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Diritto penale: le forme di manifestazione del reato

Il reato può assumere forme di manifestazione e espressione dell'ordinamento giuridico che vanno oltre quelle basilari. La forma base del reato può assumere ulteriori aspetti che costituiscono le forme di manifestazione del reato. Il legislatore da un po' di anni si è dedicato al codice penale e quindi lo sconvolge continuamente, è una materia molto utile, il legislatore spesso interviene sul codice penale. Il codice penale è oggetto di continue modifiche.

Art. 56 cp Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Presuppone un delitto, si aggancia a una norma incriminatrice, è una norma non autonoma, acquista un senso solo se legata a un delitto, es. omicidio, furto. Se questa norma si collega a un delitto specifico, acquista un senso, di per sé non ha vita, non ha significato, non si capisce a quale situazione si applica, acquista significato una volta collegata ad un delitto. Il delitto una volta collegato a questa norma si modifica, un omicidio diventa un tentato omicidio, un furto diventa un tentato furto. Mancano alcuni elementi costitutivi del reato che non si sono concretizzati, la norma incriminatrice, il fatto tipico diventa il punto di riferimento del 56 e reagendo con l'art. dà vita a una fattispecie diversa.

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Norma che deve per forza combinarsi con le norme incriminatrici che descrivono il fatto tipico di un reato. Il concorso di persone in un reato di omicidio non è uguale all'omicidio, è un'altra fattispecie, diversa, dipendente, complementare ma diversa. Se istigo un killer a uccidere mia moglie e lui la uccide io non ho provocato la morte di nessuno, ho solo parlato, ma rispondo di concorso in omicidio, in base al 575 non potrei rispondere di omicidio perché non ho tenuto una condotta che ha provocato la morte di una persona, ma ho concorso. Se faccio il palo in occasione di una rapina (violenza, minaccia, costrizione attraverso la quale sottraggo una cosa mobile ad altra persona che la deteneva al fine di trarne profitto), mancano una serie di requisiti del fatto tipico di rapina, ma grazie al 110 che crea un’altra fattispecie collegata ma diversa, la nuova fattispecie è capace di abbracciare situazioni differenti da quelle riconducibili alla norma incriminatrice di parte speciale. Omicidio che si può manifestare anche con condotte che non rientrerebbero nell'omicidio, il concorso di persone nel reato è una forma di manifestazione della truffa e rapina che si manifestano nell'ordinamento trasfigurate, assumono altri tratti, un modo di manifestarsi differente rispetto a quello che deriverebbe dalla singola norma incriminatrice. Si parla di norme che non hanno vita propria, non descrivono di per sé un fatto tipico ma devono combinarsi con la norma incriminatrice che descrive il fatto tipico e fanno nascere un nuovo fatto tipico collegato a quello della norma incriminatrice, dipendente da quello descritto nella norma incriminatrice ma per certi versi differente, il reato si manifesta a una forma insolita, diversa ma sempre collegata al reato base.

Art. 61 Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

  • L'avere agito per motivi abietti o futili
  • L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato
  • L'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento
  • L'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone
  • L’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa

Sono tutti fatti tipici che descrivono condotte, fatti, eventi ma anche questi non hanno vita autonoma, es. l’avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà ma nel fare cosa? Es. nel commettere omicidio, provocare una lesione, realizzare un reato di maltrattamenti, sono fattispecie che recuperano un ambito applicativo solo se combinate con delle norme incriminatrici che descrivono un fatto tipico, es. combiniamo l’art. 61 con 640 truffa, si combina con le ipotesi descritte nel 61, potrebbe essere una truffa determinata da motivi futili, omicidio, violenza privata, lesione personale ecc. deve combinare l’evento con una norma di parte speciale, ecco che la norma nei delitti colposi si combinata con la fattispecie di parte speciale acquista senso e al tempo stesso fa nascere una nuova fattispecie. Abbiamo delle attenuanti.

Art. 62 Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

  • L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
  • L'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
  • L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza
  • L'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità
  • L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con la azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
  • L'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato

Art. 81 Concorso formale, reato continuato

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

L’art. prevede regole particolari per il computo della pena, dice che non dovremo sommare la pena relativa a ognuno di questi 5 omicidi, ma si prende quella relativa all’omicidio più grave e la si può aumentare fino al triplo, meccanismo particolare di calcolo della pena legato alla circostanza che un solo soggetto ha commesso più reati con una sola condotta. Reato continuato: chi commette più reati e tutti sono in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, situazioni in cui una sola persona commette più reati collegati fra loro. Norma che non vive di vita autonoma, si combina a una norma incriminatrice che descrive un fatto tipico: omicidio, lesione, o omicidio e lesione ma deve comunque combinarsi con norme incriminatrici di parte speciale, sono disposizioni che creano una reazione solo se entrano in contatto con altre che descrivono i fatti tipici e una volta entrati in contatto determinano una nuova forma di manifestazione di questi reati. È qualcosa di nuovo, la combinazione fra più reati fa sì che questi reati assumano un significato nuovo, è un’altra forma di manifestazione, è una forma di manifestazione dei singoli reati che fanno parte di questo concorso, danno vita a qualcosa che ha un significato nuovo nell’ordinamento penale, è una ulteriore forma di manifestazione del reato.

Abbiamo conosciuto 4 famiglie delle forme di manifestazione:

  • Tentativo
  • Concorso di persone
  • Concorso di reati
  • Reato circostanziato

Le forme di manifestazione sono le fattispecie che nascono dalla norma incriminatrice base e altre disposizioni che a quella si agganciano. Possiamo notare che tra queste forme di manifestazione già si notano alcune differenze, alcune di queste forme di manifestazione comportano il diverso manifestarsi del fatto tipico diverso sul piano della struttura, modificano la struttura del fatto tipico, altri non modificano la struttura ma incidono sulla sanzione, sul trattamento sanzionatorio senza alterare la struttura del reato. Il tentativo altera la struttura del reato, un omicidio tentato è fatto diverso dall’omicidio, mancano degli aspetti, manca qualcosa, si va a punire qualcosa che non sarebbe punibile con la fattispecie di omicidio. L’art. 56 combinandosi col 575 ne modifica la struttura, fa rientrare, diventare reato qualcosa che altrimenti non lo sarebbe, abbiamo visto il caso del palo rispetto a una rapina che non sarebbe mai punibile applicando solo la fattispecie di rapina. Il 110 la trasforma in qualcos’altro e ci rientra anche il palo. Sono forme di manifestazione che ampliano l’area del penalmente rilevante, fanno diventare penalmente rilevanti condotte che altrimenti non lo sarebbero state, creano forme di manifestazione modificate in modo tale per cui diventano tipiche condotte che altrimenti non lo sarebbero.

Il reato circostanziato e il concorso di reati non si modifica la struttura fondamentale del fatto tipico. Non cambia gli elementi del fatto tipico ma aggiunge elementi in più che incidono sull’entità della pena, quella che era lesione prima, rimane lesione dopo. Sono elementi accessori che ci danno indicazioni in più che incidono sulla quantificazione della pena, le aggravanti faranno slittare la pena verso l’alto, le attenuanti la abbatteranno ma incidono sulla sanzione, la struttura del fatto tipico rimane la stessa, non si estende l’area della punibilità e lo stesso vale per il concorso di reati: ci vogliono reati completi in tutti i loro elementi costitutivi, non è che attraverso il concorso di reati diventa reato qualcosa che altrimenti non sarebbe reato.

Le circostanze del reato Art. 59 ss. cp

L’art. 59 utilizza il termine “circostanza” in modo generico, facendoci rientrare in generale tutti gli elementi che si congiungono al reato, in modo da incidere non solo sul quantum della sanzione ma anche sull’esistenza del reato. Nel nostro codice ci sono spesso termini generici, in alcune norme si parla di cause di non punibilità, una legge utilizza termini generici e poi sta all’interprete dargli un senso sul piano teorico e fare le opportune distinzioni. È a partire dall’art. 61 che il concetto di circostanza si fa più preciso, comincia a svilupparsi un tipo di disciplina che lascia meglio intendere qual è il fenomeno a cui si fa riferimento: 61 aggravanti comuni, 62 attenuanti comuni, 63: ci dà una serie di criteri su come si calcola la pena laddove ci siano certe circostanze, criteri matematici che delineano una particolare disciplina. Art. 69 concorso di circostanze aggravanti e attenuanti: se rispetto a uno stesso reato ci sono aggravanti e attenuanti, la norma ci dice che il giudice deve fare un bilanciamento, è una disciplina che guida il giudice nel determinare la pena in rapporto a circostanze che attengono a un reato base, lo capiamo dal fatto che tutti questi calcoli prendono come fondamento la pena relativa al reato base, ce lo dicono gli artt. 63 ss.

Tutta questa disciplina ci fa capire che le circostanze sono istituti, fattispecie che si uniscono a una fattispecie base che deve esserci e unendosi a questo fatto tipico base che deve essere integrato in tutti i suoi estremi, incidono poi sul computo della pena e queste sono circostanze, fattispecie accessorie. Sono elementi accessori che potrebbero anche non esserci e il reato ci sarebbe lo stesso.

583 cp reato di lesioni chiunque cagioni una lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente la malattia è elemento costitutivo, non una circostanza, se manca l’elemento, il fatto tipico non è di lesioni. I motivi futili della lesione anche se non ci sono, la lesione c’è lo stesso. Caratteristico delle circostanze è che la pena può andare oltre i limiti edittali. A volte le circostanze possono incidere anche sulla qualità della pena, es. reato punito con la reclusione potrebbe essere punito con l’ergastolo ecc. cambia la specie di pena. L’incidenza delle circostanze può essere significativa al punto da modificare la qualità della sanzione, ma le circostanze incidono solo sulla pena e non sulla struttura e gli elementi costitutivi del fatto tipico.

Distinzione tra circostanze e elementi costitutivi

Le circostanze sono elementi accessori del reato che non mutano la struttura ma incidono sulla sanzione potendo alterare i limiti edittali. L’art. 59 ha a che fare con il problema dei criteri di imputazione delle circostanze, nel diritto penale è importante anche il profilo psicologico, è necessario anche un certo legame soggettivo tra il soggetto e il fatto. Questo vale anche per le circostanze o è sufficiente che esistano perché possano funzionare? Abbiamo visto che una circostanza aggravante consiste nel fatto di aver provocato un danno di grave entità nel commettere un delitto contro il patrimonio.

L’art. 59 nel secondo comma ci dice che le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. In relazione ai criteri di imputazione soggettiva c’è una disciplina particolare che varia in base alle circostanze attenuanti o aggravanti.

Artt. 63 ss: applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena disciplina che ci fa capire cosa succede quando c’è una circostanza e quando ci sono più circostanze, come incidono le circostanze sulla quantificazione della pena. Queste disposizioni ci fanno capire che tutto questo calcolo parte dalla pena che il giudice ritiene riferibile al reato base, prima vede il furto, stabilisce la pena base tra min. e max edittale e sulla pena quantificata comincia a applicare le attenuanti o aggravanti esistenti, queste norme ci fanno capire che prima di tutto ci deve essere un reato completo di tutti i suoi estremi, le circostanze operano sulla pena riferibile a un reato completo in tutti i suoi estremi, norme che ci fanno capire qualcosa su cosa c’è alla base, sul fatto che le circostanze non modificano il fatto base, non lo trasformano in un altro fatto.

Troviamo l’art. 69, un’altra disposizione importante che fa riferimento al concorso eterogeneo di circostanze, quando cioè concorrono circostanze aggravanti e attenuanti e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le attenuanti; se sono ritenute prevalenti le attenuanti non si tiene conto degli aumenti per le aggravanti, terzo comma aggravanti e attenuanti si equivalgono: non si calcolano né gli aumenti per le aggravanti né le diminuzioni per le attenuanti. C’è una disciplina particolare in caso di concorso eterogeneo delle circostanze. Es. ha commesso il fatto per motivi futili però ha recato un danno di lieve entità. Il giudice deve valutare cosa pesa di più, si mettono sui piatti della bilancia, se secondo il giudice pesano di più le aggravanti si applicano solo quelle e viceversa. Se secondo il giudice i due piatti pesano allo stesso modo si elidono vicendevolmente.

Se commetto più reati si devono considerare tutti, poi semmai si applicherà la disciplina del concorso di reati e si dovrà quindi calcolare la pena in un certo modo, ma i reati si calcolano tutti. Abbiamo visto una definizione in positivo delle circostanze, ora facciamo una definizione in negativo: cosa non sono le circostanze, ci sono figure simili alle circostanze che possono confondere l’interprete ma che bisogna sapere distinguere, altrimenti si rischia di applicare la disciplina delle circostanze a cose che le circostanze non sono e viceversa, bisogna saper distinguere le distinzioni.

Il diritto penale vive di molte distinzioni, nello studio del diritto penale quando ci troviamo di fronte a una differenza, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è perché bisogna distinguere, cosa cambia se un certo elemento lo classifico in un certo modo piuttosto che in un altro?

Una prima distinzione in materia di circostanze: circostanze proprie e improprie

Es. art. 624 furto nella sua forma basilare, elementi costitutivi del furto; art. 624 bis furto in abitazione e furto con strappo: mediante introduzione in edificio o altro luogo di privata dimora pena più elevata. Questo è qualcosa che è collegato al furto base ma ha caratteristiche particolari. Art. 625 ci...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadascaramelli97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Gargani Alberto.
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