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25 febbraio 05
Pluralità delle parti nel processo

Fino ad ora abbiamo esaminato l’immagine classica del processo: pluralità di parti che vede da una parte l’attore, dall’altra il convenuto, il giudice al centro che decide. Molte volte, invece, capita che le parti siano più delle due parti usuali e perciò possiamo avere più attori, più convenuti. In questo caso dobbiamo vedere come la legge disciplina questa fattispecie della pluralità delle parti.

Iniziale e successiva

Cominciamo col distinguere la pluralità di parti in pluralità iniziale e pluralità successiva.

La pluralità iniziale è quella pluralità di parti che sorge sin dall’inizio, prima ancora che il processo si instauri, in fieri vi è la pluralità di parti, se il processo si instaurerà le parti dovranno o potranno essere più di due. In questo caso parliamo del litis consortio.

La pluralità successiva, invece, si ha quando le parti in processo diventano più di una successivamente all’instaurazione del processo.

Pluralità iniziale

Cominciamo ad analizzare più dettagliatamente la pluralità iniziale e quindi parliamo del litis consortio e distinguiamo il litis consortio necessario dal litis consortio facoltativo.

Litis consortio necessario

Il litis consortio necessario è disciplinato dall’art. 102 c.p.c.

Art. 102 “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.”

Dalla lettura di questo articolo si desume che nel caso del litis consortio necessario la partecipazione di tutti coloro che devono partecipare al processo condiziona il potere, dovere del giudice di pronunciare il giudizio.

Se manca questa pluralità di parti, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, ossia ordina che venga a crearsi quella situazione processuale che consente al giudice di pronunciare in presenza di tutte le parti, ovviamente questo avviene entro un termine perentorio trascorso il quale il processo si estingue.

Finalità di tutela dell’art. 102

Lo scopo di questa norma è innanzi tutto quello di tutelare chi ha proposto la domanda perché se la pronuncia non ha efficacia nei confronti di tutti i litis consorti l’attore che ha proposto la domanda non potrà certo ottenere quel che ha chiesto.

La norma non ha invece la funzione di tutela del diritto di difesa dei litis consorti pretermessi, cioè non è una norma che mira a tutelare i terzi che stanno fuori e che comunque devono entrare nel processo perché altrimenti subiscono un danno. Questi terzi se non entrano nel processo 1 sono sufficientemente tutelati dall’inefficacia della pronuncia nei loro confronti non essendo entrati nel processo.

Quindi se nel processo non intervengono, art. 102, tutti i soggetti che debbono partecipare al processo non si può pervenire alla pronuncia di merito.

Dottrina

Ora qualcuno in dottrina osserva che questo art. 102 in realtà esprime semplicemente un fenomeno, ma non indica quando questo fenomeno si verifica, qualcuno come Luiso parla addirittura di norma in bianco. Quindi per capire la norma dobbiamo capire quando siamo dinanzi ad una situazione in cui la decisione va pronunciata nei confronti di più parti, quali sono le fattispecie in cui è necessaria la pluralità di parti.

Art. 102

Alcune di queste fattispecie sono state determinate dalla stessa legge, è la stessa legge che prevede espressamente il litis consortio necessario e questo può avvenire per la natura plurisoggettiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Fattispecie determinate dalla legge

Se ad es. è in atto una causa per la divisione di un bene in comproprietà in giudizio devono esserci tutti i comproprietari.

Plurisoggettività del rapporto sostanziale

Comproprietà.

Ragioni di mera opportunità processuale

In altri casi il litis consortio necessario è previsto per ragioni di mera opportunità processuale e qui l’ipotesi classica è il disconoscimento della paternità nei confronti del figlio nel cui giudizio deve essere convenuta anche la madre. Se io ritengo che Tizio non sia mio figlio chiamo a giudizio per il disconoscimento della paternità, quindi la mia domanda è rivolta nei confronti del figlio, ma deve essere convenuta in giudizio anche la madre la cui situazione giuridica è assolutamente influenzata dalla pronuncia che il giudice darà.

Disconoscimento paternità

Disconoscimento della paternità.

Casi individuati dalla dottrina

Altri casi di litis consortio necessario sono stati individuati dalla dottrina per es. la costituzione di servitù coattiva sul fondo servente in comproprietà. Se io devo agire per costituire una servitù coattiva sul terreno che è di due proprietari devo essere convenuti in giudizio entrambi.

Servitù coattiva su fondo servente in comproprietà

Servitù coattiva su fondo servente in comproprietà.

Le due tesi dottrinarie

In dottrina c’è una divisione perché c’è chi sostiene che ci sia il litis consortio necessario soltanto nei casi previsti dalla legge e non in altri, altrimenti se così non fosse ci sarebbe violazione del c.d. principio della domanda. Per principio della domanda si intende che non è il giudice che può individuare l’oggetto della sua decisione, perché l’oggetto viene individuato dall’attore che indica la realtà sostanziale e richiede il provvedimento che vuole.

La dottrina che invece ritiene che esistano altre fattispecie di litis consortio necessario oltre a quelle espressamente previste dalla legge, obbietta questa tesi

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Punzi Carmine.
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