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Introduzione al diritto sindacale

Cap. 1 - Schem. 1

Sistema delle fonti del diritto del lavoro

Fonti interne

Costituzione, riparto in competenze.

  • Legislazione statale: competenza esclusiva in materia di “ordinamento civile”, comprendente la disciplina dei rapporti intersoggettivi tra privati.
  • Legislazione regionale: competenza concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro, riguardante la disciplina del collocamento e dei servizi per l’impiego”.

Pronunciate dalla Corte costituzionale.

Fonti comunitarie

Trattato CE.

  • Regolamenti: atti di portata generale, obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
  • Direttive: atti che vincolano lo Stato cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alle forme e ai mezzi di attuazione.

Pronunciate in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia.

  • Efficacia diretta: ce l’hanno le direttive che, pur in mancanza del provvedimento nazionale di recepimento, abbiano contenuto chiaro, preciso e incondizionato.
  • Efficacia indiretta: ce l’hanno le direttive condizionate dall’emanazione del provvedimento nazionale di recepimento.

L’efficacia diretta si esplica solo nei confronti dello Stato (efficacia diretta verticale), mentre è esclusa nei rapporti tra privati (efficacia diretta orizzontale). Qualora la direttiva non abbia contenuto chiaro, preciso e incondizionato, non potrà configurarsi alcuna efficacia diretta, cosicché l’unico rimedio esperibile dal cittadino che subisce un danno per effetto del mancato recepimento sarà l’azione di risarcimento nei confronti dello Stato membro inadempiente.

Fonti internazionali

OIL e trattati internazionali.

Primato del diritto comunitario sul diritto nazionale: in caso di contrasto tra la norma interna e quella comunitaria, vale il principio generale secondo cui il diritto comunitario prevale sul diritto interno degli Stati membri, a meno che non si tratti di principi fondamentali costituzionalmente sanciti.

Diritto sindacale

È quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali poste dallo Stato e dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che nelle economie di mercato disciplinano la dinamica dei conflitti di interesse derivanti dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi.

Origini del diritto sindacale

Il diritto sindacale si sviluppa in parallelo alla storia del movimento operaio, è venuto a svilupparsi a partire dalla seconda metà del XIX secolo come manifestazione e regolamentazione dei gruppi professionali. Il diritto sindacale costituisce un fenomeno tipicamente moderno, si sono create analogie con il diritto autonomo dei gruppi professionali, caratteristici del basso medioevo.

Ma nelle corporazioni, che costituivano coalizioni tra piccoli produttori artigiani o mercanti, non si riscontravano contrasti di interessi. Caratteristica essenziale delle organizzazioni della vita produttiva è la presenza di un conflitto di interesse tra lavoratori e imprenditori da cui essi dipendono.

Conflitto industriale

Con questa espressione viene designato il conflitto tra capitale e lavoro e tale espressione può essere usata anche nei settori produttivi diversi da quello industriale. È inquadrato come elemento della lotta di classe, tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi è obbligato a cedere ai primi la propria forza lavoro.

Diritto sindacale e relazioni industriali

Gli studi del diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un’altra disciplina sorta nei paesi anglosassoni, che ha preso il nome di relazione industriale. Con questa si indica l’insieme delle interrelazioni tra tre soggetti, gli imprenditori, i prestatori di lavoro organizzati e i pubblici poteri, che agiscono in un ampio contesto di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative.

Effettività del diritto sindacale

Il diritto sindacale appartiene all’ambito delle scienze giuridiche, il profilo della effettività della norma assume una rilevanza primaria. Può accadere che l’attuazione della norma formalmente valida, anziché essere oggetto delle attività delle strutture proposte all’applicazione del diritto, divenga oggetto di mediazione politica, e che possa persino svolgersi sulla possibilità di dare applicazione o meno; non sempre la disapplicazione di massa di un precetto ha come conseguenza la sanzione di massa.

Il diritto sindacale, in conclusione, poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell’opera di mediazione politica, che contribuisce a dare stabilità e continuità.

Ruolo della dottrina e della giurisprudenza

Dopo l’abrogazione dell’elemento corporativo e l’emanazione della Costituzione del 1948, ha introdotto principi fondamentali, libertà sindacale (art. 39) e diritto di sciopero (art. 40), in Italia il legislatore per lungo tempo si è astenuto dall’intervenire.

Legge 20 maggio 1970 n. 300: norma sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Legge 12 giugno 2990 n. 146: norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Dove si riscontravano la mancanza di norme specifiche, dottrina e giurisprudenza si sono avvalse di strumenti tecnici che erano a loro disposizione. Il sistema di relazioni industriali è quella sezione del sistema sociale generale formato dalle interazioni tra imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri.

Le relazioni industriali normalmente sono dotate di una certa stabilità e di una relativa autonomia da altri settori della vita sociale, le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che si è convenuto chiamare intersindacale.

Ordinamento intersindacale

Ci consente di leggere le costanti di comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell’applicazione di norme proprie di quest’ultimo.

Può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell’ordinamento statale sia da norme dell’ordinamento intersindacale, finché le due valutazioni coincidono, il problema è di scarsa rilevanza; quando ciò non accade si crea un conflitto che rende ineffettiva la norma dell’uno e dell’altro ordinamento.

Può accadere anche che valutazioni normative, anche se diverse, non siano in conflitto; ciò che per un ordinamento è completamente sbagliato, per un altro può rientrare nella mera sfera della libertà. La nozione di ordinamento intersindacale assolve a una funzione conoscitiva, i canoni di valutazione di un ordinamento giuridico diverso da quello statuale possono esplicare una decisiva influenza sulla cultura e sulla ideologia dell’interprete, del legislatore e delle parti. L’ordinamento intersindacale non è un sistema chiuso, ma interagisce con l’ordinamento giuridico statale.

Funzione della giurisprudenza

Ha un importante ruolo nella formazione del diritto sindacale, fu la giurisprudenza a costituire il complesso edificio di un diritto sindacale liberato dall’impostazione pubblicistica del periodo corporativo e saldamente ancorato al diritto privato.

Diritto comunitario

I sistemi di relazioni industriali stentano ad avere una dimensione sovrannazionale, pur in presenza di crescenti processi di integrazione economica. Ciò ha portato a una sostanziale indifferenza del diritto comunitario per il diritto sindacale. L’integrazione economica tra i paesi dell’Unione europea si è spinta ad un punto tale che difficilmente può fare ulteriori progressi, senza essere accompagnata da una piena integrazione politica.

Avvio di un processo verso il riconoscimento nel diritto comunitario di un processo verso il riconoscimento di un catalogo di diritti fondamentali dell’Unione europea, cui è stato attribuito un valore giuridico con il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 entrato in vigore nel 2009.

Nel 2004 all’Unione europea sono stati ammessi 12 nuovi paesi, tutti con sistemi economici più deboli e con sistemi normativi dei lavoratori deteriori rispetto a quelli dei paesi che già ne facevano parte.

Il 1 dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e ratificato da ciascuno dei 27 paesi dell’UE. La riforma istituzionale varata a Lisbona consiste nella modifica del trattato sull’Unione Europea e del trattato che istituisce la comunità europea, denominato trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le modifiche apportate hanno dato luogo a una versione consolidata dei due documenti e a queste versioni si farà riferimento d’ora in poi.

Nelle nostre relazioni industriali sono incerte e fragili le regole per l’individuazione dei soggetti legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie, alla proclamazione e allo svolgimento degli scioperi. L’esigenza di regole formalizzate non era molto avvertita quando la rappresentanza dei lavoratori era in mano alle tre grandi confederazioni.

L’esigenza di rinnovare le ragioni di compattezza tra i lavoratori ha posto in primo piano due problemi complementari:

  • È quello di rappresentanza, cioè del rapporto tra sindacato e totalità del gruppo professionale di riferimento.
  • Riguarda i rapporti tra base e vertice, tra aderenti e dirigenti.

Il sindacalismo italiano presenta due posizioni di principio. Nella Cgl è forte la tendenza a privilegiare l’autonomia della base (sindacato-movimento) e ad interpretare come base non solo quella composta dagli iscritti ma, l’intero gruppo professionale di riferimento, la Cisl è più orientata a privilegiare il gruppo organizzativo (sindacato-associazione o istituzione).

La libertà sindacale

Cap. 2 - Schem. 2

Fonti internazionali

La libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto internazionale. La convenzione OIL nn. 87/1948 e 98/1949.

L’organizzazione internazionale del lavoro è un’istituzione internazionale specializzata nella regolamentazione della materia del lavoro. Fu fondata dopo la prima guerra mondiale con il trattato di Versailles quale istituzione della società delle nazioni e poi modificata nel 1945 e nel 1946 in vista della sua collocazione nell’ONU.

Il suo compito è quello di promuovere, sul piano internazionale, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori attraverso la predisposizione di particolari accordi internazionali, che gli Stati membri sono obbligati a sottoporre agli organi interni competenti ad autorizzare a ratificare ed emanare le norme di esecuzione.

Le convenzioni dell’OIL hanno ricevuto ratifica e ordine di esecuzione con la legge del 23 marzo 1958, la convenzione n. 87 si intitola alla “libertà sindacale”, garantendola nei confronti dello Stato, la convenzione n. 98 al “diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva”.

La convenzione n. 87 dispone che i lavoratori e i datori di lavoro hanno diritto di costituire senza preventiva autorizzazione dello Stato, organizzazioni sindacali e di aderire ad esse. Esclude inoltre che le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposte a provvedimenti amministrativi di scioglimento o di sospensione.

La convenzione n. 98 stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale posto in essere dai datori di lavoro.

Fonti comunitarie

L’ordinamento dell’Unione europea, che è un ordinamento distinto da quello degli Stati membri, detta una normativa ampia e ricca in materia di rapporti economici e commerciali, meno ampia ma comunque significativa quella sui rapporti di lavoro. La carta di Nizza del 7 dicembre 2000, contempla all’art. 12 la libertà sindacale, ma come semplice libertà di associazione.

Fonti interne

Costituzione art. 39 c. 1, è il principio giuridico fondamentale, dove si stabilisce che “l’organizzazione sindacale è libera”. Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del sistema corporativo fascista.

L’ordinamento corporativo fu istituito dal regime fascista con la legge 3 aprile 1926, questa prevedeva il sindacato unico, “non può essere riconosciuta legalmente per ciascuna categoria di lavoratori, datori di lavoro, artisti o professionisti, che una sola associazione”. Il sindacato con il riconoscimento diveniva persona giuridica di diritto pubblico e ciò consentiva un penetrante controllo dello Stato. Il legislatore fascista configurò come reato lo sciopero o la serrata, la legge attribuiva alla corte d’appello il potere di definire con sentenze le nuove condizioni di lavoro.

Nel nostro ordinamento democratico, la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi che nascono dal lavorare in favore di un’organizzazione altrui viene attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori come esplicazione della loro posizione di libertà. Ad essi è riconosciuta la facoltà di coalizzarsi al fine di provvedere alla tutela dei propri interessi, scegliendo i mezzi a tal fine più congrui.

Il diritto di coalizzarsi liberamente, sancito all’art. 39 si esplica come diritto soggettivo pubblico di libertà, inibendo allo Stato di compiere atti lesivi di tale libertà. Sarebbe incostituzionale una legge ordinaria che determinasse in modo vincolante i fini e le forme organizzative del sistema sindacale.

Organizzazione e associazione

Il confronto dell’art. 39 co. 1, con l’art. 18 Cost. consente alcune precisazioni sul contenuto della prima disposizione. Può osservarsi che il riconoscimento della libertà di associazione contenuta nell’art. 18 non è incondizionato, esso viene meno quando l’associazione persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale.

Il fine sindacale è tipizzato e riconosciuto come lecito dall’art. 39 e non può essere vietato da una legge penale ordinaria. Una marcata differenza emerge nell’impiego nell’art. 39 del termine “organizzazione” invece di quello di “associazione” all’art. 18, esso implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere anche forme organizzative diverse da quella associativa.

Al termine “organizzazione” fa seguito il predicato sindacale, il suo significato non può essere ricavato né da un’analisi lessicale della norma, né dal sistema costituzionale, siamo quindi di fronte a un rinvio a nozioni di esperienza. Il predicato può essere inteso sia in senso teleologico, sia in senso strutturale.

Sotto il profilo teleologico, è sindacale un atto o un’attività diretti all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro. Sotto il profilo strutturale, la qualificazione strutturale presuppone un’aggregazione di soggetti, per taluni anche un singolo può svolgere un’attività sindacale, per altri è sempre necessaria una forma solidale.

La fattispecie sindacale contemplata nella Costituzione è quella che si esprime in forma collettiva e coinvolge una pluralità di soggetti organizzati in una coalizione; ma non significa che il titolare della libertà sindacale e in parallelo del diritto di sciopero sia solo il gruppo e non anche il singolo individuo.

Statuto dei lavoratori artt. 14, 15, 16 e 17

La fonte ordinaria normativa interna di tutela della libertà sindacale più incisiva è costituita dalla legge del 20 maggio 1970 n. 300, lo Statuto dei lavoratori, il cui titolo II è espressamente intitolato alla libertà sindacale.

Tale legge persegue tre obbiettivi:

  • Il primo consiste nella tutela della libertà e dignità del lavoratore con riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell’impresa. Essendo questa un’organizzazione basata sul principio d’autorità, in essa possono crearsi principi di compressione della libertà e della dignità di chi lavora in posizione subordinata, era quindi opportuno un intervento del legislatore per la salvaguardia di questi valori.
  • Il secondo obbiettivo mira a rafforzare l’effettività del principio di libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro ed è perseguito vietando all’imprenditore di utilizzare i poteri che gli derivano dal contratto di lavoro per ostacolare i lavoratori nell’esercizio dell’attività di autotutela dei propri interessi. (Artt. 15 e 16).
  • Il terzo obbiettivo è quello di una politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il conflitto tra lavoratori e datori di lavoro è un processo dinamico che richiede da parte dei protagonisti continue valutazioni di fronte all’incessante mutare delle situazioni concrete. All’interno dell’impresa opera un potere capace di incidere in via immediata sulla condizione dei soggetti ad esso sottoposti.

L’art. 14 dello statuto afferma che “il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”. Tale norma ribadisce il principio affermato nell’art. 39, sarebbe superfluo se non fosse chiara enunciazione di garantire la libertà sindacale e di renderla effettiva soprattutto nei luoghi di lavoro e nei confronti del datore di lavoro.

L’art. 15 sancisce la nullità degli atti discriminatori riproducendo con oppo

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Navilli Monica.
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