Diritto e deontologia dell'informazione
Lezione 1 - 16 febbraio
Deontologia deriva dal greco ed è un concetto più specifico rispetto all'etica e alla morale. Infatti, un comportamento può essere etico e contemporaneamente deontologico, ma esiste anche qualcosa che sfugge alla deontologia che non è particolarmente etico. L'etica è molto più vasta e copre i comportamenti morali accettabili (si parla infatti di un concetto relativo). La deontologia, al contrario, non è assolutamente relativa ma sono regole fissate da un determinato gruppo di persone e di solito non sono troppo ampie perché devono permettere a tutti di starci dentro e sentirsi a proprio agio. La deontologia deve essere in grado di seguirla tutti quelli che sono all'interno di un determinato gruppo di persone e per questo dev'essere semplice, si tratta di regole codificate e scritte.
Cos'è la deontologia dell'informazione?
Studieremo in primo luogo i codici deontologici e la deontologia del giornalista che per decenni è stato l'unico a poter fare informazione e dotato di carte deontologiche. Se uno va contro a determinate regole va incontro a delle conseguenze, secondo alcune procedure.
Costituzione italiana
La Costituzione italiana (1948) è la legge fondamentale del nostro Stato e sta in cima alla gerarchia delle fonti. È stata scritta dopo la seconda guerra mondiale, in un clima nel quale tutte le forze democratiche dell'Italia si sono riunite in quello che era un insieme di emergenza e di responsabilità per trovare soluzioni condivise e razionali. Quando allora ci sono riusciti la situazione non era come ora, ovvero deideologizzata, si ha l'idea che la politica sia molto fluida e possa cambiare dall'oggi al domani. Allora c'erano forti ideologie particolarmente marcate e antinomiche. All'indomani della caduta del fascismo la polarizzazione tra democrazia cristiana, polo laico di destra (liberali, repubblicani), comunisti e socialisti ha permesso la stesura dei 139 articoli della costituzione.
I suoi caratteri
- Compromissoria: È compromesso di diverse ideologie e questo ne ha fatto una realtà molto forte, anche se poteva essere un punto fragile;
- Lunga: La costituzione italiana è lunga (parola tecnica che si contrappone alla brevità, ex. costituzione USA). È composta da 139 articoli perché una parte particolarmente consistente sono le norme che concernono l'organizzazione dello stato (poteri, organi, funzionamento degli organi in maniera dettagliata);
- Rigida: È rigida perché non è sufficiente la legge ordinaria per modificarla (si tratterebbe di una costituzione flessibile);
- Democratica: È democratica perché viviamo all'interno di una democrazia;
- Scritta: Un punto fondamentale è il fatto che sia scritta poiché il nostro sistema giuridico si basa sulla legge scritta. Noi apparteniamo al sistema di civil law e tutto il diritto ruota intorno alla legge scritta;
- Votata: È stata votata da forze molto diverse (si dice ottriata quando invece non è stata votata ma concessa dal sovrano, ad esempio lo Statuto Albertino);
- Programmatica: Si definisce anche programmatica perché è una costituzione che non contiene delle norme che sono tutte state applicabili all'istante, dopo la pubblicazione, ma che piano piano si è cercato di applicare col tempo. Si cerca di rendere più possibile applicate, presenti, reali queste norme ma sono più un obiettivo che qualcosa realizzabile in toto.
Alcuni articoli fondamentali nell'ambito dell'informazione
Art. 2
Riguarda i diritti inviolabili. Dice, infatti, che la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle forme sociali ove si svolge la personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo articolo è un grande contenitore dei diritti e al suo interno ci sono anche diritti inviolabili che riguardano l'informazione e saranno un argomento fondamentale per la trattazione dell'informazione.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Lezione 2 - 17 febbraio
Art. 21
Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Comma 1
“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Parla dell’aspetto attivo dell’informazione e questo sarà l’argomento fondamentale di tutto l’articolo. Si concentra sulla libertà di informare e al contempo di essere informati. L’espressione “ogni mezzo di diffusione” lo rende applicabile ad ogni media. Con il tempo, con la diffusione di nuovi media, ognuno di questi è entrato a far parte di questi mezzi di diffusione. Possiamo considerare che ci siano due grandi fasi:
- Una prima fase in cui ci si chiede perché si occupa della manifestazione del pensiero e non della libertà di ricevere/ascoltare le informazioni;
- Una seconda fase, di cui stiamo vedendo la genesi soltanto ora, in cui ogni persona ha la possibilità di informare gli altri tramite dei mezzi che almeno apparentemente sono gratuiti.
Se prima volevi fare informazione, quindi, dovevi diventare giornalista e andare a lavorare presso un giornale mentre oggi esistono vari mezzi tramite i quali qualsiasi persona può trasformarsi in un informatore pur non avendo alcuna conoscenza. Esistono anche persone intermedie, gli influencer, che si occupano di tutt'altro ma ogni tanto buttano lì informazioni e pareri e influenzano le opinioni di tantissime persone.
Comma 2
“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure.” L'autorizzazione viene data prima che l'articolo venga pubblicato da una persona diversa da chi scrive. L'auto-censura avviene quando è lo stesso giornalista o fonte che decidono autonomamente di non dire qualcosa o di dirla in modo parziale perché si temono le conseguenze della pubblicazione di quella news. Esistono paesi in cui tutt'oggi si attua ancora la censura, persino in paesi europei.
Un diritto inviolabile del cittadino italiano è anche l'accesso a internet, che non può essere garantito completamente e la magagna infatti è venuta fuori nel momento in cui è stata utilizzata la DAD perché l'accesso a internet non è ancora così di uso e allo stesso modo i device sono in una situazione ancora arretrata.
Comma 3
“Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.” Si possono sequestrare pubblicazioni, giornali, libri cartacei (molto raro questi) ma anche di trasmissioni televisive, video. Esistono dei limiti che non possono essere valicati e solo l'autorità giudiziaria con un atto motivato può richiederne il sequestro nel caso in cui si tratti di delitti che sono citati sulla legge della stampa in modo esplicito. Per esempio troviamo parole che non si possono utilizzare come termini che istigano fascismo, terrorismo, delitti e allo stesso modo non si possono usare termini che offendono la persona tramite l'utilizzo di immagini, video che denigrano e tolgono dignità ad una persona (es. nudità, cadaveri) o immagini che raffigurano minori (pedopornografia). Queste forme sono veramente numerose e possono anche arrivare a toccare la denigrazione a livelli elevati, come satire su alte cariche dello Stato o di persone nell'ambito della religione (es. papa). Il mezzo più usato per richiedere il sequestro è il provvedimento di urgenza perché nel giro di pochissimi giorni va a bloccare una situazione che può essere pericolosa, questo se si tratta di un illecito civile o reale su querela. Se ci troviamo di fronte ad un reato per il quale la giustizia può muoversi da sé, il giudice emette un provvedimento motivato e interviene spontaneamente a bloccarne la diffusione.
Comma 4
“In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.” Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono poliziotti, carabinieri, guardie di finanza e in generale appartenenti alle forze di polizia. Essi dipendono dal potere esecutivo (dal governo) e in particolare fanno riferimento al questore (referente più importante della polizia in ambito territoriale/provinciale). Se si tratta di un'urgenza il poliziotto non deve riferirsi al giudice ma può agire immediatamente per bloccare la diffusione. Oggi questo lavoro lo svolge principalmente la polizia postale, che si occupa dei reati su internet e ha l’autorità di agire immediatamente. Però, dopo aver agito, devono notificare entro 24h all’autorità giudiziaria che può emanare un provvedimento di urgenza che dev'essere fatto entro altre 24h. Se non dovesse esprimersi entro 24h il sequestro è revocato e ritiene che la cosa non violi nessuna norma.
Comma 5
“La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.” La legge prevede che siano noti i mezzi di finanziamento per ribadire il principio della trasparenza, ma non lo rende obbligatorio. Esistono finanziamenti privati ma anche pubblici che usa lo stato per sostenere la stampa e aiutare il pluralismo (forme trasparenti di erogazione di finanziamenti pubblici ai media). Queste sovvenzioni se non opportunamente gestite possono dare vita a preferenze e aiuti che dietro le spalle nascondono il volto della politica. Nella storia italiana molti soggetti pubblici e privati hanno tentato di utilizzare i finanziamenti come un ricatto, per quello oggi è necessario rendere noti i finanziamenti della stampa periodica.
Comma 6
“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
(art. 21): Limite esplicito: Buon costume si intendono le norme sociali che la società accetta in base al momento storico in cui ci si trova nell'ambito della morale pubblica (es. minigonna, chi si può baciare in pubblico…). Un concetto più nobile del termine è legato alla dignità e al decoro della persona, il limite del buon costume arriva nel momento in cui si lede una persona e si lede un sentimento collettivo di dignità (non si lede solo la dignità personale, non è un concetto strettamente personale ma nel momento in cui si offende la dignità di qualcuno si offende quella di tutti) e non più tanto la lunghezza della donna, la calza o il reggiseno che si vede… perché il diritto non si può fondare su un elenco così grande ma su una condizione di astrattezza e generalità della norma.
Se una persona si pavoneggia della propria dignità e lo fa perché crede che il nudo possa essere artistico o se noi mostriamo un’immagine di una persona nuda incinta che è orgogliosa di ciò che sta facendo o nel caso che lei stessa consente che venga pubblicata la questione non è una lesione della dignità e del decoro della persona. Se il corpo viene mostrato in maniera che provoca fastidio e vergogna, in quel caso si parla di offesa della dignità e quindi non valutiamo mai solo l’aspetto oggettivo ma anche quello soggettivo. Il concetto della dignità è sicuramente molto complesso, da intrecciarsi con quello di privacy e di consenso e quindi questo principio del buon costume è sicuramente fiorito e maturato.
Al contrario, se parliamo di minore che non è in grado di esprimere un’idea di questo genere e non ha piena o totale capacità di intendere e volere non può consentire e non si può assolutamente parlare di un fatto volontario e quindi è sempre una vittima se l’esposizione va a ledere la sua dignità. In generale questo termine, come ha chiarito la consulta, tratta di condizioni relative all'espressione del costume, sessuale socialmente e legalmente accettate in un determinato periodo storico. Non c’è stato uno sviluppo della parola ma nella nostra tradizione si riferisce all’ambito della sessualità.
Lezione 3 - 23 febbraio
Limiti logici e impliciti
Persona (art. 21)
- Onore - “Onore, decoro e reputazione rappresentano dei fondamentali aspetti dell'esplicazione della persona umana e, come tali, sono tutelati all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, sia a livello costituzionale, che civile e penale”. Il concetto di onore è più esteso rispetto a quello del buon costume e non riguarda solo il campo della sessualità e della società ma anche il lato psicologico. I concetti di onore, decoro e reputazione si trovano ovunque nel sistema delle leggi italiane e sono prettamente collegati al concetto di persona, individuo, rispetto dell'individuo e libertà. Un individuo con onore, senso della dignità e la possibilità di crearsi una reputazione è un individuo sano all'interno della società. La reputazione è l'idea che gli altri hanno di noi, quello che gli altri pensano di me. La reputazione esula completamente dal nostro controllo e quindi quando nel mondo si sono diffuse le idee libertarie, in particolare quelle successive al '68 in Europa questa idea di reputazione è sembrata un po' stantia: chissenefrega di cosa pensano gli altri di te, in particolare riguardo la moralità. La donna non doveva più preoccuparsi come prima della moralità legata al costume. C’è stata un’emancipazione dal concetto e dall’ossessione di reputazione. Oggi la reputazione ha assunto una grande importanza sul lato mediatico, su internet;
- Privacy;
- Identità personale - Costituisce “un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto che la sua individualità sia preservata” (sent. 13/1994). L'identità personale sono i dati anagrafici, la professione, la composizione della famiglia e tutto ciò che costruisce la mia persona: quella persona che scriveremo in modo oggettivo se dovessimo fare un ritratto di noi stessi. Ci possono essere errori sull'identità e anche furti dell'identità (ambito penale).
Stato/istituzioni (art. 21)
Limiti impliciti
- Ordine pubblico - La glorificazione e l’esaltazione di figure di reato può rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico;
- Esigenze di giustizia - Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria e per non ledere la reputazione degli imputati, salvo il limite della pubblica rilevanza;
- Salvaguardia dell’onore delle istituzioni;
- Segreti di stato - Quando, per i motivi più disparati, un documento è coperto dal segreto, perché la sua divulgazione potrebbe arrecare un pericolo alla sicurezza dello stato democratico.
Altri riferimenti costituzionali alla materia dell'informazione
Già l’art. 2, riconoscendo i diritti inviolabili dell’uomo, apre un varco alla libertà di espressione: non solo questa è riconosciuta a livello internazionale e europeo, ma comprende ulteriori diritti connessi al tema dell’informazione, quali diritti che si formeranno in futuro. Al contempo, ciò comporta una responsabilità notevole ai media e ai legislatori per evitare distorsioni mediatiche della realtà.
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