Diritto internazionale – privato
In generale
Diritto internazionale privato è parte degli ordinamenti interni, è una branca del diritto interno che disciplina le fattispecie con caratteri internazionali: legge da applicare nei rapporti con caratteri di internazionalità.
Due alternative = regole internazionali generalmente riconosciute o si indica la legge nazionale a cui ci si riferisce.
Oltre alla scelta della norma regolatrice della fattispecie ci sono anche i problemi della giurisdizione competente e quello di garantire l’effettiva efficacia delle sentenze internazionali nei vari ordinamenti interni.
- In senso stretto = disciplina da applicare.
- In senso lato = identificare la competenza giurisdizionale.
- Circolazione delle decisioni = garantire l’effettiva efficacia delle sentenze.
In Italia la legge fondamentale del diritto internazionale privato è la l. 218 del 1995.
Quando si intende il DIP in senso stretto si intende il diritto privato con caratteri di internazionalità; quando invece si intende il DIP in senso lato e nel senso della circolazione delle decisioni si entra nel campo del diritto processuale privato. Prima della riforma il DIP in senso stretto si trovava nelle preleggi del CC mentre le altre due categorie erano nel CPC.
Per quanto riguarda le norme procedurali per gli stati membri dell’UE esiste una procedura comune (regolamento UE) che riguarda però solo le sentenze tra stati membri, per le altre sentenze vale invece la l. 218.
Quando le norme erano contenute nei due diversi codici essi tendevano a difendere l’ordinamento italiano da quelli stranieri poiché il periodo era quello della seconda guerra mondiale e i rapporti tra i diversi stati non erano positivi = approccio di chiusura.
Quando cambia la realtà e i rapporti internazionali non sono più eccezionali ma diventano comuni cambia anche l’approccio del DIP = collaborazione tra gli stati, sistema aperto.
Dal 1995 si ha una normativa unica e indipendente dal diritto civile e processuale, una disciplina organica e coerente.
Art. 1 l. 218 oggetto della legge = determina l’ambito della giurisprudenza italiana con i criteri della competenza giurisdizionale, individua la legge regolatrice dei rapporti con elementi internazionali e disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia.
No coincidenza necessaria tra la competenza e la legge regolatrice = giudice non deve per forza usare la sua legge.
Legge regolatrice
La tecnica maggiormente impegnata per la ricerca della legge regolatrice del rapporto è quella della localizzazione spaziale della fattispecie per cui è necessario un criterio di collegamento tra la norma e la localizzazione che prevalga e che faccia funzionare il rapporto fattispecie e stato in cui è stata localizzata.
La localizzazione chiede la presenza di una norma di conflitto, cioè norme che verifichino all’interno degli stati quale deve disciplinare la fattispecie = prima parte fattispecie e la seconda è l’elemento di collegamento soggettivo (nazionalità, residenza…) o oggettivo (luogo di conclusione del contratto…).
Tecniche di individuazione = localizzazione spaziale dei rapporti: si localizza il rapporto all’interno di un ordinamento che presenta uno o più collegamenti con il rapporto stesso e si applica la legge di quell’ordinamento. Ci possono essere casi di concorso di criteri di collegamento.
Sistemi di collegamento plurimi = concorso di sistemi di collegamento.
Concorso di criteri di collegamento
Concorso successivo: si individua un criterio principale e poi i collegamenti successivi = rapporti tra i coniugi: cittadinanza comune, se no residenza comune e infine prevalente localizzazione della vita coniugale.
Concorso alternativo: non vi è un criterio che prevale sugli altri, i criteri sono tutti sullo stesso piano. Art. 28 = matrimonio è valido in quanto alla forma se è considerato tale... previsti tre criteri di collegamento.
- Legge del luogo di celebrazione.
- Legge nazionale di uno dei due coniugi.
- Legge di residenza comune.
- (Legge della moglie e quella del marito).
Non si tratta di un concorso successivo perché c’è sempre la legge del luogo di celebrazione e quindi non si andrebbe mai oltre quella ma si tratta di un concorso sostitutivo, cioè concorsi tutti sullo stesso piano.
Si può scegliere un criterio di collegamento piuttosto che un altro in modo indifferente, basti scegliere quella più favorevole alla validità formale del matrimonio = qualunque legge consideri valido il matrimonio.
Concorso cumulativo: si applicano contemporaneamente due discipline, bisogna adeguare i rapporti a due leggi diverse ed è possibile che le due leggi siano in conflitto e si deve in ogni caso dare un’applicazione congiunta delle due leggi. Contraddice lo spirito del DIP nato per selezionare un collegamento da cui poi trarre una disciplina per la fattispecie in questione.
Esempio, art. 25 ultimo comma (unico esempio di concorso cumulativo della l. 218) = legge regolatrice delle società: trasferimento della sede da uno stato ad un altro comporta il rispetto delle normative di entrambi gli stati, stessa cosa quando si fondono due società di due diversi stati.
Concorso sussidiario: ha caratteri sia del concorso successivo che di quello alternativo. Art. 35 = riconoscimento del figlio: norme dello stato del figlio al momento della nascita mentre se più favorevole si utilizzano le norme dello stato di colui che fa il riconoscimento, scelta in base all’obiettivo da raggiungere.
Norme di conflitto
Norme neutre: scelta a priori, si localizza il rapporto e non si disciplina la fattispecie ma si rinvia agli ordinamenti dei singoli stati = problemi di costituzionalità perché la disciplina dei singoli ordinamenti può essere in conflitto con la costituzione perché un collegamento astratto può essere incostituzionale in quanto può comportare discriminazioni tra due soggetti.
Non è la norma di conflitto che discrimina perché essa a volte può essere a favore ma è la norma materiale e questa dipende da dove si localizza il rapporto fino agli anni 80, poi la Cassazione cambia orientamento perché in ogni caso non si può privilegiare un soggetto rispetto ad un altro perché si avrebbero discriminazioni = incostituzionale anche una legge di conflitto.
Esempio art. 29 = disciplina dei rapporti tra coniugi regolati dalla legge nazionale comune: in casi di matrimoni misti il giudice italiano non può applicare la norma di uno stato che vede il marito su un piano superiore alla moglie (principi dell’ordinamento italiano = no discriminazione e moglie e marito su piano di parità).
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