Concetti Chiave
- La legge prevede eccezioni alla par condicio, come le cause di prelazione che danno posizioni privilegiate ai creditori nel riparto delle somme da vendita forzata.
- I privilegi, il pegno e l'ipoteca sono le cause legittime di prelazione che richiedono una pluralità di creditori e un patrimonio adeguato.
- I privilegi possono essere generali, gravanti su tutti i beni mobili, o speciali, che si applicano a determinati beni in relazione al credito.
- I privilegi speciali estinguono la loro efficacia se manca la connessione tra il credito e il bene, come nel caso di perimento totale del bene.
- Il diritto di seguito, associato ai privilegi speciali, consente al creditore di rivendicare il bene anche contro terzi acquirenti, garantendo la tutela del credito.
Eccezioni alla par condicio
La legge prevede delle eccezioni alla regola della par condicio; è l’ipotesi del cause di prelazione, che comportano posizioni privilegiate caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata. Le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) sono: i privilegi, il pegno e l’ipoteca. I presupposti di tali cause sono: una pluralità dei creditori e la presenza di un patrimonio adeguato a soddisfare le esigenze degli stessi. Esistono anche altre norme che rafforzano la tutela di un creditore rispetto a quella riconosciuta agli altri: un esempio è il diritto di ritenzione, che consente ad un determinato creditore di trattenere la cosa data fino a che il debitore-proprietario non abbia estinto il proprio debito. Esso ha natura eccezionale ed è opponibile erga omnes.
Caratteristiche dei privilegi
I privilegi sono una delle cause di prelazione ed hanno alcune caratteristiche comuni fra loro: la fonte è rappresentata da una previsione legale, l’elemento giustificativo è nella causa del credito, l’attribuzione del diritto di prelazione favorisce un determinato creditore. L’art. 2745 prevede che nel rispetto della legalità il privilegio è subordinato ad una convenzione tra le parti o ad una particolare pubblicità. Per la validità dei privilegi è necessaria la forma scritta.
Tipologie di privilegi
I privilegi sono generali e speciali: quelli generali (art. 2751 ss c.c.) gravano su tutti i beni mobili del debitore; quelli speciali (art. 2755 ss c.c.) gravano su determinati beni mobili e immobili che hanno una particolare relazione con il credito del quale si intende rafforzare la tutela. I crediti assistiti da privilegio generale sono accomunati da un’esigenza di assicurare il soddisfacimento prioritario di categorie professionali che dalla realizzazione del credito traggono i mezzi di sostentamento, oppure dall’esigenza di prelievo fiscale dello stato.
I crediti assistiti da privilegio speciale hanno una posizione di preferenza rispetto a quelli generali, ma questa relazione non è sempre valida. I privilegi sono inerenti ad un rapporto di credito e lo seguono in tutti i suoi trasferimenti. Per i privilegi speciali, la situazione è particolare, perché essi presuppongono che la cosa si trovi in un determinato luogo o in una particolare relazione con il creditore; se mancano tali presupposti, il privilegio viene meno.
Connessione tra credito e bene
Essendoci una specifica connessione tra il credito e la cosa, nel caso si ha un perimento totale del bene, il privilegio si estingue; nel caso di un perimento parziale, il privilegio diminuisce proporzionalmente al perimento. Il privilegio speciale può essere accostato alla categoria delle garanzie reali dove troviamo il pegno e l’ipoteca. Il privilegio speciale dà al creditore anche il diritto di seguito, consistente nel potere di aggredire il bene anche nei confronti dei terzi acquirenti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le cause legittime di prelazione previste dalla legge?
- Qual è la differenza tra privilegi generali e speciali?
- Qual è la natura del diritto di ritenzione e come si applica?
- Cosa accade al privilegio in caso di perimento del bene?
Le cause legittime di prelazione, secondo l'art. 2741 c.c., includono i privilegi, il pegno e l'ipoteca, e si applicano in presenza di una pluralità di creditori e di un patrimonio adeguato a soddisfare le loro esigenze.
I privilegi generali gravano su tutti i beni mobili del debitore, mentre i privilegi speciali si applicano a beni specifici che hanno una particolare relazione con il credito, conferendo una posizione di preferenza rispetto ai crediti generali.
Il diritto di ritenzione consente a un creditore di trattenere un bene fino all'estinzione del debito da parte del debitore-proprietario; è una norma eccezionale e opponibile erga omnes.
In caso di perimento totale del bene, il privilegio si estingue; in caso di perimento parziale, il privilegio diminuisce proporzionalmente al danno subito dal bene.