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1. Origine - Unione europea e comunità europee

  • Si ebbe l’istituzione della Comunità Europea 18 Aprile 1951 - Trattato di Parigi: del Carbone e dell’Acciaio “CECA” primo passo per la costruzione dell’edificio europeo;
  • 25 Marzo 1957 Trattato di Roma Comunità Economica Europea (che dal 1° novembre 1993 divenne CE cioè Comunità europea) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica. Inizialmente facevano parte della comunità 6 stati: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
  • Trattati che hanno istituito la comunità europea: Atto Unico Europeo 1986; Trattato sull’Unione Europea, Maastricht: 7 febbraio 1992 questo ha aggiunto accanto al I pilastro (costituito dalla Comunità), il II pilastro (costituito da politica estera e sicurezza comune) e il III pilastro (costituito da Giustizia e Affari Interni); Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997 questo ha aggiunto al III pilastro anche cooperazione di polizia e giustizia in materia penale; Trattato di Nizza 26 Febbraio 2001; Costituzione per l’Europa.
  • 29 ottobre 2004 - Con la firma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, la sua entrata in vigore che comporterà l’abrogazione sia del Trattato sull’Unione Europea, sia del trattato istitutivo la Comunità Europea, è prevista per il 1° Novembre 2006;
  • Il termine singolare comunità non deve trarre in inganno poiché al suo interno in realtà vivono 2 comunità distinte, le quali hanno però come membri gli stessi stati ed operano per mezzo delle medesime istituzioni e ciò dimostra che siamo in presenza di un medesimo ente, almeno sul profilo internazionale;

Cittadinanza dell’unione

Prevista da Trattato di Maastricht nell’art. 17 22: presupposto per la cittadinanza europea è dunque la cittadinanza di uno stato membro; mentre la corte di giustizia europea stabilisce che i modi di acquisto e di perdita della doppia cittadinanza è competenza di ciascuno stato membro.

2. Le istituzioni: Consiglio europeo e le istituzioni politiche

Sono l’insieme degli organismi e delle norme e consuetudini fondamentali su cui si basa un'organizzazione politica, una comunità sociale. Per organismi non s’intende solo i più importanti ma anche quelli che determinano gli scopi che l’organizzazione intende raggiungere e ne determina anche i mezzi. Sono istituzioni:

Parlamento europeo

Competenze: partecipa all’attività normativa; potere di controllo politico sulla commissione; ruolo fondamentale, insieme al consiglio, per l’adozione del bilancio; ruolo minore in relazione al terzo pilastro.

Composizione: attualmente è composto da 732 seggi ripartiti tra i vari stati proporzionalmente in base alla popolazione dei paesi membri.

Il trattato CE prevede che l’elezione del parlamento avvenga in modo diretto ed a suffragio universale, ma ciò non è possibile per i diversi modi in cui sono tenute le elezioni nei vari paesi membri. Alcune regole uniformi sono state comunque dettate nell’atto risalente all’ottobre 1976:

  • Rappresentanti eletti per 5 anni;
  • La data di elezione deve cadere nel lasso di tempo compreso tra il giovedì mattina e la successiva domenica sera;
  • Lo spoglio può iniziare solo quando vengono chiusi tutti i seggi dello stato membro in cui gli elettori hanno votato per ultimi.

Le delibere avvengono a maggioranza assoluta almeno che diversamente disposto.

Consiglio

Istituito nel 1974, riunisce i capi di stato e di governo degli stati membri nonché il presidente della commissione. I capi di stato e di governo più il presidente della commissione sono assistiti dai ministri incaricati degli affari esteri e da un membro della commissione.

Si riunisce almeno 2 volte all’anno, sotto la presidenza del capo dello stato, o del consiglio, dello stato membro che esercita la presidenza del consiglio. All’interno gli stati membri analizzano le questioni di maggiore importanza per l’Unione al fine di raggiungere una soluzione unanime.

Nella normativa europea non è stabilito il modo in cui il Consiglio europeo deliberi, ed in mancanza di una precisa disciplina si assume che deliberi all’unanimità. Solitamente le delibere sono prese senza voto almeno che non ci si trovi di fronte ad un’opposizione netta. Il consiglio collabora con il parlamento solo in quanto gli trasferisce, alla fine di ogni riunione, un resoconto nonché annualmente una relazione sui progressi dell’Unione.

Poteri principali del consiglio sono:

  • Potere normativo di carattere primario;
  • Potere di adottare atti in relazione al secondo e al terzo pilastro;

Formazione del Consiglio: attualmente il consiglio è costituito da 15 soggetti poiché 15 sono gli stati membri. Nelle riunioni del consiglio di regola intervengono i ministri degli esteri per la discussione di questioni generali e riguardanti il secondo pilastro, altrimenti partecipano i ministri competenti per la materia all’ordine del giorno. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio.

Metodo di delibera: per alcune delibere è sufficiente la maggioranza del Consiglio; per altre è richiesta l’unanimità (in caso di assenza non si può raggiungere l’unanimità almeno che non sia stata disposta una delega per il voto). L’aumentare degli stati membri ha richiesto l’introduzione della maggioranza qualificata (per avere una maggioranza qualificata si devono ottenere 232 voti su 321 e maggioranza deve rappresentare almeno il 62% della popolazione) con ponderazione del voto: voto ponderato: al voto di ogni paese è attribuito un valore in base alla quantità della popolazione.

COREPER

Un comitato che, previsto dall’art. 207, costituisce una replica minore del consiglio, non adotta formalmente atti ma la gran parte della discussione avviene nel suo ambito e poi trasmette al consiglio l’indicazioni dei punti all’ordine del giorno che possono essere decisi senza confronto poiché si è già raggiunto un accordo nell’ambito minore.

Comitati competenti per materia

Oltre al comitato che è permanente esistono altri enti un po’ evanescenti poiché non direttamente previsti dal trattato ma che sono stati creati per consentire uno svolgimento più efficace dell’attività legislativa e sono i comitati competenti per materia. I compiti affidati a questi organi sono molto importanti poiché il COREPER svolge una funzione troppo generale per poter davvero redigere tutti gli atti normativi; sono quindi i comitati competenti per materia che redigono gli atti che inviano al COREPER e questo successivamente li invia al Consiglio dei ministri.

Commissione

Poteri principali della commissione sono:

  • Potere di adottare norme esecutive di atti del Consiglio su delega del medesimo;
  • Potere esclusivo di far proposte di atti normativi;
  • Potere esecutivo;
  • Potere di controllo sul rispetto degli obblighi comunitari da parte degli stati membri.

Composizione della commissione: la commissione è un organo con carattere sovranazionale, cioè con carattere veramente comunitario rappresentante quindi l’organizzazione internazionale della comunità europea, poiché i soggetti che lo formano siedono a titolo personale e non hanno funzione rappresentativa degli stati di derivazione. Attualmente i membri della commissione sono uno per ogni stato per un totale di 25, il numero potrebbe essere modificato.

Nomina del presidente e costituzione della commissione:

  1. Consiglio: delibera a maggioranza qualificata e nomina il Presidente della Commissione;
  2. Parlamento: approva il Presidente della Commissione;
  3. Consiglio (in composizione ordinaria) + Presidente della Commissione: a maggioranza qualificata, seguendo le indicazioni di ogni stato adotta l’elenco delle persone che intende nominare come Commissari;
  4. Parlamento: deve approvare collettivamente la lista dei commissari unitamente al presidente;
  5. Il Consiglio: a maggioranza qualificata conclude la procedura con l’atto formale di nomina della commissione.

La costituzione per l’Europa cambierà il modo di costituzione della commissione: il presidente verrà sempre scelto per primo ma questa volta tramite elezione da parte del parlamento. I membri della commissione verranno invece nominati dal Consiglio. La commissione così formata dovrà comunque avere l’approvazione del Parlamento.

Con la Costituzione per l’Europa nascerà anche un nuovo soggetto: ministro per la politica estera e la sicurezza comune (PESC) il quale diviene commissario ma in realtà è il vicepresidente della commissione scelto dal Consiglio.

La ripartizione delle competenze tra i membri, è compito del presidente della commissione. La commissione spesso delibera senza voto.

Analisi poteri della Commissione

1. Potere esecutivo: si concretizza nel controllo dell’attuazione e del rispetto del diritto comunitario.

2. Potere di raccomandazione: attraverso questo la commissione può invitare qualcuno a fare qualcosa; possono essere indirizzate per esempio al consiglio dei ministri. Ci sono casi specifici che richiedono le raccomandazioni della commissione altrimenti la commissione può emanare qualsiasi raccomandazione nei confronti di qualsiasi soggetto. Le raccomandazioni sono atti vincolanti.

3. Potere legislativo: secondo il principio della separazione dei poteri essendo già in possesso del potere esecutivo il potere legislativo non dovrebbe appartenergli, ma questo non viene liberamente esercitato, ma è vincolato:

  • Potere d’iniziativa derivatogli dalla commissione;
  • Della commissione all’iniziativa legislativa;
  • Partecipazione;
  • La commissione in alcuni casi detiene addirittura un potere autonomo legislativo.

4. Attuazione dei poteri delegati: la commissione è dotata di un potere di rappresentanza sia esterna che interna, la prima viene fatta attraverso la figura del presidente della commissione.

Corte di Giustizia

Affiancata a partire dal 1989 dal tribunale di primo grado. La presenza della corte di giustizia tra le istituzioni comporta un aggravamento della già poco chiara distinzione tra istituzioni politiche e giudiziarie all’interno del modello comunitario: poiché la corte di giustizia in alcuni casi ha supplito anche ad alcune funzioni degli organi politici.

Tale intromissione in materie politiche ha comportato un certo timore degli stati per l’attivismo della corte la quale così facendo elaborava degli obblighi che gli stati erano, dunque, obbligati a rispettare. Da ciò deriva la limitazione dell’attività della corte di cui all’Art 46 Tr UE dove si vieta l’azione sulle materie di politica estera e sicurezza comune.

Con il trattato di Amsterdam la corte ha acquisito invece competenze rispetto ai ricorsi proposti dagli stati membri o dalla commissione inerenti la legittimità delle decisioni-quadro e di quelle adottate nell’ambito del 3° pilastro. La corte è anche responsabile in via pregiudiziale per le questioni inerenti l’interpretazione e legalità degli atti proposti dai giudici degli stati che abbiano fatto dichiarazione per accettare anche tale competenza della corte.

Composizione della Corte di Giustizia

La composizione della corte di giustizia è data dall’art 223 Tr CE il quale stabilisce che giudici ed avvocati generali debbano essere scelti tra personalità che garantiscano indipendenza e professionalità; gli stessi vengono nominati, per 6 anni, di comune accordo dagli stati membri (ogni stato nomina un proprio giudice, ma vengono incaricati formalmente dall’insieme dei governi per garantirne l’indipendenza).

L’imparzialità è di nuovo ribadita e rafforzata con l’art 2 del protocollo sullo statuto della Corte, che obbliga i giudici a prestare giuramento d’imparzialità e indipendenza.

La presenza di un giudice per ogni stato è utile in 2 casi:

  • Ricorsi portati di fronte alla corte di giustizia dal giudice ordinario;
  • Nel caso in cui lo stato sia parte in causa.

Accanto ai giudici operano gli avvocati generali previsti dall’art 222 Tr CE; questi hanno il compito di presentare conclusioni motivate delle cause che secondo lo statuto richiedono intervento. Gli avvocati generali sono 8 e come i giudici sono nominati dai governi degli stati di comune accordo, l’incarico dura 6 anni ed è rinnovabile.

Durante il loro mandato i giudici sono chiamati a nominare il presidente della corte il cui incarico dura 3 anni con possibilità di rinnovo.

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro: opera in sezioni, che attualmente sono 6, ma può operare anche in grande sezione (grande camera) o con seduta plenaria. L’attività della corte è disciplinata dallo statuto mentre il regolamento di procedura è adottato dalla stessa corte ed è sottoposto all’approvazione del consiglio con maggioranza qualificata.

Corte dei Conti

È un’istituzione posta al controllo dei conti; è composta di 15 membri che siedono a titolo personale, nominati per 6 anni dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del parlamento europeo.

  • Produce dichiarazione di affidabilità dei conti e legittimità delle operazioni;
  • Testimonia spese ed entrate e la corretta gestione dei fondi.

Organi ordinari

I trattati hanno creato un sistema di ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni, secondo le quali ciascuna svolge la sua funzione specifica nella struttura della comunità nel rispetto delle funzioni delle altre istituzioni, sanzionando qualunque violazione di detta regola.

Relazioni tra le istituzioni politiche

La Corte di giustizia ha ideato un principio di “leale cooperazione” tra le istituzioni, dato che i trattati prevedevano principi simili solo in relazione agli stati e non alle istituzioni. Esempio di cooperazione sono gli accordi tra istituzioni per integrare la disciplina dei trattati.

Procedure per l’adozione degli atti normativi comunitari

Non esiste una regola generale all’interno dei trattati che stabilisca un’unica procedura legislativa. Si possono tuttavia delineare ben 9 procedure diverse all’interno dell’operato della comunità. Il problema della mancanza di un procedura univoca deriva dal fatto che nel 1957 quando nacque la CE non fu posto alcun obbiettivo legislativo.

  • Il principale organo legislativo è il Consiglio;
  • Commissione opera unitamente al consiglio: si esclude il parlamento e si lascia l’iniziativa legislativa nelle mani di due organi politici;

Procedura di consultazione: consultazione significa che commissione e consiglio operano insieme ma devono consultare anche il parlamento nel loro operato; in questo caso è importante il rapporto tra il consiglio e la commissione, se il consiglio non accetta l’atto per realizzarsi ha bisogno dell’unanimità, mentre se sono d’accordo il consiglio vota a maggioranza;

Procedura di cooperazione: si tratta della procedura più utilizzata ma allo stesso tempo anche la più sofisticata, è a sua volta divisa in 3 procedimenti:

  • Procedimento base;
  • Procedimento di cooperazione;
  • Procedimento di codecisione.

Procedimento d’assenso: nel caso della volontà

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Vigni Patrizia.
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