Il bilancio dello Stato
Il bilancio è lo strumento di programmazione economica dell’attività finanziaria dello Stato e delle organizzazioni pubbliche. Le regole fondamentali che disciplinano il bilancio dello Stato sono contenute nell’art. 81 Cost., il quale, al comma 1, recita: “Le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”.
L’espressione si riferisce ai bilanci preventivi, ossia atti di previsione relativi all’esercizio finanziario (arco temporale coincidente con l’anno solare), nel corso del quale tutte le operazioni finanziarie devono avvenire secondo le indicazioni fissate nel bilancio stesso. I bilanci preventivi costituiscono il presupposto dei rendiconti consuntivi. Il rendiconto consuntivo, costituisce, quindi, la sintesi retrospettiva e reale di quanto è contenuto nel bilancio preventivo; consente di stabilire se sono state violate le situazioni contenute nel bilancio preventivo e, di conseguenza, se sono stati realizzati i fini economici1 e sociali in esso contenuti.
Bilanci preventivi e rendiconti consuntivi sono vincolati ad un rapporto di interdipendenza in virtù del quale la loro formazione ed approvazione segue un ordine cronologico ben preciso, così da costituire rispettivamente il punti di partenza e di2 arrivo dell’esercizio finanziario. Il rendiconto consuntivo non è indicato nella Costituzione come bilancio, bensì come rendiconto, e questo perché esso rappresenta uno strumento di controllo e non di programmazione, come è, invece, il bilancio preventivo.
1. Il bilancio preventivo
Il bilancio preventivo è un documento contabile, composto da: lo stato di previsione dell’entrata, gli stati di previsione della spesa, distinti per ministeri, ed il quadro riassuntivo generale. Le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio secondo i principi dell’universalità (nel bilancio sono rappresentate tutte le entrate che lo Stato prevede di acquisire e tutte le spese che prevede di effettuare nel corso dell’esercizio finanziario), dell’integrità (tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte nel loro importo integrale senza detrazione alcuna e al lordo di ogni carico relativo) e dell’unità (le entrate sono indicate nel loro importo complessivo, per tipi di entrata, senza possibilità di destinazione speciale).
Il bilancio preventivo può essere espresso in termini di competenza ed in termini di cassa.
Bilancio di competenza e bilancio di cassa
Il bilancio di competenza è quello in cui sono rappresentate le entrate che si prevede vengano accertate nel corso dell’esercizio finanziario, e le spese che si prevede vengano impegnate nel corso dell’esercizio; l’accertamento e l’impegno indicano, rispettivamente per la singola entrata e la singola uscita, il titolo giuridico che legittima nel primo caso la riscossione, e nel secondo la pretesa di pagamento.
Nel bilancio di cassa, invece, le previsioni di entrata e di spesa sono riferite alla riscossione ed al pagamento; in particolare, per “entrate incassate” si intendono le somme versate in Tesoreria, e per “spese pagate” le somme erogate dalla Tesoreria3. Con riguardo ai vincoli, il vincolo derivante dalle previsioni di competenza, riguarda l’impegno delle spese fissate nelle unità previsionali di base, quindi non possono essere impegnate per quel determinato oggetto somme maggiori di quanto fissato nell’unità previsionale di base.
Mentre, il vincolo derivante della previsioni di cassa è costituito dal fatto che nel corso dell’esercizio finanziario non possono essere pagate per quel determinato oggetto somme eccedenti quanto fissato nelle unità previsionali. In ordine al bilancio di competenza, si verifica il fenomeno per cui tutte le entrate e le spese siano effettivamente riscosse ovvero pagate; ciò dà luogo ai c.d. residui: sono “residui attivi”, le entrate accertate ma non riscosse, sono “residui passivi”, le spese impegnate ma non pagate. I residui vengono riportati nel bilancio dell’anno successivo in apposito conto allegato al bilancio medesimo.
Classificazione delle entrate e delle spese
La l. n. 468/1978 detta i criteri secondo i quali entrate e spese vanno classificate ai fini della loro iscrizione in bilancio. Le entrate sono ripartite in: titoli (secondo che siano tributarie, extra tributarie, proventi patrimoniali), unità previsionali di base (ai fini1 Contabilità pubblica, Anelli, Izzi Talice, 2ª ed. Milano 19962 L’ordinamento della Finanza Pubblica, Amatucci, 7ª ed. Napoli 2004 Corso di Diritto Amministrativo Cerulli Irelli, Torino 20013 1 capitoli dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti), e funzioni-obiettivo (secondo l’oggetto dell’entrata).
Le spese sono, invece, ripartite in: funzioni-obiettivo (al fine di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative), unità previsionali di base (relative all’approvazione parlamentare in unità relative alla spesa corrente ed alla spesa in conto capitale), e capitoli (secondo l’oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, ecc)4.
Le unità previsionali di base, rispettivamente sia per le entrate che per le spese, sono stabilite in modo tale che ciascuna unità corrisponda ad un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Tali unità vengono determinate in riferimento ad aree omogenee di attività anche a carattere strumentale, nelle quali si articolano le competenze dei ministri.
Nell’ambito delle unità previsionali di spesa, si distinguono le spese correnti relative al personale, e le spese di investimento, concernenti quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell’UE. Per ciascuna unità previsionale di base, il bilancio deve contenere: a) l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente; b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (bilancio di competenza); c) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
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