempio terzo reclama bene e convenuto chiama in garanzia il venditore. La chiamata è sempre innovativa amplia l’oggetto del processo, giudice deve decidere dalla domanda principale e della domanda innovativa.
Chiamata per comunanza si propone nei confronti del terzo una domanda solo al fine di rendergli opponibile la sentenza, non si verifica un cumulo oggettivo, non si amplia l’oggetto della domanda.
Procedimento per decreto ingiuntivo
Procedimento per decreto ingiuntivo.
La difesa del destinatario del decreto di condanna si articola mediante proporzione di una opposizione al decreto. Questo atto può essere proposto sia seguendo un rito ordinario, nelle norme dell’atto di citazione, sia con il rito sommario, nelle forme del ricorso. Il rito sommario può essere utilizzato quindi anche per le opposizioni al decreto ingiuntivo.
Fase 1 senza contraddittorio: domanda di condanna che il creditore propone al giudice che decide inaudita altera parte ovvero sui fatto costituivi allegati dall’attore.
Fase 2 con contraddittorio: giudice emette la condanna ed a scelta del destinatario ingiunto si può instaurare il contraddittorio.
Art 702 ter
Art 702 ter.
Disciplina il procedimento sommario.
Giudice verifica condizioni di decidibilità della causa nel merito. Ai presupposti processuali generali si aggiunge presupposto processuale speciale. Il giudice con ordinanza dichiara la propria incompetenza, impugnabile con regolamento necessario di competenza. La norma al primo comma parla solo di incompetenza, ma si ritiene che con la stessa ordinanza il giudice dichiara la non sussistenza degli altri presupposti processuali, impugnabile con appello.
Lezione 3 5 ottobre 2020
Art 702 ter comma 2
L’art 702 ter comma 2 disciplina ulteriore ipotesi di provvedimento non decisorio sul merito della domanda: se domanda non rientra tra quelle elencate dal 702 bis, manca presupposto processuale speciale: dichiara con ordinanza non impugnabile che ne sancisce la inammissibilità. Lo stesso comma ci dice anche che nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Quando manca presupposto speciale l’ordinanza è definita non impugnabile di inammissibilità che può riguardare sia domanda principale che riconvenzione. Le conseguenze sono quelle dell’art 177.3 cpc: l’ordinanza che dichiara inammissibilità della domanda per mancanza di un elemento processuale speciale chiude il procedimento, non è impugnabile, non è né modificabile né revocabile. È proponibile un ricorso straordinario per Cassazione?
Esso è ricorso esperibile contro tutte le sentenze in senso formale ma anche nei confronti di quei provvedimenti che non hanno la forma di sentenza ma sono sentenze in senso sostanziale, nb: deve statuire su diritti. Quindi tale mezzo non è esperibile. L’altro mezzo esperibile in caso di ordinanza di inammissibilità è la riproponibilità dell’azione: si aggancia alla previsione contenuta nell’art 640.2 cpc che disciplina il rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo, non c’è nessun effetto preclusivo.
Art 702 ter comma 3
L’art 702 ter comma 3 dice che il giudice che ha davanti a sé gli atti introduttivi, ricorso e comparsa di risposta, deve fare una valutazione anche sul tipo di istruttoria che la causa richiede, guarda per esempio alla strategia difensiva delle parti: se le difese delle parti richiedono una istruttoria non sommaria il giudice fissa l’udienza ex art 6 di 40.
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