1° lezione
Il diritto penale appartiene ad un ramo del diritto pubblico, perché incide direttamente sulla libertà personale e solo il parlamento ha competenza in questa materia.
Solo il parlamento può stabilire attraverso la norma:
- Precetto, che può consistere in un divieto o un comando.
- Sanzione.
È reato quando ad un precetto segue la sanzione.
Ad esempio l’art. 575 c.p. contiene il divieto di cagionare la morte di un uomo, invece l’art. 593 c.p. contiene un comando di agire, avvisare le Autorità ed eventualmente, se si hanno le capacità, prestare assistenza.
Quando il precetto contiene un divieto, il reato punisce chi lo compie, reato commissivo; quando contiene un precetto, il reato sanziona chi omette, reato omissivo.
Evoluzione del diritto penale
- Ancien Régime.
- Rivoluzione francese, linea di separazione temporale.
- Diritto penale moderno.
Ancien Régime
Nei vari stati dell’UE prima della rivoluzione francese, il diritto penale era caratterizzato da:
- Commistione dei reati con i peccati, si punivano le bestemmie e l’omosessualità.
- Le pene erano atroci, si ricorreva alla tortura come mezzo di confessione.
- La pena di morte era diffamante, avveniva in piazza pubblica per educare gli altri concittadini a non reiterare la condotta delittuosa, es. squartamento.
Con l’illuminismo penale inizia il cambiamento: gli studiosi del diritto penale non accettano pene di tipo corporale, la punizione dei peccati, occorre separare diritto penale e morale-religione, vogliono tutelare la dignità delle persone.
Beccaria redige “Dei delitti e delle pene”:
- La pena deve essere stabilita dal legislatore, il giudice deve rispettare le sue decisioni.
- La legge deve essere chiara, determinata, certa e previamente conoscibile dai consociati, principio di tassatività.
La funzione della pena, no legge del taglione, deve impedire che il soggetto reiteri la stessa condotta delittuosa, deve neutralizzarlo e risocializzare impedendo che altri emulino lo stesso comportamento.
Principi sanciti da illuminismo penale
Nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, vengono inseriti i seguenti articoli:
- Art. 5 principio di legalità, è la legge che stabilisce quale comportamento debba essere punito, quali siano le azioni nocive per la società, “ciò che non è vietato dalla legge non può essere punito”.
- Art. 7 funzione di garanzia a priori, la legge deve entrare in vigore prima che un fatto sia commesso, “nessun uomo può essere arrestato, accusato, detenuto se non nei casi previsti dalla legge”, questo per rendere conoscibile al consociato a priori la condotta censurabile.
- Art. 8 le pene devono essere strettamente necessarie, non sproporzionali, la cui funzione è evitare che il contravventore torni a delinquere e che i cittadini emulino la condotta negativa, garantire la convivenza sociale.
- Art. 9. Presunzione d’innocenza, si presume l’innocenza sino a dichiarazione di colpevolezza del giudice, garanzie anche processuali.
Limiti dell’illuminismo penale
- Divieto d’interpretazione da parte del giudice che deve limitarsi ad applicare la legge.
- Non si concentra sull’autore del reato.
- Pene fisse.
In Italia a partire dal 1850 c.a. si afferma la scuola classica, studia il diritto penale come un ente giuridico.
Uno dei maggiori esponenti della scuola classica è Francesco Carrara, secondo cui gli elementi che connotano il reato sono 2:
- Forza fisica, comportamento umano materiale esteriore, comporta una manifestazione nella realtà.
- Forza morale, dimostrare che il soggetto abbia voluto adottare quel comportamento, dolo, o l’evento è dipeso da sua colpa.
Quindi secondo Carrara l’uomo è razionale e libero di autodeterminarsi, asserisce così il libero arbitrio dell’uomo.
Secondo lui la pena ha lo scopo di ristabilire l’ordine, ha carattere retributivo, il reo paga il debito vs. la società per il fatto delittuoso commesso, non si guarda al delinquente.
Verso la fine del 1800 abbiamo la scuola positiva, studiano il reato, in quanto fenomeno sociale, come una scienza naturale e studiano il delinquente, considerando fattori interni ed esterni, escludendo per l’uomo il libero arbitrio, introducono le misure di sicurezza.
Per i positivisti va studiato il contesto sociale in cui l’autore del reato agisce, quali fattori interni ed esterni lo hanno spinto a delinquere, secondo loro il libero arbitrio è annullato da questi.
Cesare Lombroso, medico, adottando il metodo di studio delle scienze naturali compie delle autopsie sui cadaveri dei delinquenti, e rileva delle caratteristiche fisiche simile tra autori di reati e l’uomo primitivo, ad esempio la stessa forma del cranio, teoria che non è fondata oggi. Cerca una correlazione tra la commissione del reato e le caratteristiche fisiche dei contravventori. Riteneva che chi avesse caratteristiche del cranio simile a quelle del carnivoro era in automatico un delinquente, positivismo biologico.
2° lezione
R. Garofalo secondo lui il criminale ha devianze psichiche o problemi psicologici che lo inducono a delinquere, anche questa teoria non fondata oggi.
Enrico Ferri asserisce che le cause del crimine risiedano nel contesto sociale, l’uomo non gode del libero arbitrio, non è libero di scegliere se agire in modo lecito o meno perché è influenzato dal contesto sociale in cui vive.
Con lo scopo di neutralizzare il delinquente i positivisti elaborano le misure di sicurezza.
Agli inizi del 1900 nasce la scuola eclettica, via di mezzo tra le due precedenti che ha vita breve.
Invece si afferma durante il ventennio fascista il cd. indirizzo tecnico giuridico perché si limita a studiare e commentare il diritto vigente evitando censure da parte del fascismo. Uno dei suoi pionieri è Arturo Rocco che riconosce dei limiti nella scuola classica, ha perso i contatti con la realtà da cui estrae solo principi astratti. La scuola positiva studia la società e il delinquente dimenticandosi del diritto.
La soluzione che propone A. Rocco è di studiare il diritto penale positivo vigente, come unico dato dell’esperienza, il giurista deve focalizzarsi su questo, tralasciando principi astratti evitando di cercar di trovare un diritto penale che vada bene per tutti i paesi ed epoche.
Codice Rocco è entrato in vigore il 01.01.1931.
Prende il nome dal ministro guardasigilli Alfredo Rocco.
È il prodotto legislativo del regime fascista, frutto di una complessiva riforma del sistema penale che inizia nel 1925 con l’istituzione della Commissione per l’elaborazione del nuovo codice penale e nel 1926, oltre ad essere reintrodotta la pena di morte viene istituito un Tribunale speciale per la difesa dello stato.
Sostituisce il Codice penale Zanardelli d’impronta liberale del 1889.
È diviso in 3 libri:
- Parte generale, 1° libro.
- Contiene istituti e principi applicati alla parte speciale, reati, che a sua volta si divide in:
- Delitti, 2° libro.
- Contravvenzioni, 3° libro.
La parte generale del Codice Rocco riconosce i principi della scuola classica: libero arbitrio dunque colpevolezza, principio di legalità, ma anche quelli della scuola positiva: misure di sicurezza e pone attenzione verso il delinquente.
Il codice Rocco è frutto di un compromesso e viene introdotto il sistema sanzionatorio binario che prevede l’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza.
Sistema sanzionatorio binario: la pena intesa di carattere afflittivo-retributivo verso l’autore dell’illecito, ha funzione di prevenzione generale e satisfattoria.
Misura di sicurezza, istituzione di nuovo conio applicate da fine 1800.
Hanno funzione di prevenzione speciale verso soggetti particolarmente pericolosi, si applicano in caso di inapplicabilità o insufficienza della pena classica all’autore dell’illecito.
L’art. 39 c.p. “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo le pene stabilite dal codice”.
Reato = fatto umano offensivo di un bene giuridico tutelato dall’ordinamento.
L’art. 17.1 del c.p. reca: le pene principali stabilite per i delitti sono:
- La morte fino al 1948.
- L’ergastolo, privazione della libertà personale per tutta la vita del reo.
- La reclusione, detenzione entro limiti temporali specifici.
- La multa, sanzione di natura pecuniaria.
Le contravvenzioni sono tutti quei fatti puniti con: a. l’arresto b. l’ammenda 17.2 c.p.
Anche l’arresto come le precedenti pene detentive incide sulla libertà personale, ma per un periodo non superiore ai 3 anni. L’ammenda come la multa è una pena pecuniaria di entità inferiore. Per questo si distinguono le contravvenzioni, puniscono in modo meno grave.
La pena fa parte delle sanzioni punitive eterogenee afflittive, in quanto comporta la riduzione o la perdita di un bene giuridico, libertà personale o integrità patrimoniale, del soggetto agente.
I caratteri essenziali sono:
- La prevalente funzione afflittiva e di emenda della misura.
- La necessità che il procedimento di applicazione della pena sia ispirato a principi di garanzia della difesa in giudizio e del contraddittorio.
- Il sorgere di ulteriori effetti penali tramite istituti atti a valutare la specifica personalità del reo, abituale, recidiva ecc.
Nel Codice Rocco la filosofia autoritaria trova espressione ideologica nell’organizzazione dei delitti, era stato organizzato sulla base del principio della cd. progressione discendente.
Poneva la tutela dei diritti dello stato al vertice e alla base il cittadino strumentale a perseguire i suoi obiettivi.
Dopo la caduta del fascismo è venuta meno la severità punitiva, rimozione pena di morte, introduzione libertà d’espressione..ecc
Il Codice Rocco pone al primo articolo la legalità, come principio fondamentale del diritto penale, 1930. Era intesa come affermazione dell’Autorità dello Stato, non a tutela del cittadino, aveva lo scopo di autolegittimare il regime autoritario.
Oggi invece il principio di legalità è espresso dal brocardo: nullum crimen sine lege.
A garanzia del cittadino prima dev’essere approvata una legge e dopo sulla base di essa si può punire il consociato per la sua inosservanza, non prima che sia promulgata.
Sancito dall’art. 1 c.p. + 25 Costituzione.
2° lezione
R. Garofalo secondo lui il criminale ha devianze psichiche o problemi psicologici che lo inducono a delinquere, anche questa teoria non fondata oggi.
Enrico Ferri asserisce che le cause del crimine risiedano nel contesto sociale, l’uomo non gode del libero arbitrio, non è libero di scegliere se agire in modo lecito o meno perché è influenzato dal contesto sociale in cui vive.
Con lo scopo di neutralizzare il delinquente i positivisti elaborano le misure di sicurezza.
Agli inizi del 1900 nasce la scuola eclettica, via di mezzo tra le due precedenti che ha vita breve.
Invece si afferma durante il ventennio fascista il cd. indirizzo tecnico giuridico perché si limita a studiare e commentare il diritto vigente evitando censure da parte del fascismo. Uno dei suoi pionieri è Arturo Rocco che riconosce dei limiti nella scuola classica, ha perso i contatti con la realtà da cui estrae solo principi astratti. La scuola positiva studia la società e il delinquente dimenticandosi del diritto.
La soluzione che propone A. Rocco è di studiare il diritto penale positivo vigente, come unico dato dell’esperienza, il giurista deve focalizzarsi su questo, tralasciando principi astratti evitando di cercar di trovare un diritto penale che vada bene per tutti i paesi ed epoche.
Codice Rocco è entrato in vigore il 01.01.1931.
Prende il nome dal ministro guardasigilli Alfredo Rocco.
È il prodotto legislativo del regime fascista, frutto di una complessiva riforma del sistema penale che inizia nel 1925 con l’istituzione della Commissione per l’elaborazione del nuovo codice penale e nel 1926, oltre ad essere reintrodotta la pena di morte viene istituito un Tribunale speciale per la difesa dello stato.
Sostituisce il Codice penale Zanardelli d’impronta liberale del 1889.
È diviso in 3 libri:
- Parte generale, 1° libro.
- Contiene istituti e principi applicati alla parte speciale, reati, che a sua volta si divide in:
- Delitti, 2° libro.
- Contravvenzioni, 3° libro.
La parte generale del Codice Rocco riconosce i principi della scuola classica: libero arbitrio dunque colpevolezza, principio di legalità, ma anche quelli della scuola positiva: misure di sicurezza e pone attenzione verso il delinquente.
Il codice Rocco è frutto di un compromesso e viene introdotto il sistema sanzionatorio binario che prevede l’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza.
Sistema sanzionatorio binario: la pena intesa di carattere afflittivo-retributivo verso l’autore dell’illecito, ha funzione di prevenzione generale e satisfattoria.
Misura di sicurezza, istituzione di nuovo conio applicate da fine 1800.
Hanno funzione di prevenzione speciale verso soggetti particolarmente pericolosi, si applicano in caso di inapplicabilità o insufficienza della pena classica all’autore dell’illecito.
L’art. 39 c.p. “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo le pene stabilite dal codice”.
Reato = fatto umano offensivo di un bene giuridico tutelato dall’ordinamento.
L’art. 17.1 del c.p. reca: le pene principali stabilite per i delitti sono:
- La morte fino al 1948.
- L’ergastolo, privazione della libertà personale per tutta la vita del reo.
- La reclusione, detenzione entro limiti temporali specifici.
- La multa, sanzione di natura pecuniaria.
Le contravvenzioni sono tutti quei fatti puniti con: a. l’arresto b. l’ammenda 17.2 c.p.
Anche l’arresto come le precedenti pene detentive incide sulla libertà personale, ma per un periodo non superiore ai 3 anni. L’ammenda come la multa è una pena pecuniaria di entità inferiore. Per questo si distinguono le contravvenzioni, puniscono in modo meno grave.
La pena fa parte delle sanzioni punitive eterogenee afflittive, in quanto comporta la riduzione o la perdita di un bene giuridico, libertà personale o integrità patrimoniale, del soggetto agente.
I caratteri essenziali sono:
- La prevalente funzione afflittiva e di emenda della misura.
- La necessità che il procedimento di applicazione della pena sia ispirato a principi di garanzia della difesa in giudizio e del contraddittorio.
- Il sorgere di ulteriori effetti penali tramite istituti atti a valutare la specifica personalità del reo, abituale, recidiva ecc.
Nel Codice Rocco la filosofia autoritaria trova espressione ideologica nell’organizzazione dei delitti, è stato organizzato sulla base del principio della cd. progressione discendente.
Poneva la tutela dei diritti dello stato al vertice e alla base, il cittadino strumentale a perseguire i suoi obiettivi.
Dopo la caduta del fascismo è venuta meno la severità punitiva, rimozione pena di morte, introduzione libertà d’espressione..ecc
Il Codice Rocco pone al primo articolo la legalità, come principio fondamentale del diritto penale, 1930. Era intesa come affermazione dell’Autorità dello Stato, non a tutela del cittadino, aveva lo scopo di autolegittimare il regime autoritario.
Oggi invece il Principio di legalità è espresso dal brocardo: nullum crimen sine lege.
A garanzia del cittadino prima dev’essere approvata una legge e dopo sulla base di essa si può punire il consociato per la sua inosservanza, non prima che sia promulgata.
Base giuridica del principio di legalità: artt. 1 c.p. + 25 Costituzione.
Il Principio di legalità inerisce le fonti di produzione del diritto penale, posto dal potere legislativo perché rappresentativo della sovranità popolare e quindi si presume di una volontà il più generale possibile, risultante dalla dialettica tra maggioranza e opposizione.
Dal principio di legalità derivano 4 ulteriori corollari:
- Riserva di legge, art. 117 Cost. principio rivolto al legislatore, solo la Legge può stabilire, il reato e la pena, quale comportamento umano può essere punito, costituisce reato, prima che il fatto sia commesso e la conseguente sanzione.
Cosa significa Legge? La legge ha una struttura di norma generale ed astratta per lasciare minor margine di discrezionalità possibile al potere esecutivo e giudiziario. Il principio di eguaglianza viene inteso in senso ampio, come ragionevolezza e proporzione della pena, posto a ideale regolativo di un sistema penale non arbitrario.
Il giudice è soggetto soltanto alla legge, l’interpretazione è un’attività ineludibile, mentre per gli illuministi andava azzerata.
La riserva di legge può essere:
- Assoluta, solo ed esclusivamente la legge penale approvata dal Parlamento determina il precetto e la sanzione di un reato, ipotesi non realistica.
- Relativa, il precetto e la sanzione sono determinate dal Parlamento, le fonti legislative secondarie contribuiscono a definire il primo.
Quest’ultima è compatibile con il principio di legalità? Dipende dalla funzione della fonte subordinata.
Prendiamo ad esempio l’art. 73 del Testo Unico Sugli stupefacenti: “chiunque senza autorizzazione coltiva, commercia, vende, trasporta, passa, per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito..”
Chi definisce la nozione di sostanze stupefacenti? Se adottassimo l’ipotesi della Ris. Assoluta sarebbe il Parlamento, ma non è realistico che il Parlamento quotidianamente aggiorni la tabella di queste
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