Introduzione
Lunedì 26 febbraio 2018 09:00
Cosa è il diritto internazionale?
Non vi è una definizione precisa di diritto internazionale sulla quale ci si possa accordare da stato a stato.
Tuttavia, di base è il diritto che regola i rapporti tra centri di potere indipendenti e sovrani.
I centri di potere sono al contempo attori formanti e partecipi del diritto internazionale. L'esistenza stessa di centri di potere diversi fa nascere l'esigenza di una norma che li regola alla quale essere sottoposti, ma derivante da essi stessi; in assenza dello stato non avremmo bisogno di diritto internazionale.
Inoltre, il diritto internazionale ha il difficilissimo obiettivo di stabilire un linguaggio comune fra i vari stati, in modo che essi possano coesistere nel rispetto della reciproca sovranità.
Diritto internazionale vs interno
Diritto internazionale e diritto interno presentano diverse differenze, al punto che le "linee guida" che conosciamo per il diritto interno non possono più essere applicate in campo di diritto internazionale.
Differenze:
- Una delle differenze principali è che mentre nel diritto interno si parla di un sistema che crea leggi obbligatorie, nel diritto internazionale non si può affatto parlare di leggi (solo nel diritto interno si parla di legge), in quanto non esiste neppure un legislatore indiscusso che possa formarle.
- No legislatore che adotti regole obbligatorie.
- Inoltre non esiste un giudice inequivocabile competente che si attiva automaticamente a risolvere controversie. Infatti, ci si basa sul principio di consenso delle parti, ossia si può indire una corte internazionale solo nel caso in cui tutte le parti coinvolte siano d'accordo.
- La funzione giudiziale può essere attivata solo in consenso delle parti.
- Infine, non esiste una forza internazionale che sia in grado di far rispettare le regole (una polizia).
- Inesistenza di meccanismi che garantiscono l'esecuzione forzata delle regole.
Obiettivi comuni:
Nonostante le grandi differenze, entrambi diritto internazionale ed interno hanno alcuni punti in comune:
- Certezza del diritto.
- Prevedibilità delle soluzioni giuridiche.
- Cercano di dare risoluzioni certe e prevedibili a possibili quesiti o controversie che possono sorgere in campo internazionale o interno.
Diritto internazionale ieri
L'obiettivo principale del diritto internazionale pre-guerra mondiale era quello di garantire sopravvivenza degli stati attraverso poche regole comuni a garanzia di indipendenza e sovranità.
- Tradizionalmente garanzia di sovranità esterna: (indipendenza).
- Sovranità interna: (su popolo e territorio).
Insomma, erano regole atte a garantire che uno stato non potesse condizionare in modo troppo marcato l'organizzazione interna di un altro stato.
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Stati egemoni
Nonostante questo, sembri suggerire che il diritto internazionale non contempli l'esistenza di stati egemoni, questo non è del tutto vero. Infatti, se l'influenza di uno Stato non mette in discussione l'esistenza di sovranità e indipendenza dell'altro Stato, essa non è vietata. Deve solo essere regolata e limitata in modo da evitare che abbia degli effetti sugli elementi fondanti (sovranità e indipendenza) degli Stati.
Diritto internazionale oggi
Recentemente il diritto internazionale ha visto espandere il contenuto della sua materia.
Tende a tutelare anche altri valori (non solo propriamente attinenti ai rapporti interstatali ma anche a rapporti che si svolgono nelle comunità statali).
In particolare gli stati occidentali vedono come materia di diritto internazionale, non solo la sopravvivenza degli Stati e dunque propriamente attinenti ai rapporti interstatali, ma anche la tutela:
- Diritti dell'uomo di "nuovi" valori interni alle comunità statali: i diritti dell'uomo, l'ambiente, la lotta al terrorismo (soprattutto dopo 9-11).
- Ambiente.
- Lotta al terrorismo.
Nonostante questa aspettativa abbia diversi problemi applicativi (es. come si fa rispettare la tutela dei diritti umani in un altro Stato? Con la propria forza armata?).
La comunità internazionale
La comunità internazionale nasce nel momento in cui nascono enti esterni ed indipendenti dai due poli classici, Impero e Papato, che regolavano tendenzialmente tutti i rapporti esterni.
Nasce con:
- Fine del periodo dominato da papato e dall'impero.
Infatti vengono a formarsi centri di potere indipendenti, e da qui, ne consegue la necessità di un diritto internazionale che regoli le interazioni fra di essi.
Storicamente non si può identificare, se non in modo arbitrario, la nascita della comunità in sé, ma convenzionalmente facciamo riferimento ai trattati che seguono la pace di Vestfalia, alla fine della guerra dei 30 anni. È allora che vediamo nascere i centri di stati ma esistono altri soggetti potere che rimarranno stabili fino alla Seconda Guerra mondiale.
- La formazione degli stati: pace di Vestfalia (1648).
- È composta principalmente da stati ma esistono altri soggetti.
Possiamo vedere le varie evoluzioni sulla linea del tempo del diritto internazionale, link: https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/459289/The-History-of-International-Law/.
Comunità internazionale ieri
Per almeno 300 anni la comunità internazionale è fondamentalmente eurocentrica, in quanto vi erano pochi stati europei detentori del potere, che dettavano "legge" sugli altri che erano visti come dei soggetti da dominare o sfruttare. Altri stati che venivano sfruttati e colonizzati facendo ricorso a forza senza alcuna restrizione.
Euro-centrica:
- Pochi stati europei dettavano poche regole espressione dei loro interessi e valori.
- Relazioni economiche ineguali.
- Colonialismo.
- Ricorso alla forza senza restrizioni.
Dunque, il diritto internazionale è un po' il prodotto dei rapporti di forza fra gli stati.
Rivoluzione russa come primo momento di rottura dell'omogeneità di valori e regole di comportamento:
Con la rivoluzione Russa vediamo nascere un soggetto che rompe dagli schemi dell'eurocentrismo e che non solo mostra interessi completamente diversi, ma attua una presa di posizione.
Per la prima volta: le regole di diritto internazionale esistenti vengono messe in discussione e devono essere rinegoziate.
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- Contestazione del diritto consuetudinario.
Da questo momento in poi inizia una rinegoziazione delle regole consuetudinarie, destinata ad accentuarsi con lo scoppio della Seconda Guerra mondiale.
Il nuovo ordine mondiale
Dal compromesso del dopoguerra si affermano nuove regole che devono essere funzionali al rispetto del principio di eguaglianza (ad esempio non si possono più sfruttare risorse di altri stati, ma ogni stato ha diritto alla sovranità delle proprie risorse).
Le due guerre pongono le basi per:
- Fine dell'eurocentrismo.
- Decolonizzazione e emersione di nuovi attori.
- Crescente cooperazione.
Regolazione del DI con nuove proposte:
- Autodeterminazione dei popoli.
- Mantenimento della pace e divieto di uso della forza.
Progressiva affermazione di regole:
- A tutela di interessi collettivi che proteggono i valori fondamentali per la comunità.
- Non più basate sulla reciprocità che incombono nei confronti di tutti i membri.
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La soggettività internazionale: lo Stato
Mercoledì 7 marzo 2018 09:20
Soggettività internazionale
Con soggetti internazionali s'intende chi esercita i diritti e osserva gli obblighi derivati dal diritto internazionale.
Nessuna codificazione in materia.
Non esiste uno strumento informativo, una codificazione precisa in materia, tuttavia possiamo identificare i soggetti principali.
Gli Stati sono i soggetti primari: soggettività piena.
I soggetti primari sono gli Stati, che hanno capacità, o meglio soggettività piena rispetto agli altri soggetti in campo.
Si aggiungono i soggetti a capacità limitata: gli insorti e i Movimenti di Liberazione nazionale, le OO.II, gli enti sui generis.
Inoltre, vi sono dei soggetti a soggettività limitata ossia gli insorti, i movimenti di liberazione nazionale, ed alcuni enti particolari come l'ordine di Malta o la Santa Sede che hanno riconoscimenti particolari.
Dalla soggettività derivano diritti e obblighi a livello internazionale.
Il diritto internazionale si interessa alla formazione dello Stato?
Esistono due teorie sul ruolo del diritto internazionale alla formazione di uno Stato.
Fattualista: il DI prende atto dell'esistenza dello Stato.
Da una parte quella fattualista secondo la quale il diritto internazionale non ha ruolo nella formazione di uno Stato, prende solo atto della sua esistenza.
Legalista: necessità di rispettare principi di legalità sostanziale.
Dall'altra parte quella legalista (generalmente anglosassone) secondo la quale il diritto internazionale impone, soprattutto dopo la WWII, alcune norme sostanziali che devono essere rispettate dagli Stati per essere considerati tali.
Punti di forza:
Fattualista: risolve un grosso problema del Diritto Internazionale, ossia il non avere mezzi che siano in grado di far rispettare le regole. Di fatto, limitandosi a prendere atto degli Stati, riconosce loro il titolo di enti aventi la capacità di imporre diritto, e che per questo non dipendano da nessun altro, nemmeno dal DI.
Legalista: è dato soprattutto sulla base del rispetto ai diritti umani, ed altri diritti "moderni" (ad esempio negando il titolo di stato a stati che si formano attraverso la guerra).
Possibile interazione tra le due teorie.
Nessuna delle due ha piena ragione, ma entrambe le dottrine hanno una certa valenza.
Esistono degli Stati autoritari, o Stati che hanno utilizzato la forza (USA) e mantengono il titolo di Stato.
È anche vero che la legittimità di nuovi Stati può essere messa in discussione agli occhi degli altri, qualora alcune regole "umane" non vengano rispettate.
Lo Stato: i requisiti
I requisiti per definire uno Stato sono essenzialmente due e riguardano la sovranità interna ed esterna.
Diritto di esercitare in via esclusiva e originaria entro una data porzione del globo le funzioni dello Stato.
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Con sovranità si intende la capacità di imporre e creare diritto in via esclusiva su una sfera territoriale.
Sovranità interna: la triade.
Avere sovranità interna significa rispettare tre caratteristiche:
- Popolo (diverso da nazione). Popolo: la comunità politica attorno ad uno Stato, che va distinto da nazione che rinvia a caratteristiche culturali comuni, si può infatti parlare di Stati plurinazionali (più nazioni si riconoscono nello stesso stato).
- Territorio: data posizione nel globo.
- Governo: chi esercita controllo su popolo e territorio.
Il DI
Il diritto internazionale non si occupa dell'originarietà dello Stato ma dei fatti contemporanei.
Non verifica l'origine o la legittimità dell'esercizio di tale autorità ma la sua effettività.
Accerta una situazione di fatto: se no, nessun ordinamento statale potrebbe dirsi originario.
Abbiamo i tre criteri materiali ma quello che interessa maggiormente al diritto internazionale è la capacità di governo e quindi l'effettività di controllo su popolo e territorio.
Non qualifica territorio e popolazione come presupposti essenziali.
Territorio necessario?
- Mutamenti territoriali non incidono sulla soggettività.
Inoltre i mutamenti territoriali non vanno a incidere sul titolo di Stato (es. Ucraina).
L'effettività
A rendere effettivamente sovrano uno Stato, è la capacità di:
Uno stato sovrano può:
- Imporre regole vincolanti.
- Risolvere le controversie in maniera vincolante.
- Garantire l'esecuzione coercitiva del diritto.
Creare regole che siano vincolanti, farle rispettare (esecuzione coercitiva), e risolvere le controversie (regolate dalle regole imposte).
Senza queste capacità esso non sarà sovrano e dunque non sarà Stato.
Attenzione a eccezioni:
Failed States o Collapsed States.
Tuttavia vi sono alcune eccezioni: delle temporanee interruzioni della possibilità di far rispettare il diritto.
In questi casi di mancanza governativa, il Diritto Internazionale cerca comunque di mantenere lo status quo, in modo da evitare controversie addirittura che lo stato venga considerato terra di nessuno ed attaccato. Dunque il diritto internazionale cerca comunque di considerare Stati dei governi in situazioni simili.
Quest'atteggiamento non è apprezzato da territori con spinte indipendentiste, perché appunto, rende difficile il riconoscimento di nuovi Stati.
Atteggiamento degli stati preesistenti nei confronti del nuovo stato rilevante?
Tuttavia, essendo l'indipendenza una caratteristica fondamentale dello Stato, ne segue che gli altri stati non abbiano titolo a discreditare la formazione di un altro Stato, altro problema alla quale ovvia la teoria fattualista, prendendo semplicemente atto dello stato non si può minare alla sua originarietà.
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Lo stato apparato
Lo stato apparato è quello rilevante per il DI.
Possiamo identificare due definizioni di Stato:
- Lo stato comunità: quello incentrato sul popolo.
- Lo stato apparato: che rappresenta l'insieme di attori tramite i quali quell'ente ha capacità di imporre diritto.
Sovranità esterna: indipendenza
Uno Stato che ha una costituzione e forza interna, ma non è capace di agire indipendentemente da altri Stati, sicuramente non sarà indipendente e di conseguenza non può propriamente essere definito Stato.
Lo Stato deve trovare in se stesso la fonte della sua legittimità.
Il concetto di indipendenza va inteso nel senso formale di esso, ossia di non derivare la propria potenza da un altro potere esterno (lo stesso concetto usato per la creazione della comunità internazionale con indipendenza da impero e papato).
Non deve dipendere dall'ordinamento di nessun altro stato o gruppi di stati.
Quindi oltre che all'effettività bisogna anche accertarsi che ci sia indipendenza e in assenza di essa, anche se la capacità di governo è esistente, non siamo davanti ad uno Stato.
Le restrizioni alla libertà statale imposte dal diritto internazionale limitano tale indipendenza?
In realtà no, sono solo piccole restrizioni ma sono indipendenti.
L'indipendenza
Un'altra definizione di indipendenza è quella data dalla convenzione di Montevideo, che definisce l'indipendenza come la capacità di entrare in relazione con altri soggetti in diritto internazionale.
Convenzione di Montevideo requisito: capacità di entrare in relazione con altri pari.
La capacità dunque di concludere accordi internazionali.
Tuttavia non appare una definizione sufficiente, infatti storicamente sono esistiti soggetti sotto il dominio di altri Stati (colonie britanniche) che avevano la capacità di concludere accordi internazionali, ma questo non significa che fossero riconosciuti come Stato.
Ma è sufficiente la capacità di concludere accordi?
Es. stati protetti, dominions britannici.
Anche le regioni italiane possono stringere accordi internazionali, ma certamente non possono essere definite stato.
Dunque non va osservata solo la capacità di muoversi in diritto internazionale, ma anche l'originarietà del soggetto, che solitamente viene ritrovata nella sua costituzione.
Esempi:
Quali possono essere considerati soggetti di DI?
- Stati federati: no (dipende dal federale).
- Cantoni: no.
- Regioni italiane: no.
- Confederazione: no (è un accordo fra stati uguali e indipendenti, la svizzera non è una confederazione nel senso tecnico del termine).
- Stato federale: si.
Caso Cipro Nord: Loizidou contro Turchia
Il caso Loizidou v Turchia è un caso molto importante riguardo l'indipendenza e la definizione di stato.
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Fu il caso della signora Loizidou che fece ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) in seguito alla presenza militare Turca a Cipro Nord era stata costretta ad emigrare a Sud. Tuttavia, la signora possedeva dei beni a Cipro Nord, e riteneva la Turchia responsabile della violazione al diritto alla sua proprietà e chiedeva di poter tornare ai suoi beni; Cipro Nord non poteva essere, secondo la signora, considerato uno stato in quanto privo di indipendenza, e sotto il controllo Turco.
Inoltre, la Turchia si era auto vincolata alla convenzione europea dei diritti umani (CEDU), che riconosce il diritto alla proprietà, nonostante dichiarasse di esserne responsabile solo in area metropolitana.
Per Cipro:
La Turchia era responsabile nonostante la dichiarazione sull'applicazione solo a livello metropolitano della CEDU.
Per la Turchia:
L'espropriazione delle terre era un atto di imperio della RTCN/KKTC (Repubblica Turca di Cipro del Nord) essendo indipendente democratica e sovrana.
Per la ricorrente: l'espropriazione deriva da un ente la cui sostituzione dipendeva dalla Turchia.
Per la corte EDU:
Nozione di giurisdizione (art. 1 CEDU). Data la forte presenza militare Turca, la corte sentenziò la Turchia dichiarando che tutti i dati di espropriazione di Cipro Nord dipendessero da essa.
La Turchia esercita il controllo su Cipro Nord.
Dichiarazione territoriale della TK non valida.
Pur avendo una costituzione e un funzionamento "democratico" dipende da una forza esterna, la Turchia, e non può essere considerato Stato.
La ricorrente non ha perso le sue.
Non a caso la Turchia
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