Estratto del documento

Diritto d’autore

Il diritto d’autore è trattato dalla legge 633 del 22 aprile del 1941.

Nella direttiva 91/250 in materia di tutela dei programmi per elaboratore e nella direttiva 97/7 in materia di tutela delle banche dati il legislatore comunitario indicò nell’ambito del diritto d’autore quello più consono al momento dell’emanazione di quella direttiva da parte degli stati membri a recepire ed ivi collocare la materia relativa ai programmi per elaboratore ed alle banche dati.

Ai sensi della legge 633 sono protette tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono a diversi ambiti (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinema, geografia, ecc.), qualunque ne sia il modo o forma di espressione.

Questa dizione discende dal codice civile, che espressamente prevede agli articoli 2565 e seguenti la tutelabilità delle opere dell’ingegno, ovvero quelle opere che sono frutto dell’intelletto umano e rivestono i caratteri della originalità, della novità e della creatività ed appartengono ad una serie di ambiti culturali.

La principale e fondamentale contrapposizione normativa e legislativa che si fa nell’ordinamento italiano è tra due blocchi di forme di tutela delle opere: da una parte le opere protette dalla normativa sul diritto d’autore, dall’altra quelle brevettate, che attengono molto di più gli aspetti tecnici e quindi prettamente ingegneristici, ma che hanno delle differenziazioni notevoli.

Il brevetto può conseguire soltanto ad una invenzione industriale: è possibile ad esempio brevettare una macchina, un processo, un metodo di lavoro, più in generale qualcosa che consegue dei risultati tecnici precisi e che ha un elevato livello di novità e creatività nell’ambito della cultura media della popolazione.

L’ambito del diritto d’autore invece è più vasto ed anche di un livello di creatività e di originalità più basso, nel senso che non è necessario che un’opera possegga dei caratteri di originalità e creatività estremamente elevati, come si vuole che sia nell’ambito brevettuale.

Inoltre l’opera tutelata dal diritto d’autore non appartiene all’ambito tecnico e non ha bisogno di essere un’invenzione nel vero senso della parola, ma appartiene ad altri ambiti, come quelli della letteratura, della musica, delle arti figurative.

Per poter dire che un’opera è tutelata da un brevetto e che quindi si hanno una serie di diritti scaturenti dalla legge si ha bisogno del vaglio di una commissione dell’ufficio brevetti.

Per una tutela senza brevetto tutto ciò non occorre: in questo caso nascono automaticamente tutti i diritti scaturenti dalla legge, senza la necessità di un brevetto.

Opere dell’ingegno e forma espressiva

Per opere dell’ingegno si intendono quelle opere di carattere creativo che appartengono a vari ambiti culturali, come letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

L’oggetto della tutela è la forma espressiva dell’opera dell’ingegno che ha un minimo di originalità e creatività; il brevetto protegge invece altre cose.

La forma espressiva è un concetto molto dibattuto in dottrina che è difficile da spiegare in relazione a determinate opere, facile in relazione ad altre, poiché la legge 633 del 1941 nasce storicamente per proteggere fondamentalmente le opere appartenenti alla letteratura ed è facile intuire il significato della forma espressiva quando è riferita ad un’opera letteraria.

Per tali opere la forma espressiva tutelata si riferisce alle modalità di esposizione del contenuto dell’opera.

Non è protetto invece il contenuto di tali opere, come ad esempio la trama o il soggetto.

La protezione della forma espressiva intesa in questo senso quindi diviene facile rispetto ad un’opera letteraria; nell’ambito della legge sul diritto d’autore però via via col tempo sono state inserite una serie di altre opere appartenenti ad altri ambiti culturali oltre quello della letteratura, come la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la fotografia, e nel 1992, col decreto 518, il software.

Successivamente, nel 1997, sono state inserite fra le opere tutelate anche le banche dati.

È molto difficile riferire il concetto di forma espressiva anche al software ed alle banche dati.

In generale le forme di manifestazione dell’ingegno a livello di produzione delle opere evolvono con l’avvento delle nuove tecnologie.

Nulla esclude che in futuro una nuova forma di tecnologia consenta all’intelletto di manifestare una propria opera in una modalità diversa; in tal caso si porrà il problema di tutelare anche tale nuova forma di manifestazione dell’ingegno come opera.

In questa logica si dovrà inserire tutto in questo stesso contesto normativo della legge 633, lasciando inalterato il dettato di base del 1941 per cui viene protetta la forma espressiva qualunque ne sia la sua modalità.

Tuttavia è indiscutibile che sotto il profilo concettuale identificare la forma espressiva di un’opera letteraria è cosa ben diversa dall’identificare e descrivere la forma espressiva di un software o di una banca dati; per quest’ultima in particolare proprio per questo motivo si è previsto, seguendo tale ragionamento, il “diritto sui generis” nell’ambito del diritto comunitario.

Non ha senso infatti parlare di forma espressiva per le banche dati: in tal caso quindi viene tutelato il contenuto, che invece per tutti gli altri tipi di opere è escluso dalla tutela.

In ogni caso la matrice comune di tutti i tipi di opere tutelate è sempre quella di essere una manifestazione dell’intelletto umano con caratteri se pur minimi di creatività e di originalità.

Tipi di opere protette

L’articolo 2 riporta una specifica elencazione dei tipi di opere comprese nella protezione: esse sono le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma orale quanto se in forma scritta, le composizioni musicali con e senza parole, le opere drammatico-musicali, le variazioni musicali, le opere fotografiche, quelle della pittura, dell’arte del disegno, i disegni delle opere dell’architettura, quelli dell’arte cinematografica sia muta che sonora, ecc.

Al punto 8 dell’articolo 2 in particolare vengono nominati i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, quali risultato di creazione intellettuale dell’autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee ed i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, mentre il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Le banche dati sono intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed eventualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Dopo il 1997 è stata introdotta un’altra forma di tutela per le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Programmi per elaboratore e software

Il legislatore comunitario e di conseguenza anche quello nazionale non hanno mai parlato di software in nessuna parte della legge, ma sempre e soltanto di programmi per elaboratore.

Vi è infatti qualche differenza tra il concetto del programma per elaboratore così come è espresso dal legislatore ed il concetto di software così come è espresso dai manuali di informatica.

In definitiva il legislatore comunitario e quello nazionale non hanno mai dato in nessun passaggio della legge una definizione compiuta e precisa di programma per elaboratore, né tanto meno di software.

Le uniche definizioni fornite sono in negativo, in quanto specificano cosa non è compreso nel concetto di programma per elaboratore e spiegano cosa viene tutelato e cosa non viene tutelato.

Nemmeno agli articoli 74-bis e seguenti, che trattano più specificatamente dei programmi per elaboratore, forniscono delle definizioni vere e proprie.

Per ricercare una definizione tecnica, e non tecnico-giuridica, di programmi per elaboratore occorre rifarsi quindi ai manuali di informatica pura, che descrivono il programma come una sequenza di istruzioni atte a far conseguire un determinato risultato ad una macchina.

Del programma per elaboratore viene tutelata la forma espressiva; sono esclusi invece dalla tutela le idee ed i principi alla base del programma, così come sono esclusi anche le idee ed i principi alla base delle interfacce.

L’idea è rappresentata come la possibilità che un determinato insieme di istruzioni faccia conseguire un determinato e specifico risultato a chi usa la macchina.

L’idea non può essere tutelata, poiché chiunque altro può creare autonomamente un altro programma per elaboratore che svolga in maniera diversa le stesse funzioni, che raggiunga cioè gli stessi obiettivi e risultati.

In caso contrario si avrebbe infatti una monopolizzazione totale di tutta la produzione industriale da parte di chi producesse e ponesse in essere determinati software, con tutte le conseguenze negative già viste in ambito comunitario.

Il fatto di poter raggiungere un determinato risultato attraverso un processo di composizione delle sequenze di istruzioni diverso è perfettamente libero ed assolutamente non tutelabile.

Non è tutelabile neppure il principio di base del funzionamento del programma per elaboratore: l’algoritmo di base come principio matematico da cui scaturiscono le diverse sequenze di istruzioni possibili che fanno conseguire un determinato risultato non è tutelabile.

Non sono tutelabili neppure le idee ed i principi che sono alla base delle interfacce, intese come quegli elementi che servono per porre in relazione tra di loro più parti di un medesimo programma.

Resta tutelato soltanto il modo o la forma espressiva del programma: riferito ad un programma tale concetto significa proteggere la sua modalità di apparire all’utente finale, il suo modo di essere utilizzato dall’utente finale, il suo modo di risolvere un determinato problema, conseguire il risultato che si vuole far conseguire attraverso una determinata sequenza di istruzioni dalla macchina in una determinata e precisa modalità piuttosto che in un’altra.

Inoltre non sono tutelati nemmeno gli aspetti estetici del programma.

La forma espressiva è specificatamente intesa come modo di apparire e di essere utilizzato del programma da parte dell’utente finale, anche se certamente non è questa la parte di maggior interesse di protezione da parte dell’autore del software.

Non esistono ovviamente i contenuti del programma, come può essere il contenuto di un’opera letteraria, ovvero la sua trama; il discorso relativo al contenuto, che non è tutelabile in tutte le opere elencate nell’articolo 2, ovvero quelle appartenenti alla letteratura, alla musica, alla scultura, all’architettura, ecc., ha senso per quanto riguarda le banche dati, in cui i dati costituiscono il contenuto dell’opera stessa.

Per le banche dati viene tutelata proprio la possibilità di estrazione e reimpiego degli stessi dati, che se non fosse prevista la deroga di ordine generale con il “diritto sui generis” non sarebbero tutelati.

Per le banche dati si è soliti fare la distinzione, che invece non è possibile fare per il programma, tra contenuto e contenitore, intendendo per contenuto i dati e per contenitore il software che gestisce, struttura, organizza e rappresenta tali dati.

Il software continua ad essere tutelato nella stessa maniera in cui viene tutelato qualsiasi programma che non gestisce una banca dati; il problema che si poneva era relativo ai dati, cioè al contenuto della banca dati, perché anche questi hanno necessità di essere protetti e se non si fosse espressamente previsto il diritto sui generis come tutela accordata ai dati sarebbero rimasti esclusi da qualsiasi tutela, perché non esistono per nessuna delle altre opere protette dalla 633 ed anzi perché il contenuto delle altre opere è espressamente visto come non tutelabile.

Diritti dell’autore

Dopo l’enunciazione di carattere generale relativa alle tipologie di opere protette ed anche agli aspetti di tali opere che vengono tutelati, seguono una serie di distinzioni relativamente a quelle che sono per esempio le opere collettive, le opere anonime, lo pseudonimo, il titolo originario: tali elementi si riferiscono a tutti i diversi tipi di opere tutelati.

Segue poi una serie di articoli dedicati specificatamente ai programmi per elaboratore, alle opere letterarie, alle opere cinematografiche, filodiffuse, ecc.

Tutelare un’opera, proteggerla secondo questa normativa significa accordare all’autore della stessa una serie di diritti che sono esclusivi, nel senso che possono essere esercitati solo dall’autore.

Egli ha innanzi tutto il diritto di pubblicare l’opera, cioè di portare a conoscenza del mondo la propria opera.

Inoltre l’autore può anche rivendicare la paternità della propria opera anche se non l’ha pubblicata: il diritto di pubblicare non deve essere necessariamente espresso e può essere vantato anche senza essere esercitato.

Un altro diritto fondamentale è quello di utilizzazione economica dell’opera in qualsiasi forma e modo.

Per utilizzazione economica si intende sfruttamento commerciale e non dell’opera o dei diritti su di essa: l’autore può vendere direttamente l’opera oppure vendere il proprio diritto di utilizzazione economica, cedendo quindi ad altri il diritto di vendere l’opera.

Per pubblicazione, intesa come prima pubblicazione, si intende la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

L’opera diviene pubblica quando viene portata a conoscenza degli altri, ovvero quando si esercita la prima forma di utilizzazione dell’opera stessa.

Un passo espressamente dedicato ai programmi per elaboratore prevede che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione del programma per elaboratore o della banca dati creati da un lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Le opere tutelate da questa norma sono opere che nascono dall’intelletto umano e che vengono create dando libero sfogo alla propria creatività personale, anche quando viene commissionato un autoritratto, il committente non può controllare l’espressione creativa dell’autore.

Una delle tante anomalie riferite in questo contesto è proprio quella relativa ai programmi per elaboratore, che sono strutturati da lavoratori dipendenti di una software-house, ai quali viene ordinato, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, di creare un certo software che consegua determinati risultati.

Pertanto coloro che creano il software creano un’opera, che si configura sempre come espressione dell’ingegno e dell’intelletto umano, su ordinazione.

Il datore di lavoro o la software-house stabilisce infatti le specifiche tecniche ed i risultati da conseguire.

Proprio per riconoscere questa anomalia la legge nell’articolo 12-bis fa una precipua differenziazione rispetto a tutte le altre opere: salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’ambito delle sue mansioni.

Anche nell’ambito dei brevetti si prevede che quando un ingegnere dipendente struttura un’opera brevettabile i diritti di utilizzazione economica di tale opera ricadono sul suo datore di lavoro.

Tutti questi diritti vengono accordati dalla legge nello stesso momento in cui l’opera è finita.

Non c’è un trasferimento del diritto di utilizzazione economica dall’autore al suo datore di lavoro: in base all’articolo 12-bis infatti questo diritto viene direttamente accordato al datore di lavoro; l’autore dell’opera conserva però il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’opera, diritto inalienabile, che non può essere trasferito ad altri.

Un altro diritto riconosciuto all’autore è quello di riproduzione: solo l’autore ha il diritto di riprodurre in n copie la sua opera originale; il fatto che altri abbiano conseguito anche a titolo gratuito un’opera non li autorizza a riprodurla a loro volta.

In caso di riproduzione illecita commette reato sia colui che effettua la riproduzione sia colui che riceve la copia anche magari a titolo gratuito; anche il semplice detentore di un’opera illegalmente riprodotta è passibile di pena sanzionatoria.

I diritti di commercializzazione, di distribuzione, o anche il diritto di consentire ad altri di distribuire la propria opera, di noleggio, di concedere la licenza d’uso sono diritti esclusivi e sorgono senza riconoscimenti formali o ufficiali nel momento in cui l’opera è finita, momento stabilito esclusivamente dall’autore; nel caso del brevetto invece l’autore ha bisogno che gli sia accordato il brevetto dopo un vaglio della commissione brevettuale, che stabilisce se l’opera ha i requisiti previsti dalla legge per poterle accordare il brevetto.

Il diritto di pubblicare, il diritto di utilizzazione economica, il diritto morale di essere riconosciuto padre dell’opera, il diritto di riprodurre, ecc. sono tutti esclusivi che nascono nel momento in cui l’opera è completata.

Qualcuno potrebbe obiettare che un’opera non può essere tutelata da tale norma laddove ravvisasse nella stes

Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 84
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 1 Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 84.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'informatica - Appunti Pag. 81
1 su 84
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Ingegneria industriale e dell'informazione ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sicurezza informatica e sistemi distribuiti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Bari o del prof Mastronardi Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community