Potenze ed enti protettori dei prigionieri di guerra
Una Potenza protettrice è uno Stato incaricato da un altro Stato (noto come Potenza di origine) di proteggere i suoi interessi e quelli dei suoi cittadini, nei confronti di uno Stato terzo (chiamato Potenza detentrice). Sono le Potenze protettrici che tutelano gli interessi delle Parti in conflitto e controllano l’applicazione della III Convenzione di Ginevra del 1949, attraverso il proprio personale diplomatico o consolare oppure attraverso delegati scelti tra i propri cittadini o tra quelli di altri Stati neutrali, che siano accettati dalla Potenza detentrice dove andranno a svolgere i propri compiti (articolo 8, comma 1).
L’articolo 9 sancisce che le Potenze protettrici non dovranno ostacolare l’attività che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o un altro ente umanitario imparziale, svolgerà nei confronti dei prigionieri di guerra.
L’articolo 10 della III Convenzione di Ginevra del 1949 concerne la possibilità, per gli Stati contraenti, di affidare a enti imparziali ed efficaci i compiti che spetterebbero alle Potenze protettrici. Tale possibilità diviene obbligo quando i prigionieri non godono o smettono di godere dell’attività della Potenza protettrice o dell’ente designato; questo obbligo deve essere connesso alla formulazione di una richiesta da indirizzare a uno Stato neutrale o all’ente. Inoltre, nel caso in cui la protezione non possa più essere assicurata, i detentori dei prigionieri dovranno rivolgersi a un ente umanitario, affinché questo si assuma i compiti previsti dalla Convenzione, accettando l’offerta di servigi di tale organizzazione.
Lo Stato neutrale o l’ente sono responsabili verso la Parte belligerante da cui dipendono i prigionieri e devono garantire la capacità di assunzione e il compimento imparziale delle proprie funzioni.
Le disposizioni dell’articolo 10 non ammettono che siano formulate deroghe tramite accordo speciale tra le Potenze, premesso che una di dette Potenze non abbia libertà, anche solo temporanea, di negoziare, a causa di avvenimenti militari, come per esempio e principalmente l’occupazione di tutto o di una parte importante del proprio territorio.
Qualora lo ritengano utile nei confronti dei prigionieri sotto la propria protezione, le Potenze protettrici, secondo l’articolo 11, presteranno i propri servigi in caso di disaccordi tra le Parti in conflitto relativamente all’applicazione o all’interpretazione delle norme della III Convenzione. Lo potranno fare attraverso la proposizione di riunioni di rappresentanti e di autorità incaricate di proteggere i prigionieri (da svolgersi eventualmente in territorio neutrale scelto di comune accordo), o anche suggerendo personalità appartenenti a una Potenza neutrale o delegate dal Comitato internazionale della Croce Rossa, il quale ha facoltà di partecipare alle riunioni. I belligeranti dovranno accettare le proposte delle Potenze protettrici.
Questa è la definizione contenuta nel commentario all’articolo 8 della III Convenzione di Ginevra del 1949, scritto nel 1960 dal Comitato internazionale della Croce Rossa. Cfr. http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=AF0617D438F20792C12563CD0051AB08
4.10. Protezione generale dei prigionieri di guerra
A partire dall’articolo 12 si apre il Titolo II della III Convenzione di Ginevra del 1949, composto da 5 articoli e rubricato ‘Protezione generale dei prigionieri di guerra’. Le disposizioni che seguono sono pervase da un generale senso di umanità nei confronti dei prigionieri.
Innanzitutto, l’articolo 12 afferma che i prigionieri sono in potere dello Stato nemico e non di coloro che li hanno materialmente catturati. Lo Stato detentore sarà poi responsabile del trattamento riservato ai prigionieri stessi, liberando così da ogni responsabilità i membri delle forze armate detentrici.
Il comma 2 permette il trasferimento dei prigionieri dalla Potenza detentrice solo a una Potenza che sia parte della Convenzione e che, inoltre, voglia e possa applicare le sue disposizioni. Su quest’ultima incomberà la responsabilità dell’applicazione della Convenzione. In caso di mancanze, la Potenza che ha trasferito i prigionieri, dopo notifica della Potenza protettrice, dovrà prendere misure per rimediare alla situazione oppure chiedere il rinvio dei prigionieri stessi, richiesta che dovrà essere esaudita dalla Potenza detentrice.
L’articolo 13 prevede un generale obbligo di trattare i prigionieri di guerra con umanità, in ogni circostanza e a ogni condizione. Tale obbligo viene ritenuto un dovere assolutamente fondamentale. Sono proibite le omissioni illecite che portino alla morte di un prigioniero o mettano un detenuto in serio pericolo (infrazioni gravi della III Convenzione di Ginevra). Inoltre, non sono permesse mutilazioni corporali, né esperimenti medici o scientifici che non trovino la propria giustificazione nell’esigenza di cure mediche e nell’interesse del prigioniero. Tale disposizione – sostiene E. Greppi – è stata influenzata dalla condotta inumana dei nazisti che avevano utilizzato gli esseri umani, internati nei campi di concentramento, per condurre i propri esperimenti; tra questi soggetti, erano compresi anche detenuti che avrebbero dovuto ottenere le garanzie connesse allo status di prigioniero di guerra.
R. Kolb, R. Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts, Oxford, Portland, 2008, p. 209.
R. Kolb, R. Hyde, op. cit., p. 209.
E. Greppi, op. cit., p. 22.
Occorre poi tenere lontani i prigionieri da atti di violenza e di intimidazione, così come dagli insulti e dalla pubblica curiosità (articolo 13, comma 2). In proposito, gli eventi principali sono accaduti durante il secondo conflitto mondiale, in cui molti prigionieri subirono la sorte di essere esposti al ridicolo da parte dei nemici. Più tardi, lo stesso trattamento fu riservato dagli iracheni ai due piloti italiani Bellini e Cocciolone, durante la guerra del Golfo (1990-91). I militari erano stati ripresi in televisione dai soldati iracheni, che volevano così metterne in risalto i segni delle percosse che avevano ricevuto. In quel caso, il Consiglio di sicurezza era intervenuto per chiedere all’Iraq il rispetto della III Convenzione di Ginevra del 1949. C’è stata una violazione dell’articolo 13 anche dopo la guerra degli Stati Uniti d’America in Iraq (2003), quando Saddam Hussein è apparso in televisione, dopo la cattura, in evidente stato di coercizione fisica e costretto a essere esaminato da un medico.
Sono vietate, infine, le misure di rappresaglia nei confronti dei detenuti (articolo 13, comma 3). L’articolo 14 prescrive il diritto dei prigionieri al rispetto del
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