Diritto internazionale
- Carattere dell’ordinamento ed evoluzione della storia
- Carattere dell’ordinamento
- Destinatari delle norme
- Sistema primitivo e decentramento delle funzioni
- Altri caratteri dell’ordinamento
- Evoluzione storica
- Nascita del diritto internazionale contemporaneo
- Primi anni del 900
- Dalla WW2 al 1989
- Dal 1989 ai giorni nostri
- I soggetti del diritto internazionale
- Lo stato
- Sovranità interna
- Sovranità esterna
- Riconoscimento
- Gli enti territoriali
- Insorti
- Governi in esilio
- Movimenti di liberazione nazionale (MLN)
- Gli enti non territoriali
- La santa sede
- Il Sovrano Militare Ordine di Malta
- Il Comitato Internazionale di Croce Rossa
- Organizzazioni internazionali
- ONU
- Comitato Internazionale di Croce Rossa (lezione speciale)
- Le fonti del diritto internazionale
- Il sistema delle fonti
- Le fonti nella storia
- La consuetudine
- Caratteri essenziali
- Elementi costitutivi (usus e opinio juris)
- Il persistent objector
- La codificazione
- Principi generali di diritto
- I trattati
- Caratteri
- Procedimenti di formazione
- Competenza a stipulare trattati nell’ordinamento italiano
- Le riserve nei trattati
- Interpretazione
- Invalidità ed estinzione
- Successione degli Stati nei trattati
- Soft law
- Adattamento del diritto interno al diritto internazionale
- I procedimenti di adattamento
- Procedimento ordinario
- Procedimento speciale o mediante rinvio
- La posizione nella gerarchia delle fonti
- L’adattamento del diritto italiano al diritto generale (=consuetudini e principi generali)
- L’adattamento del diritto italiano al diritto pattizio (=trattati)
- L’adattamento del diritto italiano alle fonti di terzo grado
- Illecito
- Elemento soggettivo
- Atti di organi dello stato o persone assimilabili
- Atti di persone sotto la direzione o il controllo dello Stato
- Diritto internazionale 1
- Atti di privati individui
- Ipotesi eccezionali
- Elemento oggettivo
- Elementi costitutivi dell’illecito
- L’uso della forza ed il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite
- Novità introdotte carta nazioni unite
- Capitolo VII e il sistema di sicurezza collettivo
- La legittima difesa
- Il ruolo delle organizzazioni regionali (Cap VIII)
- L’intervento umanitario
- Lezione guerra ucraina
- Immunità
- Immunità della giurisdizione degli stati stranieri
- Immunità statale
- Immunità degli individui-organo e altri privilegi
- Immunità funzionale
- Immunità personale
- Inviolabilità personale
- Inviolabilità del domicilio
- Immunità fiscale
- Immunità delle Organizzazioni Internazionali
- Immunità degli individui-organi dello Stato e il caso dei Marò
- Risoluzione pacifica delle controversie
- L’individuo nel diritto internazionale
- Diritti umani fondamentali
- Diritto penale internazionale
Carattere dell’ordinamento ed evoluzione della storia
Lezione 9 marzo, gruppo slide 1.
Il diritto internazionale incide direttamente su molteplici aspetti della nostra vita (patenti, spedizioni, trasporti).
Carattere dell’ordinamento
Non è parte del sistema giuridico interno degli stati, (dir pubb, pvt, penale). Si pone su un altro livello, regola i rapporti tra gli stati.
Prodotto su un altro livello, ma questo deve essere convertito sul piano nazionale, deve entrare nell’ordinamento nazionale attraverso apposite leggi.
Regola i rapporti tra stati = espressione di una società completamente diversa da quella interna.
Diritto è sempre espressione della società che la produce.
Destinatari delle norme = normalmente destinato agli individui, ma nel diritto internazionale i soggetti per eccellenza (destinatari) sono gli stati (non gli unici).
Diritto internazionale 2
Sistema primitivo = normalmente sistema interno estremamente complesso, ma nel diritto internazionale estremamente primitivo, sia dal punto di vista organizzativo che legislativo.
Decentramento delle funzioni = ordinamento interno funzioni principali del diritto sempre svolti da organi deputati a farlo (produzione (legislatore), accertamento (sistema giuridico) e attuazione coercitiva (polizia)), nel diritto internazionale queste funzioni sono decentrate, sono svolte direttamente dagli stati.
Destinatari delle norme
- Principali soggetti sono gli stati, sono all’origine stessa del diritto internazionale. Altre realtà che partecipano in modo ridotto: enti territoriali e enti non territoriali con soggettività ridotta, titolari sono di alcuni diritti e obblighi. Differenza tra i 2 enti è il territorio.
- Individui soggettività limitatissima.
- Altri attori che possono avere un ruolo (multinazionali), talvolta soggetti ad obblighi.
Sistema primitivo e decentramento delle funzioni
- A volte norme più complesse e non solo embrionali (es: diritto unione europea ma composto da pochi stati, dunque non l’intera comunità internazionale).
- Unica realtà organizzativa (ONU) a livello di comunità internazionale, pochissime le norme organizzative e di sostanza (che regolano diritti e obblighi) che vincolano l’intera comunità internazionale.
3a. Funzioni normalmente accentrare, destinate a essere svolte da un organo deputato a svolgere questo compito, nel diritto internazionale funzioni svolte direttamente dagli stati, decentrate.
Nel diritto internazionale non esiste qualcosa simile al parlamento dei sistemi interni.
Consuetudine = fonte non scritta che nasce da un comportamento ripetuto nel tempo che diventa norma perché accompagnato dalla convinzione che quel comportamento sia vincolante.
Diritto internazionale 3
Trattati = accordi scritti in cui uno o più stati (non tutta la comunità internazionale) si accordano per regolare una determinata materia.
Consuetudini e trattati non stabiliti da un organo terzo ma definiti dai destinatari delle norme stesse, distinzione più significativa rispetto agli ordinamenti nazionali.
Rapporti micro-sociali = rapporti da un soggetto a un altro soggetto del diritto, rapporto 1 ad 1.
Rapporti macro-sociali = riguardano il singolo soggetto nei confronti della collettività.
Anche nell’ordinamento internazionale sempre più i rapporti sono instaurati a livello macro-sociale.
3b. Funzione in qualche modo decentrata. I giudici internazionali esistono, organi che non sono stati, per questo parzialmente decentrato. (corte penale internazionale, CEDU, corte internazionale di giustizia, tribunale del diritto del mare..). Il funzionamento di questi giudici è solo possibile solo se gli stati hanno accettato la loro giurisdizione.
3c. Attuazione coercitiva ci si riferisce all’autorità di polizia che è chiamata a dare soluzione coattiva.
Esiste un’attenuazione (o dovrebbe esistere) del ricorso all’autotutela.
Rapporti tra stati sempre più interconnessi, sempre più meccanismi che si attivano.
Critica (costante) al diritto internazionale.
Strumentalizzazione del diritto internazionale a proprio vantaggio da parte degli stati (per farsi guerra ad es).
Nonostante tutte le caratteristiche che rendono il dir int più semplice e meno complesso di quello interno, comunque la percezione della giuridicità non è mai stata messa in discussione nonostante in momenti di crisi (guerre).
Altri caratteri dell’ordinamento
Diritto internazionale 4
4a. Gli stati sono dal punto di vista del diritto tutti uguali, ugualmente sovrani, ma ciò non significa che tutti gli stati siano davvero uguali a livello internazionale. Non c’è riconoscimento di alcuna autorità superiore.
4b. Funzionamento dell’ordinamento si fonda su un rapporto bilaterale tra gli stati. Gli stati assumono anche impegni erga omnes, non nei confronti del singolo altro stato, ma nei confronti dell’intera comunità internazionale.
4c. Riporta al fatto che non c’è alcun organo, ma sono rilevanti le situazioni giuridiche effettive → la formazione dello stato dipende da fattori storico-politico. Non c’è una regola che certifica l’esistenza di uno stato, stato c’è quando esiste ed è contraddistinta sovranità interna ed esterna. Principio di effettività considera valevoli le situazioni giuridiche effettive, che esistono.
4d. Non ha nulla a che fare con l’ordinamento interno, ma per funzionare, affinché le regole dell’ordinamento internazionale funzionino, necessitano che queste entrino nell’ordinamento nazionale.
Evoluzione storica
Nascita del diritto internazionale contemporaneo
Stato moderno si caratterizza per aver superato le divisioni feudali, stato che ha sovranità interna, un governo unico centrale che governa un unico territorio senza divisioni interne e che non riconosce sopra di sé alcuna autorità.
Sistema anti-egemonico e che funziona in auto-equilibrio → non prevede nessuno stato più forte degli altri, equilibrio non imposto.
Eurocentrico → diritto che è creato soprattutto dagli stati europei per questioni commerciali e stati europei condividono stessa natura religiosa, stessa storia, stesso bagaglio culturale e impostazione politica-economica simile.
Fase del diritto e della storia in cui dir int tutela interesse stati europei rispetto all’espansione coloniale, momento in cui stati possono espandersi colonialmente in quanto dir int non riconosce alcun diritto alle comunità locali e consente conquiste coloniali.
Diritto internazionale 5
Primi anni del 900
Nascita delle società delle nazioni → prima organizzazione internazionale che sancisce il non ricorso alla guerra per risoluzione controversie int.
Non vieta del tutto la guerra, sottopone la controversia al consiglio della società delle nazioni o alla corte permanente di giustizia internazionale → stati tenuti ad aspettare 3 mesi dalla decisione di queste autorità prima che fosse concessa loro la possibilità di farsi guerra legittimamente.
Società delle nazioni fallirà.
Dalla WW2 al 1989
3a. Potenza militare senza limiti, possibili conseguenze catastrofiche.
3b. Percezione di alcune violazioni subite dagli individui sono talmente gravi che non possono lasciare gli stati indifferenti → diritto dei diritti umani nasce proprio dalla consapevolezza del fatto che ci sono crimini degli stati contro individui che non possono essere tralasciati.
Questi 2 elementi hanno determinato una vera e propria rivoluzione del diritto internazionale → utilizzo della forza per la risoluzione delle controversie è proibita → carta nazionale delle nazioni unite esplica ciò, propone una soluzione alternativa alle controversie → consiglio di sicurezza delle nazioni unite che determina quando è legittimo fare la guerra.
Altro cambiamento è lo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani.
3c. Quando stati di nuova indipendenza partecipano alle relazioni internazionali discutono la loro sottoposizione a norme scritte da stati europei quando i nuovi stati erano ancora colonie. Nuovi stati portano nuovi interessi, interessi sempre meno eurocentrici, comunità internazionale si sta allargando, si discute di ciò che è avvenuto in precedenza. Tutto accade in una comunità in cui nascono nuovi soggetti = nuove organizzazioni internazionali, non solo ONU ma altre anche su base regionale (Europa, NATO, FAO, OMS..). Periodo storico in cui nascono organizzazioni internazionali per perseguire interessi comuni, interessi possono essere perseguiti meglio attraverso lo sforzo congiunto, condiviso. Cambiano la fisionomia della comunità internazionale, diritti e obblighi di diritto internazionale (anche se limitati rispetto a quelli degli stati), modificano il funzionamento dell’ordinamento internazionale.
3d. Fino alla fine della guerra fredda rel int monopolizzate USA-URSS.
Dal 1989 ai giorni nostri
Multipolarismo = oltre al blocco occidentale assumono un ruolo altri attori.
Diritto internazionale 6
I soggetti del diritto internazionale
Lezione 11 marzo, gruppo slide 2.
Territorio elemento centrale dello stato.
Enti territoriali qualche collegamento col territorio.
Enti non territoriali prescinde dal collegamento col territorio → soggettività non dipende dal territorio (i più importanti soggetti dopo gli stati, le organizzazioni internazionali).
Lo stato
Lo stato è all’origine stessa del diritto internazionale, è un soggetto primario, nasce con la pace di Westfalia (stato moderno).
Ordinamento int volto a garantire la coesistenza tra gli stati.
Non esistono regole o procedure che stabiliscono le condizioni per l’acquisto della personalità giuridica → differenza con dir interno.
- Terra nullius = terra di nessuno → attualmente nessuna parte del territorio terrestre non sottoposto al controllo di uno stato (eccezione Antartide = sottoposto a un regime di internazionalizzazione, impedire che alcuno stato possa imporsi).
- Sovranità degli stati subisce cambiamenti → sul territorio di uno stato nasce per secessione: esito di un conflitto; distacco (Montenegro dalla Serbia).
- Incorporazione → porzione di un territorio diventa parte di un altro territorio → si modificano i confini, l’estensione territoriale ma non si modifica la soggettività.
- Smembramento → estinzione di uno stato originale e la creazione al suo posto di uno o più stati (URSS, Jugoslavia).
- Fusione → 2 stati diversi che cessano di esistere come stati separati e creano un nuovo stato diverso da quello preesistente.
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Sovranità che rimandano alle caratteristiche dello stato moderno nel 1648 quando supera le divisioni feudali e quando supera l’influenza dell’imperatore e del papa, al di sopra di sé non riconosce nessuno.
Sovranità interna
Elementi costitutivi della sovranità interna:
- Popolo.
- Governo.
- Territorio.
Territorio.
Confini, anche se in parte non definiti o contesi (Israele-Palestina), non fa venire meno la soggettività dello stato.
Dimensione, uguaglianza sovrana degli stati dispone che dal punto di vista del diritto sono tutti uguali, nessun requisito di dimensione.
Origini naturali, necessaria.
Popolazione.
Cittadinanza, fornita dallo stato stesso, cittadinanza che però è del tutto irrilevante per il diritto internazionale, non è rilevante per definire la popolazione = comunità di individui legata da un destino comune, condivide la permanenza nel territorio a prescindere dalla cittadinanza.
Nomadismo, irrilevante per definire la popolazione.
Numerosità, irrilevante (casi di microstati).
Governo elemento più importante per riconoscere la soggettività dello stato, ma se cambia per colpo di stato o capovolgimento, questo cambiamento anche se radicale, non modifica qualcosa nella soggettività dello stato.
Questo governo deve avere:
- Esclusività, non deve dipendere da altri organi.
- Effettività, in grado di svolgere efficacemente la sua funzione di governo, stabilire regole e farle rispettare.
- (Totale) libertà di auto-organizzazione, per il dir int che uno stato sia una monarchia, una dittatura militare o democrazia non fa alcuna differenza dal punto di vista della soggettività.
- Carattere democratico, irrilevante per la soggettività.
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Sovranità esterna
Indipendenza giuridica.
Qualunque stato federale manca di sovranità esterna, la sua esistenza dipende dall’organizzazione federale. Gli stati degli USA.
Riconoscimento
Atto totalmente politico e quindi discrezionale attraverso cui uno stato dichiara l’esistenza di un altro stato.
Se costitutiva si darebbe ad alcuni stati il potere di decidere sull’esistenza di uno stato mentre altri sarebbero contrari → si metterebbe in discussione la parità degli stati nel diritto internazionale, alcuni prevarrebbero sugli altri.
Il riconoscimento ha la capacità di influenzare le vicende.
Irrevocabile → non è possibile contestare la soggettività di fronte a un giudice internazionale o arbitro.
Gli enti territoriali
Realtà che non sono stati ma che sono soggetti di diritto internazionale avendo un legame forte con il territorio.
- Insorti.
- Governi in esilio.
- Movimenti di Liberazione Nazionale (MLN).
Diritto internazionale 9
Insorti
Seppur minima organizzazione di governo, no sparsi, disorganizzati.
Non sono sufficienti sporadiche tensioni, occorre che abbia anche acquisito un controllo di un territorio.
1. Personalità giuridica limitata:
- Non godono di una sovranità territoriale = non possono disporre del territorio che controllano.
- Chiamati a rispettare alcune norme di dir int in particolar modo quello umanitario (quello che si applica nei conflitti armati volto a limitare la violenza bellica, quando e fino a che punto legittimo usare la forza armata).
- Possibilità di concludere trattati, caratteristica più significativa della soggettività degli insorti.
2. Obblighi degli stati terzi.
- Illecito aiutare gli insorti, ma il consiglio di sicurezza può autorizzare aiuti nei loro confronti.
- Lecito aiutare lo stato sovrano, il governo legittimo.
- Per il principio di continuità dello stato se mov insurrezionale capovolge il governo → nuovo gov dello stato risponderà delle azioni a danno di stati terzi nei casi in cui siano stati eventualmente commessi non solo dal precedente governo in carica ma anche dagli insorti che al tempo non rappresentavano uno stato ma aveva soggettività a parte. Se lo stato vecchio riesce a ristabilire la propria condizione sconfiggendo gli insorti non risponderà dei danni commessi dal mov insurrezionale.
Gruppi terroristici da escludere dal novero dei soggetti internazionali.
Al Qaeda.
ISIS controllo e quasi governo del territorio.
Governi in esilio
Es adempimento = richiesta di legittima difesa → intervento a favore della propria popolazione nel caso di attacco armato.
Diritto internazionale 10
Movimenti di liberazione nazionale (MLN)
Differenza
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