Aberratio causae
Si ha quando il processo causale si è svolto in modo diverso da come l’aveva previsto e voluto l’agente, pur avendo egualmente prodotto l’evento.
Aberratio
Consiste in una divergenza tra voluto e realizzato dovuta a cause incidenti sulla fase esecutiva della volontà.
Aberratio delicti
Si ha quando – fuori dai casi di aberratio causae e aberratio ictus – si cagiona un evento diverso da quello voluto per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione.
Aberratio ictus
Si ha quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta.
Accordo criminoso
È una forma di partecipazione psichica nel concorso di persone nel reato. Si concreta in una istigazione reciproca, un accordo di commettere reato e di fornire ciascuno un determinato contributo.
Agente provocatore
Colui che, istigando od offrendo l’occasione, “provoca” la commissione di reati al fine di coglierne gli autori in flagranza o, comunque, di farli scoprire e punire.
Ammenda
Pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni consistente nel pagamento di una somma non inferiore a L. 4.000 né superiore a L. 2.000.000.
Amnistia
Causa di estinzione della punibilità, l’amnistia è un atto con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena. La titolarità del potere di clemenza è assegnata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, che lo esercita su legge di delegazione delle Camere. Si distingue tra:
- Amnistia propria: riguarda i reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso ed estingue del tutto il reato;
- Amnistia impropria: interviene dopo una sentenza irrevocabile di condanna.
Analogia
L'analogia è il procedimento attraverso cui vengono risolti casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili o, altrimenti, desunto dai principi generali del diritto. Nel diritto penale italiano il divieto di analogia è espressamente sancito dall'articolo 14 delle disposizioni preliminari.
Antefatto
Con le incerte categorie dell’antefatto e del postfatto occorre intendere quei reati che costituiscono la normale premessa o il normale sbocco di altri reati. Per una parte della dottrina resterebbero assorbiti nel reato principale in base, però, agli inconsistenti criteri di sussidiarietà o consunzione. In verità, le categorie dell’antefatto e del postfatto non punibili mancano, invece, di fondamento di diritto positivo.
Antigiuridicità formale
Si sostanzia nel semplice contrasto tra il fatto e la norma penale.
Antigiuridicità sostanziale
Si sostanzia nel contrasto fra il fatto e gli interessi sociali tutelati dal diritto, legislativo o extra-legislativo.
Arresto
Pena detentiva prevista per le contravvenzioni che si estende da 5 giorni a 3 anni (massimo elevabile a 5 anni nel concorso di aggravanti e fino a 6 anni nel concorso di reati).
Atti idonei a commettere un delitto
Sono idonei gli atti che si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto, perché potenzialmente capaci di causarne o favorirne la verificazione.
Ausiliatore
v. partecipe.
Autore
Colui che materialmente compie l’azione esecutiva del reato.
Autore mediato
Si parla di autore mediato quando un soggetto si avvale di un altro essere umano non punibile come strumento materiale per commettere un reato.
Azione
Movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma o un interesse statale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione.
Capacità a delinquere
O capacità criminale. Consiste nella disposizione o inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. La capacità a delinquere consente di graduare la responsabilità e quindi la pena da applicare al reato commesso. Si desume:
- Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- Dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo;
- Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
La capacità a delinquere ha una funzione bidimensionale che consente di valutare la personalità nella sua complessità morale e naturalistica, di compromettere il dissidio tra libertà e necessità, di gettare un ponte tra diritto penale e scienze dell’uomo:
- Una funzione retrospettivo – retributiva, ove va intesa come capacità morale di compiere il reato commesso;
- Una funzione prognostico-preventiva, in quanto serva ad accertare l’attitudine del soggetto a commettere nuovi reati.
Capacità di intendere
È l’attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie.
Capacità di volere
È l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi, a determinarsi cioè in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo, volendo ciò che l’intelletto ha giudicato di doversi fare e, quindi, adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte.
Caso fortuito
Abbraccia tutti quei fattori causali, non solo sopravvenuti ma anche preesistenti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento che si presenta come conseguenza del tutto inverosimile secondo la migliore scienza esperienza.
Causalità dell’omissione
Trattasi di causalità normativa (è la legge che equipara il non impedire al cagionare). Perché l'omissione dell'azione impeditiva possa essere equiparata alla causa dell'evento occorre, innanzitutto, che secondo la migliore scienza e esperienza del momento storico l'evento sia conseguenza certa o altamente probabile di detta omissione, in quanto l'azione suddetta l'avrebbe, con certezza o con alto grado di probabilità, impedito.
Cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti)
Sono cause che escludono la punibilità in quanto escludono la colpevolezza, per mancanza di rimproverabilità, rispetto ad un fatto che oggettivamente resta illecito.
Cause di esclusione della colpevolezza
Sono tutti quei fattori che eliminano il dolo o la colpa: il caso fortuito; l’errore.
Cause di esclusione della pena
Sono cause di esclusione della pena quelle particolari situazioni esterne al fatto tipico, che non escludono il reato ma in presenza delle quali il legislatore ritiene, per ragioni di mera opportunità, che non si debba applicare la pena e ogni altra conseguenza penale. La loro presenza esclude non la illiceità, ma soltanto la punibilità del fatto. Tipiche ipotesi sono quelle dei rapporti di parentela di cui all’art. 649 e delle immunità derivanti dal diritto pubblico interno e internazionale.
Cause di esclusione della suitas
Sono tutti i fattori che eliminano la coscienza e volontà di una azione od omissione prevista dalla legge come reato: l’incoscienza indipendente dalla volontà; la forza maggiore; il costringimento fisico.
Cause di estinzione della punibilità
Le cause estintive sopravvengono dopo che il reato è già perfetto ed incidono sulla sola punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la tutela del bene protetto dalla norma. Sono applicabili senza il previo accertamento dell’esistenza e punibilità del reato, ma sulla mera supposizione della sua esistenza; impediscono l’applicazione delle misure di sicurezza. Dalle cause estintive parte della dottrina distingue le cause sopravvenute di non punibilità, che escludono la punibilità per ragioni di tutela del bene protetto, costituendo esse l’estremo mezzo di tutela predisposto per il caso in cui la norma incriminatrice non abbia in concreto funzionato. Tra le cause estintive il codice distingue tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena, a seconda che sopravvengano prima che intervenga o dopo che sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna.
Cause estintive del reato
Sono cause che estinguono la potestà statale di applicare la pena minacciata, la c.d. punibilità in astratto, cioè la possibilità giuridica di applicare le conseguenze penali del reato o talune di esse. In sostanza lo Stato rinuncia ad applicare la sanzione penale minacciata dalla norma. Fra le cause generali di estinzione del reato il codice comprende:
- La morte dell'imputato prima della condanna definitiva;
- L'amnistia propria;
- La remissione della querela;
- La prescrizione;
- La oblazione nelle contravvenzioni;
- La sospensione condizionale della pena;
- Il perdono giudiziale (v. anche cause di estinzione della punibilità).
Cause di esclusione della colpevolezza
Sono tutti quei fattori che eliminano il dolo o la colpa: il caso fortuito; l’errore.
Cause di esclusione della pena
Sono cause di esclusione della pena quelle particolari situazioni esterne al fatto tipico, che non escludono il reato ma in presenza delle quali il legislatore ritiene, per ragioni di mera opportunità, che non si debba applicare la pena e ogni altra conseguenza penale. La loro presenza esclude non la illiceità, ma soltanto la punibilità del fatto. Tipiche ipotesi sono quelle dei rapporti di parentela di cui all’art. 649 e delle immunità derivanti dal diritto pubblico interno e internazionale.
Cause di esclusione della suitas
Sono tutti i fattori che eliminano la coscienza e volontà di una azione od omissione prevista dalla legge come reato: l’incoscienza indipendente dalla volontà; la forza maggiore; il costringimento fisico.
Cause di estinzione della punibilità
Le cause estintive sopravvengono dopo che il reato è già perfetto ed incidono sulla sola punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la tutela del bene protetto dalla norma. Sono applicabili senza il previo accertamento dell’esistenza e punibilità del reato, ma sulla mera supposizione della sua esistenza; impediscono l’applicazione delle misure di sicurezza. Dalle cause estintive parte della dottrina distingue le cause sopravvenute di non punibilità, che escludono la punibilità per ragioni di tutela del bene protetto, costituendo esse l’estremo mezzo di tutela predisposto per il caso in cui la norma incriminatrice non abbia in concreto funzionato. Tra le cause estintive il codice distingue tra cause di estinzione del reato e cause di estinzione della pena, a seconda che sopravvengano prima che intervenga o dopo che sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna.
Cause estintive del reato
Sono cause che estinguono la potestà statale di applicare la pena minacciata, la c.d. punibilità in astratto, cioè la possibilità giuridica di applicare le conseguenze penali del reato o talune di esse. In sostanza lo Stato rinuncia ad applicare la sanzione penale minacciata dalla norma. Fra le cause generali di estinzione del reato il codice comprende:
- La morte dell'imputato prima della condanna definitiva;
- L'amnistia propria;
- La remissione della querela;
- La prescrizione;
- La oblazione nelle contravvenzioni;
- La sospensione condizionale della pena;
- Il perdono giudiziale (v. anche cause di estinzione della punibilità).
Cause estintive della pena
Sono cause che estinguono la punibilità in concreto, cioè concretizzatasi nella pena irrogata con la sentenza di condanna esecutiva. Lo Stato rinuncia, cioè, alla applicazione della pena inflitta dal giudice. Sono considerate cause generali di estinzione della pena:
- La morte del reo dopo la condanna definitiva;
- L'amnistia impropria;
- L'estinzione della pena per decorso del tempo;
- L'indulto;
- La grazia;
- La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
- La liberazione condizionale;
- La riabilitazione (v. anche cause di estinzione della punibilità).
Circostanze
Sono elementi accidentali, accessori, del reato. Come tali non sono necessari per la sua esistenza ma incidono sulla sua gravità o rilevano come indice della capacità a delinquere del soggetto, comportante una modificazione, quantitativa e qualitativa, della pena. Possono essere definite o indefinite a seconda che siano individuate con precisione dalla legge nei loro specifici elementi costitutivi, oppure siano individuate dalla discrezionalità del giudice. La loro presenza trasforma il reato semplice in reato circostanziato, aggravato o attenuato.
Si distinguono inoltre le circostanze:
- Comuni e speciali, a seconda che siano previste per un numero indeterminato di reati, cioè per tutti reati con cui non siano incompatibili, oppure per uno più reati determinati;
- Aggravanti e attenuanti, a seconda che comportino un inasprimento od una attenuazione della pena prevista per il reato semplice;
- Ad efficacia comune e ad efficacia speciale, a seconda che la legge stabilisca la misura della pena in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato oppure stabilisca tale misura in modo indipendente o una pena di specie diversa;
- Oggettive e soggettive: distinzione posta dall'articolo 70 e di particolare importanza nel concorso di persone ai fini della comunicabilità delle circostanze ai concorrenti secondo l'originaria disciplina dell'articolo 118, ma pressoché privata di ogni pratica rilevanza dopo la riforma di tale articolo, nonché dell'estensibilità dell'impugnazione.
Sono oggettive quelle che riguardano:
- La natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- La gravità del danno o del pericolo;
- Le condizioni o le qualità personali dell’offeso.
Sono soggettive quelle che riguardano:
- Le condizioni o le qualità personali del colpevole;
- L’intensità del dolo o il grado della colpa;
- I rapporti tra colpevole offeso.
Così pure quelle inerenti alla persona del colpevole.
Si possono ancora distinguere le circostanze in antecedenti, concomitanti e susseguenti. Inoltre, sono dette intrinseche le circostanze che attengono alla condotta o ad altri elementi del fatto tipico; estrinseche quelle che sono estranee all'esecuzione e consumazione del reato, consistendo in fatti successivi, e che attengono più strettamente alla capacità a delinquere.
Coautore
Soggetto che, assieme ad altri, esegue l’azione esecutiva del reato.
Colpa comune
Riguarda le attività lecite perché non proibite. È caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta finalizzate alla prevenzione di qualsiasi misura di rischio e dalla prevedibilità dell'evento.
Colpa
Consiste nel rimprovero al soggetto di avere realizzato, involontariamente ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato, che egli poteva evitare mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole. Tre sono, pertanto, gli elementi costitutivi e caratteristici della colpa:
- L'elemento negativo della mancanza della volontà del fatto materiale tipico;
- L'elemento oggettivo della inosservanza delle regole di condotta, dirette a prevenire danni a beni giuridicamente protetti;
- L'elemento soggettivo della attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, dovendo avere egli la capacità di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, pretenderne da lui l’osservanza.
Per la configurabilità della colpa è sufficiente la mancanza della coscienza o della volontà di almeno uno degli elementi positivi oppure l'erroneo convincimento della esistenza di un elemento negativo. La colpa è configurabile non solo quando non è voluto l'evento ma anche quando il soggetto, pur avendo voluto l'evento, non si sia rappresentato un qualsiasi altro elemento positivo o negativo.
Colpa cosciente (o con previsione dell'evento)
Posta in rilievo dalla dottrina solo in tempi più recenti della colpa incosciente, si ha quando l'evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dall'agente. Ha una indubbia base psicologica, essendo l'evento collegato soggettivamente all'agente dalla previsione. La differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente sta nell’accettazione o meno del rischio.
Colpa generica
È la colpa caratterizzata dall’inosservanza di regole cautelari derivanti da fonti speciali non giuridiche (negligenza, imprudenza, imperizia). Insostituibile è il criterio, anche ai fini dell'accertamento, della prevedibilità dell'evento e della prevenibilità o evitabilità del medesimo che vanno determinante, innanzitutto, tenendo presente tutte le circostanze in cui soggetto si trova ad operare in base al parametro relativistico dell'agente modello, cioè dell'uomo giudizioso ejusdem professionis et condicionis.
Colpa incosciente
Si ha quando l'evento non è voluto e nemmeno previsto dall'agente. Mancando anche della previsione dell'evento, è concetto soltanto normativo.
Colpa speciale o professionale
Riguarda le attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili, anche se per natura rischiose. È caratterizzata dalla inosservanza di regole di condotta finalizzate alla prevenzione non del rischio dall'ordinamento consentito ma di un ulteriore rischio non consentito e dalla prevedibilità, non adottando tali misure, dell'evento.
Colpa specifica
È la colpa caratterizzata dall’inosservanza di regole cautelari derivanti da fonti giuridiche (leggi, regolamenti, ordini, discipline). Non vi è, rispetto alla dimensione oggettiva, differenza con la colpa generica: entrambe richiedono l'inosservanza della regola cautelare. Circa la dimensione soggettiva, mentre per la colpa generica occorre accertare caso per caso la prevedibilità ed evitabilità da parte dell'uomo ejusdem professionis et condicionis, per la colpa specifica è controverso se occorra analogo accertamento concreto oppure se basti accertare la inosservanza della regola cautelare scritta e la riconducibilità dell'evento cagionato al tipo di evento che tale regola intende prevenire.
Complice
v. partecipe.
Concezione formale del reato
Per la concezione formale il reato è tutto ciò e solo ciò che è previsto dalla legge come tale.
Concezione giuridica del
-
Diritto penale - glossario
-
Diritto privato - glossario
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Diritto pubblico - glossario
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Diritto amministrativo – Glossario