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Capitolo 1 La norma giuridica

La norma giuridica

Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola socialmente garantita della vita di relazione. Le norme giuridiche sono norme di cui la società garantisce l’osservanza mediante sanzioni esterne di diverso tipo.

La nozione di diritto in senso oggettivo, cioè quale norma giuridica.

La nozione di diritto in senso soggettivo, cioè una posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica.

L’ordinamento giuridico, cioè l’insieme delle norme giuridiche che è il diritto di una società, governano una società.

L’istituzione è un gruppo sociale stabilmente organizzato (es. famiglia, comune, Stato); nell’ambito del nostro ordinamento giuridico la massima istituzione è lo Stato, il quale detiene il potere legislativo ed esprime l’unità nazionale.

Caratteri della norma giuridica

a) Sanzionabilità: la sanzione esterna è una conseguenza sfavorevole prevista per l’inosservanza della norma e comporta la privazione di un bene o di un effetto giuridicamente vantaggioso. Le sanzioni possono essere:

  • Penali: tendono a punire il trasgressore mediante una punizione personale o patrimoniale (es. omicidio);
  • Esecutorie: es. la violazione della norma di consegnare la cosa al proprietario importa la sanzione del rilascio coattivo;
  • Risarcitorie: tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione;
  • Invalidatorie: sono le sanzioni che tendono a privare di efficacia l’atto compiuto in violazione della norma (es. donazione stipulata senza forma dell’atto pubblico è nulla).

b) Imperatività: consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità. Non si può sostituire nella sua applicazione con altre norme legali o convenzionali. Accanto alle norme imperative vi sono le norme derogabili.

c) Generalità: quando la norma è rivolta ad una generalità di destinatari;

d) Astrattezza: quando la norma prevede un’ipotesi astratta e detta una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti riconducibili entro l’ipotesi prevista.

Diritto e morale

La norma morale esprime un dovere assoluto che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla propria convenienza e dall’altrui giudizio.

La morale sociale si distingue in:

a) Buon costume: indica i canoni fondamentali di onestà pubblica e privata;

b) La correttezza o buona fede: è l’impegno morale di solidarietà sociale.

Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto privato è il diritto che regola i comuni rapporti tra consociati ovvero il diritto comune delle persone e dell’economia.

Il diritto pubblico è invece il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia.

Il diritto dell’Unione europea

Il diritto dell’Unione europea ha la sua origine nel trattato di Roma del 25 marzo 1957.

Sono stati preposti tre distinti enti:

  • Comunità Economica Europea CEE;
  • Comunità Europea dell’Energia Atomica EURATOM;
  • Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio CECA;
  • Mercato Comune Europeo MEC con poteri normativi, amministrativi e giudiziari.

Col trattato di Maastricht si è dato vita all’Unione Europea, organizzazione politica sovrannazionale fondata sulle Comunità Europee. L’Unione Europea ha sostituito la precedente denominazione di Comunità Economica Europea valendosi anche nella denominazione sottolineare l’ampliamento in senso politico e sociale delle finalità perseguite.

Il trattato di Lisbona introduce due importanti modifiche:

  • Rafforzamento del Parlamento Europeo e l’istituzione della figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo;
  • Riconoscimento per gli Stati membri della possibilità di uscire dall’Unione.

Gli organi principali dell’Unione sono attualmente:

  • Parlamento europeo: avente funzioni promozionali e consultive;
  • Consiglio: avente potere regolamentare;
  • Commissione: avente funzioni organizzative;
  • Corte di giustizia;
  • Corte dei conti.

Capitolo 2 Le fonti del diritto

Fonti del diritto

Fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche.

Le fonti del diritto si distinguono in diverse categorie che hanno differente efficacia normativa in quanto le une prevalgono sulle altre.

L’ordine delle categorie normative secondo la loro prevalenza costituisce la gerarchia delle fonti del diritto. Fonti formali del diritto devono ritenersi attualmente:

  • Le leggi costituzionali; (accanto si pongono i regolamenti e le direttive comunitarie)
  • Le leggi ordinarie;
  • I regolamenti;
  • Gli usi normativi.

La Costituzione

La Costituzione è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce la fondamentale organizzazione e funzione dei pubblici poteri.

La preminenza formale delle norme costituzionali si traduce in un limite posto alle leggi ordinarie, le quali devono rispettare i principi costituzionali. Tale limite è garantito attraverso il controllo della Corte costituzionale, la quale ha il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi, cioè della loro conformità ai principi costituzionali.

I principi costituzionali hanno un’importanza fondamentale per il diritto privato ponendosi alla base della disciplina dei rapporti della vita di relazione e affermando le garanzie essenziali della persona, oltre che nei confronti del potere pubblico, anche direttamente nei confronti dei consociati.

I regolamenti e direttive comunitarie

I regolamenti comunitari sono gli atti normativi di portata generale direttamente applicabili all’interno degli Stati membri. (Volti a regolare i rapporti intersoggettivi dei cittadini dell’Unione).

Le direttive hanno come destinatari gli Stati membri, vincolandoli a realizzare determinati risultati attraverso forme e mezzi prescelti, o il rapporto tra Stato e privati.

Le leggi ordinarie. I codici

Le leggi ordinarie sono in generale le leggi dello Stato, escluse quelle aventi carattere costituzionale. La menzione di legge ordinaria è usata appunto per indicare che non si tratta di legge costituzionale.

Nell’ambito delle leggi ordinarie si distingue tra codici e leggi speciali.

Il codice è una legge che disciplina organicamente un’intera materia. L’importanza del codice risiede tuttavia nella sistematicità e compiutezza della sua disciplina.

I primi importanti codici furono il codice prussiano (1794), il codice civile austriaco (1811) e il codice civile francese o codice Napoleone (1804).

Il nostro codice civile vigente è stato emanato nel 1942, sostituendo quello del 1865. Il vecchio codice civile conteneva norme indegne, ispirate all’ideologia fascista, quali quelle che sancivano la discriminazione razziale. Eliminate queste norme, la struttura fondamentale del codice civile è rimasta. Mutamenti radicali si sono avuti solo al diritto di famiglia.

Il codice civile si compone di 2969 articoli numerati. Ogni articolo ha una propria intitolazione detta rubrica e può dividersi in più periodi separati da un a capo, detti commi. Il testo del codice si divide in sei libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge in generale.

I libri sono:

  • Delle persone e della famiglia;
  • Delle successioni;
  • Della proprietà;
  • Delle obbligazioni;
  • Del lavoro;
  • Della tutela e dei diritti.

Le leggi speciali e i testi unici

Le leggi che lo Stato emana nel corso del tempo sono numerose e poiché non sempre la legge successiva abroga interamente la legge precedente può risultare talvolta non agevole stabilire quali norme relative a un dato istituto sono ancora vigenti e quali, invece, tacitamente decadute.

Se il testo unico è emanato nell’esercizio del potere legislativo esso costituisce una nuova legge, e le norme anteriori che non siano incluse nel testo devono considerarsi abrogate.

I regolamenti

Il regolamento è un precetto normativo di grado inferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro podestà regolamentare.

Il regolamento è sempre di grado inferiore alla legge.

I contratti collettivi con efficacia generale

Il contratto collettivo è un contratto normativo stipulato dalle associazioni sindacali per disciplinare uniformemente i rapporti di lavoro della categoria.

Gli usi normativi o consuetudini. Distinzione con gli usi negoziali

Gli usi normativi, detti anche consuetudini, sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti.

Gli usi sono accettati dall’ambiente sociale come norme sanzionabili che disciplinano i rapporti.

Elementi costitutivi della consuetudine sono:

  • Elemento obiettivo: la costante e uniforme ripetizione nel tempo di un determinato comportamento;
  • Elemento soggettivo: convincimento della vincolatività giuridica di quel comportamento.
Usi normativi Usi contrattuali Usi individuali o negoziali Usi interpretativi
Sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridicamente vincolanti in un dato luogo o ramo del commercio. Trovano applicazione nelle materie non regolate da leggi o regolamenti ovvero quando siano richiamati da tali norme (BIANCA). Sono la prassi che si instaura nei rapporti fra determinati contraenti e che rileva ai fini dell’interpretazione del contratto. Sono le pratiche comunemente e costantemente osservate nelle operazioni contrattuali. Valgono solo per l’interpretazione o l’integrazione del contratto come comportamento complessivo delle parti. Sono clausole contrattuali, e come tali prevalgono sulle norme dispositive di legge (BIANCA).

Affinché una consuetudine possa dirsi formata occorre, più precisamente, che sussista anzitutto un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo.

Nel nostro ordinamento la legge statale dà agli usi un rilievo limitato. Essi occupano infatti l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti. Essi inoltre hanno efficacia limitatamente alle materie che non siano regolate da leggi o regolamenti.

La giurisprudenza

La giurisprudenza in senso oggettivo è l’insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari.

Le sentenze sono le decisioni che risolvono in via autoritaria le controversie di diritto.

La giurisprudenza in senso soggettivo indica il complesso delle autorità giudicanti (magistratura).

La giurisprudenza non è menzionata tra le fonti del diritto, e ciò spiega in quanto il potere giudiziario è distinto rispetto a quello legislativo. Il nostro ordinamento ignora il principio della vincolatività dei precedenti. Il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre sentenze.

L’equità

L’equità è il principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. In questo fondamentale significato l’equità assolve due diverse funzioni:

  • Criterio di valutazione: tende a contemperare interessi diversi tenendo conto di tutte le esigenze rilevanti secondo la coscienza sociale anche se non rilevanti per la norma;
  • Criterio di soluzione della controversia.

L’equità non è una norma ma solo un criterio di soluzione della lite.

L’equità è appunto la giustizia del caso concreto.

Capitolo 5 Le situazioni giuridiche soggettive

Nozioni

Le situazioni giuridiche soggettive attive sono posizioni di preminenza del soggetto: i diritti.

Le situazioni giuridiche soggettive passive sono le situazioni di subordinazione del soggetto: i doveri.

Il rapporto giuridico

La situazione giuridica di un soggetto può essere correlativa a quella di un altro soggetto e dar luogo ad un rapporto giuridico.

Il rapporto giuridico può essere definito come la sintesi di situazioni soggettive correlative.

Le vicende del rapporto giuridico: fatto atto e negozio giuridico

I fatti giuridici si dividono in due categorie:

  • I fatti giuridici naturali: sono gli eventi della natura ai quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici (es. la caduta di un albero è un evento naturale, ma se la caduta provoca danno in tal caso si parla di fatto giuridico);
  • Gli atti giuridici: sono i comportamenti riconducibili all’uomo ai quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici. Essi si dividono in:
    • Atti giuridici in senso stretto o non negoziali: sono comportamenti umani che rilevano in sé a prescindere dalla volontà gli effetti giuridici (es. l’atto illecito obbliga a risarcire a prescindere dalla consapevolezza);
    • Atti negoziali: sono manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici, in cui si richiede la capacità di agire del soggetto.

La facoltà

La facoltà è lo specifico potere giuridicamente spettante al soggetto in ordine a determinare attività di fatto o comportamenti.

L’onere

L’onere è una peculiare situazione soggettiva che impone al soggetto di tenere un dato comportamento al fine di realizzare un proprio interesse.

A differenza del dovere, l’onere impone un comportamento al fine di realizzare un interesse proprio.

Il potere giuridico

Il potere giuridico designa la possibilità spettante al soggetto di produrre determinati effetti giuridici.

Se il soggetto non è in grado, per il suo stato giuridico o psichico, di esercitare i suoi poteri, l’esercizio di questi competerà al rappresentante legale. Il rappresentante esercita un potere proprio, ma tramite tale potere esplica i poteri spettanti al rappresentato.

Capitolo 6 Capacità giuridica e di agire

La nozione di soggetto

Il soggetto è ogni centro di imputazione di diritti e di doveri.

La soggettività presuppone la capacità giuridica.

La soggettività indica la qualità di soggetto, e cioè di centro di imputazioni giuridiche, e indica l’attitudine a ricevere imputazioni giuridiche.

La nozione di persona fa riferimento ad un soggetto che rileva per la sua particolare natura fisica o giuridica e che in connessione a tale natura è dotato di capacità giuridica generale.

Le persone si distinguono in:

  • Persone fisiche, cioè la persona umana che è dotata di soggettività sin dal concepimento;
  • Persone giuridiche, cioè le organizzazioni stabili (es. società di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni).

La nozione di capacità giuridica

La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche.

La nozione di capacità giuridica è distinta rispetto a quella di capacità di agire, la quale indica l’idoneità del soggetto ad esplicare direttamente la propria autonomia negoziale e processuale. La mancanza o limitazione della capacità di agire incide sull’idoneità a gestire direttamente e autonomamente la propria sfera personale e patrimoniale, occorrendogli un rappresentante legale o un curatore.

La mancanza o limitazione della capacità giuridica escludono invece la possibilità stessa di partecipazione al rapporto. Chi è colpito da incapacità giuridica non può rendersi titolare del diritto neppure a mezzo di rappresentante.

Incapacità speciali e impedimenti

L’incapacità speciale è la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici.

L’incapacità speciale è:

  • Assoluta quando la preclusione in capo al soggetto sussiste nei confronti di tutti i consociati (es. ai minori di 15 anni sono preclusi i rapporti di lavoro);
  • Relativa quando sussiste nei confronti di determinate persone (es. i parenti in linea retta e i fratelli e sorelle non possono tra loro contrarre matrimonio).

L’incapacità speciale deve quindi essere distinta rispetto agli impedimenti soggettivi.

L’impedimento non designa una inidoneità del soggetto ma una proibizione rimessa ad un giudizio di opportunità dei poteri pubblici e dello stesso interessato.

Le incapacità speciali come anche gli impedimenti soggettivi non devono essere confuse con i difetti di legittimazione. La legittimazione negoziale o processuale indica infatti la competenza del soggetto a disporre o a esercitare un diritto.

Acquisto della capacità giuridica definitiva. La nascita

La persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita.

Per l’acquisto della capacità giuridica definitiva la nascita è l’evento necessario e sufficiente. La legge non richiede il requisito della vitalità, e cioè l’idoneità fisica alla sopravvivenza.

Se la persona è nata, ed è quindi vissuta sia pure per un solo attimo, essa ha acquisito per ciò stesso la capacità giuridica definitiva.

Per quanto breve sia la vita dell’infante, questo può sempre essere titolare dei beni pervenutigli per successione a causa di morte o per donazione.

Es. supponiamo che sia stata fatta donazione ad un nascituro. Se questi non viene alla nascita la donazione non ha effetto; se invece si compie l’evento della nascita, il bene donato rimane a lui acquisito, pur se la morte segue immediatamente. Il bene spetterà quindi agli eredi legittimi del donatario.

Il concepimento

Al concepito vengono semplicemente conservati i diritti derivanti gli da successioni o da atti di liberalità. I dirit

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Dariozzolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bianca Mirzia Rosa.
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