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Lesione personale e percosse

Lesione personale comune

Lesione personale (comune). ART. 582 comma I: colui che “cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente” è punito eccetera.

Lesione personale colposa

ART. 590: “Se chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale” è punito eccetera.

Lesione personale grave

ART. 583: la lesione è grave:

  • Se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.
  • Se il fatto produce indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione personale gravissima

ART. 583: la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

  • Una malattia certamente o probabilmente insanabile.
  • La perdita di un senso.
  • La perdita di un arto, una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.
  • La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Percosse

ART. 581: ne risponde colui che “percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente”.

Varie forme

La forma più tenue di lesione è quella lievissima della durata non superiore a 20 giorni.

Lesione personale comune: quella che provoca una malattia avente una durata maggiore dei 20 giorni, non superiore ai 40. È prevista la configurabilità del tentativo.

La lesione grave e la lesione gravissima non sono circostanze aggravanti della lesione comune, ma autonome figure di reato.

Rientrano quelle che una volta si dicevano le vie di fatto: cioè lo schiaffo, il pugno, il calcio, la bastonata e le altre simili manifestazioni di violenza non produttive di malattia.

Querela

Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa: è la lesione personale comune “lievissima”.

È richiesta la querela della persona offesa.

Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa, eccezion fatta per le lesioni gravi o gravissime relative a fatti commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sanzioni

La reclusione da tre mesi a tre anni. Tale pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze dell’articolo 576.

Per la lesione personale grave la reclusione da tre a sette anni.

Per la lesione gravissima la reclusione da sei a 12 anni.

Lesione colposa comune: reclusione fino a tre mesi o multa fino a 600.000 lire; lesione grave: reclusione da uno a sei mesi oppure la multa da 240.000 a 1.200.000 lire; lesione gravissima: reclusione da tre mesi a due anni o la multa da 600.000 a 2.400.000 lire.

Percosse: la reclusione sino a sei mesi oppure la multa fino a 600.000 lire.

Osservazioni sulla lesione grave

In ordine alla lesione grave si osserva che:

A) “Malattia che mette in pericolo la vita della persona”: è necessario che in un dato momento la vita del paziente sia stata effettivamente in pericolo o che alterazioni verificatisi nell'organismo abbiano creato un equilibrio così instabile da poter precipitare per la più piccola causa.

B) “Per incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni” si intende l'impossibilità di svolgere l'attività consueta che non deve confondersi come “incapacità di lavoro” perché in tal caso resterebbero esclusi il vecchio e il bambino.

C) Per quanto riguarda “indebolimento permanente di un senso di un organo” si premette che “senso” è il mezzo destinato a porre l'individuo in contatto con il mondo esteriore, facendogli percepire gli stimoli che ne provengono: vista, udito, gusto, olfatto, eccetera.

A costituire la lesione grave basta l'indebolimento del senso, mentre se si verifica la perdita si ha lesione gravissima.

Osservazioni sulla lesione gravissima

Rispetto all'ipotesi di lesione gravissima va notato:

A) “Malattia certamente o probabilmente insanabile” è quello stato di alterazione funzionale che, a giudizio della scienza, non può cessare, o solo in rari casi si risolve in guarigione; e quindi, la malattia è presumibilmente destinata a durare tutta la vita.

B) La “perdita di un senso” si verifica allorché il senso è completamente distrutto.

C) La “perdita di un arto” è la distruzione di una delle propaggini del tronco addette a compiere i grandi movimenti.

D) La “perdita dell'uso di un organo” implica che l'insieme delle parti del corpo che lo costituiscono siano così danneggiate da non poter più adempiere alla funzione cui sono destinate.

E) “La perdita di capacità di procreare” comprende non solo l'impotenza coeundi e l'impotenza generandi, ma anche nella donna, l'incapacità del parto come la deformazione del bacino che rende impossibile l'espulsione spontanea del feto.

F) Per “permanente e grave difficoltà della favella” si intende un profondo disturbo funzionale che ponga il leso in spiccata inferiorità nelle sue relazioni con gli altri.

G) Per “viso” si intende la parte del corpo che è visibile stando di fronte alla persona, compreso il lato anteriore del collo, e si ha “sfregio permanente” quando la regolarità e l'armonia dei lineamenti del viso è alterata in modo notevole: cicatrici appariscenti, perdita di una parte del padiglione dell'orecchio, lacrimazione perenne, eccetera; ricorre la “deformazione” allorché si verifica una vera sfigurazione, cioè un'alterazione che determina nell'osservatore ripugnanza e ribrezzo.

Per “malattia” deve intendersi quel processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo. Se il processo morboso investe l'organismo fisico si ha “malattia nel corpo”; se investe l’organismo psichico si ha “malattia nella mente”.

Il verificarsi della malattia è il vero evento naturalistico della lesione personale e segna il momento consumativo del reato.

Il furto

Il furto consiste nel togliere ad altri illegittimamente una cosa mobile e nell'impossessarsene.

Il nostro codice nell'articolo 624 delinea la fattispecie del furto con la seguente formula: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito eccetera”.

Scopo della incriminazione è senza dubbio la tutela del possesso delle cose mobili.

Tale possesso è protetto anche dalle norme di diritto privato.

Tuttavia l'insufficienza dei rimedi civili induce il legislatore a fare ricorso alla più grave delle sanzioni: alla pena.

Soggetto passivo del delitto, persona offesa dal reato, deve ritenersi il possessore della cosa mobile.

A costui quindi spetta il diritto di querela nei casi in cui il furto non è perseguibile d'ufficio.

Oggetto materiale dell’azione del furto

A) Oggetto materiale dell'azione del furto è “una cosa mobile altrui”.

Poiché non costituiscono elementi del patrimonio le cose che, a giudizio della generalità degli uomini, non hanno valore di scambio, un chicco d’uva, uno spillo eccetera, tali cose di regola non possono costituire materia di furto.

Se però oggetti privi di valore pecuniario hanno per colui che li possiede un valore di affezione o sentimentale, la sottrazione di essi può dar luogo a responsabilità per furto.

Comunque si considerano cose mobili le energie naturali che hanno un valore economico.

La cosa per essere oggetto di furto, oltre a far parte del patrimonio, deve essere mobile perché, come abbiamo già notato, gli attentati ai beni immobili danno luogo ad altre figure criminose.

Ma la cosa oltre che mobile deve essere anche “altrui”.

È altrui la cosa di proprietà di altri e non già la cosa su cui la gente non ha diritto di esercitare il potere che di fatto esercita.

Azione esecutiva del furto

B) L'azione esecutiva del furto consiste nell'impossessamento della cosa ora descritta.

È essenziale che non deve verificarsi mediante violenza o minaccia, perché altrimenti il fatto trapassa nel reato maggiore di rapina.

Sono stati delineati i vari criteri per stabilire in che cosa consista l'impossessamento:

  • Il primo criterio è quello che ravvisa l'impossessamento nel semplice fatto di porre la mano sopra la cosa per impadronirsi bene.
  • Per un'altra teoria l'impossessamento consiste nella amotio della cosa, cioè nello spostamento della medesima dal luogo in cui si trova.
  • Una terza concezione esige la ablatio, vale a dire l'asportazione della cosa e il suo trasferimento fuori della sfera di custodia del possessore.
  • Un'ultima teoria, la cosiddetta teoria della illazione, considera avvenuto l'impossessamento quando la cosa sia stata trasportata dal ladro nel luogo prestabilito e se è stata così messa al sicuro.

Poiché nell'articolo 624 si parla sia di “impossessamento” che di “sottrazione” è necessario esaminare separatamente due concetti.

Sottrazione

C) Sottrazione significa eliminazione, privazione dell'altrui possesso, e cioè spossessamento.

La mancanza di possesso da parte dell'agente, perciò, è un presupposto del furto.

Possesso è la relazione tra la persona e la cosa che consente alla prima di disporre della seconda in modo autonomo e la disponibilità, o signoria, deve ritenersi autonoma quando si svolge al di fuori della diretta vigilanza di una persona che abbia sulla cosa medesima un potere giuridico maggiore.

Da questa nozione deriva che non sono possessori, ma semplici detentori, coloro che dispongono della cosa entro la sfera di sorveglianza del possessore.

Queste persone non avendo possesso, se si appropriano della cosa, commettono il reato in esame.

Va tenuto presente che il concetto di sottrazione implica altresì il dissenso del possessore: non si può dire sottratta la cosa che sia uscita dal possesso di una persona con l’assentimento di colui che poteva disporne.

Impossessamento

D) Quanto all'impossessamento è opinione assai diffusa che esso equivalga alla sottrazione.

E) L'impossessamento si verifica nell'istante in cui al derubato viene tolta la disponibilità materiale della cosa.

In conclusione la nozione di possesso porta a ritenere che solo quando il ladro riesce a sfuggire dalla cerchia di vigilanza del possessore, nel suo fatto è consentito ravvisare un furto consumato.

Prima di tale momento, la semplice sottrazione della cosa, amotio, non può essere punita che a titolo di tentativo.

Dolo nel furto

F) Il dolo nel furto richiede anzitutto la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore. Esige inoltre una particolare intenzione, e precisamente il fine di trarre profitto dalla cosa per sé o per altri.

La volontà di imporsi della cosa mobile altrui implica la conoscenza della altruità della cosa, come pure la conoscenza del dissenso del possessore, dissenso che è indispensabile perché si abbia la sottrazione.

Il dolo non sussiste se la gente erroneamente credeva che la cosa fosse propria o che il possessore avesse assentito alla asportazione.

Quanto alla fine di trarre profitto dalla cosa, esso distingue il furto dal delitto di danneggiamento, perché, se l’agente non intendeva avvantaggiarsi della cosa, ma distruggerla, non ricorrerà il reato di furto, bensì il reato di danneggiamento.

Non si esige che il profitto sia patrimoniale, esso può essere soltanto morale, come può riguardare una terza persona.

Cause di giustificazione

G) In relazione alle cause di giustificazione, valgono le regole generali.

L'esistenza del furto è esclusa dall'esercizio del diritto, dall'adempimento del dovere, dalla legittima difesa, dallo stato di necessità eccetera.

Sanzioni: la reclusione fino a tre anni e la multa da 60.000 a 1.000.000 di lire.

Le aggravanti speciali

L'articolo 625 del codice prevede per il furto 8 aggravanti speciali.

Sono tutte circostanze oggettive ai sensi dell'art. 70 e si estendono ad ogni compartecipe del reato.

Naturalmente esse non escludono l'applicabilità delle aggravanti comuni contemplate negli articoli 61 e 112 del codice.

Il furto è aggravato:

  • Se il colpevole per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazioni; non solo abitazioni, ma anche scale, atri, cantine, soffitte; non solo di carattere privato ma anche scuole, ospedali, alberghi etc.
  • Se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento.
  • Se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne un uso.
  • Se il fatto è commesso con destrezza, o strappando la cosa di mano o di dosso alla persona; furto con destrezza = borseggio. Cosa strappata di dosso = scippo.
  • Se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
  • Se il fatto è commesso sul bagagliaio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o di banchine, negli alberghi o in altri esercizi cui si somministrano cibi o bevande.
  • Se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, pur sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate al pubblico servizio o pubblica utilità, difesa, o l'avere carenza.

Il furto

Articolo 624 delinea il furto: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito eccetera”.

Scopo della incriminazione è la tutela del possesso delle cose mobili.

Soggetto passivo del delitto, persona offesa, deve ritenersi il possessore della cosa mobile. A costui spetta il diritto di querela nei casi in cui il furto non è perseguibile d'ufficio.

Oggetto materiale dell’azione

A) Oggetto materiale dell'azione del furto è “una cosa mobile altrui”.

Non costituiscono elementi del patrimonio le cose che, a giudizio della generalità degli uomini, non hanno valore di scambio, un chicco d’uva, uno spillo eccetera; tali cose di regola non possono costituire materia di furto.

Oltre a far parte del patrimonio, deve essere mobile perché, come abbiamo già notato, gli attentati ai beni immobili danno luogo ad altre figure criminose.

Ma la cosa oltre che mobile deve essere anche “altrui”.

Azione esecutiva

B) L'azione esecutiva del furto consiste nell'impossessamento della cosa ora descritta.

È essenziale che non deve verificarsi mediante violenza o minaccia, perché altrimenti il fatto trapassa nel reato maggiore di rapina.

Vi sono vari criteri per stabilire in che cosa consista l'impossessamento:

  • Il primo criterio è quello che ravvisa l'impossessamento nel semplice fatto di porre la mano sopra la cosa per impadronirsi bene.
  • Per un'altra teoria l'impossessamento consiste nella amotio della cosa, cioè nello spostamento della medesima dal luogo in cui si trova.
  • Una terza concezione esige la ablatio, vale a dire l'asportazione della cosa e il suo trasferimento fuori della sfera di custodia del possessore.
  • Un'ultima teoria, la cosiddetta teoria della illazione, considera avvenuto l'impossessamento quando la cosa sia stata trasportata dal ladro nel luogo prestabilito e se è stata così messa al sicuro.

Sottrazione e impossessamento

C) Sottrazione significa eliminazione, privazione dell'altrui possesso, e cioè spossessamento.

Va tenuto presente che il concetto di sottrazione implica altresì il dissenso del possessore: non si può dire sottratta la cosa che sia uscita dal possesso di una persona con l’assentimento di colui che poteva disporne.

D) Impossessamento: l'impossessamento si verifica nell'istante in cui al derubato viene tolta la disponibilità materiale della cosa.

In conclusione la nozione di possesso porta a ritenere che solo quando il ladro riesce a sfuggire dalla cerchia di vigilanza del possessore, nel suo fatto è consentito ravvisare un furto consumato. Prima di tale momento, la sola sottrazione della cosa, amotio, non può essere punita che a titolo di tentativo.

Dolo e cause di giustificazione

F) Il dolo nel furto richiede anzitutto la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa. Esige inoltre il fine di trarre profitto dalla cosa per sé o per altri.

G) Cause di giustificazione: valgono le regole generali.

Sanzioni: la reclusione fino a tre anni e la multa da 60.000 a 1.000.000 di lire.

Le aggravanti speciali

L'articolo 625 del codice prevede per il furto 8 aggravanti speciali.

  • Se il colpevole per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazioni; non solo abitazioni, ma anche scale, atri, cantine, soffitte; non solo di carattere privato ma anche scuole, ospedali, alberghi etc.
  • Se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento.
  • Se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne un uso.
  • Se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona; furto con destrezza = borseggio. Cosa strappata di dosso = scippo.
  • Se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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