Diritto dello sport, alimentazione e benessere
La nozione di sport
Primo argomento trattato nel libro, è l’individuazione della nozione di sport. È il primo tema che dobbiamo inquadrare, ci sono molte attività che le persone possono svolgere e che possono essere ricondotte all’attività sportiva intesa in senso ampio. Questa ampiezza della sfera sportiva la troviamo, per il fatto che l’ampiezza delle attività che in senso ampio possono essere ricondotte alla sfera sportiva, la troviamo anche nel riconoscimento che fa il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è un ente pubblico importante; l’ampiezza delle attività che in senso ampio possono essere ricondotte alla sfera sportiva lo troviamo nel fatto che nell’ambito del CONI, se andiamo a vedere nel sito ufficiale, tra le attività che sono riconosciute ufficialmente dal CONI ci sono un’ampia gamma di attività: tra queste possono essere ricondotte allo sport in senso stretto, ci sono anche attività che sono attività motorie, ci sono anche attività che possono essere ricondotte al gioco.
Se andiamo a vedere nel sito ufficiale del CONI, quindi vi è un’esigenza di distinzione tra:
- Sport in senso stretto
- Attività motorie
- Gioco
Fra le attività sportive in senso tecnico vediamo che il riconoscimento del CONI di tutta un’ampia gamma di attività che non sono solo lo sport in senso tecnico, sono ampiamente in senso lato riconducibili alla sfera sportiva, ma alcune di queste sono sport in senso tecnico ad esempio abbiamo una serie di Federazioni, con ruolo importante anche nel panorama nazionale ad esempio la Federazione Italiana di giuoco calcio, la Federazione Italiana di canottaggio, ecc…
Abbiamo federazioni che si riferiscono ad attività sportive. Però abbiamo anche nell’ambito di riconoscimento che viene effettuato dal CONI delle attività motorie che non sono vere e proprie attività sportive, come ad esempio la Federazione Italiana Powerlifting è un’attività motoria riconosciuta dal CONI ma non è un vero e proprio sport, prevede esercizi di potenziamento muscolare che prevedono ad esempio lo squat, sollevamento da terra e sollevamento su piana, sono 3 ambiti su cui si concentra questa attività motoria. Altro esempio di attività motoria è anche il fitness, abbiamo anche la Federazione Italiana del Fitness, è un’attività motoria che non è uno sport in senso tecnico.
Se andiamo a vedere nel sito del CONI, ci sono riconosciute delle federazioni italiane che hanno a che fare con il gioco, ad esempio la Federazione Italiana della Dama, o Scacchistica, o Gioco bridge, oppure dei videogiochi (c.d. internet sport) anche questi riconosciuti nell’ambito del CONI ma in senso lato riconducibili alla sfera sportiva ma è necessario distinguere queste attività.
Perché è necessario distinguere queste tre attività?
È necessario distinguere tra queste tre categorie perché hanno tra di loro degli elementi comuni. Lo sport, l’attività motoria e il gioco hanno in comune un elemento che è lo spirito di svago e di divertimento. Tutte queste attività sono riconducibili in senso ampio alla sfera sportiva che sono accomunate da un solo elemento.
Perché hanno in comune questo elemento? Perché se andiamo a vedere l’origine del termine sport, da dove deriva etimologicamente:
- Deriva dal francese antico, 1500, “desport” che vuol dire divertimento;
- In seguito, tradotto anche nell’inglese “disport” che vuol sempre dire divertimento.
- Ma il termine sport ha origini ancora più antiche perché deriva dal latino dal termine “deportare” che vuol dire portare fuori, portare lontano.
Perché questo significato etimologico? Perché i primi Giochi Olimpici hanno origini antichissime, la loro origine era dell’antica Atene e parliamo del 560 a.C. Il tiranno Pisistrato, nell’antica Atene, aveva deciso di istituire i giochi olimpici al di fuori della città (c.d. Giochi Panatenaici), portandoli fuori dalla città, e aveva fatto costruire uno stadio al di fuori della città di Atene dove appunto si tenevano i primi giochi, ricco di acqua e vegetazione (alle pendici del Colle Ardettos). Ecco perché l’origine del termine sport.
Vediamo che in seguito i Giochi Olimpici sono stati riproposti in chiave moderna, abbiamo infatti, tutt’oggi, ogni 4 anni i Giochi Olimpici. I Giochi Olimpici in chiave moderna furono proposti da Pier de Coubertin, era un nobile francese, uno storico, ripropose nel 1894 nella sua Dichiarazione fatta a Sorbona di Parigi dove annunciò per la prima volta l’idea di recuperare gli antichi giochi olimpici, è colui che ha voluto far rivivere in chiave moderna i giochi olimpici che si svolgevano nell’antica Atene. I primi giochi olimpici in chiave moderna si tennero nel 1896 proprio ad Atene per richiamare i giochi antichi. Egli fu il fondatore del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del quale de Coubertin divenne segretario generale. Questa è l’origine etimologica del termine.
Importanza della distinzione
È importante sotto un profilo giuridico distinguere nell’ambito di questa ampia gamma che in senso lato sono riconducibili alla sfera sportiva ma si distinguono come abbiamo detto in tre categorie (sport, attività motoria e gioco). Come giuristi è importante fare una distinzione interna di queste tre categorie, è importante perché hanno diverse conseguenze giuridiche che derivano dalla qualificazione dell’attività come sportiva in senso tecnico, come motoria o come gioco.
Sport e attività motoria hanno in comune un elemento che è l’attività fisica, attività fisica che si può dire un movimento coordinato del corpo e l’attività fisica è un elemento comune allo sport e all’attività motoria. Ma, la differenza tra l’attività motoria e l’attività sportiva in senso stretto sta nel fatto che lo sport è una specifica attività motoria, è una species di questo ampio genere. È uno degli aspetti più importanti che pone questa differenza. Lo sport è una specifica attività motoria finalizzata al rispetto e/o comunque posta in essere nella cornice di vere e proprie regole tecniche di “gara” oltre che di “gioco”.
Mentre i giochi e l’attività motoria sono retti esclusivamente da regole di gioco volte alla buona riuscita dei colpi e dei movimenti. È una delle differenziazioni non l’unico.
Disciplina sportiva e regole tecniche
Una disciplina è configurabile come disciplina sportiva in senso tecnico in quanto presenti un complesso tendenzialmente organico di “regole tecniche specifiche di gioco e di gara”. Cosa sono queste regole tecniche specifiche di gara? Solo le regole di gara contraddistinguono propriamente lo sport in senso stretto cioè regole tecniche propriamente dette “di gara” che disciplinano il corretto svolgimento degli incontri sportivi, ed hanno essenzialmente natura preventiva di infortuni e lesioni a carico dell’atleta stesso o di terzi, (quindi a carico di soggetti che possono essere partecipanti o spettatori, organizzatori di eventi sportivi, operatori ecc…), quindi regole che evitino quanto più possibile il verificarsi di tali eventualità. È un primo aspetto ma non l’unico.
Qui aggiungiamo un altro punto importante, abbiamo conferma in una definizione ufficiale contenuta in un documento ufficiale (ne abbiamo solo una), definizione del 1992 della Carta europea dello Sport di Rodi adottata dal Consiglio d’Europa la nostra autrice dice che il rispetto di queste regole non solo di gioco ma anche di gara che hanno queste caratteristiche, questo è un aspetto importante perché nonostante una parte della dottrina, ci sono molti autori che si occupano di diritto dello sport, ci sono diversi manuali e una rivista che esce già da anni, c’è una certa letteratura abbastanza ampia. Questa teoria che la professoressa condivide, vediamo che trova accoglienza nella definizione ufficiale.
La qualifica di un’attività come sportiva è configurabile, come abbiamo detto, in quanto presenti un complesso tendenzialmente organico di regole tecniche specifiche di gioco e di gara A prescindere, diversamente da quanto ritenuto dall’opinione prevalente in dottrina, della qualità di chi ha concepito queste regole, e quindi indipendentemente dalla originaria presenza o meno di una Istituzione od organizzazione sportiva, di qualunque livello e da qualunque istituzionalizzazione dell’attività sportiva. Questo è un elemento che sta a monte. Quindi indipendentemente queste regole tecniche sono indipendenti dalla qualità di chi le ha concepite, quindi non è necessario che queste regole vengano dettate da una particolare istituzione o da una particolare organizzazione.
Quindi ogni complesso di regole tecniche, in particolare preventive di infortuni derivanti da un’attività fisica da chiunque concepire ed individuate, appare idoneo a dare luogo ad un distinto e specifico sport continuo sorgere di sport assolutamente nuovi con regole create dalla fantasia dei partecipanti. C’è questa spontaneità secondo la teoria proposta, ma perché queste regole tecniche possono essere stabilite indipendentemente dalla qualità di chi le ha concepite, perché non è necessario che siano organizzazioni o istituzioni che stabilisce delle regole perché si possano avere delle attività sportive, chiunque le può individuare. Questo è un aspetto importante perché proprio questa spontaneità nella creazione di regole di gara ha permesso il continuo sorgere di nuovi sport, con le regole create dalla fantasia dei partecipanti ad esempio l’arrampicata sportiva, è uno sport recente iniziato circa nel 2007 e sta prendendo sempre più piede; il parapendio; il rafting; il bungee jumping ecc… ed è proprio questa spontaneità quindi dalla fantasia dei partecipanti. Non è importante la qualità di chi le concepisce perché chiunque può percepire queste regole di gara.
Obiettivo delle nuove attività
Queste nuove attività a cosa aspirano? Queste nuove attività aspirano ad essere sempre più diffuse, ad avere sempre più odience, l’obiettivo è di avere degli spettatori e poi di associarsi, organizzarsi e poi a valle ottenere il riconoscimento istituzionale del CONI, questo ovviamente è l’obiettivo finale. Dalla spontaneità fino ad arrivare ad un riconoscimento istituzionale del CONI, così si hanno tutele e degli incentivi economici siccome vi sono finanziamenti anche importanti per le attività sportive.
Altro aspetto, vediamo ancora di distinguere tra attività motoria e attività sportiva: l’attività fisico-motoria per sé stessa è certamente retta da regole volte ad attuare uno specifico movimento fisico (movimento coordinato del corpo) nella maniera più soddisfacente con riguardo all’obiettivo salutistico, riabilitativo, estetico, edonistico, ma l’attività motoria non contempla nelle regole che la disciplinano la potenziale collisione con diritti inviolabili della persona, quali la vita, l’incolumità fisica e la salute.
Quindi succede che dal punto di vista giuridico nell’attività motoria queste regole che la disciplinano sono regole che valgono per tutti i comportamenti umani quindi l’attività motoria è assoggettata alle regole generiche di prevenzione di eventi lesivi riconducibili in generale, come tutti i comportamenti umani, all’art. 2043 c.c. [l’art. 2043 del c.c. (prevede la c.d. responsabilità extracontrattuale) in base al quale «qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»] si fonda sul principio del neminem laedere.
Le regole che convergono all’attività motoria sono per tutti i comportamenti umani riconducibili all’art. 2043 c.c., quindi l’attività motoria si colloca in un ambito distinto da quello dello sport.
Distinzione dall'ambito sportivo
Perché è distinto dall’ambito dello sport? Perché quando parliamo dell’ambito sportivo, una delle caratteristiche del diritto sportivo è la responsabilità sportiva è caratterizzata da una soglia di indulgenza, delineata dalla c.d. “scriminante sportiva” che l’ordinamento penale e civile appresta alle lesioni provocate durante lo svolgimento della sola attività propriamente “sportiva” e non semplicemente motoria.
[Quindi, attività motoria 2043 c.c. come tutti i comportamenti umani, ma l’attività sportiva ha delle sue peculiarità proprio dal punto di vista giuridico perché nell’attività sportiva si parla di responsabilità sportiva e quando si parla di responsabilità sportiva si collega la c.d. scriminante sportiva che è una sorta di indulgenza che l’ordinamento penale e civile appresa alle lesioni provocate durante lo svolgimento di attività sportive.]
Per l’attività motoria invece l’ordinamento dello Stato non assicura alcun tipo di scusane, riconducendo i fatti lesivi occorsi in tale ambito, quantomeno alla responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c. e quindi precetto generale del neminem leadere di cui all’art. 2043 c.c.
Discipline ad elevatissima rischiosità
Dobbiamo fare un’altra precisazione quando parliamo di questi eventi, di queste regole dobbiamo vedere che ci sono discipline ad elevatissima rischiosità, in queste discipline, con una giurisprudenza specifica in materia, dobbiamo fare un’ulteriore distinzione fra quelle che sono:
- Le attività che sono effettivamente «sportive»
- E quelle attività che sono in contrasto con lo «spirito» sportivo
Perché, qui ci sono delle sentenze che hanno affrontato queste tematiche, nelle discipline ad altissima rischiosità ci sono casi in cui se la probabilità del verificarsi dell’elemento lesivo è talmente elevata da tradursi nella pressoché certezza della perdita del bene primario della persona per la mancanza di un adeguamento livello di regole capillari, preventive di eventi altamente lesivi o addirittura letali, la condotta non può definirsi prettamente sportivo ma illecita alla stregua dell’ordinamento generale. In questo caso è orientata anche la Cass. Pen. 15 febbraio 2016, n. 15170.
La giurisprudenza e la Cassazione penale ci dicono che questo tipo di attività non può assolutamente considerarsi sportiva, siamo al di fuori dello schema quindi in contrasto con lo spirito sportivo e dove c’è la certezza della perdita del bene primario della persona, qui siamo al di fuori della legalità, è una condotta illecita in base al nostro ordinamento. Non si può pensare che si possa considerare un’attività sportiva con queste caratteristiche. Non solo la Cassazione penale ma Anche la Cassazione civile (Cass. 8 agosto 2020, n.12012) ha affermato la “sicura nullità (secondo la legge civile) dell’accordo tacito concretatosi nell’accettazione dell’eventualità di lesioni con postumi permanenti o di morte, provocate da un intervento regolare (ma solo secondo l’ordinamento sportivo)”.
Un margine di rischio è proprio di tutte le discipline ma un livello di rischio così elevato che può portare alla certezza della perdita di un bene primario della persona, lesioni permanenti è assolutamente un’attività illecita e non può essere presa in considerazione dal nostro ordinamento.
Abbiamo parlato che un elemento essenziale è il rigoroso rispetto di regole oltre che di gioco ma anche di gara però è chiaro che il rigoroso rispetto delle regole si può pensare solo con riferimento ad alcuni sport e non con riguardo ad altri, per i quali è tollerato, siccome strettamente connaturato e prevedibile, il c.d. rischio del “fallo”, cioè la violazione colposa di regole nonostante la quale persiste la natura sportiva. Esempio gli sport di quadra il fallo è spesso sentito (es calcio).
La responsabilità sportiva è caratterizzata da una soglia di indulgenza, dalla c.d. “discriminante sportiva”: che l’ordinamento penale e civile appresta alle lesioni provocate durante lo svolgimento della sola attività propriamente sportiva e non semplicemente motoria, per la quale ultima l’ordinamento dello Stato non assicura alcun tipo di scusante, riconducendo i fatti lesivi occorsi in tale ambito, quantomeno alla responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c. e quindi al precetto generale del neminem leadere di cui all’art. 2043 c.c.
L’essenziale rilevanza della combinata presenza di regole di gioco e di gara agli effetti di connotare una attività come sportiva non porta tuttavia alla formulazione di una nozione di sport legata alla stretta osservazione di regole tecniche: sarebbe oltremodo riduttivo. Se è essenziale ai fini di qualificare un’attività come attività sportiva la combinata presenza di regole di gara e di gioco però non si può dire che lo sport è solo l’osservanza di regole tecniche, lo sport non si riduce solo...
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