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Libro II diritto penale parte speciale: i delitti contro la persona

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I reati a tutela della vita

Parte 7° – I reati contro la persona

Sezione prima – I reati a tutela della vita

Sommario: 01) Cenni introduttivi, 02) Il reato di strage, ex art. 422 codice penale, 03) Accertamento del dolo di omicidio, 04) Il peso delle circostanze nell’omicidio doloso, 05) Infanticidio ed omicidio del consenziente, 06) Istigazione o aiuto al suicidio, 07) Omicidio preterintenzionale, 09) Morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto

01) Cenni introduttivi

Tra i reati che si occupano della tutela della vita l’omicidio si rivela la fattispecie principe. I reati di omicidio, nel nostro ordinamento, sono costruiti secondo una tripartizione, a differenza di altri ordinamenti che si muovono secondo parametri diversi, fatto che crea problemi sul piano dell’unificazione internazionale della disciplina. In alcuni paesi si distingue tra due tipi di omicidio doloso, vedi la Francia che adotta un sistema che corrisponde pressappoco con quello degli ordinamenti anglosassoni.

Il codice penale italiano prevede tre forme di omicidio:

  • Omicidio volontario, articolo 575 cod.pen.;
  • Omicidio preterintenzionale, articolo 584 cod.pen.;
  • Omicidio colposo, articolo 589 cod.pen.

In Italia, parlando di omicidio doloso, si fa riferimento all’omicidio con dolo intenzionale o diretto, ma anche a quello in cui l’elemento soggettivo è costituito da dolo eventuale. In Francia il dolo eventuale corrisponde, invece, ad una sorta di colpa “particolare”, che nulla ha a che vedere con il nostro dolo eventuale, a riprova del fatto che non esiste una legge universale ed ogni ordinamento si muove a suo piacimento.

Nel nostro sistema una complicazione è costituita dal fatto che l’evento morte viene preso in considerazione anche in altri contesti.

  • Per esempio, una figura limitrofa a quella dell’omicidio preterintenzionale è la morte come conseguenza di altro delitto doloso prevista dall’articolo 586 (in realtà il 586 si può considerare una fattispecie di omicidio colposo, qualificato dal contesto in cui si è sviluppato).
  • Un’altra categoria, che può creare confusione, è quella dei delitti1 aggravati dall’evento, infatti, come già visto in parte generale, la morte1 In merito ai reati aggravati dall’evento, si veda pag.49 di parte generale.

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I reati a tutela della vita

Costituisce elemento aggravatore di certi reati, tra i quali, per esempio, l’abbandono di minore o incapace oppure l’omissione di soccorso.

  • Osservando con attenzione la figura tipica dell’omicidio doloso, si nota come ci possa essere un’interferenza con altri reati del codice, collocati tra i reati contro la pubblica incolumità. A questo riguardo è perciò opportuno approfondire rapporti e differenze tra il reato di omicidio volontario e la strage, ex articolo 422.

02) Il reato di strage, ex articolo 422 codice penale

Articolo 422 codice penale – Strage

[1] Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285 (devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato) al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone con l’ergastolo.

[2] Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Esaminando questo reato è opportuno innanzitutto distinguere tra il concetto giuridico di strage ed il linguaggio giornalistico, in quanto secondo l’opinione corrente la strage non è altro che un reato idoneo a provocare la morte di un notevole numero di persone. In campo giuridico, invece, le cose stanno diversamente, come verrà evidenziato da questa analisi.

Il reato di omicidio doloso ed il reato di strage presentano certamente un comune punto di partenza, rappresentato dall’intenzione di uccidere un altro individuo. Ai sensi dell’articolo 422 del codice penale, realizza la fattispecie di strage chiunque con il fine di uccidere commetta atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, anche se in concreto da questo fatto non derivi la morte di nessun individuo. Questo argomento può implicitamente essere ricavato dal secondo comma della norma che fa riferimento proprio a quei casi in cui, malgrado siano stati commessi al fine di uccidere atti tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, non sia scaturita la morte di alcuna persona. A questo punto è chiaro come la definizione giuridica di strage non corrisponda a quella in uso nel linguaggio corrente.

Attualmente, la morte di una o più persone, almeno secondo la giurisprudenza, rappresenta circostanza aggravante del reato base e può essere oggetto del giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti ai sensi dell’articolo 69.2

2 In merito al bilanciamento delle circostanze ad efficacia speciale, si veda pagina 65-66 di parte generale.

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L’articolo 422 si distingue dall’articolo 285 rubricato “Devastazione, saccheggio e strage” in virtù del diverso dolo specifico, in quanto il soggetto che pone in essere la condotta criminosa prevista dall’articolo 285 agisce al fine di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato a differenza del soggetto che pone in essere la condotta criminosa prevista dall’articolo 422 che agisce al fine di mettere in pericolo la pubblica incolumità.

285 Devastazione, saccheggio e strage

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.

Un elemento che accomuna la fattispecie di omicidio e la fattispecie di strage risulta il dolo intenzionale, tuttavia la strage richiede obbligatoriamente dolo intenzionale o diretto mentre si può verificare omicidio anche in presenza di dolo eventuale.

Non è quindi configurabile il reato di strage commesso con dolo eventuale. Attenzione, in presenza di dolo intenzionale la strage non aggravata potrebbe apparire un tentativo di omicidio, ma tra le due fattispecie è diversa la pena, in quanto mentre la strage prevede un minimo edittale di 15 anni, i 21 anni dell’omicidio consumato possono scendere fino a 7, in virtù della diminuzione massima di 2/3 prevista per il tentativo.

La strage si differenzia dall’omicidio, anche plurimo, in quanto è qualificata, oltre che dal dolo intenzionale di omicidio, a differenza dell’omicidio per cui è sufficiente il semplice dolo eventuale, dal pericolo per la pubblica incolumità, che deve essere inteso come pericolo per l’incolumità di un numero di soggetti indeterminato a priori.

Al riguardo è chiaro che se un soggetto con un congegno ad orologeria imbottisce la macchina di un’altra persona, con lo scopo di farla saltare in aria, l’imputazione sarà diversa a seconda che il fatto avvenga presso una casa isolata in cima ad un monte, oppure presso un luogo affollato. Nei due esempi il rischio per la pubblica incolumità assume proporzioni diverse.

La strage in conclusione si caratterizza per essere:

  • Un reato a forma libera, per realizzare la fattispecie strage, come del resto il reato di omicidio, si può utilizzare qualsiasi modalità, purché abbia le caratteristiche descritte dalle norme incriminatrici;
  • Un reato che prevede come evento un pericolo per la pubblica incolumità delle persone;
  • Una fattispecie che non prevede il tentativo, in quanto per configurare il reato consumato non è necessario che venga realizzato l’obiettivo di uccidere, il reato di strage rappresenta un classico prototipo di delitto di attentato3;
  • Un reato contraddistinto dal dolo specifico del fine di uccidere, mentre il pericolo per la pubblica incolumità costituisce dolo generico;
  • Un reato in cui la morte di una o più persone risulta una circostanza aggravante.

3 In merito al tentativo nei delitti di attentato, si veda pagina 72 di parte generale.

Nel corso degli anni si è cercato di delineare un criterio distintivo tra situazioni riconducibili all’omicidio, al tentato omicidio ed all’omicidio anche plurimo e situazioni riconducibili alla fattispecie di strage. È stato in particolare evidenziato come il punto principale di distinzione sia rappresentato dal fatto che, ferma restando la necessità del dolo intenzionale di uccidere, la strage si caratterizza per la necessità di porre in pericolo l’incolumità di un numero ampio, non definibile a priori, di persone. In presenza di un episodio concreto è perciò necessario ricostruire con precisione l’intenzione del soggetto nonché il contesto in cui l’azione si va a collocare.

Il reato di strage così come quello di omicidio è procedibile d’ufficio e la competenza spetta alla Corte d’Assise. In caso di tentato omicidio la competenza è attribuita al tribunale collegiale.

A) Posizione della giurisprudenza

Nel 1991 è passato sotto il vaglio della Cassazione un episodio4 avvenuto nel mantovano. Il caso riguardava un gruppetto di personaggi, autodenominatisi gruppo “Ludwig”, i quali in base ad ideologie di stampo neonazista avevano deciso di “combattere” chi apparteneva ad una certa area sociale, nel caso in questione i nemici erano rappresentati dai frequentatori di discoteche. Questi soggetti, oltre a compiere qualche reato a tempo perso, avevano preso di mira alcuni locali pubblici, incendiandoli, mentre erano in corso serate di intrattenimento. I messaggi di rivendicazione evidenziavano la volontà di uccidere e non l’obiettivo di compiere semplicemente un gesto dimostrativo, facilitando in questo modo, una volta posti in stato di fermo i colpevoli, il compito degli inquirenti nel ricercare il necessario dolo intenzionale d’omicidio per configurare un’accusa di strage.

Nello specifico, in un episodio avvenuto nelle vicinanze di Mantova, il gruppo Ludwig aveva dato fuoco a vari punti all’esterno di un locale, in modo da rendere difficile la fuga dalle uscite di sicurezza. Nell’episodio erano decedute alcune persone a causa dell’incendio. Dalle massime si ricava che il ricorso in Cassazione effettuato dai difensori era finalizzato a derubricare il delitto di strage in incendio ed, eventualmente, in morte come conseguenza di altro delitto. La Cassazione si è, invece, espressa a conferma del reato di strage, oltretutto in questo caso dell’ipotesi più grave, essendosi verificata la morte di una pluralità di persone,

4 Cassazione Penale sezione I, 13/11/1991, in Pisa P. “Giurisprudenza commentata di diritto penale”, vol.I, Cedam, Padova, 1999, pag.3.

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I reati a tutela della vita

In quanto le modalità seguite non configuravano semplicemente un incendio generico, ex articolo 423 cod.pen, ma erano mirate a mettere in pericolo la vita di più persone. In pratica, in virtù delle modalità di esecuzione, si era andati ben oltre il semplice reato di incendio, configurandosi la tipica modalità esecutiva del delitto di strage, ex articolo 422 cod.pen.

In genere, si sostiene che in tutte le ipotesi in cui venga posto in essere un incendio al fine di uccidere si debba rispondere sempre del reato di strage in quanto la condotta risulta idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità. Nel caso in cui sia assente la finalità di uccidere, ma un soggetto perda ugualmente la vita, si risponde di incendio ex articolo 423 in concorso formale con il reato di morte come conseguenza di altro delitto5, sempre che l’evento morte risulti prevedibile.

Quindi, se, per dare un avvertimento al titolare di un locale, in vista di una richiesta di estorsione, si lancia una molotov o si dà fuoco con la benzina ad uno degli ingressi, senza creare un pericolo per un numero indeterminato di persone, si potrebbe configurare il reato minore previsto dall’articolo 423, oltretutto in episodi del genere, sarebbe con tutta probabilità assente l’intenzione di uccidere.

La Cassazione nel 19946 si è espressa su interessante episodio, allegando nella motivazione una descrizione piuttosto dettagliata dei fatti. In questo caso, avvenuto in un bar di Foggia, non è stato configurato il reato di strage, ma quello di omicidio plurimo. Si trattava, in pratica, di una sorta di spedizione punitiva realizzata da un gruppo di malavitosi che, entrati in un bar, avevano aperto generosamente il fuoco nei confronti di alcuni individui appartenenti ad un clan rivale seduti ad un tavolo, ammazzandone alcuni e ferendone altri.

In questo caso, malgrado i malavitosi avessero utilizzato strumenti fortemente aggressivi dell’incolumità, era stata portata a termine un’operazione molto mirata in quanto il fuoco era stato concentrato con precisione su coloro che erano seduti al tavolino, senza mettere a repentaglio l’incolumità di altri avventori, del proprietario del locale e dei camerieri del bar. Per questo motivo, il fatto è stato inquadrato nell’omicidio plurimo ed è stata esclusa la strage. È chiaro che se le vittime si fossero trovate mescolate alla normale clientela del bar, magari in un momento di particolare affollamento, ed i killers si fossero tenuti all’esterno del locale o appena sulla porta, sparando all’impazzata per colpire le vittime, sarebbero stati presenti tutti gli estremi del reato di strage.

Esemplificando, se un soggetto spara per strada ad un altro per ucciderlo, anche se non troppo lontano sono presenti altre persone, probabilmente ci si trova ancora nella dimensione dell’omicidio o del tentato omicidio, a seconda della precisione dell’aggressore. Se, invece, per eliminare l’avversario un soggetto spara, senza andare tanto per il sottile, nel corso di una

5 In merito alla morte come conseguenza di altro delitto, si veda pag.152-154 di parte speciale.

6 Cassazione Penale sezione II, 10/02/1994, in Pisa P. “Giurisprudenza commentata di diritto penale”, vol.I, Cedam, Padova, 1999, pag.5.

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I reati a tutela della vita

Fiera o di una festa patronale affollata, in modo da colpire e poi riuscire a mimetizzarsi tra la folla, è evidente che, anche se per miracolo, non venga colpito nessuno oltre alla vittima, si è senz’altro messo a repentaglio l’incolumità di un numero indeterminato di persone ed è quindi configurabile il reato di strage, ex articolo 422 cod.pen. Affinché si possa configurare il reato di strage non si deve fare riferimento al numero delle persone che hanno effettivamente perso la vita in quanto la fattispecie può essere realizzata anche in assenza della morte di uno o più individui. La strage rappresenta un classico prototipo dei cosiddetti delitti di attentato per i quali è sufficiente compiere atti diretti a cagionare un certo evento, senza necessariamente arrivare a realizzare l’obiettivo.7

Nella cronaca di questi ultimi anni si sono verificati alcuni casi interessanti, idonei a comprendere meglio la posizione giurisprudenziale:

  • Senza dubbio, coloro che hanno piazzato un ordigno esplosivo in autostrada per colpire il giudice Falcone hanno realizzato un delitto di strage, malgrado nell’episodio in concreto siano rimaste coinvolte solo l’autovettura del giudice e le due della scorta. Infatti, è evidente che, colpendo alla cieca in pieno giorno su un’autostrada a doppia carreggiata, con l’evidente rischio di coinvolgere altri autoveicoli che procedevano in direzione opposta, la strage risulti in re ipsa.
  • Lo stesso discorso è valido per l’uccisione del giudice Borsellino, realizzata in pieno giorno in un quartiere residenziale con un ordigno di potenza devastante.
  • Un altro attentato, realizzato con la tecnica dell’autobomba, ma che si può prestare ad un’interpretazione diversa, è quello del giudice Carlo Palermo. In questo episodio, infatti, è stato mancato l’obiettivo principale, ma è stata coinvolta una macchina di passaggio, con conseguente morte della donna al volante. Questo caso presenta contorni piuttosto controversi, in quanto per valutare la vicenda bisognerebbe accertare con precisione se la strada fosse soggetta a normale o frequente transito di autoveicoli oppure se, per le condizioni del luogo e dell’ora, si potesse ritenere difficilmente ipotizzabile il passaggio di altri veicoli oltre all’obiettivo predeterminato. In questo caso è probabilmente ancora configurabile il delitto di strage anche se rimane palese che più viene isolato l’obiettivo rispetto al contesto, più diventa facile ravvisare solamente l’omicidio o il tentato omicidio, e non la strage, ex articolo 422 cod.pen.

7 In merito al tentativo nei reati di attentato, si veda pag.72 di parte generale.

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I reati a tutela della vita

03) Accertamento del dolo di omicidio

L’omicidio è un reato a forma libera, che può essere realizzato con qualsiasi condotta attiva od omissiva. In quest’ultimo caso deve sussistere un8 obbligo giuridico di impedire l’evento.

Articolo 575 codice penale - Omicidio

[1] Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Pisa Paolo.
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