Appunti di diritto penale by Italo_da_B.
Sommario
Cenni storici………………………………………………………………………………………..2
Introduzione………………………………………………………………………………………. 4
Fonti…………………………………………………………………………………………….. 5
Fatto tipico……………………………………………………………………………………….. 7
Nesso di causalità………………………………………………………………………………… 8
Teoria tripartita……………………………………………………………………………………8
Dolo………………………………………………………………………………………………... 9
Reato doloso omissivo………………………………………………………………………….… 9
Reato colposo…………………………………………………………………….………………...10
Cause di giustificazione ………………………………………………………………………….. 11
Errore……………………………………………………………………………………………… 13
Colpevolezza……………………………………………………………………………………… 14
Delitto tentato…………………………………………………………………………………….. 15
Concorso di persone nel reato…………………………………………………………………… 16
Cenni storici
Il diritto penale nacque nel medioevo, quando, insieme al diritto naturale teologico (identificazione delitto-peccato) venne adoperato l’uso terrifico del diritto quale irrinunciabile strumento di dominio (inquisizione). Con la riforma sopraggiunge il diritto naturale profano (Locke, Grozio). T. Hobbes e J. J. Rousseau hanno intrapreso la fondazione giusnaturalistica del diritto positivo:
- 1. Continuo bellum omnium contra omnes (Hobbes, De cive, 1, 12)
L'espressione latina homo homini lupus (lett. "l'uomo è un lupo per l'uomo"), il cui precedente più antico si legge nel commediografo latino Plauto ("lupus est homo homini", Asinaria, v. 495), riassume la condizione dell'uomo nello stato di natura descritto dal filosofo inglese Thomas Hobbes.
Secondo Hobbes, la natura umana è fondamentalmente egoistica, e a determinare le azioni dell'uomo sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e di sopraffazione. Egli nega che l'uomo possa sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Se gli uomini si legano tra loro in amicizie o società, regolando i loro rapporti con le leggi, ciò è dovuto soltanto al timore reciproco.
Nello stato di natura, cioè uno stato in cui non esista alcuna legge, infatti, ciascun individuo, mosso dal suo più intimo istinto, cerca di danneggiare gli altri e di eliminare chiunque sia di ostacolo al soddisfacimento dei suoi desideri. Ognuno vede nel prossimo un nemico. Da ciò deriva che un tale stato si trovi in una perenne conflittualità interna, in un continuo bellum omnium contra omnes (lett. "guerra di tutti contro tutti") (Hobbes, De cive, 1, 12), nel quale non esiste torto o ragione (che solo la legge può distinguere), ma solo il diritto di ciascuno su ogni cosa (anche sulla vita altrui).
Fuori dall'ambito strettamente filosofico, al giorno d'oggi l'espressione è utilizzata per sottolineare, in tono ora ironico ora sconsolato, la malvagità e la malizia dell'uomo. Ha lo stesso valore di ''Mors tua vita mea'' cioè La tua morte è la mia vita. La sentenza è la palese rappresentazione dell'egoismo umano.
- 2. L'uomo è nato libero, e dovunque è in catene (J.J. Rousseau, Contratto Sociale, Libro I, Capitolo 1).
La ''bontà'' dell'uomo, quella che egli ha sempre affermato e sostenuto, non è una qualità originaria del sentimento, ma una tendenza, una disposizione della volontà. Non è un'inclinazione istintiva alla simpatia, ma la capacità di un'autodeterminazione, ciò su cui questa bontà si fonda. Il suo vero fondamento non sta perciò negli impulsi della benevolenza naturale, ma nel riconoscimento di una legge morale, alla quale la volontà del singolo si sottomette liberamente.
L'uomo è ''buono per natura'' in quanto questa natura non si esaurisce in impulsi sensibili, ma in quanto essa per se stessa e senza aiuti esteriori si innalza all'idea della libertà. Difatti il dono specifico, che differenzia l'uomo dagli altri esseri naturali, è la perfettibilità. Egli non si ferma al suo stato originario, ma mira a sollevarsi al di sopra di esso; non si accontenta della dimensione e del tipo d'esistenza che gli viene immediatamente dalla natura, ma non si lascia andare finché non abbia creato e costruito una nuova forma di esistenza.
Ma, rinunciando in tal modo alla guida della natura, rinuncia anche naturalmente alla protezione e ai benefici che essa originariamente gli offre. Egli si vede spinto su una via senza fine, lasciato in balia di tutti i pericoli di questa via. Rousseau, specie nei suoi primi scritti, non si stanca di dipingere questi pericoli.
Montesquieu nel 1748 in “Esprit de lois” è il primo a distinguere tra crimini e pene e tra repressione e libertà; insiste nel diritto dell’accusato di essere giudicato da una corte imparziale. Pur non essendo un riformatore in senso lato (era favorevole alla tortura e all’uso della pena come deterrente) è considerato il principale innovatore dopo il diritto naturale teologico.
C. Beccaria introduce il principio di legalità secondo cui non può essere comminata una pena che non sia prevista dall’ordinamento e che, soprattutto, non siano scritte. Secondo Beccaria la pena deve avere valore pedagogico (idea comunitaria) cioè da rieducazione per il reo e di prevenzione per la società; in questo senso Beccaria si oppose sia alla tortura che alla pena di morte. Molti furono a riprendere gli studi di Beccaria ma soprattutto Feuerbach, il fondatore dell’idea garantista.
Quindi si andarono formando 2 scuole di pensiero:
- 1. La scuola classica (poi mutata in scuola giuridica), di cui è capostipite Francesco Carrara che insiste nella separazione tra teoria (cattedra) e pratica (foro) e nella distinzione tra parte generale e speciale.
- 2. La scuola positiva (vedi Feuerbach)
In Italia il 1° codice penale unitario fu il Codice Zanardelli del 1889. Nel 1930 venne introdotto il Codice Rocco che consiste in una parte generale che introduce le misure di sicurezza, la condizionale e il perdono giudiziale e in una parte speciale sulle norme prese singolarmente.
Il Codice Rocco risentì dell’influenza fascista come si evince dalle norme sul dissenso politico, sull’integrità della razza, sullo sciopero e sulla religione di Stato. Per questo motivo fu lentamente modificato nel corso della Repubblica; in particolare a partire dal 1974 si procedette alla depenalizzazione dei reati e alla decustodializzazione dei detenuti.
Introduzione al diritto penale
Norma penale = norma imperativa e cogente la cui applicazione è imposta dall’ordinamento giuridico e prescinde dalla volontà dei singoli consociati
Reato = infrazione accertata di una norma penale
Pena = sanzione stabilita come conseguenza del reato
Diritto penale: sottosistema normativo dall’ordinamento giuridico che disciplina i reati e le pene
Sistema penale Diritto processuale: con cui gli organi statuali sono incaricati degli accertamenti
Diritto dell’esecuzione penale: diritto processuale: con cui gli organi statuali sono incaricati dell’applicazione della pena
Tipi di pene
- Detentive: privazione delle libertà personali
- Pecuniarie: riduzione patrimoniale
- Interdittive: incapacitazione giuridica
Anche se il diritto penale non ha niente a che vedere col diritto amministrativo, esiste una sfera che disciplina gli atti illeciti depenalizzati cioè soggetti a sanzioni pecuniarie e non più detentive.
Colpa = responsabilità conseguente ad atto illecito
Controllo sociale = facoltà di attribuire a organi specifici la tutela di beni giuridici
Funzioni di controllo sociale del sistema penale
- Ripristino della situazione giuridica (mediante coazione)
- Impedire atti illeciti (mediante Forze dell’ordine)
- Evitare il verificarsi di comportamenti socialmente indesiderati (mediante minaccia della pena)
Precetto: condotta consentita o non
Norma penale
Sanzione: il tipo di sanzione
Norma in bianco: può capitare che sussista una sanzione carente di testo esaustivo che rimanda il precetto a una fonte secondaria
Il Codice Penale è caratterizzato da:
- 1. Parte generale: disciplina la struttura del reato in generale
- 2. Parte speciale: prevede la fattispecie dei principali delitti
Fonti
Sono fonti del diritto penale in ordine di importanza:
- 1. Costituzione: artt 25 e 27
- 2. Codice Penale: 3 libri
- 3. Disposizioni Costituzionali
- 4. Codice penale militare
- 5. Diritto penale complementare
- 6. Misure di sicurezza: volti a prevenire la reiterazione dei reati
- 7. Misure di prevenzione: volti a prevenire la commissione dei reati
Art. 25 Cost. I co. “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”
Principio di riserva di legge: il tribunale giudicante deve essere preesistente al momento del processo diversamente dall’antichità dove il giudice “ad hoc” veniva nominato dopo l’attribuzione della colpa (il Tribunale di Norimberga ha rappresentato questa aberrazione, per evitare la quale, è stato istituito il Tribunale de
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Diritto penale - nozioni generali
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Diritto penale
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Diritto processuale penale - nozioni generali
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